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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5873 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott. Stefano Celentano Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3990 del R.G.A.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 2025, vertente tra
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CA MA, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Napoli, Via dei Mille n. 61, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CE CA, codice fiscale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_3
in Napoli, Via Doria n. 22/34, come da procura in atti
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1895/2021 resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 25/2/2021
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI Per l'appellante, “1) Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare
integralmente l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 3390/2016; 2) Condannare l'appellata al
pagamento delle spese del doppio grado di giustizia, oltre accessori di legge”.
Per l'appellata “respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1895/21, emessa in data 25/2/21, dal
Tribunale di Napoli, XI sezione civile, R.G.N. 26394/2016, in persona del Giudice dott.ssa Flora Vollero e che
ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3390/2016. Con vittoria
di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del sottoscritto
procuratore dichiaratosi anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con decreto n. 3390/2016 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla di pagare Controparte_1
l'importo di euro 297500,00, oltre IVA, interessi e spese della procedura, in favore della
[...]
; somma dovuta a titolo di corrispettivo dei servizi da quest'ultima resi in virtù del Parte_1
contratto di prestito personale ed utilizzo strutture ufficio, finalizzato alla promozione e alla diffusione delle conoscenze scientifiche inerenti lo sviluppo del territorio regionale, sottoscritto dalle parti in data
22/9/2010 (scrittura a cui erano seguite successive integrazioni del 27/9/2010 e 19/12/2011).
1.1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' proponeva opposizione Controparte_1
al suddetto decreto eccependo: 1) In via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Napoli in ragione della competenza arbitrale sancita dalla clausola compromissoria di cui all'art 7 del contratto sottoscritto dalle parti;
2) l'inesigibilità del credito portato nel decreto ingiuntivo, ostando al pagamento la mancata realizzazione della condizione prevista dall'art 5 del contratto (erogazione da parte del terzo, Città della
Scienza, della relativa quota di finanziamento dovuta all' ); 3) Controparte_1
l'inadempimento da parte della opposta delle obbligazioni discendenti dal contratto, non avendo quest'ultima prodotto, tra l'altro, alcuna rendicontazione definitiva dell'attività eseguita.
Concludeva quindi l'opponente chiedendo al Tribunale di Napoli: A) in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Napoli e, per lo effetto, B) revocare il decreto ingiuntivo n.
3390/2016 del 16/05/2016, R.G. 8239/2016, con ogni consequenziale e connesso provvedimento di legge.
C) In via gradata, revocare comunque il decreto opposto stante inesigibilità del credito azionato in quanto sottoposto a condizione ad oggi mai verificatasi e, gradatamente, per il difetto di prova in relazione ai servizi ed attività ritenute svolte a fronte del contestato e controverso pagamento delle somme ingiunte. D) in via ancora più gradata, in caso di conferma della debenza della somma ingiunta, revocare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente agli interessi moratori liquidati sostituendo gli stessi, in assenza di precipua richiesta, con quelli legali decorrenti dalla data di emissione del decreto monitorio.
2 - Si costituiva l'Associazione opposta deducendo la nullità e l'inefficacia della clausola compromissoria riportata all'art 7 del contratto sottoscritto dalla parti, perché di contenuto generico e indeterminabile.
Nel merito deduceva che il mancato avveramento della condizione, cui era subordinato il pagamento del corrispettivo, era da imputare al comportamento della , che non Controparte_1
aveva coltivato le opportune azioni per ottenere il finanziamento dovuto dalla Città della Scienza, così
pregiudicando il verificarsi della stessa.
Dedotto, pertanto, l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, l'operatività del disposto di cui agli art 1358 e 1359 c.c., nonché la debenza degli interessi come liquidati in decreto concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta.
3 - Tentata infruttuosamente la composizione bonaria della controversia da parte del giudicante,
rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale, sulla base della sola documentazione in atti, rinviava la causa per la discussione e contestuale decisione, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 25/2/2021.
4 - Con la sentenza n. 1895/2021 il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 3390/2016; condannava, quindi, parte opposta, Parte_1
al pagamento in favore dell'opponente, , delle spese di lite che
[...] Controparte_1
liquidava in euro 8500,00 per compensi ed euro 634,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) l'eccezione di incompetenza del Tribunale è infondata, risultando, invece, fondata quella di nullità per indeterminatezza della clausola compromissoria. “Invero, con tale clausola le parti, più che definire il regolamento di arbitrato
e, quindi, le modalità di nomina degli arbitri, il relativo numero e gli effetti del lodo arbitrale, ai sensi degli
art 808 ter c.p.c. o 824 bis c.p.c, appaiono aver, in sostanza, demandato tali determinazioni all'Organismo di
Conciliazione. In tal modo, tuttavia, la clausola compromissoria è venuta con il perdere degli essenziali requisiti, richiesti dalla legge, ai fini della relativa validità, quali appunto la nomina degli arbitri o, quanto
meno, l'indicazione del numero degli stessi e il modo di nominarli...Per vero, avendo le parti rimesso ad un
organismo terzo la stessa scelta circa la natura rituale o irrituale da assegnare all'arbitrato, la relativa
convenzione finisce con il possedere effetti giuridici non decifrabili nemmeno per il Tribunale”. 2)
L'opposizione, però, risulta fondata. Il tenore chiaro ed inequivoco dell'art. 5 del contratto tra le parti,
lascia intendere come il diritto al pagamento del corrispettivo, determinato nel contratto stesso in favore della opposta, era subordinato all'erogazione dei fondi messi a disposizione della , per il Controparte_2
tramite della società in house Campania Innovazione (già Città della Scienza), al fine della realizzazione del progetto indicato nella premessa del contratto stipulato tra i paciscenti (e alla realizzazione del quale le stesse intendevano collaborare). 3) Il creditore ingiungente, tuttavia, a fronte della eccezione di inesigibilità
del credito, formulata dalla opponente in virtù della suddetta clausola contrattuale, pur non negandone l'efficacia né contestando l'effettiva insussistenza del versamento dei contributi pubblici, lamenta che la condizione contrattuale, di cui trattasi, non si sarebbe, in realtà, realizzata a causa del comportamento tenuto dalla Associazione opponente. Invoca, quindi, l'applicazione dell'art. 1359 c.c., letto in combinato al disposto di cui all'art 1358 c.c. Sostiene, in sostanza, l'opposta che l' , in totale Controparte_1
mala fede, nonostante il maturare dei compensi in relazione agli stati di avanzamento dei progetti sin dal
2012, non avrebbe intrapreso serie iniziative giudiziarie nei confronti di Città della Scienza al fine di ottenere le spettanti quote di finanziamento e procedere così ai dovuti pagamenti. 4) Nel caso di specie,
però, “con l'inserimento della condizione di cui all'art. 5 del contratto, le parti non hanno subordinato il
maturarsi del diritto al pagamento del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento (in relazione al quale
potrebbero profilarsi profili omissivi di rilievo nella condotta della parte contrattuale non assoggettata alla
condizione) quanto piuttosto alla sola erogazione dello stesso da parte della Città della Scienza. Ne discende
che il profilo di rischio, assunto dalla opposta che accettato tale condizione, attiene al solo fatto del terzo (id
est. inadempimento del versamento del finanziamento). Nella specie, insomma, quella che viene in rilievo
non è una condizione potestativa mista … in relazione alla quale la condotta di una parte contrattuale
interviene nella causazione dell'evento dedotto in condizione. Avuto riguardo dunque all'equilibrio del
sinallagma contrattuale, come definito al momento della conclusione del negozio, l'unico elemento
condizionante rispetto allo stesso appare essere il fatto del terzo. Ed è contro tale rischio (inadempimento
del terzo) che, con la condizione in parola, le parti hanno appunto inteso coprire l'obbligato”.5) Neppure risulta contrario a buona fede il comportamento tenuto dalla opponente in pendenza di CP_1
condizione. Infatti l'attivazione di ulteriori azioni giudiziarie (oltre la domanda monitoria che risulta essere stata proposta ma rigettata dal Tribunale) per il recupero del finanziamento, al quale la stessa CP_1
aveva peraltro interesse, “poteva implicare il dispendio di risorse ed energie tali da esorbitare l'ordinaria
esigibilità. Il mancato esercizio della facoltà di agire in giudizio per recuperare le risorse finanziarie non può
ragionevolmente apparire, dunque, dettato dalla sola volontà di ledere le altrui ragioni”. Non può, pertanto,
desumersi una mala fede nella condotta della opponente per il solo fatto che questa non abbia coltivato azioni giudiziarie per il recupero del finanziamento, al quale essa aveva diritto, soprattutto alla luce delle diffide inoltrate all'Ente erogatore per l'ottenimento dei versamenti e alla proposizione di una istanza di ingiunzione, seppur rigettata. 6) Ne discende che secondo quanto previsto nel succitato art. 5 del contratto sottoscritto dalle parti, l'opposta “non può ritenersi aver maturato il diritto al pagamento del corrispettivo,
risultando pacifica la mancata erogazione del contributo pubblico cui le parti avevano subordinato tale
pagamento”. 7) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e allegate Tabelle, avuto riguardo al valore della domanda e all'effettiva attività processuale espletata.
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello l' , sulla base di due Parte_1
motivi.
L'appellata si è costituita concludendo, nel merito, per il rigetto del Controparte_1
gravame.
6 - All'udienza collegiale del 15/1/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile l'art. 1359 c.c. sul presupposto che la condizione dedotta in contratto non fosse una condizione potestativa mista. Afferma, al riguardo,
l'appellante che deve escludersi che “il pagamento di una obbligazione pecuniaria sia classificabile come un
mero fatto del terzo, rispetto al quale non vi sarebbe incidenza causale da parte del soggetto creditore”;
infatti, “uno dei modi estintivi delle obbligazioni di pagamento -la prescrizione- come noto, si verifica in
conseguenza dell'inerzia del creditore”. Da ciò consegue, per l'associazione appellante, che “la mancata
attivazione del creditore, in modo incisivo, produce, in via di altissima probabilità, il mancato adempimento dell'obbligazione”. In altri termini, l' non ritiene condivisibile la tesi del Parte_1
Tribunale per cui avuto riguardo “all'equilibrio del sinallagma contrattuale, come definito al momento della
conclusione del negozio, l'unico elemento condizionante rispetto allo stesso appare il fatto del terzo”.
8 - Con il secondo motivo di gravame, l'associazione appellante censura la sentenza gravata anche nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non contrario a buona fede il comportamento tenuto dalla associazione opponente in prime cure e, quindi, non idoneo a far ritenere sussistente la fictio
dell'avveramento della condizione di cui al combinato disposto degli artt. 1358 e 1359 c.c..
Deduce sul punto, l'appellante che il Tribunale ha errato in quanto non ha adeguatamente valorizzato alcuni elementi di fatto emergenti dagli atti di causa quali, ad esempio, il ritardo con cui l'opponente in prime cure si era attivata per richiedere al terzo il pagamento del finanziamento che le era stato concesso.
Quindi, per l'appellante “non vi è mai stata una reale volontà da parte di di recuperare il Controparte_1
credito avendo posto in essere iniziative che mai avrebbero obbligato la debitrice a pagare”. Con la conseguenza che “il comportamento omissivo e colpevole dell' ha impedito il Controparte_1
verificarsi della condizione”.
9 - Va sottolineato, innanzi tutto, che statuizione del primo giudice riguardante la competenza del
Tribunale e l'inefficacia della clausola compromissoria non risulta essere stata oggetto di gravame;
per tanto, la statuizione sul punto deve ritenersi passata in giudicato.
Ciò premesso, i due motivi di appello, sostanzialmente connessi e consequenziali, devono essere trattati congiuntamente ma non possono portare alla riforma della sentenza impugnata.
9.1 - Al riguardo, mette conto evidenziare, innanzi tutto, che -pur volendo, per il momento, prescindere dalla qualificazione della condizione per cui è giudizio come “potestativa” ovvero “mista”- assume sicuro rilievo nella fattispecie la distinzione tra condizione unilaterale e condizione bilaterale;
distinzione che si fonda sull'interesse che la stessa condizione è diretta a realizzare: quella posta nell'interesse di uno solo dei contraenti è unilaterale, mentre quella posta nell'interesse di entrambi i contraenti è bilaterale. Orbene,
quella in esame può sicuramente essere ritenuta come condizione “bilaterale”. La condizione, infatti, si presume che sia bilaterale e, secondo consolidato principio giurisprudenziale, tale presunzione è superabile
(e, quindi, la stessa può ritenersi apposta nell'interesse di uno solo dei contraenti) solo in presenza di una clausola espressa in tal senso o di elementi che inducano a ritenere che l'altra parte non abbia alcun interesse al suo verificarsi, tenuto conto della situazione al momento della conclusione del contratto (Cass.
ord. n. 31728/2021; Cass. n. 7004/2001; Cass. n. 4178/1998).
Nel caso di specie, oltre all'assenza di una specifica clausola in tal senso, non emergono elementi che inducano a ritenere che la condizione di cui si tratta fosse stata convenuta nell'interesse di una sola delle parti in causa e che l' non avesse comunque un interesse al suo verificarsi (e, Controparte_1
quindi, all'erogazione del finanziamento pubblico già ottenuto).
9.2 - Effettuato il debito inquadramento, si può affermare, sulla scorta del consolidato orientamento della
Suprema Corte, che la finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c. non è applicabile alle condizioni bilaterali (Cass. n. 18512/2017; Cass. n. 16620/2013; Cass. n. 419/2006; Cass. n. 23824//2004). Con
conseguente rigetto della domanda dell'appellante, fondata, appunto, su tale norma del codice civile.
Ma, in ogni caso, pur volendo prescindere da tale orientamento e considerando la condizione in esame come condizione “mista”, anche in tal ipotesi non sarebbe comunque invocabile la fictio prevista dall'art. 1359 c.c.. Infatti, affinché l'omissione di un'attività possa ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, la stessa dovrebbe costituire oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo -secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, a cui questo Collegio intende dare seguito-
deve sicuramente escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista
(Cass. ord. n. 5976/2024; Cass. ord. n. 17919/2023; Cass. n. 25085/2022; Cass. n. 22046/2018, Cass. n.
24325/2011).
9.2.1 - Va inoltre sottolineato che -sempre secondo consolidato orientamento della Cassazione- nella fattispecie in esame, per integrare la condotta rilevante ai fini dell'art. 1359 c.c., sul piano oggettivo deve sussistere, in linea di principio, un comportamento attivo (Cass. n. 8843/2013; Cass. n. 8363/2003; Cass. n.
2464/1985). Infatti, il comportamento inattivo, ovvero omissivo, non integra gli estremi di cui alla norma,
salvo che questo costituisca violazione di un obbligo di agire imposto alla parte dalla legge o dal contratto
(sul punto si veda anche, da ultimo, Cass. ord. n. 11038/2025). Ciò significa che, nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 c.c. è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa della parte alla quale il mancato avveramento sarebbe addebitabile, che però non è, appunto,
riscontrabile in un semplice comportamento inattivo, come quello asseritamente tenuto dalla opponente in prime cure. Difatti, tale ipotetica inerzia della non poteva certamente Controparte_1
integrare la violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. 9.3 - Per altro, nel caso di specie, non si potrebbe neppure parlare di condotta omissiva (e, quindi, di mala fede) da parte della opponente in prime cure. Emerge, infatti, incontestatamente dagli atti di causa che l' si adoperò comunque per il recupero delle somme dovute da Campania Controparte_1
Innovazione. In particolare: I) costituì formalmente in mora la stessa Campania Innovazione nel mese di aprile del 2013; II) in difetto di riscontro, se non interlocutorio, agì in monitorio contro la debitrice nel mese di dicembre del 2014 (seppure la domanda venne rigettata); III) chiese -seppure con esito negativo-
l'ammissione del credito alla procedura di concordato preventivo introdotta dalla Campania Innovazione. A
ben vedere, dunque, la condotta dell' , in pendenza della condizione, non Controparte_1
potrebbe neppure connotarsi di mala fede.
9.4 - Ciò posto, nella fattispecie in esame, alla luce di tali coordinate e secondo la stessa condivisibile ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, non ricorrono, per tanto, i presupposti per l'applicazione della fictio di cui all'art. 1359 c.c.. Da ciò consegue, necessariamente, il rigetto dell'appello.
10 - Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico della appellante, CP_1
spese che sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da euro 260.001,00 fino ad euro 520.000,00 in considerazione del limitato numero delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del Parte_1
giudizio di appello in favore dell'appellata , da distrarsi in favore del Controparte_1
difensore antistatario, avv. CE CA, che liquida in complessivi euro 10.060,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, cpa ed iva, se dovuta;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone