Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3802 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 621 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 17 giugno 2025 e vertente tra
TRA
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ),,
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Domenico Bizzarro e Claudia Sessa
APPELLANTI
E
codice fiscale n. rappresentata da codice Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella per procura in atti;
P.IVA_3
APPELLATA
Nonché
C.F. , rappresentata da -codice fiscale Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Dario Martella;
P.IVA_3
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La società Parte_4
convenivano, innanzi al Tribunale di
[...]
Roma, la , per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo immediatamente Controparte_4 esecutivo n. 15733/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 1/7/2014, notificato da detta banca per il pagamento della complessiva somma di Euro 31.506,29 a titolo di saldo negativo di due conti correnti bancari intestati alla detta associazione.
Si costituiva in giudizio la che resisteva nel merito alla domanda attrice Controparte_4 chiedendone il rigetto.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di CTU, ha respinto l'opposizione, ponendo a carico delle parti opponenti le spese di lite e di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La pretesa monitoria azionata dall'opposta trae origine dal saldo debitore dei rapporti di c/c n.
100637 e n. 61199 intrattenuti dalla debitrice principale con la convenuta e in relazione ai quali gli opponenti persone fisiche si sono costituiti fideiussori.
Con l'opposizione proposta lamentano gli opponenti:
l'illegittimità del recesso ad nutum della banca opposta dall'apertura di credito sul conto n. 100637
e n. 61199;
l'illegittimità della pattuizione e dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi l'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi nel corso dei rapporti di conto corrente con conseguente illegittima applicazione di un tasso d'interesse ultralegale ed usurario.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate. La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n.
1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo,
11/01/2017, n. 34).
In materia bancaria e in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto o eccepire la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa -
l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi un contratto di mutuo è necessaria la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti e del piano di ammortamento aggiornato.
Quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I,
Sent. 14 giugno 2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando i documenti contrattuali e contabili rilevanti nel caso specifico e in particolare:
i) contratto di conto corrente n. 100637 del 14.11.2011 (all. 2 fascicolo monitorio); ii) contratto di conto corrente n. 61199 del 3.8.2011, con la pattuizione scritta delle condizioni economiche (all. 4 fascicolo monitorio); iii) fideiussione dei Sigg.ri e (all. 6 fascicolo Parte_2 Parte_3 monitorio); iv) contratto di apertura di credito stipulato in data 28.11.2011 a valere sul rapporto di c/c n. 100637, con la pattuizione scritta delle condizioni economiche (all. 3 comparsa di costituzione); v) foglio di modifica consensuale di condizione economiche relative al rapporto di c/c 100637 firmato dalla Banca e dal cliente il 16.11.2011, con la pattuizione scritta delle condizioni economiche (all. 5 comparsa di costituzione); vi) estratti del c/c n. 100637 dall'apertura alla chiusura (all. 6 comparsa di costituzione); vii) estratti del c/c n. 61199 dall'apertura alla chiusura (all. 7 comparsa di costituzione).
Viceversa sono da disattendere i motivi di opposizione proposti atteso che:
con riferimento al recesso si osserva che esso è contrattualmente previsto all'art. 5 del contratto di c/c n. 100637 sottoscritto da controparte (all. 2 del fascicolo monitorio) che prevede che “La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato”. Anche il contratto di apertura di credito del
28.11.2011 (all. 3 comparsa di costituzione), all'art.
1.3 riproduce la medesima previsione;
quanto alla capitalizzazione trimestrale, trattandosi di contratti post Delibera CICR del Febbraio
2000, la clausola relativa alla pari periodicità della liquidazione degli interessi debitori e creditori è pattuita nei contratti (all.ti 2 e 4 del fascicolo monitorio);
lo ius variandi è espressamente previsto dall'art. 12 del contratto di c/c n. 100637 e dall'art. 25 del Con Cont contratto di c/c n. 61199 (all.ti 2 4 fascicolo monitorio). La (già denominata ) è anch'essa regolarmente pattuita nel contratto di c/c n. 61199 del 3.8.2011 (ns. all. 4 fascicolo monitorio);
con riferimento alla dedotta usura contrattuale, lo stesso consulente nominato dott.ssa
[...]
, ha sottolineato che i tassi pattuiti in sede di sottoscrizione del contratto con riferimento Persona_1 al solo c/c n. 100637 e calcolati secondo le istruzioni della Banca D'Italia, risultano inferiori ai tassi soglia (cfr. consulenza depositata p. 133);
con riferimento all'usura sopravvenuta, è stata superata qualsiasi rielvanza della stessa atteso che la Suprema Corte ha statuito che “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675).]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie parti opponenti, come in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo ““in via principale:
1) accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
15733/2014, R.G. 41432/14 emesso a carico dell' e dei Sigg.ri Controparte_7 Parte_2
e dal Tribunale Civile di Roma in data 1/07/2014 per insussistenza della
[...] Parte_3 pretesa creditoria stante la nullità ed illegittimità del recesso operato dalla dai rapporti n. CP_4
100637 e n. 61199 e stante l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e/o usurari nei predetti rapporti bancari, con tutte le conseguenze di legge e, per l'effetto, ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sulle proprietà degli odierni opponenti ponendo a carico della banca opposta le relative spese;
in via meramente eventuale e subordinata,
2) accertare e dichiarare che vi è stata usura contrattuale nei rapporti di c/c n. 100637 e n. 61199 e, per l'effetto, sostituire ai sensi dell'art. 1815 c.c. il tasso di interesse applicato con un tasso pari a zero e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria della Banca opposta decurtando tutte le somme addebitate per interessi e, conseguentemente, ridurre la pretesa creditoria della Banca opposta, in riferimento al c/c n. 100637, alla somma di € 17.489,74 così come quantificata dal CTU, ed in riferimento al c/c n. 61199 alla somma corrispondente al saldo decurtato di tutti gli interessi applicati nel corso del rapporto, ovvero alla somma minore e/o maggiore, ma comunque inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto, ritenuta di giustizia;
in ulteriore subordine 3) accertare e dichiarare che vi è stata usura sopravvenuta nei rapporti di c/c n. 100637 e n. 61199
e, per l'effetto, sostituire il tasso di interesse applicato dalla banca con il tasso determinato ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/93 e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria della opposta CP_4 alla somma complessiva di € 23.812,87 ovvero alla somma minore e/o maggiore, ma comunque inferiore a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto, ritenuta di giustizia ovvero in via ulteriormente subordinata
4) sostituire, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c. il tasso d'interesse applicato dalla banca con il tasso legale nei trimestri in cui la ha applicato interessi superiori al tasso soglia, così come CP_4 individuati dal CTU, e conseguentemente ridurre la pretesa creditoria della opposta alla CP_4 somma complessiva di € 24.515,92 ovvero alla somma minore e/o maggiore, ma comunque inferiore
a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto, ritenuta di giustizia;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale al precedente punto 1) in ogni caso
5) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione al rapporto di c/c n. 61199 della commissione di istruttoria veloce e/o l'illegittima applicazione ai rapporti di c/c n. 100637 e n. 61199 di qualsivoglia altra commissione, onere o spesa non concordata e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti con tutte le conseguenze di legge;
sempre in ogni caso
6) porre definitivamente ed integralmente a carico di le spese di CTU liquidate Controparte_4 dal Giudice con il decreto di liquidazione del 1/12/2016;
7) con vittoria di spese, competenze professionali e quota rimborso spese generali al 15% oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
in subordine, nella sola denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata,
8) compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., stante il mutamento della giurisprudenza su un punto dirimente della questione oggetto del giudizio, nonché porre a carico di entrambe le parti, al 50% ciascuna, le spese di CTU”.
Ha resistito - per essa la mandataria - quale società incorporante per Controparte_8 CP_2 fusione la originaria banca opposta, chiedendo il rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio è intervenuta ex art. 111 CPC rappresentata da Controparte_3 CP_2
aderendo alle difese di parte appellata cedente.
[...]
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 25 pagine, è articolato in due motivi. § 3.1 — Col primo motivo (pag. 7) – a sua volta articolato in più doglianze – parte appellante lamenta
“Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in merito agli oneri probatori gravanti sulle parti del presente giudizio – Motivazione insufficiente e/o contraddittoria e/o inesistente” deducendo che la revoca dell'affidamento intervenuta il 17.8.12, anticipatamente rispetto alla scadenza del 30.9.12, ha integrato un recesso arbitrario, contrario a correttezza e buona fede e che l'esigibilità del credito era condizionata al trascorrere dei 15 giorni.
Aggiunge parte appellante che all'epoca era già in grossa difficoltà economica e che , in ogni caso, la banca aveva ottime garanzie grazie anche grazie ai garanti che, pur sottoposti a pignoramenti o a protesti, avevano risolto queste loro criticità.
Espone, ancora, l'appellante che per il detto recesso dai due conti bancari il Tribunale aveva omesso la motivazione, tenuto conto che non erano stati mai comunicati né segnati i termini e che, inoltre, erano state versate somme per rientrare dall'esposizione debitoria della società.
Prosegue l'appellante (pag. 12) nel devolvere la questione della capitalizzazione che andrebbe escluso perché vi sono diversi metodi di calcolo;
nel lamentare (pag. 14) l'omessa motivazione in punto di tassi ultra legali in misura diversa dal pattuito, con una eventuale modifica mai accettata in quanto gli estratti conto non erano stati inviati;
nel contestare (pag. 16) la commissione istruttoria per uno dei conti correnti, evidenziando la diversità tra CS e CIV e la mancata comunicazione delle modifiche;
nel lamentare, ancora, (pag. 16) la insufficiente motivazione in punto di ius variandi.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 17) parte appellante denuncia “Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in merito alla statuizione sull'insussistenza dell'usura contrattuale e sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta e alla statuizione sulla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU. Motivazione insufficiente e/o contraddittoria e/o inesistente” riproponendo la questione della usura originaria e sopravvenuta, evidenziando che il CTU aveva individuato che, utilizzando tutti gli oneri e quindi i criteri di cui alla legge n. 108/96, veniva superata la soglia, a differenza del conteggio secondo le regole di Banca
d'Italia. Espone, quindi, parte appellante che il quesito a questo punto era stata attività inutile con aggravio di spese e che per le spese il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che non vi era stabilità nell'orientamento di giurisprudenza in materia di usura sopravvenuta, sicchè andavano dette spese almeno compensate.
§ 4 — Occorre delibare su alcune questioni preliminari.
In primo luogo, la richiesta formulata da – ai fini della estromissione e della Controparte_8 assegnazione dei termini ex art. 190 CPC – non può essere accolta, atteso che , come emerge dal fascicolo telematico d'ufficio, i termini sono stati già concessi in via anticipata e pure utilizzati, sicchè si deve procedere con sentenza contestuale (come indicato nel decreto di trattazione cartolare), ai fini della ragionevole durata del processo anche con riguardo agli obiettivi PNRR;
di qui l'irrilevanza e l'inconferenza della richiesta estromissione.
In secondo luogo, la parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione – attiva e passiva – di quale cessionaria del credito, rilevando che non risultava né comunicata la cessione né iscritta CP_3 nel registro imprese.
L'eccezione è palesemente infondata.
Si riporta la Corte a quanto già statuito in vicende similari ex art. 118 disp. Att. CPC. Va, innanzitutto, evidenziato che nell'atto di intervento ha esplicitamente indicato, nella CP_3 parte espositiva, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, pure allegata (v. Cass. 8975/20).
Parte appellante formula l'eccezione in ordine alla assenza del contratto di cessione o comunque di elementi che consentano di ritenere il credito oggetto di giudizio oggetto della cessione.
Sul punto, va richiamato il principio secondo il quale “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v. Cass. N. 31188/17).
E' indubbio che (v. cass. N. 24798/20) chi si dichiara e agisce come successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, in particolar modo se vi è contestazione (v. anche Cass. N. 34373/23).
Ciò non significa, però, che - una volta allegati gli elementi a sostegno della “legitimatio ad causam”, il cessionario debba depositare anche il contratto di cessione: è sufficiente, infatti, produrre elementi probatori che consentano di ricollegare causalmente alla cessione anche la posizione del debitori che formulano la contestazione circa la detta legittimazione.
Nel caso in esame, come emerge anche in questa sede, vi è la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione nonché il collegamento testuale dal quale emerge l'elenco delle posizioni e dei numeri clienti, tra i quali (come si evince con facilità di consultazione) anche quello della debitrice principale (profilo mai posto in dubbio dai garanti e comunque emergente dalla documentazione relativa ai rapporti intercorsi), sicchè tale prova (in ragione di elementi gravi, precisi e concordanti) ben può ritenersi raggiunta, anche a voler applicare con rigore i principi affermati dalla Corte di legittimità (v. da ultimo Cass. N.
4277/23).
Quanto, poi, alla iscrizione nel registro imprese, non prevista a fini di efficacia e validità della cessione, trattasi appunto di esplicazione di un principio di pubblicità senza alcun rilievo sulla volontà contrattuale delle parti.
Nel merito, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo è incentrato – come detto – principalmente sulla questione della revoca dell'affidamento operata dalla banca in modo anticipato rispetto alla scadenza naturale.
Va premesso che , in realtà, il tempo di anticipazione è di poco più di un mese e che la clausola contrattuale prevede il recesso “ad nutum”, senza alcuna previsione di una giusta causa.
Parte oggi appellante sostiene l'assenza di buona fede e correttezza contrattuale nonché la vera e propria arbitrarietà del recesso, deducendo che l'associazione era all'epoca già in difficoltà economica e che, in tal modo, ha visto compromessa la propria aspettativa di avere a disposizione un supporto redditizio.
Sul punto, il Tribunale ha ampiamente risposto ed invero le allegazioni del gravame appaiono meramente ridondanti con la riproposizione degli stessi argomenti che, invero, poggiano su una giurisprudenza non aggiornata e non conferente.
Il primo profilo riguarda proprio il fatto che si tratta di un recesso “ad nutum” - e non sottoposto a giusta causa – con la conseguenza che effettivamente l'unico limite è rappresentato della arbitrarietà dello stesso, come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità i cui principi di seguito si riportano e si richiamano.
“Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. Cass. N.
17291/16)
In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né
l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (v. Cass. N. 29317/20)
In tema di apertura di credito bancaria, il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum" (v. Cass.
N. 5415/24).
Applicando i principi alla fattispecie, considerato che era onere di parte appellante (anche ex art. 342
CPC) allegare e provare i presupposti per considerare arbitrario e scorretto detto recesso, rileva la
Corte che è proprio la stessa parte appellante ad allegare elementi non univoci, né concordanti, lì ove afferma che effettivamente l'associazione era già all'epoca in grosse difficoltà economiche, peraltro confermate dalla banca che ha evidenziato come si erano verificate situazioni estreme con sconfinamenti e di inadempimento nel rientro da tali situazioni debitorie, sicchè il recesso non poggia di certo su vicende di inaffidabilità inesistente. Anche le garanzie non erano di certo univocamente esistenti, avendo allegato in gravame l'esistenza (a carico, appunto, degli stessi garanti) di procedure di recupero crediti a loro danno, sebbene in via di risoluzione. Pare ovvio che la banca, a fronte di tali incertezze, abbia ritenuto necessario far cessare il rapporto non configurandosi una prognosi favorevole, i cui presupposti – si ripete – non risultano affatto dimostrati.
Peraltro, i tentativi di rientro (che la stessa associazione attesta essere avvenuti con versamenti finalizzati a ridurre il debito) dimostrano come la stessa ben fosse a conoscenza della situazione ed ha avuto tutto il tempo necessario per evitare la revoca, intervenuta come detto non molto tempo prima della scadenza naturale (indicata e non contestata).
Di qui la reiezione di questo profilo di doglianza.
Gli altri profili, poi, come sopra riportati, attengono alle singole voci economiche, con la riproposizione apodittica dele questioni, a partire da quella della capitalizzazione per la quale viene indicato che i metodi di calcolo devono essere diversi, ma non viene fornita una argomentazione logico-giuridica idonea a sostenere il ragionamento e condurre questa Corte ad un diverso convincimento.
Egualmente è a dirsi a proposito di tassi ultra legali: il Tribunale ha chiaramente spiegato come se tassi diversi sono stati applicati, potrebbero ricondursi allo ius variandi che pure era contrattualmente previsto ed attuato, come si evinceva dagli estratti conto rispetto ai quali non era stata mossa specifica contestazione;
il mancato invio di detti estratti (peraltro in contrasto con la stessa tesi di parte appellante lì ove sostiene che vi è stato il superamento e dunque per averne piena cognizione) è inverosimile anche in ragione della stessa condotta processuale ed extraprocessuale.
Stesso ragionamento deve eseguirsi per le commissioni, che , al di là degli acronimi, sono state specificamente esaminate in sentenza, mentre la parte appellante non tiene in alcun conto detti argomenti del Tribunale. Così, ancora, per lo ius variandi, rispetto al quale la motivazione non può di certo dirsi insufficiente solo perché non condivisa e, in ogni caso, va dato atto che le questioni – una volta risolta quella principale anche in punto di ripartizione degli oneri della prova – restano pur sempre assorbite.
Di qui la reiezione del primo motivo di impugnazione.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, in sostanza la parte appellante sostiene che i tassi applicati hanno superato la soglia in ragione del conteggio di tutti gli oneri ex L. n. 108/96, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto “sposare” questo conteggio del CTU e non l'altro alternativo effettuato utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia.
Ebbene, non spiega parte appellante il motivo per il quale l'opzione del Tribunale avrebbe dovuto essere così effettuata, con la conseguenza che del tutto inconferente è la doglianza circa l'”eccesso” nel formulare , da parte del primo giudice, il duplice quesito;
anzi, è la stessa parte appellante a riconoscere che vi sono stati orientamenti giurisprudenziali difformi, anche sulla c.d. usura sopravvenuta, sicchè pare logico che il giudicante abbia scelto di svolgere compiute indagini al fine di vagliare tutte le possibili soluzioni, fermo restando che il compenso al CTU (con ripartizione a carico delle parti private del processo) era in ogni caso dovuto a prescindere dalla scelta dei quesiti.
Infine, la refusione delle spese di lite è stata correttamente applicata in ragione della soccombenza certamente prevalente di parte appellante, con la conseguenza che la questione della c.d. usura sopravvenuta (invocata per ottenere la compensazione) ha un ruolo davvero irrilevante. § 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi – in ragione della molteplicità di questioni, anche di carattere preliminare, sollevate – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 3.087,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.127,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 4.568,00
Fase decisionale, valore massimo: € 5.205,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 14.987,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 24158/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e di parte intervenuta – delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.987,00 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore