Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con atto di citazione iscritto il 14.03.2022
da
C.F. 1 nato il [...] in [...], Parte 1 C.F.
,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Salotti del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Scalabrini, n. 4, in virtù di procura in calce all'atto di citazione su foglio separato.
- ATTORE -
contro nata il [...] a [...], Controparte 1 C.F. C.F. 2
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli del Foro di Piacenza, elettivamente
- CONVENUTA -
contro
CP 2 C.F. ' nato 1'11.02.1991 a Caserta, C.F. 3
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Dametti e dall'Avv. Emanuele Solari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Dametti sito in Piacenza, via Palmerio, n. 9, in virtù di delega in calce all'atto di costituzione su foglio separato.
- CONVENUTO -
contro CP 3 _C.F. C.F. 4 in qualità di curatore speciale AVV.
Persona 1 nata il [...] a [...],della minore rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Livera del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, via Mazzini, n. 69/a, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
– CONVENUTA -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 5.12.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti conclusioni
PER L'ATTORE: precisate come in atti.
PER I CONVENUTI: precisate come in atti.
PER IL P.M.: "Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso".
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per impugnazione di riconoscimento ai sensi dell'art. 263 c.c. regolarmente notificato nel marzo 2022, conveniva in giudizio il signor Parte 1
CP 2 e la signora Controparte_1 nonché la minore Persona 1
(nata a [...] il [...]), previa nomina di curatore speciale della stessa, al l'erroneità del riconoscimento eseguito dai sigg.ri CP_1 fine di sentire accertare: CP 2 con atto n. 461 P2 S B anno 2017 in punto alla paternità di[...] e
- l'effettiva paternità biologica della minore predetta in capo a Parte 1 Persona 1
[...] .
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: l'evidente somiglianza tra la minore ed esso attore;
la riconducibilità temporale del concepimento all'epoca in cui l'attore aveva intrattenuto una relazione con Controparte_1 madre della minore;
le risultanze degli accertamenti genetici condotti sullo stesso attore e sulla minore presso un laboratorio di analisi, da cui era emersa in capo a Pt 1 "una probabilità di paternità maggiore del
99,99%".
'Si costituiva in giudizio Controparte 1 la quale aderiva pienamente alle conclusioni rassegnate dall'attore, soprattutto alla luce dell'esame genetico effettuato.
che confermava a sua voltaSi costituiva altresì in giudizio CP_2
l'assunto attoreo, evidenziando che l'erroneo riconoscimento da parte dello stesso convenuto era stato originato dall'incolpevole convinzione di dover attribuire a sé stesso la paternità di Per 1 in ragione della convivenza al tempo in essere con la madre, convivenza ormai da tempo cessata.
Previa pronuncia di decreto del 28 luglio 2022, che disponeva la nomina dell'Avv.
CP 3 quale curatore speciale della minore Persona 1 onde tutelarne gli interessi nel presente procedimento, si costituiva pertanto in giudizio Persona_1
[...] in persona del curatore speciale Avv. CP 3 che, in considerazione del superiore interesse della minore, a fronte degli elementi dedotti a fondamento della domanda attorea, concludeva chiedendo di sentire accertare e dichiarare l'erroneità del riconoscimento effettuato da CP 2 in punto a paternità della minore […]
Persona_1 e l'effettiva paternità della stessa minore in capo a Parte 1 و
con ogni consequenziale provvedimento. All'udienza del 14 marzo 2023, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine alle parti per il deposito telematico della documentazione fotografica a conferma dell'assunto attoreo.
All'udienza del 6 luglio 2023, precisate dalle parti le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con sentenza non definitiva n. 117/2024 pronunciata in data 14.2.2024 veniva dichiarato che CP 2 non era padre di Persona 1 e, per l'effetto,
CP_2veniva dichiarato il difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da e con separata ordinanza veniva disposta la rimessione della causa in istruttoria per l'ulteriore trattazione in merito alle questioni relative alla domanda di dichiarazione di paternità della minore in capo a Parte 1
Passata in giudicato la sentenza non definitiva di cui sopra come da attestazione in data 10.05.2024, all'udienza del 12.09.2024 comparivano i Procuratori delle parti nonché il curatore speciale ed il Difensore della minore Persona_1 Il Difensore di parte attrice alla luce delle plurime risultanze già acquisite agli atti di giudizio chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, richiesta alla quale si associavano anche i Procuratori delle altre parti ed il Curatore speciale della minore, di tal che veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate pertanto le conclusioni ad opera di tutte le parti, all'udienza del
5.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso - già pronunciata sentenza non definitiva in data 14-19.2.2024 con la quale veniva dichiarato che CP 2 nato a [...] l'[...] non è il padre nata a [...] il [...] con conseguente dichiarazione di Persona 1
nei confronti del difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da CP 2
della minore Persona 1 'sentenza che risulta passata in giudicato - si tratta pertanto di provvedere in merito alle questioni riguardanti la dichiarazione giudiziale di paternità richiesta da parte attrice. Al riguardo, rileva evidenziare che, anche secondo i principi affermati dalla
Suprema Corte di Cassazione, nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità l'esame genetico sul presunto padre rappresenta lo strumento più idoneo per accertare la sussistenza del rapporto di filiazione naturale, posto che i progressi registrati dalla scienza biomedica consentono di ottenere margini di sicurezza elevatissimi, tali da dimostrare con certezza l'esistenza di tale rapporto (Cass., sez. I, 01.06.2017, n. 13880).
A ciò va aggiunto che nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita (Cass., sez. I, 24/12/2013, n. 28649; sul punto cfr. altresì Cass. sez. I, 7/12/2021,
n. 38922).
Nel caso di specie, le Parti hanno rimesso l'accertamento della paternità biologica agli esami specialistici di un laboratorio analisi privato, il Laboratorio La Fontana s.r.l., il quale, all'esito di rigorose indagini genetiche, svolte sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche di esecuzione, nel rispetto delle persone degli interessati, ha accertato la paternità biologica del signor Parte 1 nei confronti
In particolare, nella relazione tecnica redatta dal predettodi Persona 1 laboratorio si legge che "dal calcolo statistico emerge una attribuzione della paternità di
Parte 1 (Presunto Padre-T1968), nei confronti di Persona_1
(figlio/a-T1969), con una probabilità di paternità maggiore del 99,99%". (doc. 2 di parte attrice).
Ne deriva che, in assenza di specifiche contestazioni da parte dei convenuti e di ragioni giuridiche o fattuali tali da far presumere che il riconoscimento di paternità sia contrario all'interesse della minore, insuperabile valenza probatoria deve attribuirsi all'esame genetico effettuato dalle parti prodotto dall'attore e non contestato dai convenuti non sussistendo alcun motivo per mettere in dubbio le conseguenti risultanze.
Pertanto, deve ritenersi accertato che la minore è figlia Persona 1
ciò da cui consegue l'accoglimento della domanda proposta di Parte 1 "
dall'attore nei confronti dei convenuti diretta alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità, in conformità alle conclusioni precisate dalle Parti e dal Pubblico Ministero.
Rileva altresì evidenziare che l'art. 262, comma 2, c.c. prospetta in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre in epoca successiva al riconoscimento da parte della madre, escludendo la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità (nello stesso senso, cfr.
Tribunale Lamezia Terme, sez. I, 09.02.2022, n. 80, Tribunale Modena sez. I, 05.05.2020,
n.511)
Nel caso di specie, considerato che nessuna delle parti coinvolte ha avanzato un'esplicita richiesta diretta ad attribuire alla minore il cognome paterno in seguito alla dichiarazione giudiziale di paternità, nulla deve disporsi al riguardo, non ravvisandosi peraltro alcun interesse specifico meritevole di accoglimento in questa sede.
Infine, deve essere dichiarata la compensazione delle spese processuali, come richiesto dalla convenuta Controparte 1 avendo parte attrice domandato la condanna '
di controparte alle spese di lite "per il solo caso di opposizione" - ipotesi non verificatasi nel caso di specie - mentre il Procuratore della minore nulla ha opposto al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
Già pronunciata sentenza non definitiva n. 117/2024 pubblicata il 19.2.2024, passata in giudicato, che ha dichiarato che CP_2 non è il padre di [...]
Persona 1
- Dichiara che Parte 1 nato in [...] il [...] è padre di [...] Persona 1 nata a [...] il [...];
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa immediatamente, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza e agli uffici competenti per le annotazioni e trascrizioni prescritte dalla legge;
Dichiara la compensazione delle spese processuali.
Piacenza, 15 aprile 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti