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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza del 25/10/2024, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1398/2024 avente ad oggetto liquidazione degli onorari e diritti di avvocato proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Cofano,
-parte attrice- contro
), in persona della legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Armando Marasco,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale esponendo: - di aver Parte_1 assistito la parte convenuta in qualità di avvocato nella procedura di negoziazione assistita e nel conseguente giudizio civile iscritto al n.
273/2021 R.G. avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni pari ad € 196.055,91; - di aver svolto attività defensionale consistita nell'esame R.G. 1398/2024.
della documentazione a supporto della pretesa creditoria, nella redazione dell'atto introduttivo e delle memorie istruttorie, nella partecipazione alle udienze istruttorie;
- di aver rinunciato al mandato difensivo per incompatibilità con altro ufficio;
- di aver intimato più volte il pagamento alla parte convenuta, avviando altresì una procedura di mediazione.
Ha dedotto di aver diritto, avuto riguardo ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dinanzi al tribunale ordinario, ad un compenso pari ad € 19.274,68 (di cui € 525,00 per esborsi), comprensiva degli accessori di legge. Ha allegato di aver inviato alla propria assistita, in data
18/09/2023, richiesta di pagamento del compenso, rimasta tuttavia senza riscontro.
Ha concluso domandando: a) la liquidazione del proprio compenso professionale, con condanna della controparte al pagamento di € 19.274,68 oltre interessi moratori dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
b) la condanna di controparte al pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 12 bis. d.lgs. 28/2010. Con vittoria di spese e competenze di lite (ricorso depositato il 28/02/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che non le sono state fornite, in forma scritta, le informazioni relative alla misura prevedibile del costo della prestazione defensionale e che non spetta alcun compenso per la fase stragiudiziale, assorbita nel compenso per l'attività giudiziale.
Ha concluso domandando: a) la liquidazione del compenso parametrato ai valori minimi del d.m. 55/2014, con rigetto della pretesa volta al riconoscimento della fase stragiudiziale. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 06/06/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito con la documentazione depositata dalle parti.
2 R.G. 1398/2024.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 25/10/2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che la parte attrice abbia prestato la sua opera professionale in favore della parte convenuta nell'ambito del giudizio n. 273/2021 R.G svoltosi dinanzi al Tribunale di
Lecce, avendo prodotto: i) procura alle liti rilasciata in suo favore dalla legale rappresentante di ii) atto di citazione per Controparte_1 risarcimento del danno, redatto in favore della propria assistita;
iii) memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e note scritte di udienza;
iv) verbali di udienza in cui, anche per mezzo di sostituti, ha partecipato all'escussione di numerose testimonianze;
v) pec con cui è stato richiesto il compenso professionale.
2.1.- A fronte dell'allegato e non contestato inadempimento di controparte, la parte ricorrente ha, dunque, diritto al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico e alla corresponsione degli onorari per l'attività svolta.
La liquidazione dell'onorario, in mancanza di un diverso accordo in forma scritta ex art. 2233 c.c., deve essere compiuta sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al tribunale dal valore indeterminabile di media complessità (da €
52.000,01 ad € 260.000,00).
Nessun compenso autonomo può essere invece riconosciuto per l'attività stragiudiziale compiuta prima dell'introduzione del giudizio e ciò in quanto tale attività era palesemente connessa con quella giudiziale, che ne ha costituito il naturale completamento, pur dovendosene tener conto nella liquidazione dell'attività giudiziale (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 40828 del
20/12/2021).
Avuto riguardo al pregio e all'entità dell'attività defensionale svolta nonché alle questioni di fatto e di diritto trattate, non si rendono necessarie variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai parametri medi, se non
3 R.G. 1398/2024.
per la fase di introduttiva, che deve essere aumentata per tener conto dell'attività stragiudiziale prestata in favore della parte. Nessun compenso può essere riconosciuto per la fase decisoria, pacificamente avvenuta sotto il ministero di altro difensore.
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da € 52.000,01 ad € 260.000,00
FASI Parte_2
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € +10% 1.790,80 €
Istruttoria 5.670,00 € / 5.670,00 €
TOTALE 10.012,80 €
Risultano documentati esborsi per € 525,00, sostenuti per il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
Gli interessi sulle somme liquidate, nella misura di cui all'art. 1284 co.
4 c.c., decorrono dalla data in cui è giunta a conoscenza del destinatario l'intimazione di pagamento, ossia dal 18/09/2023.
3.- Non ha pregio, invece, l'invito a condannare la parte convenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.
28/2010.
La presente controversia, infatti, non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ma a quella della negoziazione assistita, trattandosi di richiesta di pagamento di somma di denaro inferiore a € 50.000,00. Per la negoziazione assistita, tuttavia, non è prevista la sanzione contemplata dall'art. 12 bis d.lgs. cit., che si applica espressamente soltanto ai casi in cui la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 237,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per € 264,00.
4 R.G. 1398/2024.
4.2.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00 (così determinato in base al decisum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (nessuna fase di trattazione/istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da € 5.200,01 ad € 26.000,00
Parte_3
919,00 € / 919,00 €
[...]
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50 €
TOTALE 2.546,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1398/2024 introdotto con ricorso depositato il 28/02/2024 da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.537,80 (di cui € 525,00 per esborsi) oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A come per legge, a titolo di spese e onorari per l'attività defensionale prestata da nel giudizio civile n. 273/2021 Pt_1
R.G. oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal 18/09/2023 sino al soddisfo;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 2.810,50 (di cui € 264,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 13/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza del 25/10/2024, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1398/2024 avente ad oggetto liquidazione degli onorari e diritti di avvocato proposta da
), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Cofano,
-parte attrice- contro
), in persona della legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa da avv. Giuseppe Armando Marasco,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale esponendo: - di aver Parte_1 assistito la parte convenuta in qualità di avvocato nella procedura di negoziazione assistita e nel conseguente giudizio civile iscritto al n.
273/2021 R.G. avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni pari ad € 196.055,91; - di aver svolto attività defensionale consistita nell'esame R.G. 1398/2024.
della documentazione a supporto della pretesa creditoria, nella redazione dell'atto introduttivo e delle memorie istruttorie, nella partecipazione alle udienze istruttorie;
- di aver rinunciato al mandato difensivo per incompatibilità con altro ufficio;
- di aver intimato più volte il pagamento alla parte convenuta, avviando altresì una procedura di mediazione.
Ha dedotto di aver diritto, avuto riguardo ai parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dinanzi al tribunale ordinario, ad un compenso pari ad € 19.274,68 (di cui € 525,00 per esborsi), comprensiva degli accessori di legge. Ha allegato di aver inviato alla propria assistita, in data
18/09/2023, richiesta di pagamento del compenso, rimasta tuttavia senza riscontro.
Ha concluso domandando: a) la liquidazione del proprio compenso professionale, con condanna della controparte al pagamento di € 19.274,68 oltre interessi moratori dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
b) la condanna di controparte al pagamento del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 12 bis. d.lgs. 28/2010. Con vittoria di spese e competenze di lite (ricorso depositato il 28/02/2024).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In particolare, ha dedotto che non le sono state fornite, in forma scritta, le informazioni relative alla misura prevedibile del costo della prestazione defensionale e che non spetta alcun compenso per la fase stragiudiziale, assorbita nel compenso per l'attività giudiziale.
Ha concluso domandando: a) la liquidazione del compenso parametrato ai valori minimi del d.m. 55/2014, con rigetto della pretesa volta al riconoscimento della fase stragiudiziale. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 06/06/2024).
1.3.- Il giudizio è stato istruito con la documentazione depositata dalle parti.
2 R.G. 1398/2024.
La causa è stata dunque rinviata all'udienza del 25/10/2024, in cui le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
2.- La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che la parte attrice abbia prestato la sua opera professionale in favore della parte convenuta nell'ambito del giudizio n. 273/2021 R.G svoltosi dinanzi al Tribunale di
Lecce, avendo prodotto: i) procura alle liti rilasciata in suo favore dalla legale rappresentante di ii) atto di citazione per Controparte_1 risarcimento del danno, redatto in favore della propria assistita;
iii) memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e note scritte di udienza;
iv) verbali di udienza in cui, anche per mezzo di sostituti, ha partecipato all'escussione di numerose testimonianze;
v) pec con cui è stato richiesto il compenso professionale.
2.1.- A fronte dell'allegato e non contestato inadempimento di controparte, la parte ricorrente ha, dunque, diritto al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico e alla corresponsione degli onorari per l'attività svolta.
La liquidazione dell'onorario, in mancanza di un diverso accordo in forma scritta ex art. 2233 c.c., deve essere compiuta sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri previsti per le cause dinanzi al tribunale dal valore indeterminabile di media complessità (da €
52.000,01 ad € 260.000,00).
Nessun compenso autonomo può essere invece riconosciuto per l'attività stragiudiziale compiuta prima dell'introduzione del giudizio e ciò in quanto tale attività era palesemente connessa con quella giudiziale, che ne ha costituito il naturale completamento, pur dovendosene tener conto nella liquidazione dell'attività giudiziale (cfr. Cass. sez. 2, sentenza n. 40828 del
20/12/2021).
Avuto riguardo al pregio e all'entità dell'attività defensionale svolta nonché alle questioni di fatto e di diritto trattate, non si rendono necessarie variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai parametri medi, se non
3 R.G. 1398/2024.
per la fase di introduttiva, che deve essere aumentata per tener conto dell'attività stragiudiziale prestata in favore della parte. Nessun compenso può essere riconosciuto per la fase decisoria, pacificamente avvenuta sotto il ministero di altro difensore.
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da € 52.000,01 ad € 260.000,00
FASI Parte_2
Studio 2.552,00 € / 2.552,00 €
Introduttiva 1.628,00 € +10% 1.790,80 €
Istruttoria 5.670,00 € / 5.670,00 €
TOTALE 10.012,80 €
Risultano documentati esborsi per € 525,00, sostenuti per il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria.
Gli interessi sulle somme liquidate, nella misura di cui all'art. 1284 co.
4 c.c., decorrono dalla data in cui è giunta a conoscenza del destinatario l'intimazione di pagamento, ossia dal 18/09/2023.
3.- Non ha pregio, invece, l'invito a condannare la parte convenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs.
28/2010.
La presente controversia, infatti, non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ma a quella della negoziazione assistita, trattandosi di richiesta di pagamento di somma di denaro inferiore a € 50.000,00. Per la negoziazione assistita, tuttavia, non è prevista la sanzione contemplata dall'art. 12 bis d.lgs. cit., che si applica espressamente soltanto ai casi in cui la mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta.
4.1.- Quanto alle spese risultano documentati esborsi per € 237,00
(C.U.) e per € 27,00 (diritti di cancelleria). E così per € 264,00.
4 R.G. 1398/2024.
4.2.- I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale del valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00 (così determinato in base al decisum). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in base all'attività effettivamente svolta (nessuna fase di trattazione/istruttoria e conseguente dimidiazione della fase decisoria).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da € 5.200,01 ad € 26.000,00
Parte_3
919,00 € / 919,00 €
[...]
Introduttiva 777,00 € / 777,00 €
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50 €
TOTALE 2.546,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1398/2024 introdotto con ricorso depositato il 28/02/2024 da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.537,80 (di cui € 525,00 per esborsi) oltre R.S.F. al
15%, C.P.A. e I.V.A come per legge, a titolo di spese e onorari per l'attività defensionale prestata da nel giudizio civile n. 273/2021 Pt_1
R.G. oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. a decorrere dal 18/09/2023 sino al soddisfo;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 di spese e compensi di lite, che si liquidano in € 2.810,50 (di cui € 264,00 per esborsi) oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Lecce, 13/03/2025.
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