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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
AN UA, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 186/2025, promossa da:
, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Dimito come da mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
(già ), in persona del Legale CP_1 Controparte_2
Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fazio come da mandato in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.12.2025
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.01.2025, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1395/24, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto in data e successiva ordinanza di correzione del 13.11.2024, entrambi notificati in data 04.12.2024, con cui gli si ingiungeva di pagare in favore della ricorrente Controparte_1
(già la somma di € 270,62 per interessi, nocnhè € 14.880,00 a Controparte_2 titolo di penale ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, oltre ulteriori interessi come riconosciuti, maturati a seguito di ritardato pagamento di fatture di utenza elettrica, oltre ancora spese di procedura liquidate. Contestando tuttavia la avversa documentazione, il opponente eccepiva la Pt_1 non debenza delle somme, sostenendo: la mancanza di prova che la data di scadenza di ciascuna
1 fattura fosse quella contrattualmente prevista, al fine di poter dimostrare un effettivo ritardo nel pagamento;
la conseguente mancanza di prova e, comunque, la incertezza del credito vantato;
la mancanza di prova del della titolarità e del diritto di agire essa cessionaria per le causali invocate, avendo saldato le fatture alle rispettive società fornitrici cedenti;
la prescrizione quinquennale degli interessi;
illegittimo computo della penale di€ 40,00 preteso erroneamente su ciascuna fattura e non per ciascun blocco di fatture del rispettivo fornitore. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliere i motivi di opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo.
Con rifusione delle spese di lite.
Si costituiva la (già , che contestava tutte le Controparte_1 Controparte_2 avverse eccezioni e, insistendo nel proprio credito, concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, rigettare la opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e rifusione delle spese processuali.
Per entrambe le parti, come da rispettive conclusioni cui si fa più puntuale riferimento e che si abbiano qui per integralmente riportate.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta la causa matura allo stato degli atti, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa veniva infine riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per quanto di quanto di ragione, per i motivi che seguono.
Appare documentalmente dimostrato che il ha provveduto al tardivo Parte_1 pagamento delle fatture telematiche (Edison, Heracom e Ladisa), successivamente alla data di scadenza indicata in ciascuna di esse, che risultano tutte singolarmente ricevute dal medesimo
Ente, come emergente dalle rispettive allegate ricevute di consegna.
Trattandosi di eccepito inadempimento contrattuale per ritardato pagamento, ex art. 1218 c.c.
(che pone una inversione dell'onere probatorio), era perciò onere del di fornire la prova Pt_1 contraria liberatoria, ovvero dimostrare che (come da esso sostenuto) vi fosse una specifica pattuizione contrattuale scritta che lo autorizzasse al pagamento in un termine maggiore e differente da quello di scadenza indicato in fattura. E tale prova non risulta invero affatto fornita.
Da ciò consegue certamente il diritto della già , Controparte_1 Controparte_2
a richiedere e riscuotere gli interessi dovuti e come liquidati col monitorio, ovvero la somma di
€ 270,62 a titolo di interessi di mora, “oltre gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data del presente ricorso e gli
2 interessi anatocistici ex art.1284/4 c.c. dalla domanda al saldo”.
Diverso discorso va fatto invece per quanto riguarda la domanda risarcitoria pretesa per la somma di € 14.880,00 a titolo di penale ex art. 6 D.Lgs. nò 231/2002.
Appare doveroso precisare che, a parere di questo Giudice, tale norma non può essere applicata in modo rigido ed asettico (come preteso dalla ricorrente-opposta), prendendo in considerazione il singolo testo letterale, senza invece inquadrarla nel contesto nel quale la disposizione stessa
è contenuta.
E difatti, va considerato che l'art. 6 citato è intitolato “Risarcimento delle spese di recupero”.
Per cui, secondo una interpretazione logica, deve ritenersi che la previsione di “un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno” per il ritardato pagamento di ogni fattura (di cui al comma 2) possa e debba riconoscersi nella sola ipotesi in cui vi sia stata una effettiva e concreta azione di recupero del capitale indicato nelle singole fatture. A tale soluzione interpretativa pare potersi agevolmente pervenire dalla lettura del comma 1, che riconosce chiaramente il “rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”: quindi solo se vi è stata azione di recupero per le somme
(indicate in fattura) non tempestivamente corrisposte. Interpretazione, peraltro, condivisa dalla stessa parte ricorrente a pag. 2 della sua comparsa di risposta, laddove afferma essa stessa che tale diritto spetta al creditore nella ipotesi di rapporti deteriorati e per i quali vi sia stata azione di recupero giudiziale (testualmente: “Nel concreto, quindi – considerato che detto articolo opera automaticamente per la sola circostanza del ritardato pagamento di una fattura, fosse anche di un solo giorno – lo stesso troverà senz'altro applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali” per ottenere il pagamento di quanto indicato in fattura).
E difatti, una differente e rigida interpretazione condurrebbe senza dubbio ad un risultato paradossale ed aberrante: così, ad esempio, il pagamento “spontaneo” di una fattura anche di solo un Euro e con un solo giorno di ritardo darebbe per assurdo luogo al pagamento della penale di € 40,00 senza che la creditrice abbia posto in essere alcuna attività di recupero.
Soluzione che non appare assolutamente condivisibile.
Orbene, nel caso di specie, è incontestato ed anzi ammesso dalla stessa (già Controparte_1
, che il ha pagato le fatture in contestazione Controparte_2 Parte_1 sì in ritardo, ma tuttavia “spontaneamente”, senza cioè che sia stata avviata alcuna azione di recupero con relativi costi qui difatti non dedotti nè tantomeno richiesti (art. 115 c.p.c.; sulla validità ed efficacia dei fatti incontestati ha ampiamente dedotto la stessa opposta). Ne
3 consegue, quindi, in applicazione del principio innanzi espresso, che alla che Controparte_1 non ha avviato alcuna azione di recupero (quale presupposto essenziale), non possa riconoscersi il pagamento dello “importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”, qui preteso nella misura di complessivi € 14.880,00.
Pertanto, in parziale accoglimento della opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo de quo, con condanna del al pagamento della sola minor somma di € 270,62 a Parte_1 titolo di interessi di mora, oltre gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data del presente ricorso e gli interessi anatocistici ex art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Rigettata invece la domanda per la somma di € 14.880,00.
Tenuto conto della sostanziale reciproca soccombenza, appaiono sussistere giusti ed equi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal nei confronti della (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) Accoglie parzialmente e per quanto di ragione la opposizione proposta dal Parte_1 per quanto esposto in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
[...]
n. 1395/24 emesso da questo Tribunale.
2) Accoglie parzialmente la pretesa creditoria vantata dalla opposta e condanna il
[...] al pagamento in favore della (già Parte_1 Controparte_1 [...]
, della somma di € 270,62 a titolo di interessi di mora, oltre Controparte_2 gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura e sino alla data del presente ricorso e gli interessi anatocistici ex art.1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo, per quanto esposto in motivazione.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio AN UA
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