Decreto presidenziale 7 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
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Parere interlocutorio 17 settembre 2025
Improcedibile
Sentenza 18 settembre 2025
Parere definitivo 28 ottobre 2025
Parere definitivo 12 novembre 2025
Parere interlocutorio 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 17/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01013/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2025, proposto dal -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada n. 57;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Donatello Genovese, Guglielmo Aldo Giuffre', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
I signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i signori -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57.
per l’opposizione di terzo e/o la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV -OMISSIS- che, in accoglimento del ricorso in appello n.-OMISSIS- R.G. e in riforma della sentenza T.a.r. Lazio Roma sez. IV ter -OMISSIS- ha annullato i bandi di concorso pubblicati sul sito della Commissione RIPAM rispettivamente il 29 dicembre ed il 28 dicembre 2023, indetti per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, il primo quanto a 267 unità presso il Ministero della difesa ed il secondo quanto a 374 unità presso il Ministero dell’agricoltura;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Commissione Interministeriale Ripam e del Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso in appello, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
Considerato che le contestazioni prospettate in punto di fumus boni iuris presuppongono una disamina incompatibile con la delibazione tipica della presente fase cautelare, e suscettibile, invece, di essere svolta nella consueta sede di merito;
Ritenuto che l’istanza cautelare proposta dalla parte appellante può trovare accoglimento, ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare proposta con l’appello n.r.g. 846/2025, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente titolare della Sezione, per la fissazione dell’udienza di discussione.
Spese del giudizio al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.