Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1894/2022 R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola de Maio giusta mandato inParte 1
calce all'atto di citazione,
-attore in riassunzione-
Contro
Controparte 1 ,in persona del CP 2 pt, e
[...]
in persona del legale rappresentante pt, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici domiciliano ex lege
-convenute in riassunzione-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.05.2025.
RAGIONI IN FATTO E INDIRITTO
1.Con atto di citazione in riassunzione Parte 1 premesso che:
-con atto di citazione dell'8.05.2008 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari ed il Controparte_3 dell' CP 3 dei Carabinieri ivi deducendo il Controparte_1
che: egli era appuntato dei Carabinieri in forza alla compagnia di Vico del Gargano;
in data
20.04.2002 si era recato, insieme all'appuntato all'interno di Controparte_4
un locale adibito a magazzino ed utilizzato anche per la pulizia delle armi;
in tale occasione
prontamente soccorso, aveva subito diversi interventi chirurgici;
nella necessità di denaro aveva instaurato, presso il Tribunale di
Lucera-sez. distaccata di Rodi Garganico e nei confronti dell' CP 4 e delle compagnie di assicurazione per i danni commessi dai carabinieri verso terzi, un giudizio ex art. 700 cpc;
aveva, successivamente, instaurato il giudizio di merito nei confronti dell' CP 4 e della compagnia Controparte_5 e, nelle more, un procedimento ex art. 696 cpc per l'accertamento dello stato dei luoghi;
il giudizio risarcitorio, stralciata la domanda verso il CP 1 e l'Arma dei Carabinieri per incompetenza territoriale, si era concluso con il riconoscimento della responsabilità dell' CP 4 per il danno arrecato all'attore con conseguente condanna al pagamento dell'importo di € 787.953,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati;
sussisteva la responsabilità ex 2087 cc per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al dlgs.vo n.626/94 inoltre l'arma era stata imprudentemente consegnata per la pulizia a soggetto privo della qualifica di armiere qualificato da un suo superiore;
dall'evento l'attore aveva subito gravi danni che imponevano il risarcimento da parte delle convenute.
-il suddetto giudizio dinanzi al tribunale di Bari nei confronti del Controparte_6
era stato riunito per connessione oggettiva a quello instaurato dal suo
[...]
coniuge;
-con sentenza n. 1297/2017 e contestuale ordinanza per la prosecuzione il giudice aveva disposto la separazione dei giudizi e dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda dell'attore verso CP 1 e il Comando dei Carabinieri;
-avverso detta sentenza aveva proposto appello accolto con la sentenza n. 2130/2021 che aveva dichiarato la giurisdizione del GO e rimesso gli atti dinanzi al tribunale per la decisione nel merito.
1.1. Ciò premesso riassumeva il giudizio chiedendo che le convenute fossero dichiarate responsabili per colpa oggettiva indiretta del danno da lui patito a causa dell'inesistenza di cautele a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nonché per i comportamenti imprudenti del luogotenente e dell'appuntato Controparte_4 Controparte 7 con conseguente condanna delle stesse al pagamento dell'importo complessivo di € 1.510.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
2. Si costituivano le convenute deducendo, innanzitutto, il difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, il difetto della condotta colposaControparte_3 loro ascritta nonché del nesso di causalità con l'evento, ascrivibile, invero, esclusivamente all'attore.
Concludevano, pertanto, con il rigetto dell'avversa domanda ovvero, in subordine, con la richiesta di scomputo delle somme percepite dal Pt 1 a titolo di indennizzo dall'importo eventualmente ottenute a titolo di risarcimento.
3. Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, depositava le note il solo attore quindi il giudice, ritenuta necessaria l'acquisizione del fascicolo del procedimento tenutosi dinanzi alla
Corte d'Appello, disponeva in tal senso.
4. All'udienza del 16.02.2023 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5. Dopo alcuni rinvii dovuti ad esigenze dell'Ufficio, all'udienza del 6.02.2025, precisate le conclusioni da entrambe le parti, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con successiva ordinanza la causa era rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento originario quindi, all'udienza del 22.05.2025, espletato l'incombente, la causa era nuovamente rimessa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. SULL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
6.1.Occorre esaminare, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del sollevata dalle convenute.Controparte_3
Invero le stesse hanno evidenziato che dinanzi al giudice ordinario le amministrazioni dello
Stato stanno in giudizio nella persona del Ministro, così come previsto ex art. 1 RD
1611/1933.
6.2. L'eccezione è fondata.
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è privo di capacità processuale ed è sempre rappresentato dal CP 1 da cui dipende. Sul punto la giurisprudenza è consolidata nell'affermare la legittimazione del
[...]
a seconda del petitum (cfr. Cass. civ. n.25643/22; Cass. civ. n. Controparte_8
7308/17; Cass. civ. n. 26199/14).
Ne deriva che la citazione in giudizio del predetto soggetto è inammissibile.
7. SUL MERITO
7.1. L'INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE
7.1. 1. Va premesso che l'attore agisce in riassunzione a seguito della pronuncia della Corte
d'Appello che ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda proposta nei confronti del Controparte_9
e del Controparte_3
[...]
Come suesposto, il Pt 1 aveva convenuto in giudizio i predetti soggetti al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni da lui patiti per “colpa oggettiva indiretta" ossia
"in considerazione dell'inesistenza delle predisposizioni cautelative a tutela dell'integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro" nonché “per i comportamenti in servizio del superiore luogotenente CP 7 Controparte 7 e del pari grado appuntato [...]
Controparte_4 che portavano al ferimento, con gravissime conseguenze, dell'attore".
,
Aveva, quindi, invocato gli artt. 2087 cc e (verosimilmente) 2049 cc.
Invero, secondo la prospettazione attorea, il Ministero, quale datore di lavoro, sarebbe responsabile della sicurezza della struttura (art. 2087 cc) nonché del comportamento colposo del luogotenente Controparte 7 che aveva consegnato all' CP 4 anziché ad un armiere qualificato, l'arma da pulire e di quest'ultimo che aveva fatto partire il colpo (art. 2049 cc).
7.1. 2. Ebbene, con riferimento all'art. 2087 cc, viene in rilievo la lettura che ne ha dato la
Corte d'Appello.
La disposizione dell'art. 2087 cc. (richiamata dall'attore in correlazione al dlgs.vo 626/94) prevede che 'L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore è previsto in generale, con contenuto atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c. (vedi ex plurimis, Cass. 7/6/2013
n.14468, Cass. 17/02/2009 n.3788, Cass. 21/2/2004 n.3498) ed, in particolare, con contenuto tipico, dalla dettagliata disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione.
Ciò detto, la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.
Con orientamento costante, la Suprema Corte ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (vedi Cass. n.
3788/2009, Cass. n.21590/2008) anche se è possibile ipotizzare per un fatto che viola contemporaneamente sia diritti che attengono alla persona in base al precetto generale del neminem laedere, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale - il concorso della azione contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro dall'art.2087 c.c. con quelli di cui alla norma generale dell'art. 2043 cc
(così Cass. 20/6/2001 n.8381, cui adde, Cass. 27/6/2011 n.14107).
Da tali considerazioni deriva che il riparto degli oneri probatori nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro ex art. 2087 cc si pone negli stessi termini dell'art. 1218
c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che incombe sul lavoratore, che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza del pregiudizio patito, come pure a monte la dinamica dell'infortunio,
- -
ovvero in caso di malattia professionale la nocività dell'ambiente di lavoro e il suo nesso di causalità rispetto a mansioni svolte o ambiente lavorativo, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile ovvero di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, apprestando tutte le cautele necessarie per impedirne il verificarsi (cfr., per tutte, Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 8611 del 2013). 7.1. 3.Nel caso di specie la Corte d'Appello ha ritenuto che la responsabilità dell'Arma dei
Carabinieri, e per essa del CP 1 , non sia contrattuale bensì extracontrattuale da fatto illecito e che, pertanto, essa vada ricondotta al principio del neminem laedere.
Tale qualificazione, che costituisce il presupposto del riconoscimento della giurisdizione del
GO e della rimessione al tribunale, non è di poco conto se si considerano gli effetti che ne derivano in punto di onere probatorio.
Invero, assumendo che l'evento dannoso è derivato dalla condotta colposa dell'Amministrazione, che avrebbe violato la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, grava sul danneggiato l'obbligo di dimostrare in maniera rigorosa tale assunto conformemente ai principi generali sottesi all'art. 2043 cc.
In altri termini, nella lettura della Corte d'Appello, la violazione delle norme di cautela volte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori serve esclusivamente a connotare l'elemento soggettivo della condotta e l'ingiustizia del danno di cui alla suddetta norma. 7.1.
4.Ciò significa che incombe sul lavoratore danneggiato l'onere di dimostrare l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza, il nesso di causalità con il danno subito, la colpa del datore di lavoro danneggiante per cui, al di là del richiamo all'art. 2087 cc, la responsabilità invocata dall'attore sarebbe extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cc e la violazione degli obblighi di sicurezza da parte del CP 1 integra semplicemente il contenuto dell'elemento soggettivo. 7.1.
5. In conclusione, la pretesa risarcitoria di Parte 1 va ricondotta agli artt. 2043 cc e 2049 cc. e va delibata esclusivamente alla luce dei relativi dettati.
7.2. L'ONERE DELLA PROVA
7.2. 1. La riconduzione della responsabilità del CP 1 all'art. 2043 cc e 2049 cc impone al giudicante di verificare se l'attore abbia dimostrato gli elementi costitutivi delle fattispecie invocate.
Si ricorda che l'art. 2043 cc così recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno".
L'art. 2049 cc invece, dispone: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni
,
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". 7.2. 2.Al riguardo la scrivente dà risposta positiva.
Invero, rileva a tal fine, senza dubbio, la consulenza svolta in sede di ATP nel contraddittorio con il CP 1 e ritualmente acquisita agli atti di causa.
Chiamato ad accertare le condizioni del locale ove era accaduto l'evento il ctu evidenziava che: trattavasi di stanza rettangolare adibita sia a magazzino che a pulizia delle armi;
vi erano scaffali ed armadi, alcuni dei quali ritualmente collocati lungo le pareti, altri in mezzo alla stanza;
vi erano, inoltre, oltre a materiale cartaceo, anche barattoli di vernici e solventi e minuteria varia;
infine, la finestra era costantemente socchiusa, apribile solo dall'interno con vetri sporchi e coperti da un alone di polvere.
L'assunto trova conferma, altresì, nelle testimonianze rese in giudizio.
Va premesso che nulla di utile ha riferito Controparte 7 il quale ha ammesso di aver consegnato la sua arma all' CP 4 per la pulizia ma non ricordava le condizioni del locale per esserci entrato poche volte. Testimone_1 ha, invece, confermato che il locale in oggetto era usato per la pulizia delle armi sin da prima che egli assumesse il comando della Stazione.
In sede di interrogatorio il legale rappresentante del Comando dell'Arma dei Carabinieri ha confermato che la pulizia straordinaria dell'arma doveva essere affidata ad un armiere qualificato (priva di caricatore) mentre quella ordinaria al militare che l'aveva in dotazione.
Ha poi affermato che, sulla base del piano per la sicurezza dei lavoratori ex L. 626/94, la caserma di Vico del Gargano era dotata di un'armeria a cui potevano accedere solo soggetti qualificati.
Non è stato, tuttavia, in grado di riferire dove effettivamente fosse collocata né le condizioni del locale dove è accaduto l'incidente per non esservi mai entrato.
E', pertanto, chiaro, non essendo emersi elementi fattuali di segno contrario, che il CP_1 quale datore di lavoro, ha consentito che operazioni delicate, quali quelle di pulizia delle armi, si svolgessero in un ambiente angusto, non appositamente dedicato, con spazi ristretti in ragione della pacifica circostanza che esso fosse adibito anche a magazzino e locale deposito.
Ciò ha favorito, come intuibile, che il Pt 1 non fosse posizionato fuori dalla traiettoria di un proiettile accidentalmente sparato nella sua direzione. Posto che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dei dipendenti predisponendo, non solo le misure "standard" o, comunque, minime prescritte dal legislatore, ma anche tutte quelle che normalmente sono praticabili o richieste dalla specificità dell'attività lavorativa, ciò, comunque, non significa porre a carico della parte datoriale una responsabilità di tipo oggettivo, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento psicologico, almeno colposo, concretantesi nella negligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire i danni per il lavoratore.
Nel caso di specie si è certamente avuta l'inosservanza dei regolamenti disciplinanti la materia
In primis viene in rilievo il Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri che al cap. XVII con riferimento alle armi e munizioni, dispone che le armi vanno tenute in caserma rigorosamente scariche.
In secundis rileva il Regolamento prodotto ex art. 210 cpc. dal convenuto.
In esso si prevede che la manutenzione ordinaria dell'arma vada effettuata in apposito locale sotto la supervisione di un Ufficiale o Sottufficiale (pag. 157) e vengono, inoltre, dettate norme di comportamento per prevenire incidenti (pagg. 137-138).
Ebbene, la verificazione del sinistro dimostra che dette regole sono state disattese, non solo dall' CP 4 ma anche dai suoi superiori che gli hanno consegnato l'arma senza verificare se avesse la specializzazione adeguata per procedere alla pulizia.
Al di là della predisposizione di regolamenti di servizio per la pulizia delle armi ovvero di piani di sicurezza (quest'ultimo risulterebbe inesistente), rileva, in ogni caso, l'inosservanza di regole minime di cautela da parte dell'amministrazione quali dedicare appositi spazi a tale attività ovvero imporre norme di comportamento ovvero divieti (come la compresenza di altri militari nella stessa stanza o il maneggiamento di armi non preventivamente scaricate).
Ne consegue la colpa del datore di lavoro in punto di violazione del precetto di adottare misure (normativamente previste o anche di generica prudenza) volte a garantire l'integrità fisica dei lavoratori, sussumibile, come detto, sotto l'art. 2043 cc.
Anche con riferimento all'art. 2049 cc è abbondantemente provata dalla produzione documentale delle relative sentenze (anche da parte dello stesso Ministero-vedasi sent. n. 1447/14 della Corte d'Appello-) la responsabilità del convenuto per la condotta illecita dei propri dipendenti.
Rilevano, infatti, le sentenze (passate in giudicato) con cui è stata riconosciuta la condotta colposa dell' CP 4 quale autore materiale del ferimento. D'altro canto il CP 1 non è riuscito a superare la presunzione di colpa su di esso gravante e sottesa alla fattispecie di cui all'art. 2049 cc, intesa costantemente quale forma di responsabilità oggettiva.
Infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo (ex multis Cass. 29448/2024).
E tale elemento è ampiamente dimostrato né risulta essere mai stata negata dal CP 1 la condotta colposa dell' CP .
Quest'ultimo, infatti, ha proceduto alle operazioni di pulizia senza accertarsi che l'arma fosse scarica ponendo in essere un comportamento gravemente negligente ed imprudente e, comunque, senza accertarsi che il Pt 1 fosse fuori dalla traiettoria di un possibile sparo.
Inoltre, giova ricordare che “In tema di fatto illecito, la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto del dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo
(cfr. Cass. civ. 6501/2025).
Nella vicenda in oggetto si è valorizzato l'incauto affidamento dell'arma da pulire da parte del luogotenente CP_7 il quale non si sarebbe accertato che il ricevente ( Controparte_4
[...] ) fosse un armiere qualificato.
Ciò è, come visto, del tutto irrilevante in quanto, per configurare la responsabilità del
"CP_1 , è bastato il dato oggettivo che l'arma fosse maneggiata da un militare in servizio nella Caserma di Rodi Garganico per fare scattare le relative conseguenze risarcitorie. 7.2. 3. Può, infine, ritenersi pacifica la sussistenza del danno derivato dalla condotta colposa del CP 1 nell'adozione delle cautele volte a prevenire simili eventi (art. 2043 cc ) ovvero derivato dal fatto illecito del dipendente CP (art. 2049 cc).
Al riguardo può, infatti, ritenersi in base ad un giudizio prognostico necessariamente ex ante che, qualora il datore avesse utilizzato adeguati accorgimenti in materia di pulizia delle armi,
l'evento non si sarebbe verificato oppure si sarebbe verificato con modalità meno gravi (ad esempio, può ritenersi che, se l'ambiente fosse stato più ampio, il Pt 1 avrebbe potuto essere attinto solo di striscio ).
Sul punto del danno può, comunque, richiamarsi la consulenza tecnica medico-legale svolta nel contraddittorio con le parti convenute che ha così concluso: "Il signor Parte 1 , in data 20 aprile 2002, riportò gravi lesioni rappresentate da: "Lesione da arma da fuoco della corda midollare a livello di D4 con paralisi sensitive e motorie degli arti inferiori, perdita della funzione sessuale, della minzione e della defecazione autonoma, resezione dell'apice polmonare destra, asportazione del rene destro, vaste e multiple cicatrici cutanee del tronco"
7.2. 4. Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni può ritenersi che sia stata ampiamente dimostrata la responsabilità del CP 1 sia con riferimento all'elemento oggettivo che a quello soggettivo (rilevante, quest'ultimo, limitatamente alla fattispecie dell'art. 2043 cc) essendo innegabile, sulla base degli accertamenti svolti, che il Pt 1 abbia subito un danno
e che esso sia causalmente collegato alla condotta omissiva del datore nonché al fatto illecito del dipendente.
Può, pertanto, concludersi che l'attore abbia provato gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento invocato sotto il duplice profilo degli artt. 2043-2087 cc e 2049 cc.
8. SUL QUANTUM
8.1. In sede di introduzione del giudizio (il n. 6708/2008) Parte 1 ha chiesto che le
PA convenute venissero condannate al risarcimento del danno in suo favore per l'importo complessivo di € 1.510.000,00.
Ha, altresì, chiesto a livello istruttorio l'effettuazione di una ctu medica in ordine ai danni subiti. In merito a tale aspetto la controparte nel costituirsi aveva chiesto che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, il risarcimento spettante all'attore fosse limitato all'importo liquidato dal Tribunale di Lucera.
8.2. Ebbene, sul punto deve farsi riferimento all'esito della ctu medica svoltasi nel contraddittorio con le convenute nel giudizio originario, ossia n. RG 13474/07 (a cui era stato riunito il n. 6708/2008).
Va ricordato, infatti, che il presente giudizio, pur avendo assunto un nuovo numero di ruolo, rappresenta la prosecuzione del primo.
Di conseguenza in esso non doveva essere effettuata alcuna attività istruttoria in quanto il primo giudice, dopo aver riservato per la decisione la causa sulla base del materiale raccolto, ha ritenuto di non poter decidere la domanda del Pt 1 per difetto di giurisdizione.
E', pertanto, evidente che, una volta rimesso al tribunale il giudizio sulla domanda del
Pt 1 , residuava esclusivamente la pronuncia della decisione.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto (S.U., Sentenza n. 23599 del 27/10/2020 ) secondo il quale il processo che, a seguito della pronunciata declinatoria della giurisdizione, si instaura per effetto della tempestiva riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio.
Ciò chiarito, facendo riferimento all'esito della ctu, è emerso che il Pt 1 ebbe un'incapacità temporanea totale di gg. 175 ed un danno biologico del 95%.
Orbene, applicando le tabelle di Milano come di recente aggiornate per il calcolo del danno non patrimoniale (dovendosi procedere a valutazione equitativa circa tale tipologia di pregiudizio) si perviene al riconoscimento dell'importo di € 1.144.185,00 (di cui € و
1.124.060,00 per danno non patrimoniale nelle diverse voci di cui si compone ed € 20.125,00
a titolo di danno biologico temporaneo).
Non si ritiene di applicare ulteriori personalizzazioni non essendo emersa la prova di situazioni eccezionali che non trovino adeguato ristoro nel predetto importo già comprensivo, ex se, della sofferenza interiore.
8.3. Deve poi sottolinearsi che, come statuito nella sentenza della Corte d'Appello n.
1447/2014, passata in giudicato, deve ritenersi sussistente un contributo causale del Pt_1 nei limiti del 15%.
Sebbene svoltasi tra diverse parti, nel senso che la posizione delle convenute era stata stralciata per profili di incompetenza territoriale, la pronuncia della Corte d'Appello è stata richiamata nel suo valore indiziario, non solo dal CP_1 (vedasi pag. 8 comparsa di costituzione in riassunzione), ma anche nella sentenza che ha pronunciato sulla domanda proposta dalla ER 1 , coniuge dell'attore (sentenza n. 970/18).
Ad ogni buon conto è innegabile che il Pt 1 sia stato imprudente nel momento in cui è entrato (pur non essendovi obbligato) in un piccolo locale dove si è accinto a condividere un'operazione pericolosa così consapevolmente esponendosi al rischio di essere attinto da un proiettile sparato accidentalmente.
Ne deriva che deve tenersi conto dell'individuazione di un contributo causale nei limiti del
15% da parte del Pt 1 al verificarsi dell'evento per cui l'importo finale dovutogli da parte CP 1 è pari ad € 972.557,25.del
8.4.Con riferimento alla determinazione della quota di responsabilità ascrivibile al CP_1 e tenuti presenti gli insegnamenti della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 30174/11), rileva il
Tribunale che, ai sensi dell'art. 2055 comma 3 c.c., le colpe si presumono uguali.
Infatti, in presenza di un fatto illecito di cui siano coautori più persone, l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di colpa, prevista per il caso di dubbio dall'art. 2055, comma 3, c.c, grava su chi eventualmente opponga la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa (v. Cass. n. 3626/17).
CP 1 non abbia provato di essere incorso in un minor Ciò detto, ritiene la scrivente che il sicchè le colpe si presumono eguali. grado di colpa rispetto all' CP 4
Ne deriva, nei confronti dell'attore, una responsabilità solidale del CP 1 e dell' CP 4
(ciascuno per le violazioni e nei limiti stabiliti nelle relative sentenze) e, nei rapporti interni, una responsabilità paritaria (ossia del 50% ciascuno).
8.5. Sempre in ordine al quantum va detto che le convenute, nel costituirsi nel giudizio riassunto, hanno chiesto che il tribunale tenesse conto delle somme già percepite dal Pt_1 da parte delle compagnie di assicurazione Controparte 10 e CP_5 nonché delle somme altrimenti allo stesso dovute a titolo di indennità (nello specifico per pensione privilegiata ordinaria tabellare e quelle a percepirsi a titolo di equo indennizzo). Ebbene, nel giudizio di rinvio è preclusa l'acquisizione di nuove prove ed, in particolare, la produzione di nuovi documenti, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione ovvero da esigenze istruttorie.
Ciò in quanto, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito con sentenza della II sezione n. 5137 del 21.02.2019 ed applicabile anche in caso di rinvio dalla Corte d'Appello "..... la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 4096 del 2007; Cass. n. 13719 del
2006; in senso analogo, Cass. n. 13006 del 2003).ERtanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività
d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata
(giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 4018 del 2006). Invero, le parti in sede di rinvio conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che ha dato origine alla sentenza cassata...".
Ad ogni buon conto la giurisprudenza della Cassazione ha escluso che dall'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale possano essere detratte le somme spettanti a titolo di indennizzo (vedasi Cass. civ., n. 6031/2025 per cui "Dall'importo liquidato a titolo di CP risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno CP ordinario ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, corrisposti dall' al danneggiato).
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Diverso discorso vale, invece, per l'indennizzo erogato dall'assicurazione.
Invero la Suprema Corte ha affermato che “In tema di liquidazione del danno da fatto illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia eventualmente riscosso, in forza di polizza assicurativa contro i danni, in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso e soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito;
ne consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non
è soggetta a preclusioni" (Cass. civ. 33900/2023).
Ed allora, attribuendo rilevanza a quanto già percepito dall'assicurazione CP 12
spetterà l'importo definitivo di € 852.557,25 (alla per € 120.000,00, ne deriva che al Pt 1 detrazione del predetto importo, del resto, ha aderito lo stesso attore -vedasi pag. 32 della comparsa conclusionale- ).
Non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi" a decorrere dal sinistro ritenendo che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale), in assenza di prova contraria, ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., sez.
III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n.
3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, Cass., sez. III, 12.2.2010, n.
3355).
Sulla somma così liquidata e rivalutata competono, dunque, i soli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, ex art. 1282 c.c.
8.6. In definitiva, a causa del sinistro occorso all'attore in data 20.04.2002, gli spetterà, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale imputabile al CP 1 l'importo di €
852.557,25. Al pagamento del risarcimento saranno, dunque, tenuti solidalmente il Controparte_1
[...] (in virtù della presente sentenza) e l' CP 4 (in virtù della sentenza della Corte
d'Appello n. 1447/14 divenuta irrevocabile e nei limiti, ovviamente, della misura di risarcimento ivi riconosciuto a suo carico e fino a concorrenza della relativa responsabilità).
9. SULLE SPESE PROCESSUALI
9.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Controparte_1 per i
2/3 e compensate per 1/3 in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dallo stesso. Esse vengono liquidate ex DM 55/14 e succ.modd. secondo lo scaglione da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00 (criterio del decisum in quanto in tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda di considerare il contenuto effettivo della sua decisione come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art.
5. e da ultimo Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023) per le fasi di studio, introduttiva e decisoria con riduzione del 50% in ragione della attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti del [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_13 disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
[...]
Controparte 1 per il sinistro occorso all'attore in 2) dichiara la responsabilità del data 20.04.2002 per le ragioni e nella misura di cui in parte motiva nonchè in concorso con Controparte_4 ;
3) per l'effetto lo condanna (in solido con Controparte_4 ) al pagamento in suo favore dell'importo di € 852.557,25 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
4) liquida le spese di lite in € 1686,00 per esborsi ed € 7.831,00 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute, che pone a carico della convenuta per 2/3 e compensa per 1/3.
Così deciso in Bari il 27.05.2025
Il giudice
Cristina Fasano