Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 102
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che non sia stato adempiuto all'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ai sensi del D.LGS. n. 218/1997 art. 5 ter, come modificato dall'art. 4 octies L. 34/2019, nonché in virtù del Regolamento Generale delle Entrate Comunali del Comune di Calderara di Reno, dell'art. 50 D.LGS. 449/1997 e dell'art. 10 Statuto del Contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 102
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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