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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5168/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giugno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 aprile 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4350/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, insieme a quello per i benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 già riconosciuti dal c.t.u. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 18 febbraio 2025 l ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
L'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u. ha accertato che la Pt_1 presenta i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di febbraio 2024 (cfr. relazione).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione va dichiarato che ha Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far data dal mese di aprile 2021 (coincidente con la presentazione della domanda amministrativa), nonché quelli per l'indennità di accompagnamento da febbraio 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
(considerando, però, la correttezza della valutazione compiuta dall' e dal primo c.t.u. CP_1 relativa ai requisiti per l'indennità di accompagnamento, sopraggiunti sostanzialmente alla conclusione della prima fase del procedimento) e vengono distratte in favore del procuratore della giusta dichiarazione resa dall'avvocato ex art. 93 c.p.c. Pt_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.) e comunque in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far data dal mese di aprile 2021, nonché quelli per l'indennità di accompagnamento da febbraio 2024; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Alessia Giugno, nella qualità di CP_1 procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1
quest'ultimo, che si liquidano in € 1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5168/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessia Giugno;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 aprile 2024 ha Parte_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 4350/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, insieme a quello per i benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 già riconosciuti dal c.t.u. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u. (cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 18 febbraio 2025 l ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
L'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u. ha accertato che la Pt_1 presenta i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a far data dal mese di febbraio 2024 (cfr. relazione).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione va dichiarato che ha Parte_1
i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far data dal mese di aprile 2021 (coincidente con la presentazione della domanda amministrativa), nonché quelli per l'indennità di accompagnamento da febbraio 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
(considerando, però, la correttezza della valutazione compiuta dall' e dal primo c.t.u. CP_1 relativa ai requisiti per l'indennità di accompagnamento, sopraggiunti sostanzialmente alla conclusione della prima fase del procedimento) e vengono distratte in favore del procuratore della giusta dichiarazione resa dall'avvocato ex art. 93 c.p.c. Pt_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.) e comunque in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 a far data dal mese di aprile 2021, nonché quelli per l'indennità di accompagnamento da febbraio 2024; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Alessia Giugno, nella qualità di CP_1 procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di , delle spese di lite di Parte_1
quest'ultimo, che si liquidano in € 1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto 2