Sentenza 8 marzo 1986
Massime • 1
A norma della legge sul collocamento obbligatorio (n. 482 del 1968) - che all'art. 1, secondo comma, esclude l'applicabilità delle sue norme nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro inabilità possono riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti - il datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore avviato, ma non assunto, può contestare la legittimità dell'atto di avviamento ed eccepire l'insussistenza del requisito della residua capacità lavorativa dell'invalido avviato e della sua collocabilità non pregiudizievole nell'ambiente di lavoro dell'azienda e quindi chiedere al giudice l'espletamento di opportuni accertamenti tecnici (d'ufficio) onde far verificare il fondamento dell'eccezione opposta, senza che sia di ostacolo la possibilità per lo stesso datore di lavoro (oltre che per l'invalido) di richiedere lo accertamento sanitario all'apposito collegio medico previsto dall'art. 20 della legge cit., stante il carattere meramente facoltativo di tale ulteriore strumento di tutela. ( V 900/85, mass n 439081).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/1986, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 8 marzo 1986 |
Testo completo
A norma della legge sul collocamento obbligatorio (n. 482 del 1968) - che all'art. 1, secondo comma, esclude l'applicabilità delle sue norme nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro inabilità possono riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti - il datore di lavoro, convenuto in giudizio dal lavoratore avviato, ma non assunto, può contestare la legittimità dell'atto di avviamento ed eccepire l'insussistenza del requisito della residua capacità lavorativa dell'invalido avviato e della sua collocabilità non pregiudizievole nell'ambiente di lavoro dell'azienda e quindi chiedere al giudice l'espletamento di opportuni accertamenti tecnici (d'ufficio) onde far verificare il fondamento dell'eccezione opposta, senza che sia di ostacolo la possibilità per lo stesso datore di lavoro (oltre che per l'invalido) di richiedere lo accertamento sanitario all'apposito collegio medico previsto dall'art. 20 della legge cit., stante il carattere meramente facoltativo di tale ulteriore strumento di tutela. ( V 900/85, mass n 439081).*