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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3738 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato PETTAZZONI VERONICA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da nota di precisazione congiunta delle conclusioni depositata da ambo le parti in data 24/11/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in San Felice Sul Panaro (MO) in data
13/06/2015 e dalla loro unione è nata la figlia in data 16/08/2015. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 29/07/2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo della minore al padre, con collocazione presso il Per_1 medesimo;
assegnazione della casa familiare sita in San Felice Sul Panaro, Via
Rotta n. 2611 al ricorrente;
regolamentazione del diritto di visita della madre nei termini ivi specificati;
a carico della madre contributo al mantenimento ordinario della figlia per la somma di euro 200,00 mensile, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
addebito della separazione alla moglie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 03/11/2025, la resistente, dando atto che, nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo.
4. In data 24/11/2025 le parti hanno depositato nota di precisazione congiunta delle conclusioni, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
1. I signori e vivranno separati, nel reciproco CP_1 Parte_1 rispetto;
2. La figlia minore della coppia, nata a [...], il Persona_2
16/08/2015, sarà affidata, congiuntamente, ai genitori;
3. La casa coniugale, sita a San Felice sul Panaro (MO), in via Rotta n. 2611, di esclusiva proprietà del Signor resterà assegnata allo stesso, Pt_1 completa di arredi;
4. La Signora ha trasferito la propria residenza a San Felice sul Panaro CP_1
(MO), in via Ciro Menotti n. 301. Per detto immobile, condotto in locazione, la Signora paga un canone di € 450,00 mensili, oltre a spese CP_1 condominiali. Il Signor ha fornito alla proprietà garanzia Pt_1 personale;
5. Il collocamento della figlia minore sarà paritario, con calendario Per_1 da concordare periodicamente tra i genitori (che terrà conto delle esigenze pagina 2 di 6 lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici di
), che prevederà 14 pernotti su 28 presso ciascun genitore;
Per_1
6. I genitori, altresì, avranno diritto di tenere per: Per_1
7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale. Un anno dal 23/12 al
30/12. L'anno successivo dal 31/12 al 06/01. I genitori dovranno aver cura di trascorrere con la figlia il giorno di Natale e Capodanno ad anni alterni.
In caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Natale verrà trascorso con la madre mentre negli anni dispari con il padre;
3 giorni consecutivi durante le vacanze Pasquali, alternando il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. I genitori dovranno aver cura di trascorrere con la figlia il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni. In caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua verrà trascorso con il padre mentre negli anni dispari con la madre;
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
Dopo le turnazioni Natalizie, Pasquali o estive, il calendario ripartirà con la cadenza ordinaria. Pertanto, dal genitore che non aveva tenuto con sè la minore nell'ultimo week end non festivo o estivo.
Ponti ed altre Festività alternate. Compleanno condiviso.
7. Stante il collocamento paritario, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto di , quando la minore sarà con lui;
Per_1
Le spese straordinarie per la minore saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore, come da Protocollo del Tribunale di Modena, che si riporta: -.--‐ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio sanitario
Nazionale; --‐spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal pagina 3 di 6 Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
--‐spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica e/o universitaria;
--‐spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
--‐spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre--‐scuola e dopo--‐scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
--‐spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);c) viaggi e vacanze.
Relativamente alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, spetterà entro il mese successivo all'esibizione. Le spese non necessarie e per le quali non siano intercorsi una comunicazione preventiva e l'accordo tra i genitori resteranno a carico del genitore che le ha sostenute.
Con riferimento all'assegno unico per le figlie a carico, lo stesso verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno, come di fatto già accade;
pagina 4 di 6 8. L'assegno unico per la figlia minore sarà percepito, al 50%, da ciascun genitore;
9. Il conto corrente cointestato, acceso presso Intesa San Paolo ed avente n.
68217/1000/00002199 e che ha uno scoperto di € 2.000,00 circa, dovrà essere estinto dai coniugi al 50%, entro il 30.06.2026;
10. Circa le autovetture del nucleo, al Signor resterà la vettura a lui Pt_1 intestata, Ford C-Max targata FE 746 SH mentre alla Signora CP_1 resterà la VW Fox, a lei intestata;
11. I coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla sarà dovuto, l'un l'altro a titolo di contributo di mantenimento;
12. I coniugi danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia, che potrà andare all'estero con ciascuno di loro per scopi esclusivamente turistici;
13. Con rinuncia alla domanda di addebito da parte del Signor e spese Pt_1 legali compensate tra le parti.
5. All'udienza del 03/12/2025, presenti entrambe le parti, queste hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le conclusioni congiunte depositate dai rispettivi procuratori.
Il Giudice, dato atto, ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...]
pagina 5 di 6 RP (MO) il 20/08/1979) e (nata a [...]_1
(ROMANIA) il 17/10/1980) che hanno contratto matrimonio in data 13/06/2015 a
SAN FELICE SUL PANARO (MO), come risulta dall'atto n. 4, parte I, anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del Comune di San Felice sul Panaro;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Felice sul Panaro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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