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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Manfredi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato il 6/10/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio civile in data 23/10/2004 a Vecchiano (PI), trascritto nel registro dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 8, Ufficio 1 (doc. 1, fasc. ricorrenti);
- dalla loro unione non sono nati figli;
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 864/2013 del 24/1/2013, reso all'esito del procedimento R.G.N. 3483/2012 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e si prestano vicendevole assenso al rilascio del passaporto.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
5) La casa coniugale posta in Comune di Pisa Vecchiano Via della Chiusa 46, di cui il Sig. Pt_1
è proprietario rimane nella sua esclusiva disponibilità”.
[...]
2. L'udienza di comparizione del 5/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (6/10/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 24/1/2013; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
p.q.m.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
il 23/10/2004 in Vecchiano (PI), trascritto nel registro Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 8, Ufficio 1;
- da atto che:
▪ i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e si prestano vicendevole assenso al rilascio del passaporto;
▪ i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti anche economici, nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di cui al presente procedimento;
▪ i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
▪ la casa coniugale, sita in Vecchiano (PI), Via della Chiusa 46, di cui il Sig. è Pt_1 proprietario, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado indicata in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Manfredi
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato il 6/10/2025, deducendo:
- di aver contratto matrimonio civile in data 23/10/2004 a Vecchiano (PI), trascritto nel registro dello
Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 8, Ufficio 1 (doc. 1, fasc. ricorrenti);
- dalla loro unione non sono nati figli;
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 864/2013 del 24/1/2013, reso all'esito del procedimento R.G.N. 3483/2012 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di contributo.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e si prestano vicendevole assenso al rilascio del passaporto.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
5) La casa coniugale posta in Comune di Pisa Vecchiano Via della Chiusa 46, di cui il Sig. Pt_1
è proprietario rimane nella sua esclusiva disponibilità”.
[...]
2. L'udienza di comparizione del 5/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il loro deposito, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sig.ri e Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (6/10/2025) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 24/1/2013; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare lo scioglimento del matrimonio, come in dispositivo.
Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo.
5. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
p.q.m.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e Parte_1
il 23/10/2004 in Vecchiano (PI), trascritto nel registro Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004, parte I, n. 8, Ufficio 1;
- da atto che:
▪ i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e si prestano vicendevole assenso al rilascio del passaporto;
▪ i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti anche economici, nascenti in conseguenza della separazione, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle di cui al presente procedimento;
▪ i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
▪ la casa coniugale, sita in Vecchiano (PI), Via della Chiusa 46, di cui il Sig. è Pt_1 proprietario, rimane nella esclusiva disponibilità dello stesso;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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