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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/09/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 615/2022 R.G., vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
AZ (ME) il 26.02.1974 (CF: ), CodiceFiscale_2 nella qualità di eredi ed aventi causa di Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 03.09.2015), rappresentati e difesi dall'Avvocato Maurizio Paolo Abbagnato appellanti
CONTRO
, con sede legale in Roma al viale Controparte_1
Egidio Galbani n. 70, p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma in persona del suo procuratore P.IVA_1 avv. giusta procura per notaio Controparte_2 Persona_2 di Roma rep. n. 45737 del 29.9.2020 (doc. 1), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti riportata su
1 foglio separato, dagli avv.ti Maurizio Carbone, Velia Loria,
Antonio Iacono ed Enrico Trimarchi appellata
Ogg: appello a sentenza n. 143/2022 del 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.9.2022 ed Parte_3 Pt_2 proponevano appello alla sentenza n. 143/2022, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. il 9.2.2022, non notificata, con la quale il suddetto, definendo il giudizio promosso dagli odierni appellanti nei confronti di dichiarava il proprio difetto di P_ giurisdizione e condannava gli attori al pagamento delle spese.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Persona_1
Barcellona P.G., e, premesso Controparte_3 di essere proprietario di due fabbricati per civile abitazione con annesso terreno, siti in Pace del Mela C.da AR IT (fg.7, partt. 1789 e 1355 i fabbricati, part. 1790 il terreno, ex part.29-
30), esponeva che tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2014, in prossimità della proprietà erano stati collocati dalla Pt_1 società convenuta, su terreno di proprietà di terzi, un grande palo ed i relativi conduttori, a servizio dell'elettrodotto a 380 Kv
2 “Sorgente-Rizziconi”, ciò senza alcuna preventiva notifica all'attore degli atti della procedura di asservimento;
che P_
, riteneva che i terreni dell'attore, ricadendo nella fascia di
[...] rispetto non erano interessati da procedimento di asservimento coattivo, e che la lamentata svalutazione degli immobili non era né risarcibile, né indennizzabile.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di P_ giurisdizione e contestando le domande attrici.
Il Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l'eccezione di parte convenuta, richiamando la normativa in materia ed evidenziando che la domanda -oggetto del giudizio- non era meramente risarcitoria avendo l'attore domandato la rimozione dell'opera realizzata da P_
Con il proposto gravame e Parte_1 Parte_2 quali eredi ed aventi causa di nelle more Persona_1 deceduto, hanno articolato i seguenti motivi:
1° MOTIVO.
Ha errato il primo Giudice nell'accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo avanzata dalla Controparte_4
[...]
La giurisdizione va essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva solo il petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto della causa petendi.
Nel caso in esame, la una controversia non ha ad oggetto “la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi
3 espressione di pubblici poteri” bensì la richiesta di tutela di diritti soggettivi lesi.
Infatti, a seguito della collocazione -da parte di Persona_1 del palo n.6 e dei conduttori elettrici in prossimità dei P_ propri immobili, è stato privato di un bene primario, ossia di immobili destinati a civile abitazione, non più direttamente fruibili per tale destinazione (stante il pregiudizio alla salute generato dal campo elettromagnetico) e non più commerciabili, stante il loro deprezzamento o, peggio, l'azzeramento del loro valore commerciale, in quanto attigui all'elettrodotto.
Quindi, sia che si tratti del bene “salute”, sia che si tratti del bene
“proprietà”, gli appellanti hanno subito lesione dei propri diritti soggettivi, con conseguente diritto ad essere tutelati attraverso una modifica della collocazione delle opere oppure attraverso un ristoro economico.
Si configura, pertanto, una responsabilità ex art.2043 c.c.; essa anche sotto altro profilo e, cioè nel mancato rispetto dell'art. 121, comma 3, T.U. 1775/1933, secondo il quale “L'impianto e
l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso“.
Invero, se in sede di progettazione dell'impianto fossero state utilizzate mappe catastali aggiornate, sarebbe risultata evidente la presenza degli immobili ed il “palo n. 6” sarebbe stato Pt_1
4 collocato in un sito diverso da quello sul quale è stato posto, cioè proprio dinnanzi la casa di residenza e lungo la Per_1 direttrice mare-monte.
Ciò invece non è avvenuto, come si evince dal confronto tra la relazione tecnica del progetto e la situazione dei luoghi.
Il posizionamento dell'impianto, dunque, è da ritenersi illegittimo rispetto alla proprietà da qui la richiesta di Per_1 rimuovere le opere installate vicine ai fabbricati o di arretrarle a distanza congrua ovvero, in subordine, di risarcire i danni per il deprezzamento della proprietà a causa della vicinanza dell'elettrodotto.
In altri termini, dal tenore dell'atto introduttivo di primo grado si evince che non si è chiesto al Tribunale adito di formulare una valutazione sulla legittimità degli atti amministrativi emanati
(che sarebbe appartenuta al Giudice amministrativo), piuttosto di accertare la non corretta realizzazione dell'opera, condannando a rimuoverla e/o arretrarla ovvero al risarcimento dei danni P_ da lesione di diritti soggettivi.
II e III terzo motivo
Con il secondo motivo gli appellanti ripropongono nel merito la domanda avanzata in primo grado.
Con il Terzo motivo si dolgono della condanna alle spese, di cui chiedono la rifusione per entrambi i gradi del giudizio in conseguenza della auspicata vittoria sulla questione di giurisdizione.
Considerazioni della Corte
5 Giova preliminarmente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale "... la giurisdizione non si determina in base alla prospettazione delle parti, ma in base al criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, quale risulta dai fatti materiali allegati dall'attore e dalle caratteristiche particolari del rapporto giuridico di cui si discute, che si evincono da detti fatti ..." (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 5557/2022, cit.).
Il petitum sostanziale, poi, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass.
Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350)
Ciò premesso, nella presente fattispecie l'attore, come si evince chiaramente dall'atto introduttivo del primo grado, ha chiesto tutela del diritto di proprietà, intaccato dall'esecuzione dell'opera pubblica, lamentando di aver subito limitazioni e pregiudizi di tale diritto quali conseguenze di errore nella progettazione, che non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di fabbricati e del loro effettivo posizionamento sui terreni dell'attore, così che gli edifici di proprietà erano ricaduti nell'area del campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto ed il traliccio n.6 aveva trovato collocazione a soli 40 metri da uno di essi.
6 In particolare, secondo la rappresentazione di parte attrice, non si verterebbe in presenza di condotte lesive tenute dalla P.A nell'esercizio del potere autoritativo ma di errori di progettazione, che attengono, quindi, alla fase tecnica e determinano una mera violazione del principio del neminem ledere, che intacca il diritto di proprietà con conseguente applicabilità della G.O.
Orbene, in siffatta situazione vale il principio affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, di cui alla seguente massima: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della p.a., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano
7 alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica). Cassazione civile sez. un.,
01/03/2023, n.6100.
Alla luce di tale chiaro principio non può che ritenersi la sussistenza, nella specie, della G.O.
La causa, dunque, va rimessa in primo grado ai sensi dell'art. 353
c.p.c., che- sebbene abrogato, si applica alla fattispecie (la causa
è stata iscritta a ruolo nel 2015) per effetto della disciplina transitoria di cui all' art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n.
197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e
438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Quanto alle spese, deve considerarsi che in materia si sono registrate opposte soluzione e soprattutto che -in fattispecie analoga alla presente (in cui pure era parte - il T.A.R. P_
Roma, sez. III, nel medesimo periodo (specificamente il
6/03/2023, in esito ad ud. 21/12/2022) ha emesso la sentenza n.
3647 di segno contrario.
8 Ciò integra le gravissime ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
7.9.2022 da ed avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_2
143/2022 del 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. nel giudizio tra loro dante causa, e Persona_1 P_ così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara sussistere la Giurisdizione Ordinaria e rimette le parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per la riassunzione;
-Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 615/2022 R.G., vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
AZ (ME) il 26.02.1974 (CF: ), CodiceFiscale_2 nella qualità di eredi ed aventi causa di Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 03.09.2015), rappresentati e difesi dall'Avvocato Maurizio Paolo Abbagnato appellanti
CONTRO
, con sede legale in Roma al viale Controparte_1
Egidio Galbani n. 70, p. iva, c.f. e n. iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma in persona del suo procuratore P.IVA_1 avv. giusta procura per notaio Controparte_2 Persona_2 di Roma rep. n. 45737 del 29.9.2020 (doc. 1), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura alle liti riportata su
1 foglio separato, dagli avv.ti Maurizio Carbone, Velia Loria,
Antonio Iacono ed Enrico Trimarchi appellata
Ogg: appello a sentenza n. 143/2022 del 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 7.9.2022 ed Parte_3 Pt_2 proponevano appello alla sentenza n. 143/2022, emessa dal
Tribunale di Barcellona P.G. il 9.2.2022, non notificata, con la quale il suddetto, definendo il giudizio promosso dagli odierni appellanti nei confronti di dichiarava il proprio difetto di P_ giurisdizione e condannava gli attori al pagamento delle spese.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 4.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Persona_1
Barcellona P.G., e, premesso Controparte_3 di essere proprietario di due fabbricati per civile abitazione con annesso terreno, siti in Pace del Mela C.da AR IT (fg.7, partt. 1789 e 1355 i fabbricati, part. 1790 il terreno, ex part.29-
30), esponeva che tra la fine dell'anno 2013 e l'inizio del 2014, in prossimità della proprietà erano stati collocati dalla Pt_1 società convenuta, su terreno di proprietà di terzi, un grande palo ed i relativi conduttori, a servizio dell'elettrodotto a 380 Kv
2 “Sorgente-Rizziconi”, ciò senza alcuna preventiva notifica all'attore degli atti della procedura di asservimento;
che P_
, riteneva che i terreni dell'attore, ricadendo nella fascia di
[...] rispetto non erano interessati da procedimento di asservimento coattivo, e che la lamentata svalutazione degli immobili non era né risarcibile, né indennizzabile.
Si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di P_ giurisdizione e contestando le domande attrici.
Il Tribunale di Barcellona P.G. accoglieva l'eccezione di parte convenuta, richiamando la normativa in materia ed evidenziando che la domanda -oggetto del giudizio- non era meramente risarcitoria avendo l'attore domandato la rimozione dell'opera realizzata da P_
Con il proposto gravame e Parte_1 Parte_2 quali eredi ed aventi causa di nelle more Persona_1 deceduto, hanno articolato i seguenti motivi:
1° MOTIVO.
Ha errato il primo Giudice nell'accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo avanzata dalla Controparte_4
[...]
La giurisdizione va essere determinata sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva solo il petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto della causa petendi.
Nel caso in esame, la una controversia non ha ad oggetto “la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi
3 espressione di pubblici poteri” bensì la richiesta di tutela di diritti soggettivi lesi.
Infatti, a seguito della collocazione -da parte di Persona_1 del palo n.6 e dei conduttori elettrici in prossimità dei P_ propri immobili, è stato privato di un bene primario, ossia di immobili destinati a civile abitazione, non più direttamente fruibili per tale destinazione (stante il pregiudizio alla salute generato dal campo elettromagnetico) e non più commerciabili, stante il loro deprezzamento o, peggio, l'azzeramento del loro valore commerciale, in quanto attigui all'elettrodotto.
Quindi, sia che si tratti del bene “salute”, sia che si tratti del bene
“proprietà”, gli appellanti hanno subito lesione dei propri diritti soggettivi, con conseguente diritto ad essere tutelati attraverso una modifica della collocazione delle opere oppure attraverso un ristoro economico.
Si configura, pertanto, una responsabilità ex art.2043 c.c.; essa anche sotto altro profilo e, cioè nel mancato rispetto dell'art. 121, comma 3, T.U. 1775/1933, secondo il quale “L'impianto e
l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso“.
Invero, se in sede di progettazione dell'impianto fossero state utilizzate mappe catastali aggiornate, sarebbe risultata evidente la presenza degli immobili ed il “palo n. 6” sarebbe stato Pt_1
4 collocato in un sito diverso da quello sul quale è stato posto, cioè proprio dinnanzi la casa di residenza e lungo la Per_1 direttrice mare-monte.
Ciò invece non è avvenuto, come si evince dal confronto tra la relazione tecnica del progetto e la situazione dei luoghi.
Il posizionamento dell'impianto, dunque, è da ritenersi illegittimo rispetto alla proprietà da qui la richiesta di Per_1 rimuovere le opere installate vicine ai fabbricati o di arretrarle a distanza congrua ovvero, in subordine, di risarcire i danni per il deprezzamento della proprietà a causa della vicinanza dell'elettrodotto.
In altri termini, dal tenore dell'atto introduttivo di primo grado si evince che non si è chiesto al Tribunale adito di formulare una valutazione sulla legittimità degli atti amministrativi emanati
(che sarebbe appartenuta al Giudice amministrativo), piuttosto di accertare la non corretta realizzazione dell'opera, condannando a rimuoverla e/o arretrarla ovvero al risarcimento dei danni P_ da lesione di diritti soggettivi.
II e III terzo motivo
Con il secondo motivo gli appellanti ripropongono nel merito la domanda avanzata in primo grado.
Con il Terzo motivo si dolgono della condanna alle spese, di cui chiedono la rifusione per entrambi i gradi del giudizio in conseguenza della auspicata vittoria sulla questione di giurisdizione.
Considerazioni della Corte
5 Giova preliminarmente richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale "... la giurisdizione non si determina in base alla prospettazione delle parti, ma in base al criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, quale risulta dai fatti materiali allegati dall'attore e dalle caratteristiche particolari del rapporto giuridico di cui si discute, che si evincono da detti fatti ..." (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 5557/2022, cit.).
Il petitum sostanziale, poi, va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass.
Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350)
Ciò premesso, nella presente fattispecie l'attore, come si evince chiaramente dall'atto introduttivo del primo grado, ha chiesto tutela del diritto di proprietà, intaccato dall'esecuzione dell'opera pubblica, lamentando di aver subito limitazioni e pregiudizi di tale diritto quali conseguenze di errore nella progettazione, che non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di fabbricati e del loro effettivo posizionamento sui terreni dell'attore, così che gli edifici di proprietà erano ricaduti nell'area del campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto ed il traliccio n.6 aveva trovato collocazione a soli 40 metri da uno di essi.
6 In particolare, secondo la rappresentazione di parte attrice, non si verterebbe in presenza di condotte lesive tenute dalla P.A nell'esercizio del potere autoritativo ma di errori di progettazione, che attengono, quindi, alla fase tecnica e determinano una mera violazione del principio del neminem ledere, che intacca il diritto di proprietà con conseguente applicabilità della G.O.
Orbene, in siffatta situazione vale il principio affermato dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione, di cui alla seguente massima: “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della p.a., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano
7 alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica). Cassazione civile sez. un.,
01/03/2023, n.6100.
Alla luce di tale chiaro principio non può che ritenersi la sussistenza, nella specie, della G.O.
La causa, dunque, va rimessa in primo grado ai sensi dell'art. 353
c.p.c., che- sebbene abrogato, si applica alla fattispecie (la causa
è stata iscritta a ruolo nel 2015) per effetto della disciplina transitoria di cui all' art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n.
197, che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e
438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Quanto alle spese, deve considerarsi che in materia si sono registrate opposte soluzione e soprattutto che -in fattispecie analoga alla presente (in cui pure era parte - il T.A.R. P_
Roma, sez. III, nel medesimo periodo (specificamente il
6/03/2023, in esito ad ud. 21/12/2022) ha emesso la sentenza n.
3647 di segno contrario.
8 Ciò integra le gravissime ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
7.9.2022 da ed avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_2
143/2022 del 09/02/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. nel giudizio tra loro dante causa, e Persona_1 P_ così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara sussistere la Giurisdizione Ordinaria e rimette le parti innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. per la riassunzione;
-Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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