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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/09/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., pendente TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza San Giovanni n. 35, presso lo studio dell'avv. Romualdo Libassi Gualtieri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E ( .I. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: solo danni a cose. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma pari ad euro 11.988,68, oltre accessori di legge, a titolo di indennizzo dei danni alle cose riportati dalla Jeep targata FS 363 FB, causati da un evento alluvionale verificatosi in località “Aglioca” di Lamezia Terme (CZ), in data 4.10.2018. A sostegno della spiegata domanda la difesa dell'attore deduceva: che lo aveva acquistato Parte_1 nel 2018 una Jeep modello Compass, targata FS363FB, dalla D.B. Motors di Legnago (VR), al prezzo di euro 30.000,00; che, in data 9.8.2018, l'attore aveva stipulato con la
[...] una polizza per la RCA obbligatoria comprensiva di ulteriori garanzie Controparte_1 accessorie tra cui quella relativa agli “eventi naturali”, al fine di essere tutelato in caso di eventi che potessero recare danni alla predetta autovettura;
che, il 4.10.2018, in località “Aglioca” di Lamezia Terme (CZ), a causa delle copiose piogge che avevano interessato la Calabria, si era allagata l'area dove era parcheggiata l'autovettura Jeep dell'attore inondandola di acqua e fango;
che, a seguito di tali eventi, la macchina dello aveva subito danni per euro 46.436,00 come da preventivo Parte_1 allegato in atti;
che l'attore aveva inviato plurime richieste di pagamento dell'indennizzo assicurativo e/o di risarcimento dei danni che, tuttavia, non erano state riscontrate;
che la compagnia di assicurazione convenuta non aveva partecipato alla mediazione introdotta dall'attore; che il ricorrente aveva trasmesso anche una proposta conciliativa alla società convenuta quantificata in complessivi euro 27.000,00 per danni all'autovettura (euro 30.000,00 valore della vettura, detratta
1 la franchigia del 10%) ed euro 3.448,68 per spese e competenze legali;
che la compagnia di assicurazioni convenuta aveva corrisposto invece la somma di euro 19.260,00 a titolo di indennizzo/risarcimento senza il riconoscimento delle spese legali stragiudiziali affrontate dall'attore; cha tale somma non poteva essere riconosciuta come interamente satisfattiva dei danni subiti dall'attore. 1.1. Si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava la Controparte_1 domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, concludendo per il suo rigetto, il tutto con il successo delle spese di lite. 1.2. La controversia veniva istruita esclusivamente a mezzo della documentazione prodotta dalle parti. 1.3. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e a seguito della sua riassegnazione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
3. Preliminarmente devono essere svolte alcune considerazioni introduttive e generali circa la materia delle assicurazioni e, in particolare, con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori tra le parti in merito al pagamento dell'indennizzo assicurativo, dal momento che l'odierno giudizio afferisce proprio ad una ipotesi di responsabilità contrattuale da presunto inadempimento ad un negozio assicurativo. 3.1. La presente controversia, dunque, trova soluzione nell'applicazione della generale normativa di cui all'art. 1882 e seguenti c.c., ovvero nella previsione normativa che definisce il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio poiché il rischio/alea ne è l'elemento essenziale. La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro. Inoltre, giova rammentare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte ex contractu, ovvero di provare altro tipo di fatti impeditivi, estintivi, modificativi del credito dedotto dalla controparte (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Infatti, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081 ). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito
2 spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426). Peraltro la corte della nomofilachia ha affermato, secondo un orientamento tralatizio, che, qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio, in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006). Più recentemente, la Suprema Corte (vedi ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato che "fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare". Vi è poi che in relazione ad un contratto di assicurazione è indispensabile per l'assicurato fornire la dimostrazione del danno effettivamente subito, nonché l'esatta entità di tale danno;
in particolare, la "prova del quantum" si riferisce alla dimostrazione del valore specifico del danno per il quale si chiede un risarcimento. In pratica, significa fornire prove concrete dell'entità dei danni subiti. La prova del quantum è cruciale per l'ottenimento del risarcimento perché dimostra l'effettivo danno
3 subito e la sua entità. Senza una prova adeguata, la compagnia assicurativa può negare il risarcimento o liquidarlo in misura inferiore. Quindi, anche la prova del quantum della pretesa risarcitoria, consistente nella prova del valore del bene assicurato, incombe sull'assicurato ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Infatti, in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di riparare al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo in conseguenza del sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato. Pertanto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, da individuarsi (ad opera dell'assicurato) secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo al momento del furto. Quanto precede è espressione del c.d. principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c.. Ogni domanda risarcitoria, infatti, è composta di due “pilastri” strutturali, l'an debeatur ed il quantum debeatur. Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno. Non esiste un ordine prioritario nell'esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur), in quanto l'insussistenza o l'infondatezza di uno di essi comporta il rigetto nel merito dell'intera domanda risarcitoria. 4. Alla luce dei principi di diritto appena illustrati, può ritenersi che la domanda proposta dall'attore non meriti accoglimento dal momento che la somma corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione e pari ad euro 19.260,00 può ritenersi, in assenza di una efficace prova contraria non offerta dall'attore, interamente satisfattiva del danno assicurato. In particolare, si rileva che l'attore ha fornito la prova del titolo (la polizza conclusa con la compagnia di assicurazione convenuta) e della ricomprensione dell'evento verificatosi fra i rischi compresi nella polizza stipulata (vale a dire i danni subiti dalla Jeep Compass targata FS 363 FB a causa degli eventi alluvionali e quindi naturali del 4.10.2018 verificatisi in Lamezia Terme (CZ)), circostanza quest'ultima non contestata in modo specifico dalla parte convenuta. 4.1. A fronte della prova offerta dall'attore, la compagnia di assicurazioni convenuta ha dimostrato la sussistenza di un fatto estintivo della pretesa altrui costituito dal già avvenuto pagamento di un indennizzo per i danni subiti dall'attore e assicurati contrattualmente. Tale indennizzo, come detto, è da ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa dell'attore considerato che lo non ha dimostrato il valore specifico del danno per il quale ha chiesto Parte_1 il risarcimento/indennizzo e che tale valore fosse superiore rispetto alle somme già pagate dall' Controparte_1
Difatti, è completamente erronea la deduzione della difesa dell'attore secondo la quale il valore di mercato dell'automobile assicurata sarebbe pari ad euro 30.000,00 in base alla polizza di assicurazione stipulata posto che tale valore si riferisce soltanto al massimale di polizza e non indica, di certo, il valore commerciale del veicolo al momento del verificarsi del rischio assicurato. Nessun rilievo probatorio assume, poi, il preventivo prodotto dall'attore, atteso che il preventivo, contestato dall'assicurazione e non accompagnato da altri riscontri probatori, quali, ad esempio,
4 foto del mezzo incidentato, descrizione dei danni in un eventuale verbale della forza pubblica intervenuta sul luogo dell'incidente, ovvero deposizione testimoniale di conferma del preventivo stesso, non può costituire di per sè un valido elemento di prova (Cass. civ. n. 17670/2024). Nel caso di specie, peraltro, è stata depositata in atti dalla società convenuta una perizia di parte nella quale è stato accertato in euro 26.400,00 il “valore commerciale” dell'automobile danneggiata, in euro 5.000,00 il “valore del relitto” e, quindi, in euro 21.400,00 il cosiddetto “valore per differenza” sulla cui base calcolare lo scoperto del 10% previsto dalla polizza inter partes, per un totale di indennizzo pari ad euro 19.260,00 che è proprio l'importo corrisposto dall'assicurazione e che può pertanto ritenersi congruo, in mancanza di una diversa prova non fornita dallo . Parte_1
La perizia di parte, è noto, non ha valore probatorio autonomo nel processo civile. Non è una prova in sé, ma piuttosto un'allegazione difensiva. Tuttavia, può assumere valore in quanto elemento di convincimento per il giudice, che lo valuterà liberamente. Il giudice valuta la CTP in base al suo contenuto, alla sua completezza, alla sua coerenza con le altre prove e al suo libero convincimento. Va sottolineato, tra l'altro, che la Jeep Compass dell'attore era stata immatricolata nel 2017 e che era stata rivenduta usata nel 2018 allo (pertanto non era una macchina “nuova” al Parte_1 momento del sinistro); inoltre, deve essere evidenziato che la polizza assicurativa non copriva i danni al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua (v. pagina 30 condizioni generali di polizza fascicolo di parte convenuta). Tenendo presente che nessuna richiesta di CTU estimativa è stata avanzata dall'attore, può ritenersi, sulla base del compendio documentale in atti, che l'indennizzo già percepito dall'attore e pari ad euro 19.260,00 è congruo e conforme a quanto dovuto in virtù della polizza conclusa tra le parti. Conseguentemente, la richiesta dell'attore di integrazione dell'indennizzo già percepito è infondata e non suffragata da sufficiente prova. Nel caso di specie, dunque, non si ravvisa alcuna ipotesi di “mala gestio” da parte dell'assicuratore il quale ha corrisposto l'indennizzo dovuto. 5. Del resto, nessuna somma ulteriore deve essere versata dall' per le Controparte_1 attività difensive stragiudiziali compiute nell'interesse dell'attore. Trattasi, in astratto, di spese rimborsabili come danno emergente. Il loro rimborso, tuttavia, è subordinato alla dimostrazione che tali spese siano state utili o indispensabili per la definizione della controversia e che la loro attività sia stata idonea a raggiungere un accordo stragiudiziale, elementi mancanti nel caso di specie, motivo per il quale il Tribunale ritiene di non poter accogliere la richiesta attorea neanche sotto tale aspetto. Secondo la Cassazione, infatti, l'attività stragiudiziale è differente rispetto a quella giudiziale e la liquidazione delle spese della prima deve essere valutata nell'ottica del presumibile esito futuro del giudizio. Ciò significa che le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale non possono essere considerate un “danno emergente”, qualora l'attività svolta dall'avvocato in tale fase sia valutata come inutile o superflua per la risoluzione della controversia, oppure non idonea ad assicurare una tutela più rapida al proprio assistito o ad evitare la fase giudiziale (Cass. civ. n. 9548/2017). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali (inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l'onere di fornire la prova, in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.) (cfr. Cass. civ. n. 15732/2022).
5 La motivazione della Corte è la seguente: le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute). Nel caso di specie, quindi, non soltanto non può essere attribuita alcuna utilità dell'attività stragiudiziale svolta dalle parti per trovare un accordo transattivo, ma, qualora anche tale prova fosse stata fornita, non potrebbero essere liquidate le spese ad essa relative in quanto non provate dalla parte danneggiata, durante il giudizio, con idonea documentazione.
6. La domanda attorea, per tutte le superiori considerazioni, va disattesa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi liquidati nei valori minimi per ogni fase processuale nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 840,00; fase decisionale, valore minimo: euro 851,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 2.540,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
6 elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 14 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), piazza San Giovanni n. 35, presso lo studio dell'avv. Romualdo Libassi Gualtieri, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E ( .I. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 215, presso lo studio dell'avv. Paolo Maione, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: solo danni a cose. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, la per sentirla condannare al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma pari ad euro 11.988,68, oltre accessori di legge, a titolo di indennizzo dei danni alle cose riportati dalla Jeep targata FS 363 FB, causati da un evento alluvionale verificatosi in località “Aglioca” di Lamezia Terme (CZ), in data 4.10.2018. A sostegno della spiegata domanda la difesa dell'attore deduceva: che lo aveva acquistato Parte_1 nel 2018 una Jeep modello Compass, targata FS363FB, dalla D.B. Motors di Legnago (VR), al prezzo di euro 30.000,00; che, in data 9.8.2018, l'attore aveva stipulato con la
[...] una polizza per la RCA obbligatoria comprensiva di ulteriori garanzie Controparte_1 accessorie tra cui quella relativa agli “eventi naturali”, al fine di essere tutelato in caso di eventi che potessero recare danni alla predetta autovettura;
che, il 4.10.2018, in località “Aglioca” di Lamezia Terme (CZ), a causa delle copiose piogge che avevano interessato la Calabria, si era allagata l'area dove era parcheggiata l'autovettura Jeep dell'attore inondandola di acqua e fango;
che, a seguito di tali eventi, la macchina dello aveva subito danni per euro 46.436,00 come da preventivo Parte_1 allegato in atti;
che l'attore aveva inviato plurime richieste di pagamento dell'indennizzo assicurativo e/o di risarcimento dei danni che, tuttavia, non erano state riscontrate;
che la compagnia di assicurazione convenuta non aveva partecipato alla mediazione introdotta dall'attore; che il ricorrente aveva trasmesso anche una proposta conciliativa alla società convenuta quantificata in complessivi euro 27.000,00 per danni all'autovettura (euro 30.000,00 valore della vettura, detratta
1 la franchigia del 10%) ed euro 3.448,68 per spese e competenze legali;
che la compagnia di assicurazioni convenuta aveva corrisposto invece la somma di euro 19.260,00 a titolo di indennizzo/risarcimento senza il riconoscimento delle spese legali stragiudiziali affrontate dall'attore; cha tale somma non poteva essere riconosciuta come interamente satisfattiva dei danni subiti dall'attore. 1.1. Si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava la Controparte_1 domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, concludendo per il suo rigetto, il tutto con il successo delle spese di lite. 1.2. La controversia veniva istruita esclusivamente a mezzo della documentazione prodotta dalle parti. 1.3. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo e a seguito della sua riassegnazione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
3. Preliminarmente devono essere svolte alcune considerazioni introduttive e generali circa la materia delle assicurazioni e, in particolare, con specifico riferimento alla ripartizione degli oneri probatori tra le parti in merito al pagamento dell'indennizzo assicurativo, dal momento che l'odierno giudizio afferisce proprio ad una ipotesi di responsabilità contrattuale da presunto inadempimento ad un negozio assicurativo. 3.1. La presente controversia, dunque, trova soluzione nell'applicazione della generale normativa di cui all'art. 1882 e seguenti c.c., ovvero nella previsione normativa che definisce il contratto di assicurazione come tipicamente aleatorio poiché il rischio/alea ne è l'elemento essenziale. La funzione principale del contratto di assicurazione consiste, per normativa, nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, e ciò contro il pagamento di una somma di denaro. Inoltre, giova rammentare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte ex contractu, ovvero di provare altro tipo di fatti impeditivi, estintivi, modificativi del credito dedotto dalla controparte (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533). Infatti, come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia ( v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081 ). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito
2 spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426). Peraltro la corte della nomofilachia ha affermato, secondo un orientamento tralatizio, che, qualora l'assicuratore convenuto per il pagamento dell'indennità deduca che la garanzia assicurativa non opera, ricorrendo una ipotesi di esclusione, propone un'eccezione in senso improprio e non proprio, in quanto altro non fa che contestare il fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non si assume alcun onere probatorio, come a norma del capoverso dell'art. 2697 c.c. accadrebbe se proponesse una eccezione in senso proprio, lasciando immutato l'onere probatorio a carico della parte attrice, la quale è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/03/2006). Più recentemente, la Suprema Corte (vedi ordinanza n. 1558 del 23/01/2018), con riferimento al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore ha precisato che "fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. È noto, tuttavia, come il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi;
(b) i rischi esclusi;
(c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova. La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato. La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore. Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare". Vi è poi che in relazione ad un contratto di assicurazione è indispensabile per l'assicurato fornire la dimostrazione del danno effettivamente subito, nonché l'esatta entità di tale danno;
in particolare, la "prova del quantum" si riferisce alla dimostrazione del valore specifico del danno per il quale si chiede un risarcimento. In pratica, significa fornire prove concrete dell'entità dei danni subiti. La prova del quantum è cruciale per l'ottenimento del risarcimento perché dimostra l'effettivo danno
3 subito e la sua entità. Senza una prova adeguata, la compagnia assicurativa può negare il risarcimento o liquidarlo in misura inferiore. Quindi, anche la prova del quantum della pretesa risarcitoria, consistente nella prova del valore del bene assicurato, incombe sull'assicurato ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Infatti, in materia di assicurazione contro i danni, la somma corrisposta dall'assicuratore all'assicurato assolve alla funzione di riparare al depauperamento patrimoniale da quest'ultimo in conseguenza del sinistro coperto dalla polizza, senza che tale somma – entro il massimale di polizza – possa da un lato lasciare scoperta parte della perdita patrimoniale, dall'altro comportare un arricchimento per l'assicurato. Pertanto, ciò che rileva non è il valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto di assicurazione, né il valore massimo indennizzabile stabilito in polizza, quanto piuttosto il valore commerciale effettivo del veicolo al momento del sinistro, e quindi il valore reale, da individuarsi (ad opera dell'assicurato) secondo criteri quanto il più possibile oggettivi, del veicolo al momento del furto. Quanto precede è espressione del c.d. principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c.. Ogni domanda risarcitoria, infatti, è composta di due “pilastri” strutturali, l'an debeatur ed il quantum debeatur. Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno. Non esiste un ordine prioritario nell'esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur), in quanto l'insussistenza o l'infondatezza di uno di essi comporta il rigetto nel merito dell'intera domanda risarcitoria. 4. Alla luce dei principi di diritto appena illustrati, può ritenersi che la domanda proposta dall'attore non meriti accoglimento dal momento che la somma corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione e pari ad euro 19.260,00 può ritenersi, in assenza di una efficace prova contraria non offerta dall'attore, interamente satisfattiva del danno assicurato. In particolare, si rileva che l'attore ha fornito la prova del titolo (la polizza conclusa con la compagnia di assicurazione convenuta) e della ricomprensione dell'evento verificatosi fra i rischi compresi nella polizza stipulata (vale a dire i danni subiti dalla Jeep Compass targata FS 363 FB a causa degli eventi alluvionali e quindi naturali del 4.10.2018 verificatisi in Lamezia Terme (CZ)), circostanza quest'ultima non contestata in modo specifico dalla parte convenuta. 4.1. A fronte della prova offerta dall'attore, la compagnia di assicurazioni convenuta ha dimostrato la sussistenza di un fatto estintivo della pretesa altrui costituito dal già avvenuto pagamento di un indennizzo per i danni subiti dall'attore e assicurati contrattualmente. Tale indennizzo, come detto, è da ritenersi pienamente satisfattivo della pretesa dell'attore considerato che lo non ha dimostrato il valore specifico del danno per il quale ha chiesto Parte_1 il risarcimento/indennizzo e che tale valore fosse superiore rispetto alle somme già pagate dall' Controparte_1
Difatti, è completamente erronea la deduzione della difesa dell'attore secondo la quale il valore di mercato dell'automobile assicurata sarebbe pari ad euro 30.000,00 in base alla polizza di assicurazione stipulata posto che tale valore si riferisce soltanto al massimale di polizza e non indica, di certo, il valore commerciale del veicolo al momento del verificarsi del rischio assicurato. Nessun rilievo probatorio assume, poi, il preventivo prodotto dall'attore, atteso che il preventivo, contestato dall'assicurazione e non accompagnato da altri riscontri probatori, quali, ad esempio,
4 foto del mezzo incidentato, descrizione dei danni in un eventuale verbale della forza pubblica intervenuta sul luogo dell'incidente, ovvero deposizione testimoniale di conferma del preventivo stesso, non può costituire di per sè un valido elemento di prova (Cass. civ. n. 17670/2024). Nel caso di specie, peraltro, è stata depositata in atti dalla società convenuta una perizia di parte nella quale è stato accertato in euro 26.400,00 il “valore commerciale” dell'automobile danneggiata, in euro 5.000,00 il “valore del relitto” e, quindi, in euro 21.400,00 il cosiddetto “valore per differenza” sulla cui base calcolare lo scoperto del 10% previsto dalla polizza inter partes, per un totale di indennizzo pari ad euro 19.260,00 che è proprio l'importo corrisposto dall'assicurazione e che può pertanto ritenersi congruo, in mancanza di una diversa prova non fornita dallo . Parte_1
La perizia di parte, è noto, non ha valore probatorio autonomo nel processo civile. Non è una prova in sé, ma piuttosto un'allegazione difensiva. Tuttavia, può assumere valore in quanto elemento di convincimento per il giudice, che lo valuterà liberamente. Il giudice valuta la CTP in base al suo contenuto, alla sua completezza, alla sua coerenza con le altre prove e al suo libero convincimento. Va sottolineato, tra l'altro, che la Jeep Compass dell'attore era stata immatricolata nel 2017 e che era stata rivenduta usata nel 2018 allo (pertanto non era una macchina “nuova” al Parte_1 momento del sinistro); inoltre, deve essere evidenziato che la polizza assicurativa non copriva i danni al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua (v. pagina 30 condizioni generali di polizza fascicolo di parte convenuta). Tenendo presente che nessuna richiesta di CTU estimativa è stata avanzata dall'attore, può ritenersi, sulla base del compendio documentale in atti, che l'indennizzo già percepito dall'attore e pari ad euro 19.260,00 è congruo e conforme a quanto dovuto in virtù della polizza conclusa tra le parti. Conseguentemente, la richiesta dell'attore di integrazione dell'indennizzo già percepito è infondata e non suffragata da sufficiente prova. Nel caso di specie, dunque, non si ravvisa alcuna ipotesi di “mala gestio” da parte dell'assicuratore il quale ha corrisposto l'indennizzo dovuto. 5. Del resto, nessuna somma ulteriore deve essere versata dall' per le Controparte_1 attività difensive stragiudiziali compiute nell'interesse dell'attore. Trattasi, in astratto, di spese rimborsabili come danno emergente. Il loro rimborso, tuttavia, è subordinato alla dimostrazione che tali spese siano state utili o indispensabili per la definizione della controversia e che la loro attività sia stata idonea a raggiungere un accordo stragiudiziale, elementi mancanti nel caso di specie, motivo per il quale il Tribunale ritiene di non poter accogliere la richiesta attorea neanche sotto tale aspetto. Secondo la Cassazione, infatti, l'attività stragiudiziale è differente rispetto a quella giudiziale e la liquidazione delle spese della prima deve essere valutata nell'ottica del presumibile esito futuro del giudizio. Ciò significa che le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale non possono essere considerate un “danno emergente”, qualora l'attività svolta dall'avvocato in tale fase sia valutata come inutile o superflua per la risoluzione della controversia, oppure non idonea ad assicurare una tutela più rapida al proprio assistito o ad evitare la fase giudiziale (Cass. civ. n. 9548/2017). Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, qualora una parte intenda ottenere la liquidazione delle spese legali stragiudiziali (inclusi i compensi del proprio avvocato), essa avrà l'onere di fornire la prova, in giudizio, dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione (distinte di bonifico, fatture, ecc.) (cfr. Cass. civ. n. 15732/2022).
5 La motivazione della Corte è la seguente: le spese stragiudiziali, diversamente da quelle processuali, costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute). Nel caso di specie, quindi, non soltanto non può essere attribuita alcuna utilità dell'attività stragiudiziale svolta dalle parti per trovare un accordo transattivo, ma, qualora anche tale prova fosse stata fornita, non potrebbero essere liquidate le spese ad essa relative in quanto non provate dalla parte danneggiata, durante il giudizio, con idonea documentazione.
6. La domanda attorea, per tutte le superiori considerazioni, va disattesa.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (competenza: giudizi di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00; compensi liquidati nei valori minimi per ogni fase processuale nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 840,00; fase decisionale, valore minimo: euro 851,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 2.540,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge la domanda di parte attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
6 elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 14 settembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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