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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carpenedolo - Piazza Europa 1 25013 Carpenedolo BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 498-2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Carpenedolo per omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2020, maturata con riferimento all'area edificabile della superficie complessiva di 4.413 mq, identificata in catasto al foglio 24, particelle
95 e 96, di cui la contribuente è proprietaria al 50%.
A sostegno dell'impugnativa l'interessata ha formulato articolati motivi recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impositivo in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instandone per la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso – volto all'annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato e, come tale, va respinto.
2. Tenuto conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre in primis affrontare le questioni con cui la ricorrente sostiene, in particolare, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Al riguardo, è agevole replicare che la proposizione delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'ente impositore nell'avviso, appare diretta in modo coerente a dimostrare la correttezza dell'avversato accertamento e viene esposta con quel grado d'intelligibilità e trasparenza da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000.
Posto che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 26204/2008), il contestato difetto motivazionale non può, nella specie, trovare ingresso.
Le doglianze, pertanto, sono prive di pregio.
3. Venendo al merito, la ricorrente sostiene, in particolare, che il Comune avrebbe erroneamente valutato i presupposti e la situazione di fatto nel momento in cui ha ritenuto che l'area edificabile in questione – di cui, peraltro, non viene contestata, né l'edificabilità in sé, né il valore venale attribuito dall'ente impositore – non sarebbe esente, posto che la contribuente risulta essere comproprietaria dell'area unitamente al marito coltivatore diretto e riveste, comunque, la condizione di familiare coadiuvante di coltivatore diretto.
Ora, la normativa di riferimento di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 504/1992 (ICI), 13, comma 2, del D.L.
201/2011 (IMU) e 1, comma 741, lett. d), della L. 160/2019 (nuova IMU) – prevede una finzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali permanga l'utilizzazione agrosilvo-pastorale. Tali terreni, pur restando urbanisticamente edificabili, sono considerati agricoli ai fini dell'imposizione comunale e quindi esenti da IMU.
L'esenzione è subordinata al concorso di tre condizioni:
- il soggetto passivo IMU deve essere coltivatore diretto o IAP;
- il terreno deve essere da lui direttamente condotto;
- deve persistere l'utilizzazione agrosilvo-pastorale.
Nella fattispecie in esame, l'esenzione non appare applicabile, poiché la contribuente non risulta coltivatore diretto o IAP, non ha fornito prova in tal senso e non conduce direttamente il fondo, che, invece, è verisimilmente coltivato dal coniuge, sig. Nominativo_1, in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Né, d'altra parte, appare possibile riconoscere, nel caso di specie, l'esenzione IMU sulla quota in possesso della signora Ricorrente_1, in ragione dell'asserita qualità di familiare coadiuvante di coltivatore diretto, atteso che vi è prova del fatto che la ricorrente per l'anno 2020 non era iscritta nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quale coltivatore diretto.
Tali specifici elementi danno oggettivo significato alle considerazioni addotte dall'Amministrazione municipale, depotenziando le doglianze avanzate dalla contribuente.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carpenedolo - Piazza Europa 1 25013 Carpenedolo BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 498-2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 293/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso dal Comune di Carpenedolo per omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2020, maturata con riferimento all'area edificabile della superficie complessiva di 4.413 mq, identificata in catasto al foglio 24, particelle
95 e 96, di cui la contribuente è proprietaria al 50%.
A sostegno dell'impugnativa l'interessata ha formulato articolati motivi recanti una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto impositivo in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, instandone per la reiezione.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso – volto all'annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato e, come tale, va respinto.
2. Tenuto conto del riconosciuto potere del giudice di decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, occorre in primis affrontare le questioni con cui la ricorrente sostiene, in particolare, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
Al riguardo, è agevole replicare che la proposizione delle ragioni di fatto e di diritto (nella quale consiste la motivazione), così come offerta dall'ente impositore nell'avviso, appare diretta in modo coerente a dimostrare la correttezza dell'avversato accertamento e viene esposta con quel grado d'intelligibilità e trasparenza da permettere alla ricorrente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, in conformità ai principi indicati per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000.
Posto che la distinzione e diversità giuridica fra motivazione dell'avviso e la prova (o fondatezza) della pretesa tributaria è stata resa con assoluto rigore logico dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 26204/2008), il contestato difetto motivazionale non può, nella specie, trovare ingresso.
Le doglianze, pertanto, sono prive di pregio.
3. Venendo al merito, la ricorrente sostiene, in particolare, che il Comune avrebbe erroneamente valutato i presupposti e la situazione di fatto nel momento in cui ha ritenuto che l'area edificabile in questione – di cui, peraltro, non viene contestata, né l'edificabilità in sé, né il valore venale attribuito dall'ente impositore – non sarebbe esente, posto che la contribuente risulta essere comproprietaria dell'area unitamente al marito coltivatore diretto e riveste, comunque, la condizione di familiare coadiuvante di coltivatore diretto.
Ora, la normativa di riferimento di cui agli artt. 2 del D.Lgs. 504/1992 (ICI), 13, comma 2, del D.L.
201/2011 (IMU) e 1, comma 741, lett. d), della L. 160/2019 (nuova IMU) – prevede una finzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, sui quali permanga l'utilizzazione agrosilvo-pastorale. Tali terreni, pur restando urbanisticamente edificabili, sono considerati agricoli ai fini dell'imposizione comunale e quindi esenti da IMU.
L'esenzione è subordinata al concorso di tre condizioni:
- il soggetto passivo IMU deve essere coltivatore diretto o IAP;
- il terreno deve essere da lui direttamente condotto;
- deve persistere l'utilizzazione agrosilvo-pastorale.
Nella fattispecie in esame, l'esenzione non appare applicabile, poiché la contribuente non risulta coltivatore diretto o IAP, non ha fornito prova in tal senso e non conduce direttamente il fondo, che, invece, è verisimilmente coltivato dal coniuge, sig. Nominativo_1, in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Né, d'altra parte, appare possibile riconoscere, nel caso di specie, l'esenzione IMU sulla quota in possesso della signora Ricorrente_1, in ragione dell'asserita qualità di familiare coadiuvante di coltivatore diretto, atteso che vi è prova del fatto che la ricorrente per l'anno 2020 non era iscritta nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quale coltivatore diretto.
Tali specifici elementi danno oggettivo significato alle considerazioni addotte dall'Amministrazione municipale, depotenziando le doglianze avanzate dalla contribuente.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Quanto al carico delle spese di giudizio, sussistono giustificati motivi per la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge. Spese del giudizio compensate.