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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 187/2024 R.G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 62/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 187/2024
R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola D'Angelo, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ugo CP_1
Nucciarone e dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza del 01.06.24 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione del Giudice del Lavoro, ha dichiarato inammissibile la domanda con cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento e il pagamento degli arretrati per i ratei non corrisposti dal 29.02.2016 al 31.07.2020.
1.1.Dopo avere ricevuto verbale del 01.04.2016 con cui lo si riconosceva “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, il aveva Parte_1 ricevuto altro verbale negativo del 13.07.2021 con cui l' , senza convocarlo e CP_1 sottoporlo a nuova visita, gli comunicava l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 4
D.L. 09.02.2012, n. 5 e che il nuovo verbale annullava e sostituiva quello precedente del 01.04.2016.
Nel procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c. avverso il suddetto verbale del 2021, il giudice, condividendo le conclusioni cui era giunto il nominato ctu medico legale, con decreto di omologa del 27.12.2022 riconosceva l'invocato requisito sanitario dal
01.08.2020.
Con il ricorso depositato il 14.03.2024 il chiedeva il riconoscimento degli Parte_1 arretrati dal marzo 2016 al luglio 2020, sul presupposto che il ctu nominato nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. avesse, per il periodo precedente, confermato il giudizio espresso dalla commissione medica nel verbale del 01.04.2016. CP_
1.2. L' aveva, a sua volta, replicato sostenendo l'inammissibilità del ricorso stante la definitività ed irretrattabilità del decreto di omologa, non avendo a suo tempo contestato la disposta ctu. L'allora ricorrente, infatti, dopo il deposito Parte_1 della relazione peritale non aveva, entro il termine fissato dal giudice, contestato le conclusioni del ctu, ragion per cui il giudice del lavoro aveva emesso decreto di omologa datato 27.12.22.
L' resistente, inoltre, deduceva l'infondatezza delle avverse asserzioni, CP_2 evidenziando che il verbale del 2016, emesso per errore informatico, era stato definitivamente annullato e sostituito dal verbale del 2021 con riconoscimento in capo al D di una invalidità al 100% senza necessità di assistenza continua. Parte_1
Sarebbe stato, peraltro, noto all'allora ricorrente che il procedimento penale avviato a carico dei membri della Commissione medica si era concluso con decreto di CP_1 archiviazione del gip del Tribunale di Campobasso del 31.10.2022, in cui si dava atto che per mero errore, legato ad una anomalia nella procedura informatica, nel verbale
2 del'01.04.2016 era stato indicato un giudizio diverso rispetto a quello espresso dalla
Commissione, ovvero di riconfermare, senza revisione la percentuale del 100% dell'invalidità di cui il D'AL era portatore fin dal 2012.
2. Il Tribunale di Campobasso dichiarava l'inammissibilità della domanda del ricorrente in quanto tesa ad una rivalutazione del decreto di omologa del 27.12.2022, ormai non più contestabile, non avendo l'allora ricorrente, nel procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del deposito della relazione del c.t.u., nel termine concesso per l'eventuale contestazione, formulato osservazioni. Escludeva che la precisazione del ctu, che confermava, per il periodo precedente, il giudizio della commissione, si riferisse al verbale del 2016, non oggetto di causa.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , denunciando la Parte_1 contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione della sentenza;
errata valutazione della prova;
erronea e falsa applicazione di norme di diritto;
violazione di cui all'art. 445 bis c.p.c. Secondo l'appellante il giudice di prime cure, interpretando erroneamente le conclusioni del ctu, avrebbe disatteso il principio di continuità della condizione invalidante riconosciuto dalla giurisprudenza di Cassazione. Nella relazione peritale il consulente riteneva sussistente il requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento da agosto 2020; data la conferma dell'accertamento della Commissione per il periodo precedente al 2020, l'unico verbale applicabile sarebbe quello del 2016, e non quello del 2021, successivo al periodo oggetto della domanda. Il ctu avrebbe, quindi, riconosciuto implicitamente il diritto del Parte_1 all'indennità di accompagnamento per il periodo considerato. Erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile la domanda, senza considerare che l'oggetto del ricorso (arretrati dal 2016 al 2020) non era stato deciso nel procedimento precedente, che si era limitato ad omologare la situazione sanitaria dal 2020 in poi.
L'appellante chiede, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di cui al ricorso di primo grado. CP_
4. All'appello ha resistito l' che, eccepitane l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., ne chiede nel merito il rigetto, richiamando, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni e difese del primo grado.
5. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo.
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3 6. Ritiene la Corte che l'appello vada respinto, avendo il Tribunale di Campobasso correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda del . Parte_1
Come affermato dal primo giudice, nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., conclusasi la fase di accertamento svolta dal perito, il giudice assegna alle parti un termine per dichiarare se intendono opporsi agli accertamenti tecnici compiuti dal consulente. In caso di mancata opposizione, il giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico.
Per espressa previsione del co. 7 dell'art. 445 bis c.p.c., il decreto così emesso è inappellabile.
Il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia. È stato, infatti, affermato (Cass., Sez. L., n. 2516 del 27/01/2023) che “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis c.p.c., in assenza di contestazioni mosse secondo la procedura di cui al comma 5, il ricorso di cui al comma 6 avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario emesso dal giudice è improponibile, non potendo, le semplici osservazioni alla relazione tecnica del CTU formulate dal consulente di parte, essere equiparate ad una manifestazione in senso tecnico del dissenso della parte.”.
E ancora (Cass. Sez. L. n. 20847 del 02/08/2019) che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e
5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111 Cost.”.
7. Né può sostenersi, come fa l'appellante, che il ctu, laddove ha confermato, per il periodo precedente, il giudizio della Commissione di accertamento dell' di Campobasso, CP_1 intendesse riferirsi al verbale del 2016. Da un lato, infatti, tale assunto contrasterebbe con il riconoscimento da parte del ctu dell'indennità di accompagnamento a far data da agosto del 2020, dall'altro, come osservato dal Tribunale nella sentenza impugnata, il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. aveva ad oggetto proprio il verbale negativo del 13.07.2021.
8. Neppure risulta fondata l'osservazione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che “l'oggetto del ricorso (gli arretrati 2016-2020) non era stato deciso nel procedimento precedente, che si era limitato a omologare la situazione
4 sanitaria dal 2020 in poi”. L'appellante non può, infatti, ignorare che con il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. del 08.09.2021 si era chiesto l'accertamento del diritto del all'indennità di accompagnamento dal 29.02.2016 e la condanna Parte_1 dell' al pagamento dei ratei maturati con decorrenza da detta data. Si tratta, quindi, CP_1 della stessa domanda formulata con il ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 14.03.2024, quantomeno con riferimento alla data di decorrenza del diritto e dei ratei.
9. L'appello va, dunque, alla luce delle richiamate argomentazioni, integralmente rigettato.
L'appellante è esonerato dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazioni allegate all'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro - in data 01.06.2024, proposto da con Parte_1 ricorso qui depositato il 29.11.2024, nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza.
Nulla per le spese.
Campobasso, 11.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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