Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.2039/2022
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2039 dell'anno 2022 R.G.A.C. avente ad oggetto risarcimento danni e ritenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 08.04.2025 con la concessione alle stesse dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
e , entrambi elettivamente domiciliati in Scafati (Sa) alla Via Enrico Fermi Parte_1 Parte_2
n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Romano che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORI
E
in persona dei suoi procuratori speciali, quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n.16, presso l'avv. Andrea Renata Alessia Sorrentino Mangini che la rappresenta e difende come da procura alle liti per notar Dr. di Milano Rep. 22644 Racc. n. 7785 Persona_1 del 14/10/2019 allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
NONCHE'
, (c.f. ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e rispettivamente nella qualità Parte_1 Parte_2 di conducente nonché proprietario del motociclo Piaggio tg. DV45365 e di passeggera dello stesso, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, quale proprietario dell'autovettura Controparte_2
Opel AD tg. CE000MY risultata sprovvista di copertura assicurativa e la n.q. di Fondo, al Controparte_1 fine di sentirli condannare, in solido tra loro e previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente della predetta autovettura nella causazione dell'evento lesivo occorso, al pagamento in favore di esso conducente/proprietario del mezzo dell'importo pari ad euro 9.101,29 e dell'importo pari ad euro
39.995,82 in favore della trasportata a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali Pt_2 per le gravi lesioni personali subite da entrambi in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data in data 07.03.2019 alle ore 20.00 circa nel Comune di Nocera Inferiore, alla via Atzori, in prossimità dell'incrocio.
Nello specifico, gli istanti assumevano che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovavano a bordo del motociclo Piaggio tg. DV45365 e stavano percorrendo regolarmente la via Pagani allorquando in prossimità dell'incrocio con via Atzori, rimanevano coinvolti in un sinistro stradale causato dalla esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Opel AD tg. CE000MY di proprietà di il Controparte_2 quale, nel percorrere via Famiglia Pietro Lamberti, in prossimità del predetto incrocio non si fermava al segnale di stop ivi presente e senza concedere la prescritta precedenza, si immetteva nel flusso veicolare finendo per impattare con la parte anteriore sinistra dell'autovettura, la ruota posteriore lato destro del motociclo attoreo che in conseguenza dell'urto subito rovinava al suolo sul lato destro unitamente a essi occupanti che riportavano gravi lesioni personali.
Allegavano gli attori nel proprio scritto difensivo che in conseguenza dell'impatto subito, si recavano presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore ove alla passeggera veniva Pt_2 diagnosticato: “trauma contusivo spalla dx, trauma distorsivo ginocchio e caviglia dx, trauma facciale con
f.l.c. labbro sup. interno con mobilizzazione degli incisivi e frattura parziale del canino e primo premolare superiore, eseguite rx grafie, si immobilizza la spalla con Desault, ginocchio e caviglia in doccia cartonata in attesa di tutori domani in sala gesso” con prognosi di guarigione di giorni dieci;
mentre a esso conducente i sanitari di turno diagnosticavano: “ trauma contusivo spalla dx, trauma discorsivo ginocchio dx e caviglia dx, si richiede consulenza ortopedica, si immobilizza la spalla con Desault, la caviglia in doccia cartonata, ghiaccio al ginocchio, in attesa di tutore, torna domani in sala gesso per completamento cura”; entrambi si sottoponevano a successivi controlli sanitari come da ampia documentazione medica versata in atti venendo infine giudicata clinicamente guarita in data 31.05.2019 con postumi valutati Parte_2 nella percentuale di invalidità permanente pari al 9% - ITT gg. 20 – ITP al 50% gg.30 oltre Il danno emergente per le spese odontoiatriche attuali e future quantificato nell'importo pari ad euro 13.600,00 come da allegata relazione medico legale a firma del dott. unitamente alla relazione odontoiatrica a Per_2 firma del dott. del 20.03.2019; mentre giudicato guarito in data 03.06.2019 Persona_3 Parte_1 con postumi valutati nella percentuale di invalidità permanente pari al 5% - ITT gg. 20 – ITP al 50% gg.30 come da relazione medico legale a firma del medesimo dott. ( cfr. verbale di pronto Persona_4 soccorso n.12338 del 2019 di;
verbale di p.s. n. 12334 del 2019 di;
relazione Parte_2 Parte_1 medico legale del dott. unitamente a tutta la documentazione sanitaria versata agli atti della Per_2 produzione attorea).
Con comparsa di costituzione del 26.09.2022 si costituiva nella qualità di F.G.V.S la quale Controparte_1 preliminarmente eccepiva la nullità della domanda attorea ex artt.163 e 164 c.p.c nonché, l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attive e passiva;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea attesa la sua infondatezza in fatto oltre che in diritto e in ogni caso non provata atteso il disconoscimento del sinistro da parte del proprietario del veicolo convenuto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Radicatasi la lite, all'udienza cartolare di prima comparizione del 10.10.2022 il giudicante, previa declaratoria di contumacia del responsabile civile il quale, pur regolarmente evocato in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 05.04.2022 non si era costituito, concedeva i termini ex art.183 co.VI c.p.c con decorrenza dal 07.03.2023 rinviando all'uopo la causa all'udienza cartolare del
26.09.2023.
Indi, raccolta la prova orale mediante l'escussione di un unico teste indotto da parte attrice sig.
[...]
che veniva escusso all'udienza del 05.03.2024 ed espletato l'interrogatorio formale degli Testimone_1 attori come deferito all'udienza del 07.05.2024 all'esito la scrivente, sulla richiesta di nomina di un ctu medico legale come formulata da parte attrice, si riservava.
Con ordinanza del 26.05.2024, a scioglimento della riserva istruttoria assunta, valutata la necessità dell'espletamento di una ctu medico legale per entrambi gli attori, nominava l'ausiliario in persona del dott.
fissando l'udienza cartolare del 19.09.2024 per il conferimento dell'incarico. Persona_5
Depositato l'elaborato peritale in data 05.12.2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 08.04.2025 la scrivente riservava la causa in decisione.
2. In rito
Preliminarmente deve essere rilevata la proponibilità della domanda avendo entrambe le parti attoree prestato piena osservanza alle prescrizioni legislative in materia, ai sensi degli artt.145 e 148 nonché dell'art.283 d.lgs 209/05 risultando coinvolto nel sinistro de quo un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (cfr. lettera di messa in mora inoltrata in favore di tramite pec del 06.12.2019 a Pt_2
n.q. di Fondo e per conoscenza alla Consap spa con relative ricevute di consegna e di
Controparte_1 accettazione nonché comunicazione di riscontro con invito all'integrazione della documentazione da parte di del 13.12.2019; lettera di messa in mora inoltrata in favore di tramite pec
Controparte_1 Parte_1 del 10.06.2019 a n.q. di Fondo e per conoscenza alla Consap spa con relative ricevute di
Controparte_1 consegna e di accettazione nonché comunicazione di riscontro con invito all'integrazione della documentazione da parte di del 17.06.2019 tutte versate in atti doc.28, 29, 31 e 32 della
Controparte_1 produzione attorea).
Dev'essere altresì affermata la procedibilità della domanda essendo stata attivata, pur senza esito, da parte attrice, la procedura delegata di negoziazione assistita il cui invito risulta inoltrato tramite pec del
18.11.2020 e del 18.11.2019 a e a Consap e con raccomandata a/r del 25.11.2020 Controparte_3 ricevuta dal responsabile civile il 27.11.2020 entrambe versate in atti doc.30 e doc.33 Controparte_2 della produzione attorea. Risulta poi documentalmente provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa come compiutamente prospettata e la loro effettiva titolarità giuridica (cfr. certificato cronologico PRA del veicolo convenuto, nota del 18.06.2019 prot. n. 125770/19 (DOC.5) con la quale la Consap certifica la scopertura assicurativa del veicolo Opel alla data del sinistro nonché, per quanto attiene alla legittimazione attiva, dalla documentazione sanitaria versata in atti.
3. Nel merito
3.1 sull'an
La domanda è infondata e come tale deve essere rigettata non potendosi ritenere sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore (cfr. atto di citazione, le risultanze della unica prova testimoniale e di quelle dell'espletato interrogatorio formale degli attori, i referti di pronto soccorso, il modulo cai unitamente alla documentazione prodotta dalla convenuta compagnia assicurativa attestante il disconoscimento del fatto storico da parte del responsabile civile).
Dalle risultanze processuali è emerso il dubbio in ordine alla autentica veridicità dei fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio.
In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci occupa, non vi è stato alcun intervento sul luogo dell'incidente da parte delle autorità competenti , né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi
, né tantomeno sono stati allegati rilievi fotografici ritraenti i veicoli coinvolti nel sinistro dedotto in lite.
Vale la pena rimarcare, infatti che ai sensi del disposto dell'art.2697 c.c. “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” e che spetta comunque anche al terzo trasportato, fornire altresì la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (cfr. Cass.civ. sez.III, n.20654/2016).
Ora, tale prova non può ritenersi adeguatamente raggiunta nel presente giudizio.
Parte attrice non ha adempiuto in modo sufficiente all'onere probatorio su di essa incombente ex art.2697
c.c., non avendo fornito idonea e certa prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua domanda e, segnatamente, dell'evento e del nesso di causalità secondo la narrazione dei fatti così come da essi dedotti in citazione.
In particolare, per quanto si dirà infra, lo stesso evento appare incerto ed indimostrato nel suo concreto svolgersi e divenire.
Come è noto, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti valutandole secondo il suo prudente apprezzamento (artt.115 e 116 c.p.c.).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n.4077 del
1996; Cass. Civ. n. 3564 del 1995).
L'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto in corso di causa non consente di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda. L'analisi dei verbali di pronto soccorso allegati alla produzione di parte attorea certamente fornisce riscontro dell'avvenuto ricovero in data 07.03.2019 da parte di e di , nonché Parte_1 Parte_2 della diagnosi clinica ivi indicata.
Tuttavia, all'esito della compiuta istruttoria non può invece ritenersi raggiunta la prova certa che tali lesioni siano conseguenza del sinistro come descritto in citazione.
Sul punto, giova evidenziare come e all'atto di accettazione presso il pronto Parte_1 Parte_2 soccorso del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore nulla riferivano in ordine alle modalità di accadimento del sinistro , così come prospettato nel proprio scritto introduttivo, risultando riportata nei rispettivi referti alla voce “circostanze del trauma” la sola dicitura “incidente in strada” senza alcun riferimento al luogo di accadimento dello stesso o alla responsabilità di terzi, né tantomeno la qualità di trasportata di Pt_2
( cfr. referto di p.s. n.12334/2019 di all.19 e referto di p.s n.12338/2019 di
[...] Parte_1 Pt_2 all.6, entrambi versati agli atti della produzione attorea).
Ne discende da quanto detto che alcun elemento può trarsi dalla documentazione medica in atti sicché, occorre passare ad esaminare la prova testimoniale raccolta in corso di causa.
E però, a parere dell'adito giudicante, non è possibile pervenire ad una valutazione di attendibilità dell'unico teste escusso.
Le dichiarazioni rese dal teste presentato da parte attrice risultano Testimone_1 contraddittorie e probatoriamente inidonee a dare certa dimostrazione.
Giova ricordare che in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine alla attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( precisione e completezza della dichiarazione, possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere ritenuto sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie l' unico teste di parte è , peraltro non indifferente alle parti Testimone_1 per essere amico degli attori. Lo stesso ha dichiarato di aver assistito all'incidente perché nelle circostanze di tempo e di luogo allegate si trovava a seguire da tergo il motociclo attoreo alla guida della propria autovettura, ed in particolare ha dichiarato di trovarsi da solo nella propria autovettura.
Tale deposizione non ha trovato conferma con quanto dichiarato da entrambi gli attori i quali , nel corso del loro interrogatorio formale , riferivano di essersi recati all'ospedale unitamente agli amici (cfr. sul punto, interrogatorio formale di del 07.05.2024 “…Andai presso il presidio ospedaliero, ma con i Parte_1 nostri amici con cui ci stavamo recando a cena. ADR gli amici che veicolo avevano? Avevano un'auto e ci hanno portato in ospedale;
interrogatorio formale di del 07.05.2024 : “…Andai presso il Parte_2 presidio ospedaliero, ma con i nostri amici con cui ci stavamo recando a cena”).
A ciò si aggiunga poi che il predetto teste nulla riferiva in ordine alle qualità degli occupanti del motociclo con la conseguenza che le dedotte qualifiche di conducente del motociclo del e di passeggera di Pt_1 sono rimaste prive di riscontro. Pt_2 Desta sospetto poi in ordine alla veridicità del fatto storico , e come tale idoneo a suffragare l'inattendibilità della prova testimoniale, la circostanza che il nominativo del predetto testimone, legato da rapporti di amicizia con gli attori, non risulta indicato nella messa in mora inoltrata alla convenuta compagnia assicurativa , né tantomeno le sue generalità sono state trasmesse a seguito della richiesta di integrazione come dalla stessa formulata dalla predetta compagnia assicurativa e ciò anche al fine di pervenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia.
Il predetto nominativo non risulta nemmeno indicato nel modulo C.A.I. prodotto ove il riquadro
“testimoni” non risulta compilato.
Appare evidente, pertanto, alla luce di tali ulteriori deduzioni come tale testimonianza non possa ritenersi attendibile.
Inoltre, a parere della scrivente, la circostanza che il dedotto sinistro si verificava su di un tratto di strada che - come emerge dalla visione del fotogramma google maps allegato dall'attore -, appare dotato di ampia visuale oltre che servito da illuminazione pubblica, rende l'intero impianto assertivo sfornito di prova.
In un quadro di tal fatta assume rilievo anche la assenza agli atti di causa di rilievi fotografici ritraenti i veicoli coinvolti che, se prodotti, avrebbero consentito all'odierno scrivente di valutare l'effettiva presenza di danni riportati nonché la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l'evento e le lamentate lesioni.
Alla luce delle considerazioni suesposte, la mancanza di prova certa dell'evento e del nesso di causale rende indimostrata la domanda attorea, che conseguentemente non può trovare accoglimento e deve pertanto essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sul valore complessivo della domanda, tenuto conto dell'attività istruttoria e secondo i parametri minimi (in relazione allo scaglione compreso tra euro 26.001 a 52.000 di cui al DM n.55/2014) in favore della costituita compagnia assicurativa.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda risarcitoria formulata da e;
Parte_1 Parte_2
-condanna e al pagamento, in favore di in persona dei Parte_1 Parte_2 Controparte_1 suoi procuratori speciali, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge se dovuti;
-pone definitivamente le spese della espletata c.t.u. medico legale a carico di entrambe le parti attoree.
Così deciso in Torre Annunziata, il 6 giugno 2025 Il Giudice
Luisa Zicari