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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26723/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 11:35 innanzi al dott.ssa Assunta Canonaco, sono comparsi:
Per l'avv. Iannarilli Sabrina;
Parte_1
Per l'Avvocatura Generale dello Stato, con il Procuratore Controparte_1
Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni riportandosi alle difese in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11:42.
All'esito alle ore 15.50 dà lettura della seguente sentenza (dando atto che i procuratori delle parti si sono allontanati).
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 7 in persona del giudice unico, dott.ssa Assunta Canonaco, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 26723/2024 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Arminjon n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Pazienti che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Sabrina Iannarilli giusta procura in atti
RICORRENTE
e
in persona del Controparte_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di accertamento del diritto ad ottenere il nulla osta necessario per il conseguimento della patente di guida.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa e decisa sulla base delle conclusioni precisate come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. ex art. 281 – decies e ss. c.p.c., depositato in data 19.06.2024 e Parte_1 notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, irritualmente al CP_1 indicato in epigrafe in data 23.07.2024 (e non all'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 144 cpc e art. 11 R.D. n. 1611 /1933), proponeva opposizione al provvedimento emesso il 21/05/2024 dal con il quale - a fronte dell'inserimento da parte della Controparte_1
nel sistema informativo del “DTN” di un ostativo al rilascio della patente di guida Controparte_3
pagina 2 di 7 ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (c.d. Codice della Strada) - negava al ricorrente l'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B
(prevista per la data del 22/05/2024). Il ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'emanato provvedimento, ordinare al
[...]
la revoca dell'opposto provvedimento e, per l'effetto, autorizzarlo ad Controparte_1
ammettere il Sig. alla prova teorica e pratica per il conseguimento della patente di Parte_1 guida di categoria B”.
A tal fine deduceva che: - il provvedimento di diniego impugnato doveva ricollegarsi a reati commessi per violazione in materia di sostanze stupefacenti dal sig. risalenti agli anni 2020 e 2021; - Parte_1
con ordinanza del 12.10.2022, il Tribunale di Sorveglianza aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena da eseguire (rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
cfr. all. sub doc. n. 3); - era stata poi disposta la liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza, avendo il ricorrente dimostrato buona condotta;
- il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida rischiava di vanificare gli effetti ricercati e ottenuti dal magistrato di sorveglianza, in applicazione del principio della rieducazione della pena;
- il ricorrente, infatti, senza la patente di guida non avrebbe potuto continuare a raggiungere il posto di lavoro (ed infatti era stato licenziato). Precisava che non era in grado potere eseguire il pagamento dell'importo di euro 40.000, indicato quale sanzione pecuniaria per i reati commessi e che pertanto non avrebbe potuto ottenere alcun provvedimento riabilitativo necessario per conseguimento della patente di guida.
Assumeva pertanto che “la mancata revoca dell'opposto provvedimento comporterebbe una seria illegittima disuguaglianza, sia con riferimento a chi, diversamente dal ricorrente, avrebbe potuto avere le condizioni economiche per procedere al pagamento della sanzione e, così, ottenere la riabilitazione, sia con riferimento a coloro i quali abbiano subito la revoca della patente piuttosto che il diniego al rilascio della stessa e, per ciò, sarebbero autorizzati al ricorso al Tribunale adito al fine di valutare, come detto, la eventuale sussistenza di rilevanti circostanze concrete variabili da caso a caso, come per esempio la effettiva pericolosità sociale del reo o, al contrario, le condotte tenute successivamente alla commissione del reato anche in termini di reinserimento sociale”.
pagina 3 di 7 Il resistente si costituiva (sanando la nullità della notifica del ricorso eseguita in violazione CP_1
degli artt. 144 cpc e art. 11 R.D. n. 1611 /1933) e contestava la domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava come il provvedimento di diniego adottato era imposto dalla legge e non aveva carattere discrezionale.
In via pregiudiziale, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esercizio del potere amministrativo di cui all'art. 120, comma 1, cod. strada ha carattere vincolato, con la conseguenza che la posizione del privato deve intendersi di diritto soggettivo, così radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario. “Invero, il diniego di rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 già richiamato, come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 52, lett. a), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi, diversa da quella all'esame, di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede", invece che
"può provvedere", alla revoca della patente” (cfr. Cass. S.U. n. 32977/2019).
Nel caso di specie si discute di un provvedimento di diniego del rilascio di una patente di guida per effetto della constatazione dell'insussistenza originaria dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, comma 1, c.d.s. (e non del diniego del rilascio di una nuova patente di guida dopo la revoca dell'originario titolo abilitativo per la sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali, art. 120, comma
3 c.d.s.).
L'art. 120, comma 1, cds dispone che “
1.Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti
pagina 4 di 7 di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza del 12.07.2021 n. 152 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94, censurato per violazione degli artt.
3,4,16 e 35 Cost., nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla l. 27 dicembre
1956, n. 1423 e alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309. In particolare, la Corte ha evidenziato che “I significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 c.p.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. Parimenti, con riferimento alle misure di prevenzione, è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 d.lgs. 6 settembre
pagina 5 di 7 2011, n. 159. Quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, va escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego della patente di guida. Inoltre, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti (sentt. nn. 6 del 1962, 274 del 2016, 22 del 2018, 80 del 2019, 24, 99 del 2020; ord. n. 81 del
2020)”.
Nel caso di specie è lo stesso ricorrente - che pure non ha convenuto in giudizio il
[...]
(che ha inserito, nel Sistema informativo del Dipartimento dei Controparte_4
Trasporti, “un ostativo” al rilascio del titolo abilitativo alla guida) - ad avere allegato le ragioni che hanno determinato il censurato diniego, rappresentate dall'esistenza di due condanne a suo carico per reati di cui al T.U. dpr n. 309/1990 (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che, stante l'automatismo tra tali condanne e la mancanza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1 cpc
(anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata) devono ritenersi sussistenti i presupposti per il diniego di ammissione alla prova di guida.
Né possono condividersi i sospetti di illegittimità costituzionale allegati da parte ricorrente, alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale del 12.07.2021 n. 152 con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 cds (censurato per violazione degli artt. 3,4,16 e 35 Cost). Invero, la stessa Corte non ha ravvisato alcuna violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e disparità di trattamento tra i soggetti attinti dal provvedimento di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli attinti dal provvedimento di revoca del titolo (di cui al comma 2 del citato art. 120 cds), valorizzando la clausola di salvezza (prevista dall'art. 120, comma 1, cds) riferita a qualsivoglia provvedimento riabilitativo
(mancando un rinvio formale o espresso agli artt. 178 e 179 c.p.c.), ritenuto necessario ed indispensabile al fine di eliminare la circostanza ostativa al rilascio della patente.
Giova da ultimo ricordare che la riabilitazione, oltre a richiedere un completo reinserimento sociale del soggetto condannato, presuppone la espiazione totale della pena detentiva e pecuniaria, tanto che, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il computo del termine triennale pagina 6 di 7 per ottenere la riabilitazione deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria in quanto quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27363 del 14 gennaio 2021).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del resistente, CP_1
liquidate in complessivi euro 2.303,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso all'udienza dell'08.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26723/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 gennaio 2025 ad ore 11:35 innanzi al dott.ssa Assunta Canonaco, sono comparsi:
Per l'avv. Iannarilli Sabrina;
Parte_1
Per l'Avvocatura Generale dello Stato, con il Procuratore Controparte_1
Persona_1
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, precisando le conclusioni riportandosi alle difese in atti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 11:42.
All'esito alle ore 15.50 dà lettura della seguente sentenza (dando atto che i procuratori delle parti si sono allontanati).
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
pagina 1 di 7 in persona del giudice unico, dott.ssa Assunta Canonaco, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella controversia iscritta al n. 26723/2024 del R.G.A.C., vertente tra
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Arminjon n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cristiano
Pazienti che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Sabrina Iannarilli giusta procura in atti
RICORRENTE
e
in persona del Controparte_1 CP_2
tempore rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di accertamento del diritto ad ottenere il nulla osta necessario per il conseguimento della patente di guida.
CONCLUSIONI: la causa è stata discussa e decisa sulla base delle conclusioni precisate come da verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. ex art. 281 – decies e ss. c.p.c., depositato in data 19.06.2024 e Parte_1 notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, irritualmente al CP_1 indicato in epigrafe in data 23.07.2024 (e non all'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 144 cpc e art. 11 R.D. n. 1611 /1933), proponeva opposizione al provvedimento emesso il 21/05/2024 dal con il quale - a fronte dell'inserimento da parte della Controparte_1
nel sistema informativo del “DTN” di un ostativo al rilascio della patente di guida Controparte_3
pagina 2 di 7 ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. (c.d. Codice della Strada) - negava al ricorrente l'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B
(prevista per la data del 22/05/2024). Il ricorrente chiedeva al Tribunale di Roma l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa sospensione dell'emanato provvedimento, ordinare al
[...]
la revoca dell'opposto provvedimento e, per l'effetto, autorizzarlo ad Controparte_1
ammettere il Sig. alla prova teorica e pratica per il conseguimento della patente di Parte_1 guida di categoria B”.
A tal fine deduceva che: - il provvedimento di diniego impugnato doveva ricollegarsi a reati commessi per violazione in materia di sostanze stupefacenti dal sig. risalenti agli anni 2020 e 2021; - Parte_1
con ordinanza del 12.10.2022, il Tribunale di Sorveglianza aveva ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena da eseguire (rigettando l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;
cfr. all. sub doc. n. 3); - era stata poi disposta la liberazione anticipata dal magistrato di sorveglianza, avendo il ricorrente dimostrato buona condotta;
- il diniego del rilascio del titolo abilitativo alla guida rischiava di vanificare gli effetti ricercati e ottenuti dal magistrato di sorveglianza, in applicazione del principio della rieducazione della pena;
- il ricorrente, infatti, senza la patente di guida non avrebbe potuto continuare a raggiungere il posto di lavoro (ed infatti era stato licenziato). Precisava che non era in grado potere eseguire il pagamento dell'importo di euro 40.000, indicato quale sanzione pecuniaria per i reati commessi e che pertanto non avrebbe potuto ottenere alcun provvedimento riabilitativo necessario per conseguimento della patente di guida.
Assumeva pertanto che “la mancata revoca dell'opposto provvedimento comporterebbe una seria illegittima disuguaglianza, sia con riferimento a chi, diversamente dal ricorrente, avrebbe potuto avere le condizioni economiche per procedere al pagamento della sanzione e, così, ottenere la riabilitazione, sia con riferimento a coloro i quali abbiano subito la revoca della patente piuttosto che il diniego al rilascio della stessa e, per ciò, sarebbero autorizzati al ricorso al Tribunale adito al fine di valutare, come detto, la eventuale sussistenza di rilevanti circostanze concrete variabili da caso a caso, come per esempio la effettiva pericolosità sociale del reo o, al contrario, le condotte tenute successivamente alla commissione del reato anche in termini di reinserimento sociale”.
pagina 3 di 7 Il resistente si costituiva (sanando la nullità della notifica del ricorso eseguita in violazione CP_1
degli artt. 144 cpc e art. 11 R.D. n. 1611 /1933) e contestava la domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava come il provvedimento di diniego adottato era imposto dalla legge e non aveva carattere discrezionale.
In via pregiudiziale, deve darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esercizio del potere amministrativo di cui all'art. 120, comma 1, cod. strada ha carattere vincolato, con la conseguenza che la posizione del privato deve intendersi di diritto soggettivo, così radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario. “Invero, il diniego di rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 già richiamato, come sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 52, lett. a), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi, diversa da quella all'esame, di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede", invece che
"può provvedere", alla revoca della patente” (cfr. Cass. S.U. n. 32977/2019).
Nel caso di specie si discute di un provvedimento di diniego del rilascio di una patente di guida per effetto della constatazione dell'insussistenza originaria dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, comma 1, c.d.s. (e non del diniego del rilascio di una nuova patente di guida dopo la revoca dell'originario titolo abilitativo per la sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali, art. 120, comma
3 c.d.s.).
L'art. 120, comma 1, cds dispone che “
1.Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti
pagina 4 di 7 di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Al riguardo la Corte Costituzionale con la sentenza del 12.07.2021 n. 152 ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94, censurato per violazione degli artt.
3,4,16 e 35 Cost., nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla l. 27 dicembre
1956, n. 1423 e alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309. In particolare, la Corte ha evidenziato che “I significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo. Tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti o sottoposti a misure di prevenzione. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 c.p.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. Parimenti, con riferimento alle misure di prevenzione, è prevista la possibilità di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 d.lgs. 6 settembre
pagina 5 di 7 2011, n. 159. Quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, va escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego della patente di guida. Inoltre, poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti (sentt. nn. 6 del 1962, 274 del 2016, 22 del 2018, 80 del 2019, 24, 99 del 2020; ord. n. 81 del
2020)”.
Nel caso di specie è lo stesso ricorrente - che pure non ha convenuto in giudizio il
[...]
(che ha inserito, nel Sistema informativo del Dipartimento dei Controparte_4
Trasporti, “un ostativo” al rilascio del titolo abilitativo alla guida) - ad avere allegato le ragioni che hanno determinato il censurato diniego, rappresentate dall'esistenza di due condanne a suo carico per reati di cui al T.U. dpr n. 309/1990 (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che, stante l'automatismo tra tali condanne e la mancanza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1 cpc
(anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata) devono ritenersi sussistenti i presupposti per il diniego di ammissione alla prova di guida.
Né possono condividersi i sospetti di illegittimità costituzionale allegati da parte ricorrente, alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale del 12.07.2021 n. 152 con cui sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1 cds (censurato per violazione degli artt. 3,4,16 e 35 Cost). Invero, la stessa Corte non ha ravvisato alcuna violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e disparità di trattamento tra i soggetti attinti dal provvedimento di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli attinti dal provvedimento di revoca del titolo (di cui al comma 2 del citato art. 120 cds), valorizzando la clausola di salvezza (prevista dall'art. 120, comma 1, cds) riferita a qualsivoglia provvedimento riabilitativo
(mancando un rinvio formale o espresso agli artt. 178 e 179 c.p.c.), ritenuto necessario ed indispensabile al fine di eliminare la circostanza ostativa al rilascio della patente.
Giova da ultimo ricordare che la riabilitazione, oltre a richiedere un completo reinserimento sociale del soggetto condannato, presuppone la espiazione totale della pena detentiva e pecuniaria, tanto che, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il computo del termine triennale pagina 6 di 7 per ottenere la riabilitazione deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria in quanto quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27363 del 14 gennaio 2021).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato ex d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (indeterminato) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del resistente, CP_1
liquidate in complessivi euro 2.303,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso all'udienza dell'08.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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