Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3769
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Sentenza 23 settembre 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto del Tribunale di Palermo riguarda un'opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., presentata da una parte ricorrente contro le conclusioni di un consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) in merito all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992. La parte ricorrente ha contestato le valutazioni del c.t.u., chiedendo una rinnovazione della consulenza. Dall'altra parte, la parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza delle conclusioni del c.t.u.

Il Giudice ha accolto parzialmente l'opposizione, riconoscendo che la parte ricorrente presenta i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a partire da febbraio 2024 e per i benefici ex L. 104/1992 dal mese di aprile 2021. Nella motivazione, il Giudice ha evidenziato la necessità di un secondo accertamento per confermare la situazione sanitaria della parte ricorrente, pur riconoscendo la validità delle valutazioni iniziali del c.t.u. e del primo accertamento. Le spese di lite sono state poste a carico della parte resistente, in considerazione della soccombenza e della correttezza delle valutazioni iniziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3769
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 3769
    Data del deposito : 23 settembre 2025

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