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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1777/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047343674000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013185245000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000239639000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160030057600000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007806218000 CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239021641989000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110020259553001 CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004037271000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150008779419000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160002989037000 CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201700078062218000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200009190748000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055213906000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008234935000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1381/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti rilevando che la regolare notifica degli atti di competenza del Comune di Agrigento non e' stata oggetto di contestazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1777/2024 depositato il 16/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.291 2021 00473436 74 000; n.291 2023 00131852 45 000, nonché le intimazione di pagamento n.291
2023 90002396 39 000; n.296 2023 9021641989 000; n.291 2023 90004037271000; di cui alle cartelle di pagamento di natura tributaria ad esse sottese.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Con ordinanza n.790/2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Agrigento, che non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente oppone la prescrizione della pretesa impositiva di cui agli atti impugnati, rilevando l'omessa notifica di atti interruttivi.
Con riferimento alle cartelle di pagamento n.291 2021 00473436 74 000; n.291 2023 00131852 45 000; notificate in data 19/02/2024, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale che trova applicazione per i tributi locali di specie, aventi ad oggetto la TARES/TARI, anni d'imposta 2013/2014.
Infatti, il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato chiamato in giudizio, con l'atto di integrazione del contraddittorio notificato in data 25/06/2025 all'indirizzo PEC "servizio. Email_3".
Ne consegue che non è stata data la prova della notificazione degli avvisi di accertamento, anche quali atti interruttivi della pretesa tributaria che, quindi deve ritenersi prescritta, per il decorso del termine quinquennale alla data di notifica delle suddette cartelle di pagamento impugnate, senza precedenti atti interruttivi.
Risulta, altresì, decorso il termine di prescrizione quinquennale (diritti camerali), di cui alla cartella di pagamento n.29620110020259552001 notificata in data 12/12/2013, contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata n.296 2023 9021641989 000 notificata in data 19/02/2024.
Riguardo, poi all'intimazione di pagamento n.291 2023 90002396 39 000, risulta prescritta la pretesa tributaria
(diritti camerali), di cui alla cartella di pagamento n.2912016003005760000 notificata in data 24/03/2017, senza atti interruttivi precedenti, mentre deve essere respinta la medesima eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.29120170007806218000, notificata in data 12/10/2017, la cui prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 12/10/2022.
Infatti, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015
(articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché l'impugnata intimazione è stata notificata il 19/02/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) del 12/10/2022, andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 06/04/2024.
Pertanto, la pretesa de qua non si è prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta prima della scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il 19/02/2024).
Poi con riferimento all'intimazione di pagamento n.291 2023 90004037271000 notificata in data 19/02/2024, non è decorso il termine di prescrizione triennale (bollo), di cui alle cartelle di pagamento n.29120200009190748000 n.29120210055213906000 n.29120220008234935000; notificate rispettivamente il 23.5.2022 e 13.8.2022.
Mentre riguardo alle rimanenti cartelle di pagamento n.29120150008779419000 n.29120160002989037000, risulta notificata in data 08/07/2022 una precedente intimazione di pagamento n.29120229001285405000.
Tale precedente intimazione non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (19/02/2024) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto precedente atto interruttivo (08/07/2022).
Per la parziale soccombenza si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento n.29120210047343674000; n.
29120230013185245000; nonchè l'intimazione di pagamento n.29620239021641989000 e l'intimazione di pagamento n. 29120239000239639000, limitatamente alla cartella di pagamento n.29120160030057600000;
Rigetta nel resto;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
SE ET
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1777/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210047343674000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230013185245000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239000239639000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160030057600000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170007806218000 CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239021641989000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110020259553001 CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239004037271000 ALTRI TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150008779419000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120160002989037000 CCIAA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201700078062218000 CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200009190748000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210055213906000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220008234935000 OL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1381/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti rilevando che la regolare notifica degli atti di competenza del Comune di Agrigento non e' stata oggetto di contestazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1777/2024 depositato il 16/05/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n.291 2021 00473436 74 000; n.291 2023 00131852 45 000, nonché le intimazione di pagamento n.291
2023 90002396 39 000; n.296 2023 9021641989 000; n.291 2023 90004037271000; di cui alle cartelle di pagamento di natura tributaria ad esse sottese.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Con ordinanza n.790/2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Agrigento, che non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato.
Con unico motivo di censura parte ricorrente oppone la prescrizione della pretesa impositiva di cui agli atti impugnati, rilevando l'omessa notifica di atti interruttivi.
Con riferimento alle cartelle di pagamento n.291 2021 00473436 74 000; n.291 2023 00131852 45 000; notificate in data 19/02/2024, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale che trova applicazione per i tributi locali di specie, aventi ad oggetto la TARES/TARI, anni d'imposta 2013/2014.
Infatti, il Comune di Agrigento non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato chiamato in giudizio, con l'atto di integrazione del contraddittorio notificato in data 25/06/2025 all'indirizzo PEC "servizio. Email_3".
Ne consegue che non è stata data la prova della notificazione degli avvisi di accertamento, anche quali atti interruttivi della pretesa tributaria che, quindi deve ritenersi prescritta, per il decorso del termine quinquennale alla data di notifica delle suddette cartelle di pagamento impugnate, senza precedenti atti interruttivi.
Risulta, altresì, decorso il termine di prescrizione quinquennale (diritti camerali), di cui alla cartella di pagamento n.29620110020259552001 notificata in data 12/12/2013, contenuta nell'intimazione di pagamento impugnata n.296 2023 9021641989 000 notificata in data 19/02/2024.
Riguardo, poi all'intimazione di pagamento n.291 2023 90002396 39 000, risulta prescritta la pretesa tributaria
(diritti camerali), di cui alla cartella di pagamento n.2912016003005760000 notificata in data 24/03/2017, senza atti interruttivi precedenti, mentre deve essere respinta la medesima eccezione di prescrizione con riferimento alla cartella di pagamento n.29120170007806218000, notificata in data 12/10/2017, la cui prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta, in teoria, il 12/10/2022.
Infatti, a quella data vanno aggiunti i periodi stabiliti dalla normativa emanata durante la pandemia da
Covid-19, e precisamente quelli previsti dal 1° comma dell'art. 68 DL 18 del 2020 che con previsione residuale di carattere generale, ha altresì statuito il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 12 del Dlgs 159/2015
(articolo intitolato «Sospensione dei termini per eventi eccezionali»), il cui 1° comma dispone la proroga di tutti i termini pendenti nel periodo di moratoria per una uguale durata: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
E poiché l'impugnata intimazione è stata notificata il 19/02/2024, deve quindi concludersi che tale notificazione è intervenuta quando il credito de quo non era prescritto, in quanto alla data di prescrizione (ipotetica) del 12/10/2022, andavano aggiunti i 542 giorni citati (giacché il termine per il versamento non scadeva nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), così giungendosi al 06/04/2024.
Pertanto, la pretesa de qua non si è prescritta, giacché la notifica dell'impugnata intimazione è intervenuta prima della scadenza del termine come prorogato dalla normativa emergenziale (si ripete, il 19/02/2024).
Poi con riferimento all'intimazione di pagamento n.291 2023 90004037271000 notificata in data 19/02/2024, non è decorso il termine di prescrizione triennale (bollo), di cui alle cartelle di pagamento n.29120200009190748000 n.29120210055213906000 n.29120220008234935000; notificate rispettivamente il 23.5.2022 e 13.8.2022.
Mentre riguardo alle rimanenti cartelle di pagamento n.29120150008779419000 n.29120160002989037000, risulta notificata in data 08/07/2022 una precedente intimazione di pagamento n.29120229001285405000.
Tale precedente intimazione non risulta sia stata opposta e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (19/02/2024) non è decorso alcun termine di prescrizione dalla notifica del suddetto precedente atto interruttivo (08/07/2022).
Per la parziale soccombenza si compensano le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla le cartelle di pagamento n.29120210047343674000; n.
29120230013185245000; nonchè l'intimazione di pagamento n.29620239021641989000 e l'intimazione di pagamento n. 29120239000239639000, limitatamente alla cartella di pagamento n.29120160030057600000;
Rigetta nel resto;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
SE ET