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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/04/2025, 10,00, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA ELENA
GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 923/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'Avv. SCRIVA DOMENICA la quale insiste sulla mera irregolarità della procura sanabile richiamando il dm 21.02.2015 art. 18 comma 5, i pareri del
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana SS.RR. 145 e 146 del
20.03.2023, art. 46 disp att. Cpc;
Corte di Cassazione 23.09.2020 n. 19970; Trib.
Milano ordinanza 30.08.2008; precisa che la procura rilasciata dalla è Parte_1 allegata alla memoria depositata in data 26.11.2024;
per parte convenuta l'Avv. IENCO PASQUALINA SABINA la quale eccepisce nuovamente la nullità della procura alle liti evidenziando che l'atto introduttivo è privo di mandato alle liti, che doveva essere regolarmente conferito dalla prima Parte_1
o unitamente all'atto introduttivo, riportando ragione sociale, nome completo del legale rappresentante e l'azione per la quale si conferisce espresso mandato, per tale motivo anche la procura depositata in data 26.11.2024, a seguito del termine concesso dal Giudice per sanare la presunta irregolarità , deve ritenersi allo sotto nulla anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 2075 del 19.01.2024 , conformi
Cass. Ord. 9271 del 04.04.2023 e n. 11240 del 06.04.2022; pertanto insiste sull'eccezione di nullità della procura, e in subordine su tutte le richieste formulate in atti,
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita le parti a rassegnare le proprie conclusioni
L'avv. Scriva precisa riportandosi all'atto di citazione, alle osservazioni fatte all'odierna udienza insiste sulla perché venga concesso nuovo termine per sanare il difetto della procura alla lite, in subordine chiede la decisione della causa con compensazione totale delle spese di lite.
L'avv. Ienco si oppone alla richiesta di concessione di nuovo termine per sanare la procura alla lite, insiste sulle eccezioni e domande formulate negli scritti difensivi e chiede che controparte venga condannata alle spese di lite
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 12.30, letti gli atti, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 12.30, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. , pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 923/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] C.F. e residente CP_2 C.F._1 in Rosarno alla via rappresentata e difesa dall' avv. Domenica SCRIVA
( ) , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Rosarno alla via Nazionale n. 375, tel e fax 0966/711464 indirizzo e-mail e PEC Email_1 Email_2
-ricorrente- nei confronti di
(nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3
Rosarno, via Santa Lucia, n. 2, C.F. ), rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Cittanova, Via Cav. Rocco Gentile, n. 12, fax 0966661950, PEC
C.F. , giusta procura allegata Email_3 C.F._4 -convenuta-
Avente ad oggetto
Restituzione bene in comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. Domenica Scriva depositava ricorso ex art 281 decies cpc nell'interesse della depositando in atti procura alla lite rilasciata da non Parte_1 CP_2
nella qualità di rappresentate legale della , ma in proprio, non Parte_1
digitalmente congiunta al ricorso introduttivo del giudizio.
LA procura alle liti presentava duplice difetto: non veniva rilasciata in nome e per conto della società, nel cui interesse veniva spiegata la domanda giudiziale, e non risultava digitalmente congiunta all'atto cui si riferiva, il ricorso, in quanto depositato come atto separato, privo di specifica individuazione dell'atto introduttivo del giudizio per il quale la procura veniva rilasciata.
Alla prima udienza questo Tribunale assegnava a parte ricorrente termine perentorio per sanare il difetto di procura riscontrato.
Nel termine concesso il difetto di procura non veniva sanato.
In data 26.11.2024 l'Avv. Scriva depositava una procura alle liti che non presentava i requisiti di validità di cui all'art. 83 cpc.
La stessa non presentava, infatti, i caratteri della procura speciale: il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso.
Anche la seconda procura depositata non risulta congiunta, materialmente o digitalmente, ad alcun atto.
L'Avv. Scriva ha dedotto che la procura offerta in giudizio dovesse essere qualificata come procura generale alle liti, ma , anche di questa , non presenta i requisiti di forma, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ora le forme di cui all'art. 83 cit. per il conferimento della procura alle liti sono fondate sulla necessità di assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procura stessa e, quindi, la riferibilità alla parte dell'attività svolta dal difensore.
La procura, cioè, non assolve soltanto allo scopo di rendere possibile il contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, ma ha tanto una funzione interna, di regolazione dei rapporti tra la parte e il suo difensore, quanto una di validità esterna;
essa, cioè, garantisce alla controparte, proprio in considerazione dell'importanza pubblica del processo, che l'attività svolta dal difensore sia con certezza giuridica riferibile al titolare della posizione sostanziale controversa.(Cass. SS.UU. . 09/12/2022, N.
36057)
Nella presente vicenda il duplice scopo non è stato raggiunto, in quanto nella prima procura il mandato alla lite è rilasciato da soggetto diverso da quello nel cui interesse
è stato proposto il ricorso;
nella seconda procura il soggetto che rilascia la procura è lo stesso nel cui interesse è proposto il ricorso ma non vi è alcuna certezza che la procura sia stata rilasciata per il presente affare contenzioso civile, trattandosi di procura che non ha i caratteri della procura speciale, ma è, anche, priva del requisito di forma per potere essere considerata una valida procura generale alle liti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del potere dell'Avv. Scriva Domenica di rappresentare e difendere la nel Parte_1
presente giudizio.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'Avv. Scriva, poiché l'attività difensiva spiegata nel presente giudizio non è imputabile ad altri soggetti, e si liquidano in favore di parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto del potere dell'avv. Domenica Scriva di rappresentare e difendere in giudizio la Parte_1
b) Condanna l'Avv. Domenica Scriva alle spese del presente giudizio che liquida in
€ 595,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito.
Palmi, lì 09.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/04/2025, 10,00, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa MARIA ELENA
GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 923/2024
Promossa da Parte_1
Nei confronti di Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'Avv. SCRIVA DOMENICA la quale insiste sulla mera irregolarità della procura sanabile richiamando il dm 21.02.2015 art. 18 comma 5, i pareri del
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana SS.RR. 145 e 146 del
20.03.2023, art. 46 disp att. Cpc;
Corte di Cassazione 23.09.2020 n. 19970; Trib.
Milano ordinanza 30.08.2008; precisa che la procura rilasciata dalla è Parte_1 allegata alla memoria depositata in data 26.11.2024;
per parte convenuta l'Avv. IENCO PASQUALINA SABINA la quale eccepisce nuovamente la nullità della procura alle liti evidenziando che l'atto introduttivo è privo di mandato alle liti, che doveva essere regolarmente conferito dalla prima Parte_1
o unitamente all'atto introduttivo, riportando ragione sociale, nome completo del legale rappresentante e l'azione per la quale si conferisce espresso mandato, per tale motivo anche la procura depositata in data 26.11.2024, a seguito del termine concesso dal Giudice per sanare la presunta irregolarità , deve ritenersi allo sotto nulla anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 2075 del 19.01.2024 , conformi
Cass. Ord. 9271 del 04.04.2023 e n. 11240 del 06.04.2022; pertanto insiste sull'eccezione di nullità della procura, e in subordine su tutte le richieste formulate in atti,
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice
Invita le parti a rassegnare le proprie conclusioni
L'avv. Scriva precisa riportandosi all'atto di citazione, alle osservazioni fatte all'odierna udienza insiste sulla perché venga concesso nuovo termine per sanare il difetto della procura alla lite, in subordine chiede la decisione della causa con compensazione totale delle spese di lite.
L'avv. Ienco si oppone alla richiesta di concessione di nuovo termine per sanare la procura alla lite, insiste sulle eccezioni e domande formulate negli scritti difensivi e chiede che controparte venga condannata alle spese di lite
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, terminata alle ore 12.30, letti gli atti, decide la causa come da sentenza di seguito trascritta di cui da lettura assenti le parti.
Il Giudice On.
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore 12.30, ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. , pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 923/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_1
nato a [...] il [...] C.F. e residente CP_2 C.F._1 in Rosarno alla via rappresentata e difesa dall' avv. Domenica SCRIVA
( ) , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
Rosarno alla via Nazionale n. 375, tel e fax 0966/711464 indirizzo e-mail e PEC Email_1 Email_2
-ricorrente- nei confronti di
(nata a [...] il [...] e residente a Controparte_3
Rosarno, via Santa Lucia, n. 2, C.F. ), rappresentata e difesa C.F._3 dall'avv. Pasqualina Sabina Ienco ed elettivamente domiciliata presso lo studio in
Cittanova, Via Cav. Rocco Gentile, n. 12, fax 0966661950, PEC
C.F. , giusta procura allegata Email_3 C.F._4 -convenuta-
Avente ad oggetto
Restituzione bene in comodato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'Avv. Domenica Scriva depositava ricorso ex art 281 decies cpc nell'interesse della depositando in atti procura alla lite rilasciata da non Parte_1 CP_2
nella qualità di rappresentate legale della , ma in proprio, non Parte_1
digitalmente congiunta al ricorso introduttivo del giudizio.
LA procura alle liti presentava duplice difetto: non veniva rilasciata in nome e per conto della società, nel cui interesse veniva spiegata la domanda giudiziale, e non risultava digitalmente congiunta all'atto cui si riferiva, il ricorso, in quanto depositato come atto separato, privo di specifica individuazione dell'atto introduttivo del giudizio per il quale la procura veniva rilasciata.
Alla prima udienza questo Tribunale assegnava a parte ricorrente termine perentorio per sanare il difetto di procura riscontrato.
Nel termine concesso il difetto di procura non veniva sanato.
In data 26.11.2024 l'Avv. Scriva depositava una procura alle liti che non presentava i requisiti di validità di cui all'art. 83 cpc.
La stessa non presentava, infatti, i caratteri della procura speciale: il requisito della specialità della procura ai sensi degli artt. 83 comma 3 e 365 c.p.c. è soddisfatto se essa è congiunta materialmente o mediante strumenti informatici al ricorso.
Anche la seconda procura depositata non risulta congiunta, materialmente o digitalmente, ad alcun atto.
L'Avv. Scriva ha dedotto che la procura offerta in giudizio dovesse essere qualificata come procura generale alle liti, ma , anche di questa , non presenta i requisiti di forma, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ora le forme di cui all'art. 83 cit. per il conferimento della procura alle liti sono fondate sulla necessità di assicurare la certezza dell'esistenza e della tempestività della procura stessa e, quindi, la riferibilità alla parte dell'attività svolta dal difensore.
La procura, cioè, non assolve soltanto allo scopo di rendere possibile il contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, ma ha tanto una funzione interna, di regolazione dei rapporti tra la parte e il suo difensore, quanto una di validità esterna;
essa, cioè, garantisce alla controparte, proprio in considerazione dell'importanza pubblica del processo, che l'attività svolta dal difensore sia con certezza giuridica riferibile al titolare della posizione sostanziale controversa.(Cass. SS.UU. . 09/12/2022, N.
36057)
Nella presente vicenda il duplice scopo non è stato raggiunto, in quanto nella prima procura il mandato alla lite è rilasciato da soggetto diverso da quello nel cui interesse
è stato proposto il ricorso;
nella seconda procura il soggetto che rilascia la procura è lo stesso nel cui interesse è proposto il ricorso ma non vi è alcuna certezza che la procura sia stata rilasciata per il presente affare contenzioso civile, trattandosi di procura che non ha i caratteri della procura speciale, ma è, anche, priva del requisito di forma per potere essere considerata una valida procura generale alle liti.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del potere dell'Avv. Scriva Domenica di rappresentare e difendere la nel Parte_1
presente giudizio.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'Avv. Scriva, poiché l'attività difensiva spiegata nel presente giudizio non è imputabile ad altri soggetti, e si liquidano in favore di parte convenuta come in dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto del potere dell'avv. Domenica Scriva di rappresentare e difendere in giudizio la Parte_1
b) Condanna l'Avv. Domenica Scriva alle spese del presente giudizio che liquida in
€ 595,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito.
Palmi, lì 09.04.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella