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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/10/2024 al n. 2338 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...] , Parte_1
e da nata in [...] il [...] , Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. LA PIETRA MARIA
GIUSEPPINA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Somma Vesuviana (NA) il 30/09/2015, dalla cui unione non nascevano figli, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 617/2021 reso il 16/0472021 nel procedimento
R.G. n. 6460/2020.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 21/01/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte depositate il 16/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ A) pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli istanti in data 30 settembre 2015 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana, Parte 1 Serie N. 20;
B) confermi che la casa coniugale, di proprietà di ubicata in Somma Vesuviana alla via Parte_1
Vignariello n. 48 resti al medesimo con tutti gli arredi che risultano essere anch'essi di proprietà esclusiva del medesimo
C) disponga a carico di un contributo in favore della sig.ra pari Parte_1 Parte_2 ad € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
D) ordinare che la emananda sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a HKONONUR in [...] il [...] il giorno 30/09/2015 in
[...]
Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.
20, Parte I, 2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato
3 civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 11/10/2024 al n. 2338 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
nato a [...] il [...] , Parte_1
e da nata in [...] il [...] , Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. LA PIETRA MARIA
GIUSEPPINA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
-RICORRENTI -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Somma Vesuviana (NA) il 30/09/2015, dalla cui unione non nascevano figli, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 617/2021 reso il 16/0472021 nel procedimento
R.G. n. 6460/2020.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 21/01/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte depositate il 16/01/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ A) pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli istanti in data 30 settembre 2015 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana, Parte 1 Serie N. 20;
B) confermi che la casa coniugale, di proprietà di ubicata in Somma Vesuviana alla via Parte_1
Vignariello n. 48 resti al medesimo con tutti gli arredi che risultano essere anch'essi di proprietà esclusiva del medesimo
C) disponga a carico di un contributo in favore della sig.ra pari Parte_1 Parte_2 ad € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
D) ordinare che la emananda sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a HKONONUR in [...] il [...] il giorno 30/09/2015 in
[...]
Somma Vesuviana (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.
20, Parte I, 2015);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato
3 civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 06.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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