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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/03/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1156/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Isola Parte_1 C.F._1 di Capo Rizzuto alla Via del Tiglio Loc. Le Cannella, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via XXV Aprile n. 74, presso lo studio dell'Avv. Notarianni Pina (C.F. C.F._2
; PEC: che la rappresenta e difende per mandato
[...] Email_1 in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 alla Via del Tiglio-C. da Cannella, Isola di Capo Rizzuto (KR), ed ai fini del presente procedimento ivi domiciliato alla Via Tesoro n. 7, presso lo studio dell'Avv. Villirilli Luigi (C.F.
; PEC: che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende per mandato in calce al ricorso;
congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 28.10.2024, le parti Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione nasceva, in data
25.01.2020, il figlio Persona_1
- che nel mese di aprile 2023 decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
B) il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare della signora sita in Rocca di Pt_1
Neto, dove continuerà ad abitare insieme al figlio e quindi con collocamento prevalente con la madre, fino a quando non troverà una nuova sistemazione abitativa.
C) Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 200 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora sulle seguenti coordinate di Postepay Parte_1 evolution IBAN [...] e si farà carico di tutti i mesi rimasti scoperti
(aprile 150 euro – maggio e giugno)
D) l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dalla signora . Pt_1
E) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio nella misura del 50% il padre e 50% la madre.
F) il figlio frequenta attualmente la scuola per l'infanzia in Rocca di Neto, 2 “Corrado Alvaro” con orari dalle 8.30 alle 12.00
G) Il padre terrà con sé il figlio per due giorni alla settimana dal venerdì sera a domenica sera prendendolo dalla casa della madre alle 21:00 e riportandolo dopo cena nel periodo scolastico alle ore 20.00 e nel periodo estivo alle ore 21:00 per prenderlo e riportarlo alle 22.00 di domenica sera.
H) Nel periodo delle festività natalizie salvo diverso accordo tra i genitori si rispetterà il criterio delle alternanze e dunque il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale nel giorno di Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano 2024 con il papà alla vigilia di Capodanno e il primo dell'anno con la madre
e l'epifania con la madre e così via negli anni a seguire in modo alternato fra i genitori, salvo accordo diverso tra gli stessi. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore
o la Pasquetta o la Pasqua ad anni alterni. Resta sempre e comunque la facoltà di decidere di comune accordo di modificare e quindi cambiare i giorni. Resta ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante il giorno di permanenza del medesimo presso l'altro.
I) Durante il periodo estivo luglio/agosto il signor terrà con sé il figlio per10 giorni CP_1 consecutivi nel mese di agosto (Ferragosto) periodo che dovrà essere concordato con la signora
entro il mese di giugno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute Pt_1 dal padre.
J) il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con
l'altro a cena ad anni alterni tra di loro salvo diversi accordi tra i genitori anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50% del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
(compleanno, festa del Papa, Festa della Mamma ecc.) e dai familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.”
Con decreto dell'08.11.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c. Con ordinanza dell'11.12.2024 il giudice relatore rinviava all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., per consentire di integrare la documentazione già depositata.
In data 04.03.2025 le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano che il Tribunale di pronunciasse con provvedimento la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, considerato che:
- tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1156/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1156/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Isola Parte_1 C.F._1 di Capo Rizzuto alla Via del Tiglio Loc. Le Cannella, ed ai fini del presente procedimento domiciliata in Crotone alla Via XXV Aprile n. 74, presso lo studio dell'Avv. Notarianni Pina (C.F. C.F._2
; PEC: che la rappresenta e difende per mandato
[...] Email_1 in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._3 alla Via del Tiglio-C. da Cannella, Isola di Capo Rizzuto (KR), ed ai fini del presente procedimento ivi domiciliato alla Via Tesoro n. 7, presso lo studio dell'Avv. Villirilli Luigi (C.F.
; PEC: che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende per mandato in calce al ricorso;
congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 28.10.2024, le parti Pt_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione nasceva, in data
25.01.2020, il figlio Persona_1
- che nel mese di aprile 2023 decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia. Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale si pronunciasse con provvedimento sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
“A) Affidare il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
B) il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare della signora sita in Rocca di Pt_1
Neto, dove continuerà ad abitare insieme al figlio e quindi con collocamento prevalente con la madre, fino a quando non troverà una nuova sistemazione abitativa.
C) Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 200 mensili, CP_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora sulle seguenti coordinate di Postepay Parte_1 evolution IBAN [...] e si farà carico di tutti i mesi rimasti scoperti
(aprile 150 euro – maggio e giugno)
D) l'assegno unico per il figlio, sarà percepito dalla signora . Pt_1
E) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio nella misura del 50% il padre e 50% la madre.
F) il figlio frequenta attualmente la scuola per l'infanzia in Rocca di Neto, 2 “Corrado Alvaro” con orari dalle 8.30 alle 12.00
G) Il padre terrà con sé il figlio per due giorni alla settimana dal venerdì sera a domenica sera prendendolo dalla casa della madre alle 21:00 e riportandolo dopo cena nel periodo scolastico alle ore 20.00 e nel periodo estivo alle ore 21:00 per prenderlo e riportarlo alle 22.00 di domenica sera.
H) Nel periodo delle festività natalizie salvo diverso accordo tra i genitori si rispetterà il criterio delle alternanze e dunque il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale nel giorno di Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano 2024 con il papà alla vigilia di Capodanno e il primo dell'anno con la madre
e l'epifania con la madre e così via negli anni a seguire in modo alternato fra i genitori, salvo accordo diverso tra gli stessi. Anche in occasione delle festività pasquali, il minore starà con ciascun genitore
o la Pasquetta o la Pasqua ad anni alterni. Resta sempre e comunque la facoltà di decidere di comune accordo di modificare e quindi cambiare i giorni. Resta ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno durante il giorno di permanenza del medesimo presso l'altro.
I) Durante il periodo estivo luglio/agosto il signor terrà con sé il figlio per10 giorni CP_1 consecutivi nel mese di agosto (Ferragosto) periodo che dovrà essere concordato con la signora
entro il mese di giugno, cercando in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute Pt_1 dal padre.
J) il figlio festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con
l'altro a cena ad anni alterni tra di loro salvo diversi accordi tra i genitori anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50% del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Il minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore
(compleanno, festa del Papa, Festa della Mamma ecc.) e dai familiari del rispettivo ramo parentale a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.”
Con decreto dell'08.11.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 473 bis 51. comma 2
c.p.c. Con ordinanza dell'11.12.2024 il giudice relatore rinviava all'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., per consentire di integrare la documentazione già depositata.
In data 04.03.2025 le parti depositavano note scritte con le quali chiedevano che il Tribunale di pronunciasse con provvedimento la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05.03.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore degli odierni ricorrenti merita di essere accolta, considerato che:
- tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- l'ascolto della prole è manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c);
- pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e può, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1156/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 13.03.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli