Articolo 9 della Legge 16 luglio 1984, n. 326
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 agosto 1984
Art. 9.
Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commerciali; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purche' cio' non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.
Entrata in vigore il 2 agosto 1984