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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4420 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.04.2022, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 6% derivati da malattia professionale del CP_1
04.05.2017, valutazione da ultimo confermata dall'Istituto all'esito di istanza di revisione del
28.12.2021; ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato al grado di menomazione pari al 12%, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e CP_1 rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse il chiesto aggravamento di postumi, stante l'insussistenza di una evoluzione peggiorativa.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “ Parte_1
è affetto da: Ernie discali lombari multiple.
[...] A) Al pari di quanto venne riconosciuto dall' , trattasi di malattia di natura professionale in CP_1 quanto, secondo un criterio di certezza, l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale per la determinazione della malattia.
b) Da tale malattia sono scaturiti postumi d'invalidità permanenti c) responsabili di un danno biologico attualmente pari all' 8% con decorrenza dal 19.4.22.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica causata dalla malattia professionale sia valutabile nella misura dell'8%. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione dell'8% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dal 19.04.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 21.04.2022, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n.
38/00 per danno biologico dell'8%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 dell'8%, con decorrenza dal 19.04.2022, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.04.2022, l'istante in epigrafe indicato ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 6% derivati da malattia professionale del CP_1
04.05.2017, valutazione da ultimo confermata dall'Istituto all'esito di istanza di revisione del
28.12.2021; ritenendo ingiusta tale valutazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo in capitale, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, commisurato al grado di menomazione pari al 12%, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e CP_1 rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la mancanza di un supporto obiettivo che CP_1 documentasse il chiesto aggravamento di postumi, stante l'insussistenza di una evoluzione peggiorativa.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “ Parte_1
è affetto da: Ernie discali lombari multiple.
[...] A) Al pari di quanto venne riconosciuto dall' , trattasi di malattia di natura professionale in CP_1 quanto, secondo un criterio di certezza, l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale per la determinazione della malattia.
b) Da tale malattia sono scaturiti postumi d'invalidità permanenti c) responsabili di un danno biologico attualmente pari all' 8% con decorrenza dal 19.4.22.”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica causata dalla malattia professionale sia valutabile nella misura dell'8%. Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione dell'8% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dal 19.04.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 21.04.2022, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n.
38/00 per danno biologico dell'8%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 dell'8%, con decorrenza dal 19.04.2022, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella