Ordinanza presidenziale 19 aprile 2016
Sentenza 12 dicembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 12/12/2016, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2016
N. 00348/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2013, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bertoi C.F. [...], con domicilio eletto presso ER LA in RM, borgo Zaccagni, 1;
contro
Questura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del 25.9.2012 (prot. N. 8034/A.09C/Area 1) notificato l’11.10.2012, con il quale il Prefetto (recte: il Questore) di Reggio Emilia ha rigettato l’istanza del ricorrente di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Reggio Emilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2016 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame -OMISSIS-impugna il decreto del 25.09.2012, con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto la richiesta di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia,.
Il diniego si fonda sul rilievo: a) che a carico del padre (-OMISSIS-) risulterebbero precedenti giudiziari e di polizia; b) che nei confronti di alcuni familiari -OMISSIS-) sono stati adottati provvedimenti prefettizi di divieto di detenzione armi e decreti di revoca delle licenze di caccia e di porto di fucile per tiro a volo, ed inoltre c) che relativamente alla persona dell'attuale ricorrente risulterebbero "frequentazioni con persone pregiudicate per reati comuni di varia natura"
Il ricorrente articola le seguenti doglianze:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10 bis Legge 7.8.1990 n. 241 (come modif. e integrata) - Violazione del corretto contraddittorio procedimentale - Violazione dei principi di cui agli artt. 24 e 97 Cost.”; evidenziando che la Questura ha adottato il decreto senza farlo precedere da alcuna preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e di avvio del procedimento di diniego, così impedendo all’istante di intervenire nella fase istruttoria e di esercitare il diritto di contraddittorio e di difesa. L’indicazione che nella fattispecie ricorrevano "i presupposti per un provvedimento di natura cautelare, al fine di evitare situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica" non è accompagnata dall’indicazione di alcun dato oggettivo/fattuale che sia espressivo di una situazione di imminente pericolo per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria o comunque opportuna l'adozione urgente del provvedimento di diniego.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n. 773) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti - Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e d'istruttoria - Violazione dell'art. 3 L. 7.8.1990 n. 241 e ss.mm. - Errata applicazione/interpretazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/B.9471-10100.2(4)I del 20.5.2003”; contestando la sussistenza dei presupposti in relazione ad ambedue le circostanze evidenziate dalla Questura: a) le vicende relative al padre del ricorrente -OMISSIS- (costituite da risalenti condanne penali, da "precedenti di polizia" per presunti reati di associazione per delinquere e riciclaggio, nonché dall'adozione del decreto prefettizio 5.7.2012 di divieto di detenzione armi e del decreto 24.7.2012 della Questura di Reggio Emilia di revoca della licenza di caccia; b) le "frequentazioni" del ricorrente con persone pregiudicate, pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In data 10.1.2013, si è costituita in giudizio - per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, riservandosi la successiva produzione di memorie e documenti.
Il 25.1.2013 la Questura ha effettuato il deposito di relazione del 7.1.2013, con allegata documentazione.
Con ordinanza presidenziale n. 53/16 del 19.4.2016 venivano chiesti chiarimenti all’Amministrazione – anche al fine di verificare la permanenza dell’interesse al ricorso.
In data 13.5.2016 la Questura forniva i chiarimenti.
Il ricorso veniva quindi fissato per la pubblica udienza del 30.11.2016, alla quale – in assenza di scritti difensivi ulteriori delle parti – veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento – richiamati i precedenti penali e di polizia del padre e dello zio, nonché evidenziate frequentazioni dell’istante con persone pregiudicate per reati comuni di varia natura risultanti dalle banche dati della Polizia - si fonda sulla seguente motivazione :
“La parentela con pregiudicati è di per sé sufficiente a sostenere la legittimità dell’emissione di provvedimenti interdittivi in materia di armi, dato che i soggetti in questione potrebbero esigere aiuto, vantando diritti morali anche contro la sua volontà, da parte del parente che ha ottenuto l’autorizzazione , nella fornitura di armi (v. TAR Aosta n. 177 del 14.11.2001) e così anche per quanto riguarda le frequentazioni con soggetti pregiudicati, in ragione della possibilità di subire minacce e condizionamenti (Cons. St. VI n. 107 del 2007)”.
Il ricorrente, in punto di fatto, rappresenta di essere incensurato, coniugato con figli e di lavorare regolarmente come muratore e di non essere convivente con il padre -OMISSIS-. In punto di diritto, contesta che la Questura abbia effettuato una idonea istruttoria, rilevando la indeterminatezza delle assunte frequentazioni nonché il mancato accertamento di condotte rilevanti in capo al proprio padre, con il quale non è comunque convivente, evidenziando che non può porsi a fondamento del diniego il mero rapporto di parentela.
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che:
- "L'Amministrazione procedente non può negare il permesso al porto d'armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente si è accompagnato a pregiudicati ovvero che è legato a taluno di essi da rapporto di parentela o di affinità, senza in concreto valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi atteso che la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi" (cfr. T.A.R. Piemonte sez. I 29 luglio 2014 n. 1318).
- "i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti le licenze di Polizia devono essere sempre desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di evidenziare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale; di conseguenza l'Amministrazione, nel condurre l'istruttoria ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza, non può limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l'incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell'uso della licenza, atteso che la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua e adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o, comunque, capace di abusi" ( cfr. T.A.R. Lecce, sez. I 11 luglio 2013 n. 1625; T.A.R. Napoli, sez. V 18 dicembre 2014 n. 6792).
Va soggiunto che anche il Consiglio di Stato - pur nell’ambito del restrittivo indirizzo interpretativo in tema di armi manifestatosi nel corso del corrente anno in 3Sez. - ha avuto modo di precisare (cfr. Sez. 3 n. 1693 del 2016) che : l’Autorità di polizia può ragionevolmente disporre il divieto di detenere armi, ovvero la revoca di una licenza, quando il suo titolare sia un congiunto di un destinatario di un provvedimento di prevenzione (oppure di un appartenente alla criminalità organizzata) e abbia consueti rapporti con questi, ovvero ne sia anche saltuariamente convivente: si può senz’altro ritenere sussistente un pericolo di abuso, quando il titolare di una licenza custodisca un’arma nella stessa abitazione di un destinatario di un provvedimento di prevenzione (oppure di un appartenente alla criminalità organizzata), non solo perché è concretamente ipotizzabile che vi sia la possibilità di utilizzare l’arma senza il consenso del titolare, ma anche perché il legame familiare e la convivenza comportano reciproci condizionamenti o tolleranze.
Non occorre al riguardo uno specifico giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento, poiché ciò che conta – in tali circostanze – è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l’utilizzo indebito dell’arma.
Pertanto, la Questura avrebbe dovuto motivare adeguatamente nello specifico - e non in via generale ed astratta _ circa l’esistenza di significativi rapporti tra l'istante e i parenti indicati nel provvedimento ovvero alla sussistenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati nominativamente indicati.
Va soggiunto che gli elementi evidenziati dalla Questura nella relazione depositata il 13.5.2016, in quanto relativi ad accadimenti successivi rispetto all’atto qui impugnato – che, si rammenta, va giudicato alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione – costituiscono sopravvenienze, che ben potranno essere utilizzate dall’Amministrazione nel riprovvedere, ma che risultano irrilevanti nella presente sede.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.
Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della fattispecie, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di RM (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri nominativi indicati in sentenza.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Sergio Conti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.