Articolo 242 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 241Articolo 243
Versione
6 maggio 1952
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Versione
16 giugno 1954
Art. 242.
(Qualifiche per l'immatricolazione)


L'immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo. ((Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di eta' inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia))
I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina".
Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari (civili dell'Amministrazione centrale della marina mercantile aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.
Entrata in vigore il 16 giugno 1954