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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 490/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente – dopo aver premesso che “in data 21.12.2015 riceveva dall missiva con la quale comunicava un asserito debito di € 19.504,31 senza indicare nessuna motivazione e nessun preciso periodo di riferimento sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07601752” - ha chiesto: “a) dichiarare CP_ illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 21/12/2015 con cui
l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 19.504,31; CP_2
b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute”.
L' ha chiesto: “Dichiarare l'improcedibilità della domanda;
Rigettare la domanda in quanto CP_1 infondata, con condanna di controparte a pagare il residuo debito verso l'Istituto”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010,
n. 18046). L'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava quindi sul pensionato.
1 Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta. Nel caso di specie, l ha adempiuto a tale onere di CP_1 contestazione, in quanto dalla memoria di costituzione risulta che l'indebito oggetto di causa trae origine dal “superamento della soglia reddituale annua prevista quale limite per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza d'invalidità civile di cui era titolare il ricorrente. … A titolo esemplificativo, per l'anno 2009 mentre il limite di reddito personale per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza era pari a € 4.171,44, il reddito derivante da lavoro del ricorrente era pari a € 16.847. Trattasi di un incremento reddituale maggiore del quadruplo rispetto al limite e pertanto da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
È quindi infondato e deve essere superato il primo motivo di ricorso, relativo alla genericità del provvedimento impugnato, in quanto la causale dell'indebito appare assolutamente chiara.
Dagli atti risulta peraltro che ciò era noto al ricorrente al momento della ricezione della missiva impugnata, in quanto “il sig. Prete, una volta ricevuto il 21.12.2015 la comunicazione di indebito, non ha inteso promuovere ricorso amministrativo ma ha presentato istanza di rateazione del debito (vedasi allegati). L'istanza è stata accolta e il debito ad oggi risulta in gran parte pagato”.
Quindi, non solo il ricorrente non ha adempiuto in questa sede all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (ovvero il possesso di redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge per godere dell'assegno di invalidità civile negli anni dal 2004 al 2010), ma in fase amministrativa non aveva contestato l'indebito né aveva proposto ricorso, limitandosi a chiedere una rateizzazione dell'importo dovuto in n. 48 rate mensili.
Tale comportamento – unitamente alla notevole entità del superamento dei limiti reddituali (in alcuni casi pari al quadruplo del limite) e al notevole ritardo da parte del ricorrente nell'attivarsi in sede giudiziale, a distanza di quasi nove anni dalla richiesta di rateizzazione del debito – porta ad escludere l'esistenza di una situazione di legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da giustificare l'irripetibilità delle somme e la restituzione delle rate spontaneamente versate.
Pertanto, devono essere superati i motivi di ricorso sub B) e C), in quanto la giurisprudenza ivi richiamata ritiene ripetibili le somme indebitamente erogate nei casi in cui (come appunto nel caso di specie, per le ragioni esposte) “non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
2 Del pari, deve essere superato il motivo di ricorso sub D), in quanto la disciplina dell'indebito previdenziale ex art. 13 L. 412/1991 non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata al punto E) del ricorso, in quanto
“Per quanto concerne la richiesta debitoria per il periodo dal 01/07/2004 al 21/12/2005, quest'ultima CP_ deve essere ritenuta prescritta posto che la raccomandata è datata 21/12/2015”.
In realtà, il compimento del primo atto interruttivo va riferito alla data di notifica dell'atto, che
è il 14.01.2016 (come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in copia dall ). CP_1
Quindi, rispetto al periodo 01/07/2004-14/01/2006, al momento del compimento del primo atto interruttivo erano già trascorsi dieci anni e, pertanto, la prescrizione decennale era maturata.
Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario dell , che nelle note scritte si è limitato CP_1
a dedurre che “L'eccezione di prescrizione è inammissibile poiché contenuta solo nelle note di trattazione scritta”, ma l'eccezione di prescrizione era già stata formulata in ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti;
spetterà all' verificare se gli importi CP_1 già corrisposti dal ricorrente (pari a € 16.659,93 rispetto all'indebito complessivo di € 19.504,31) coprano per intero l'indebito relativo al periodo non prescritto, o se vi siano somme versate in eccesso o per difetto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara prescritto l'indebito rispetto al periodo 01/07/2004-14/01/2006.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 490/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ Il ricorrente – dopo aver premesso che “in data 21.12.2015 riceveva dall missiva con la quale comunicava un asserito debito di € 19.504,31 senza indicare nessuna motivazione e nessun preciso periodo di riferimento sulla sua pensione cat. INVCIV n. 07601752” - ha chiesto: “a) dichiarare CP_ illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del 21/12/2015 con cui
l' richiede al ricorrente la ripetizione delle somme indebitamente pagate pari ad € 19.504,31; CP_2
b) Per l'effetto, ordinare al convenuto l'immediata sospensione delle trattenute operate sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione delle somme già trattenute”.
L' ha chiesto: “Dichiarare l'improcedibilità della domanda;
Rigettare la domanda in quanto CP_1 infondata, con condanna di controparte a pagare il residuo debito verso l'Istituto”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Ai fini della decisione si deve premettere che “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010,
n. 18046). L'onere della prova ex art. 2697 c.c. grava quindi sul pensionato.
1 Il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
Dalla lettura di tale sentenza si evince che - in alternativa – per far scattare l'onere della prova ex art. 2697 c.c. in capo all'accipiens è sufficiente che, costituendosi in giudizio, l' fornisca CP_1 argomenti idonei a consentire la ricostruzione delle ragioni che lo hanno indotto all'emissione del provvedimento di recupero, così adempiendo all'onere di contestazione previsto dall'art. 416 c.p.c. in capo alla parte convenuta. Nel caso di specie, l ha adempiuto a tale onere di CP_1 contestazione, in quanto dalla memoria di costituzione risulta che l'indebito oggetto di causa trae origine dal “superamento della soglia reddituale annua prevista quale limite per poter beneficiare dell'assegno mensile di assistenza d'invalidità civile di cui era titolare il ricorrente. … A titolo esemplificativo, per l'anno 2009 mentre il limite di reddito personale per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza era pari a € 4.171,44, il reddito derivante da lavoro del ricorrente era pari a € 16.847. Trattasi di un incremento reddituale maggiore del quadruplo rispetto al limite e pertanto da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio”.
È quindi infondato e deve essere superato il primo motivo di ricorso, relativo alla genericità del provvedimento impugnato, in quanto la causale dell'indebito appare assolutamente chiara.
Dagli atti risulta peraltro che ciò era noto al ricorrente al momento della ricezione della missiva impugnata, in quanto “il sig. Prete, una volta ricevuto il 21.12.2015 la comunicazione di indebito, non ha inteso promuovere ricorso amministrativo ma ha presentato istanza di rateazione del debito (vedasi allegati). L'istanza è stata accolta e il debito ad oggi risulta in gran parte pagato”.
Quindi, non solo il ricorrente non ha adempiuto in questa sede all'onere ex art. 2697 co. 1 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato (ovvero il possesso di redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge per godere dell'assegno di invalidità civile negli anni dal 2004 al 2010), ma in fase amministrativa non aveva contestato l'indebito né aveva proposto ricorso, limitandosi a chiedere una rateizzazione dell'importo dovuto in n. 48 rate mensili.
Tale comportamento – unitamente alla notevole entità del superamento dei limiti reddituali (in alcuni casi pari al quadruplo del limite) e al notevole ritardo da parte del ricorrente nell'attivarsi in sede giudiziale, a distanza di quasi nove anni dalla richiesta di rateizzazione del debito – porta ad escludere l'esistenza di una situazione di legittimo affidamento meritevole di tutela, tale da giustificare l'irripetibilità delle somme e la restituzione delle rate spontaneamente versate.
Pertanto, devono essere superati i motivi di ricorso sub B) e C), in quanto la giurisprudenza ivi richiamata ritiene ripetibili le somme indebitamente erogate nei casi in cui (come appunto nel caso di specie, per le ragioni esposte) “non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
2 Del pari, deve essere superato il motivo di ricorso sub D), in quanto la disciplina dell'indebito previdenziale ex art. 13 L. 412/1991 non è applicabile alle prestazioni di invalidità civile.
È invece fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata al punto E) del ricorso, in quanto
“Per quanto concerne la richiesta debitoria per il periodo dal 01/07/2004 al 21/12/2005, quest'ultima CP_ deve essere ritenuta prescritta posto che la raccomandata è datata 21/12/2015”.
In realtà, il compimento del primo atto interruttivo va riferito alla data di notifica dell'atto, che
è il 14.01.2016 (come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in copia dall ). CP_1
Quindi, rispetto al periodo 01/07/2004-14/01/2006, al momento del compimento del primo atto interruttivo erano già trascorsi dieci anni e, pertanto, la prescrizione decennale era maturata.
Sul punto, non vi sono deduzioni di segno contrario dell , che nelle note scritte si è limitato CP_1
a dedurre che “L'eccezione di prescrizione è inammissibile poiché contenuta solo nelle note di trattazione scritta”, ma l'eccezione di prescrizione era già stata formulata in ricorso.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti innanzi esposti;
spetterà all' verificare se gli importi CP_1 già corrisposti dal ricorrente (pari a € 16.659,93 rispetto all'indebito complessivo di € 19.504,31) coprano per intero l'indebito relativo al periodo non prescritto, o se vi siano somme versate in eccesso o per difetto. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 11/01/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara prescritto l'indebito rispetto al periodo 01/07/2004-14/01/2006.
2. Rigetta per il resto il ricorso.
3. Spese compensate.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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