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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Sabrini Pichiri come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Destri come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 19.2.2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE “conclude come da ricorso introduttivo e memoria depositata in data 16.9.24. Chiede altresì il pagamento delle spese di precetto che la ricorrente è stata costretta a notificare stante il mancato regolare pagamento. Chiede la conferma dell'assegno di mantenimento così come statuito in euro 380 e correzione
1 del diverso importo di euro 350 di cui alla parte motiva del provvedimento del
16.10.24”
PER PARTE RESISTENTE “I) Affidare la figlia minore n. a Cles Persona_1
(TN) il 31/05/2014, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e prevedere che la minore trascorra con il padre, a settimane alternate, dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, nelle restanti settimane il mercoledì dalle 17 sino al giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il doppio pernotto infrasettimanale, il padre prenderà la bambina dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00;
II) Prevedere, quanto alla regolamentazione delle vacanze quanto segue: durante le vacanze natalizie il padre o la madre terranno con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. In caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari;
vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre o la madre il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive, con possibilità di trascorrere una con i nonni paterni (in riferimento al periodo riservato al padre) da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, nell'ipotesi di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari;
III) Prevedere che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento della minore la CP_1 somma pari ad € 300,00 mensili, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese, e disporre che l'assegno famigliare sia percepito nella quota pari al 50% da ciascun genitore;
IV) Prevedere a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra sostenute in favore dei figli minori così come stabilite nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona e che si riportano:
- Spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: spesa mensa scolastica;
tasse scolastiche sino alle scuole di II grado richieste da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
2 - Spese scolastiche da documentare che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici
- altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori, spese per
l'ottenimento della patente di guida, baby sitter, campi scuola estivi, acquisto di un computer o telefono cellulare, acquisto di motorino o autovettura. Il genitore che anticiperà le spese avrà il diritto di ricevere la quota parte dell'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione della spesa sostenuta;
per le spese in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori, quello che propone la spesa dovrà inviare all'altro (a mezzo mail) richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
V) Prendere atto che eventuali detrazioni percepite sulla dichiarazione dei redditi vengano imputate direttamente e per l'intero al sig. che provvederà, CP_1
successivamente, come già verificatosi, a corrisponderne la quota del 50% in favore della sig.ra Pt_1
Si deposita aggiornamento sulla situazione patrimoniale del resistente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 23.5.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 che venga disposto l'affido condiviso della figlia nata il [...] dalla Per_1
3 relazione intrattenuta con il sig. dal 2009 al 2019, con collocamento CP_1
prevalente presso di sè, regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento di € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A tal fine ha rappresentato che il resistente, dopo aver lasciato nel 2019 la casa familiare, ha tenuto la figlia con sè, in modo saltuario e irregolare, a fine Per_1
settimana alterni senza versare nulla alla madre a titolo di contributo per il mantenimento per la minore sino al mese di settembre del 2023; che dal mese di settembre 2023 il signor ha iniziato a versare alla sig.ra una somma CP_1 Pt_1
mensile pari ad Euro 150,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie e a tenere con sé la figlia, a settimane alternate, dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattino, quando l'accompagna a scuola e, la settimana successiva, seppur non tutte le settimane, per un paio d'ore al pomeriggio dalle 17.30/18.00, sino alle ore 20.00. Ha poi precisato di lavorare con un contratto di lavoro stagionale per cinque mesi a tempo pieno (della durata di circa 5 mesi, per 40 ore settimanali), con scadenza in data 13.10.2024 e stipendio di € 1.700 e che il sig. svolge dal 2014 attività di cuoco presso il Parco CP_1
Natura Viva con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e stipendio mensile pari a circa € 1.900,00.
Il sig. , nel costituirsi in giudizio rappresentando che, diversamente da CP_1
quanto allegato dalla ricorrente, tra le parti erano intercorsi due accordi privati: nel primo siglato in data 05/06/2019 le parti avevano concordato la frequentazione tra il padre e la figlia a fine settimana alternati, tempi paritari durante i periodi di Per_1
vacanza e previsto che ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente al mantenimento della figlia e la madre avrebbe percepito integralmente l'assegno unico;
nel secondo sottoscritto in data 25/07/2023, in considerazione delle esigenze lavorative del resistente, il diritto di visita è stato regolato, a settimane alternate, in due pomeriggi infrasettimanali senza pernotto nelle settimane di spettanza della madre e due giornate infrasettimanali con pernotto in quelle di spettanza del padre con contributo di mantenimento a carico del padre di € 150, fermo il 100% dell'assegno unico alla ricorrente.
Ciò premesso ha ribadito le proprie difficoltà lavorative nel tenere la figlia nel fine settimana che dovrebbe essere lasciata alle cure di terzi dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento di € 200 oltre all'assegno unico. All'esito
4 dell'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2024 il giudice delegato, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e alla successiva udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Le parti hanno formulato conclusioni che di fatto aderiscono alla regolamentazione disposta dal giudice relatore nell'ordinanza depositata il 19.2.2025 quanto al regime di affidamento condiviso, al collocamento prevalente della figlia presso la madre e sostanzialmente anche al regime di visita.
Tali condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale devono essere senz'altro recepite in quanto conformi all'interesse della minore.
Va quindi disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
con collocamento prevalente presso la madre. Il padre avrà il diritto- dovere di vedere e tenere la figlia con sé la prima settimana dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, la seconda settimana dal mercoledì dalle 17 al giovedì quanto la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il pernotto singolo infrasettimanale il padre prenderà la bambina alle 17 del venerdì alla domenica alle
21,00; durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante l'estate trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimana anche non consecutive) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il contributo economico, ritiene il Collegio equo confermare l'importo di € 350 stabilito dal giudice relatore nella parte motiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti (erroneamente riportato in € 380 nel dispositivo) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'ultima versione del Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si tratta di un importo congruo rispetto ai redditi dei genitori (€ 1500 quello della ricorrente durante la vigenza del lavoro stagionale e di
€ 1200 a titolo di indennità di disoccupazione dei restanti mesi;
€ 1800 quello del resistente), alle esigenze della minore e ai tempi di permanenza della minore presso il padre.
La condivisione delle parti in punto di affido e collocamento, il sostanziale accordo raggiunto nel corso del giudizio sul tema controverso del fine settimana e la
5 reciproca soccombenza quanto al contributo di mantenimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando
- affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre avrà il diritto- dovere di vedere e tenere la figlia con sé a settimana alterne settimana dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, nelle restanti settimane dal mercoledì dalle 17 al giovedì quanto la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il pernotto singolo infrasettimanale il padre prenderà la bambina alle 17 del venerdì alla domenica alle 21,00 ; durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante l'estate trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimana anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- dispone che il resistente, con decorrenza dalla domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
La Giudice Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa TO RR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO RR Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Sabrini Pichiri come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Destri come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 19.2.2024 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE “conclude come da ricorso introduttivo e memoria depositata in data 16.9.24. Chiede altresì il pagamento delle spese di precetto che la ricorrente è stata costretta a notificare stante il mancato regolare pagamento. Chiede la conferma dell'assegno di mantenimento così come statuito in euro 380 e correzione
1 del diverso importo di euro 350 di cui alla parte motiva del provvedimento del
16.10.24”
PER PARTE RESISTENTE “I) Affidare la figlia minore n. a Cles Persona_1
(TN) il 31/05/2014, ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, e prevedere che la minore trascorra con il padre, a settimane alternate, dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, nelle restanti settimane il mercoledì dalle 17 sino al giovedì quando la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il doppio pernotto infrasettimanale, il padre prenderà la bambina dal venerdì dopo scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00;
II) Prevedere, quanto alla regolamentazione delle vacanze quanto segue: durante le vacanze natalizie il padre o la madre terranno con sé la figlia, ad anni alterni, dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. In caso di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari;
vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre o la madre il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) settimane anche non consecutive, con possibilità di trascorrere una con i nonni paterni (in riferimento al periodo riservato al padre) da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, nell'ipotesi di disaccordo la madre deciderà negli anni dispari, il padre in quelli pari;
III) Prevedere che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento della minore la CP_1 somma pari ad € 300,00 mensili, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno quindici di ogni mese, e disporre che l'assegno famigliare sia percepito nella quota pari al 50% da ciascun genitore;
IV) Prevedere a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra sostenute in favore dei figli minori così come stabilite nel Protocollo di Famiglia del Tribunale di Verona e che si riportano:
- Spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: spesa mensa scolastica;
tasse scolastiche sino alle scuole di II grado richieste da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
2 - Spese scolastiche da documentare che richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
- Spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche da documentare che richiedono preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici
- altre spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzatura, viaggi e vacanze senza i genitori, spese per
l'ottenimento della patente di guida, baby sitter, campi scuola estivi, acquisto di un computer o telefono cellulare, acquisto di motorino o autovettura. Il genitore che anticiperà le spese avrà il diritto di ricevere la quota parte dell'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione della spesa sostenuta;
per le spese in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori, quello che propone la spesa dovrà inviare all'altro (a mezzo mail) richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
V) Prendere atto che eventuali detrazioni percepite sulla dichiarazione dei redditi vengano imputate direttamente e per l'intero al sig. che provvederà, CP_1
successivamente, come già verificatosi, a corrisponderne la quota del 50% in favore della sig.ra Pt_1
Si deposita aggiornamento sulla situazione patrimoniale del resistente.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
CONCLUSIONI DEL PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 23.5.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 che venga disposto l'affido condiviso della figlia nata il [...] dalla Per_1
3 relazione intrattenuta con il sig. dal 2009 al 2019, con collocamento CP_1
prevalente presso di sè, regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento di € 500 oltre il 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A tal fine ha rappresentato che il resistente, dopo aver lasciato nel 2019 la casa familiare, ha tenuto la figlia con sè, in modo saltuario e irregolare, a fine Per_1
settimana alterni senza versare nulla alla madre a titolo di contributo per il mantenimento per la minore sino al mese di settembre del 2023; che dal mese di settembre 2023 il signor ha iniziato a versare alla sig.ra una somma CP_1 Pt_1
mensile pari ad Euro 150,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie e a tenere con sé la figlia, a settimane alternate, dal mercoledì pomeriggio sino al venerdì mattino, quando l'accompagna a scuola e, la settimana successiva, seppur non tutte le settimane, per un paio d'ore al pomeriggio dalle 17.30/18.00, sino alle ore 20.00. Ha poi precisato di lavorare con un contratto di lavoro stagionale per cinque mesi a tempo pieno (della durata di circa 5 mesi, per 40 ore settimanali), con scadenza in data 13.10.2024 e stipendio di € 1.700 e che il sig. svolge dal 2014 attività di cuoco presso il Parco CP_1
Natura Viva con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e stipendio mensile pari a circa € 1.900,00.
Il sig. , nel costituirsi in giudizio rappresentando che, diversamente da CP_1
quanto allegato dalla ricorrente, tra le parti erano intercorsi due accordi privati: nel primo siglato in data 05/06/2019 le parti avevano concordato la frequentazione tra il padre e la figlia a fine settimana alternati, tempi paritari durante i periodi di Per_1
vacanza e previsto che ciascun genitore avrebbe provveduto direttamente al mantenimento della figlia e la madre avrebbe percepito integralmente l'assegno unico;
nel secondo sottoscritto in data 25/07/2023, in considerazione delle esigenze lavorative del resistente, il diritto di visita è stato regolato, a settimane alternate, in due pomeriggi infrasettimanali senza pernotto nelle settimane di spettanza della madre e due giornate infrasettimanali con pernotto in quelle di spettanza del padre con contributo di mantenimento a carico del padre di € 150, fermo il 100% dell'assegno unico alla ricorrente.
Ciò premesso ha ribadito le proprie difficoltà lavorative nel tenere la figlia nel fine settimana che dovrebbe essere lasciata alle cure di terzi dichiarandosi disponibile a versare un assegno di mantenimento di € 200 oltre all'assegno unico. All'esito
4 dell'udienza di comparizione delle parti dell'8.10.2024 il giudice delegato, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti e alla successiva udienza la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Le parti hanno formulato conclusioni che di fatto aderiscono alla regolamentazione disposta dal giudice relatore nell'ordinanza depositata il 19.2.2025 quanto al regime di affidamento condiviso, al collocamento prevalente della figlia presso la madre e sostanzialmente anche al regime di visita.
Tali condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale devono essere senz'altro recepite in quanto conformi all'interesse della minore.
Va quindi disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore Per_1
con collocamento prevalente presso la madre. Il padre avrà il diritto- dovere di vedere e tenere la figlia con sé la prima settimana dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, la seconda settimana dal mercoledì dalle 17 al giovedì quanto la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il pernotto singolo infrasettimanale il padre prenderà la bambina alle 17 del venerdì alla domenica alle
21,00; durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante l'estate trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimana anche non consecutive) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto concerne il contributo economico, ritiene il Collegio equo confermare l'importo di € 350 stabilito dal giudice relatore nella parte motiva dei provvedimenti provvisori ed urgenti (erroneamente riportato in € 380 nel dispositivo) oltre al 50% delle spese straordinarie secondo l'ultima versione del Protocollo di Verona da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si tratta di un importo congruo rispetto ai redditi dei genitori (€ 1500 quello della ricorrente durante la vigenza del lavoro stagionale e di
€ 1200 a titolo di indennità di disoccupazione dei restanti mesi;
€ 1800 quello del resistente), alle esigenze della minore e ai tempi di permanenza della minore presso il padre.
La condivisione delle parti in punto di affido e collocamento, il sostanziale accordo raggiunto nel corso del giudizio sul tema controverso del fine settimana e la
5 reciproca soccombenza quanto al contributo di mantenimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando
- affida la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre avrà il diritto- dovere di vedere e tenere la figlia con sé a settimana alterne settimana dal mercoledì alle 17 al venerdì quando la riaccompagnerà a scuola, nelle restanti settimane dal mercoledì dalle 17 al giovedì quanto la riaccompagnerà a scuola;
in una delle settimane con il pernotto singolo infrasettimanale il padre prenderà la bambina alle 17 del venerdì alla domenica alle 21,00 ; durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
durante l'estate trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimana anche non consecutive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
- dispone che il resistente, con decorrenza dalla domanda, contribuisca al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla madre, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 350, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
La Giudice Estensore La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa TO RR
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