Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1986, n. 1572
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Sentenza 8 marzo 1986

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A norma della legge sul collocamento obbligatorio (n. 482 del 1968) - che all'art. 1, secondo comma, esclude l'applicabilità delle sue norme nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro inabilità possono riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti - il datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore avviato, ma non assunto, può contestare la legittimità dell'atto di avviamento ed eccepire l'insussistenza del requisito della residua capacità lavorativa dell'invalido avviato e della sua collocabilità non pregiudizievole nell'ambiente di lavoro dell'azienda e quindi chiedere al giudice l'espletamento di opportuni accertamenti tecnici (d'ufficio) onde far verificare il fondamento dell'eccezione opposta, senza che sia di ostacolo la possibilità per lo stesso datore di lavoro (oltre che per l'invalido) di richiedere lo accertamento sanitario all'apposito collegio medico previsto dall'art. 20 della legge cit., stante il carattere meramente facoltativo di tale ulteriore strumento di tutela. ( V 900/85, mass n 439081).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1986, n. 1572
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1572
    Data del deposito : 8 marzo 1986

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