Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 2
La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.
Nella gestione di affari non rappresentativa la ratifica non fa subentrare il "dominus" in luogo del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con i terzi e i soggetti del rapporto restano quelli originari.
Commentari • 3
- 1. Locazione di cosa comune da parte di comproprietario: è gestione di affariAccesso limitatoGloria Urbani · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2013
- 2. Le locazioni e la gestione dell’affare altrui nell’interesse comuneDi Micco Antonella · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2012
- 3. Cassazione: sentenza n. 11136 del 04/07/2012Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12102 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA GA - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS NO, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, con studio in 80038 POMIGLIANO D'ARCO VIA GORIZIA N.50, difeso dall'avvocato DOMENICO JASEVOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ CO, IA O CI IO, TO IG, LI EL, ER IA IO IMPERSONALMENTE & COLLETTIVAMENTE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 969/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, SEZIONE 2^ CIVILE emessa il 26/2/1999, depositata il 20/04/99; RG. 1375/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS IO, RG IG e CA IC, conduttori ad uso abitativo di altrettante unità immobiliari di proprietà di MA NI, ubicate in Portici e rimaste danneggiate dal sisma del 1980, chiesero ed ottennero, nell'inerzia del proprietario, il contributo pubblico per la riparazione degli immobili, ai sensi dell'art. 11 della legge 14/5/1981, n. 219, ed a tanto provvidero a mezzo dell'imprenditore edile SS GA, incaricando della direzione dei lavori l'architetto Aldo VE. Esauriti i lavori coperti dal contributo pubblico, di L. 29.486.472, l'architetto VE, su sollecitazione dei conduttori, incaricò il SS di provvedere anche al rifacimento dei solai di copertura delle abitazioni condotte dal AS, dall'RG e dal CA, con una spesa aggiuntiva di L. 14.344.690. Con citazione del 25/6/1982 il SS, premesso di aver percepito soltanto l'importo del contributo pubblico e non anche il compenso relativo ai lavori ulteriori eseguiti per incarico del VE, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli il AZ, il AS, l'RG e il CA per sentirli condannare al pagamento di detto importo, sostenendo che i convenuti erano a tanto obbligati perché i lavori aggiuntivi erano stati eseguiti nel loro interesse e per loro incarico ("diretto o indiretto"). Contumace il CA, gli altri convenuti resistettero alla domanda. Con sentenza dell'11/11/1992 il Tribunale accolse la domanda nei confronti del solo AZ e su appello incidentale del SS, la Corte di Napoli, con sentenza del 20/4/1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato anche la domanda proposta nei confronti del AZ, osservando che nei confronti del SS, l'architetto VE, quale gestore di affari altrui, non aveva assunto obbligazioni in nome dei soggetti nel cui interesse aveva agito, onde, ai sensi dell'art. 2031 Cod. Civ., costoro non potevano ritenersi direttamente tenuti ad adempiere tali obbligazioni. Ricorre il SS con tre motivi. Gli intimati eredi di AS IO (deceduto sulle more), RG, CA e AZ non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2028 e 2031 Cod. Civ. Sostiene che anche nell'ipotesi in cui il gestore dell'affare altrui non abbia speso il nome dell'interessato, quest'ultimo resterebbe ugualmente vincolato nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dal gestore in nome proprio. Lamenta, quindi, che la Corte di merito, sul presupposto che l'architetto LE avesse incaricato il SS di compiere le opere supplementari senza nominare il proprietario e i conduttori degli immobili, abbia escluso che costoro fossero nondimeno obbligati nei confronti del SS a pagare il compenso spettantegli per quelle opere. La doglianza non ha fondamento. La gestione degli affari, che non abbia comportato la spendita del nome del "dominus" (come nella specie ha accertato la Corte di merito), può produrre effetti si fra il "dominus" e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il primo nel rapporto negoziale che il secondo abbia instaurato in nome proprio con il terzo (Cass., 11/7/1978, n. 3479 - Cass., 25/1/1974, n. 199). Il ricorrente obbietta che nella specie il AZ, il AS, l'RG ed il CA avrebbero dovuto ritenersi comunque obbligati nei confronti del SS, perché, avendo accettato le opere eseguite da quest'ultimo nel loro interesse, avevano tacitamente (ossia "per facta concludentia") ratificato l'operato dell'architetto VE. L'obbiezione non può condividersi. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella gestione d'affari non rappresentativa, che (come quella di specie) si configura in mancanza della "contemplatio domini", la ratifica non fa subentrare il "dominus" in luogo del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con il terzo, per cui soggetti del rapporto restano quelli originari (Cass., 30/10/1991, n. 11637 - Cass., 3479/1978 cit.). Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 116 Cod. Proc. Civ. e vizi motivazionali. Sostiene che il AZ, il
AS. L'RG e il CA incaricarono, direttamente o per il tramite dell'architetto VE, il SS di compiere le opere aggiuntive in argomento. Lamenta che la Corte di merito, trascurando del tutto questa acquisizione processuale, abbia immotivatamente escluso che il proprietario e i conduttori dell'immobile fossero responsabili nei confronti del SS a titolo contrattuale. La doglianza è priva di fondamento. Proprio per aver accertato che il proprietario e i conduttori non avevano avuto rapporti diretti col SS e che l'architetto VE aveva ordinato l'esecuzione delle opere aggiuntive senza fare il loro nome, la Corte territoriale ha escluso che essi potessero ritenersi direttamente obbligati nei confronti del SS nell'ambito della gestione d'affari non rappresentativa. A maggior ragione ha implicitamente escluso che essi potessero essere chiamati a rispondere, a titolo contrattuale, in relazione ad opere che non avevano commesso al SS. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 132 n. 4, 346 Cod. Proc. Civ., Sostiene che il AZ, quale proprietario dell'immobile restaurato, avrebbe dovuto ritenersi obbligato al pagamento previsto dall'art. 936 Cod. Civ., in relazione alle opere aggiuntive eseguite dal SS sull'immobile con materiali propri, non avendone chiesto la rimozione nel termine di legge. Deduce di aver domandato la condanna a tal titolo del AZ nel giudizio di primo grado e di aver riproposto la domanda con l'appello incidentale e lamenta che su questa domanda la Corte napoletana abbia omesso di pronunziare. La doglianza è infondata. La domanda di che trattasi, effettivamente proposta dal SS con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, è stata riproposta nel giudizio di appello soltanto con la comparsa di replica alla avversa comparsa conclusionale, onde la Corte di merito si è correttamente astenuta dall'assumerla in esame, in quanto inammissibile perché tardiva.
Il ricorso va, dunque rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003