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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 901 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Boscoreale, alla Via Emanuele Cirillo, n. 130 c.f. rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro Lauretta (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio, sito in Torre Annunziata, alla Piazza M. R. Imbriani, n. 5
RICORRENTE
CONTRO
, incorporante le Società del gruppo Controparte_1
, con sede in 00142 Roma in via G. Grezar n. 14 -C.F.: in persona del CP_2 P.IVA_1 sig. nella qualità di Procuratore della funzione Contenzioso- in virtù di Controparte_3 procura speciale del 22-6-2023 Rep. n.180134 Racc. n.12348, rapp.ta e difesa dall'Avvocato
Pasquale Genovese -C.F.: presso il quale elett.te domicilia in Eboli CodiceFiscale_3
(SA) alla Via G. D'Orso, n.1
Ispettorato , sede territoriale della Spezia, rappresentato e difeso Controparte_4 dalla Dr.ssa Valentina A. Faro, funzionario della , come da organigramma Controparte_5 dell'ente RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 068 20239048381131000, notificata il 02.02.2024, con la quale l' intimava il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 21.348,83, derivante dal mancato pagamento delle cartelle di pagamento ivi indicate ed, in particolare, per quello che rileva in questa sede, della cartella esattoriale n. 06820160094297384000, presuntivamente notificata in data 14.11.2016, afferente al mancato pagamento di sanzioni amministrative ex legge 689/81, emesse dalla di La Spezia relative all'anno 2010, oltre sanzioni ed Parte_2 interessi. L'istante deduceva l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di pagamento ex art. 2948, comma 4.
Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiari estinto, per intervenuta prescrizione, il credito compreso nell'Intimazione di pagamento impugnata e, precisamente quello
1 contenuto nella cartella di pagamento n. 06820160076274186000 relativa a sanzioni amministrative ex legge 689/81 emesse dalla Direzione Provinciale del lavoro di La risalenti all'anno 2010, con ordine alle parti resistenti di cancellazione dell'accertato inesistente debito a carico del ricorrente”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
06820239048381131000, notificata il 02/02/2024, basata su n. 13 cartelle e in questa sede viene opposta cartella di pagamento n. 06820160094297384000 notificata il 14/11/2016, per un importo di € 1.605,74, relativa a mancato pagamento sanzione amministrative ex legge 689/81, elevate dalla di La Spezia, risalenti all'anno Parte_2
2010.
La cartella n. 06820160094297384000 è stata notificata il 14/11/2016, come da documentazione in atti, non oggetto di alcuna contestazione da parte ricorrente. L' istante nulla ha dedotto riguardo alla notifica della cartella, evidenziando in proposito unicamente che la notifica era avvenuta allorché il credito era da ritenersi già estinto per prescrizione “dalla documentazione estratta dal fascicolo della controparte risulta che la cartella esattoriale 06820160094297384 è stata notificata ex art. 140 c.p.c. in data 14.11.2016 e, dunque, a distanza di ben 6 anni dalle sanzioni amministrative elevate nel 2010.” Ebbene, la mancata impugnazione della cartella nel termine di legge, ha determinato la inoppugnabilità del credito e la possibilità di far valere nella presente sede solo vizi successivi alla notifica dell'atto non opposto.
Invero, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Nessuna prescrizione successiva alla notifica della cartella si è verificata.
Invero, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica dall'intimazione di pagamento n. 06820189028881952000, il 22/10/2018 a mani della figlia, nonché della intimazione n. 06820229026780581000, notificata il 02/07/2022 a mani della sig.ra CP_6 qualificatasi come persona di famiglia.
La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto,
e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013). Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 7, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il
2 piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr.
Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n. 23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del
30/10/2009). In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24852 del 22/11/2006, Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014).
La circostanza che chi ha ricevuto la notifica non risulti dallo stato di famiglia, non è fatto idoneo a far venire meno la presunzione di convivenza anche temporanea;
ciò che rileva è che l'atto sia stato spedito all'indirizzo del ricorrente e che sia stato ricevuto. Pertanto, tenuto conto dei predetti validi atti interruttivi, alla data del deposito del ricorso (13/2/2024), nessuna prescrizione era intervenuta.
La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi.
Torre Annunziata, 9.4.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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