Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 424/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 424/2025 del R.V.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 to e difeso dall'avv. Chiara Memoli
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 tata e difesa dall'avv. Francesco Raeli;
[...]
che i coniugi:
- hanno contratto matrimonio in data 28 agosto 2002 nel Comune di Albanella (SA);
- hanno depositato in data 19 febbraio 2025 ricorso per separazione consensuale ex artt.473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c.;
- hanno confermato le condizioni indicate in ricorso nelle note sostitutive della udienza del 1° aprile 2025;
ritenuto che
le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito. visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
(SA) il 05.07.1973, C.F.: e , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
BA (SA) il 02.09.1 CodiceFiscale_2
OMOLOGA le condizioni della sep niugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e confermate con le note sostitutive dell'udienza del 1° aprile 2025; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Albanella (SA) (Anno 2002, Atto n. 8, Parte II, Serie A, Uff. 1); SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi