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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica,nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Viel Parte_1
- Ricorrente -
contro direzione di amministrazione sezione di Taranto, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello stato - convenuto–
OGGETTO: “indebito”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.6.24 il ricorrente ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto alla Marina militare richiedente in quanto le somme asseritamente percepite in maniera indebita erano in realtà dovute.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, oltre che l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa con trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Opina questo tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione sia fondata.
In particolare oggetto del giudizio è la percezione da parte del ricorrente di somme quale retribuzione propria del grado militare per un periodo in cui lo stesso, avendo sospeso il proprio rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione con diritto alla conservazione del posto, veniva richiamato per adempiere al richiamo alle armi quale sottotenente di vascello.
Orbene appare evidente che trattasi di questione afferente una prestazione che è stata erogata al ricorrente in ragione della propria qualifica di militare per l'arco di tempo interessato, proprio sul presupposto della sospensione temporanea del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo presso l'Università la Sapienza. Nulla ovviamente cambia per il fatto che si tratti di una ripetizione di indebito atteso che oggetto del giudizio è comunque la retribuzione del grado militare indebitamente corrisposta dalla
[...]
, che rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. CP_1
In ragione della peculiarità e della novità della questione le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2. spese compensate
Taranto, 15.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica,nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 127 ter cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Viel Parte_1
- Ricorrente -
contro direzione di amministrazione sezione di Taranto, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello stato - convenuto–
OGGETTO: “indebito”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.6.24 il ricorrente ha chiesto dichiararsi che nulla è dovuto alla Marina militare richiedente in quanto le somme asseritamente percepite in maniera indebita erano in realtà dovute.
Si è costituita l'Amministrazione convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, oltre che l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata infine discussa con trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Opina questo tribunale che l'eccezione di difetto di giurisdizione sia fondata.
In particolare oggetto del giudizio è la percezione da parte del ricorrente di somme quale retribuzione propria del grado militare per un periodo in cui lo stesso, avendo sospeso il proprio rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione con diritto alla conservazione del posto, veniva richiamato per adempiere al richiamo alle armi quale sottotenente di vascello.
Orbene appare evidente che trattasi di questione afferente una prestazione che è stata erogata al ricorrente in ragione della propria qualifica di militare per l'arco di tempo interessato, proprio sul presupposto della sospensione temporanea del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo presso l'Università la Sapienza. Nulla ovviamente cambia per il fatto che si tratti di una ripetizione di indebito atteso che oggetto del giudizio è comunque la retribuzione del grado militare indebitamente corrisposta dalla
[...]
, che rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. CP_1
In ragione della peculiarità e della novità della questione le spese possono essere integralmente compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2. spese compensate
Taranto, 15.4.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE