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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5957/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 5957/2025 R.G. promosso da
) (avv. TROMBINI MARISA) Parte_1 C.F._1
e
ES AL ( ) (avv.ti VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI C.F._2
VALERIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) Affidamento condiviso dei figli e , con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2 presso la madre in Lumezzane via Garibaldi n. 106. Parte_1
c) Quanto alle visite ad entrambi i minori, le parti concordano che il signor LE possa vederli e tenerli con sé quando lo desidera previa comunicazione alla madre.
d) A partire dal mese di marzo 2025 il signor LE verserà la somma di € 300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 in totale) quale contributo per il mantenimento mensile ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere.
e) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, signora . Parte_1 f) Ai fini della dichiarazione dei redditi i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% cadauno.
g) Ciascuno dei genitori potrà scaricare le spese medico-sanitarie e tutte quelle detraibili che avrà effettivamente sostenuto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 27/7/2012) e (n. 24/5/2016) e, Per_1 Persona_2 con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 5957/2025 R.G. promosso da
) (avv. TROMBINI MARISA) Parte_1 C.F._1
e
ES AL ( ) (avv.ti VALSERIATI DANIELE e VALSERIATI C.F._2
VALERIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 26/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “a) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
b) Affidamento condiviso dei figli e , con collocamento prevalente Persona_1 Persona_2 presso la madre in Lumezzane via Garibaldi n. 106. Parte_1
c) Quanto alle visite ad entrambi i minori, le parti concordano che il signor LE possa vederli e tenerli con sé quando lo desidera previa comunicazione alla madre.
d) A partire dal mese di marzo 2025 il signor LE verserà la somma di € 300,00 per ciascun figlio (€ 600,00 in totale) quale contributo per il mantenimento mensile ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di conoscere.
e) Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre, signora . Parte_1 f) Ai fini della dichiarazione dei redditi i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% cadauno.
g) Ciascuno dei genitori potrà scaricare le spese medico-sanitarie e tutte quelle detraibili che avrà effettivamente sostenuto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 27/7/2012) e (n. 24/5/2016) e, Per_1 Persona_2 con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi