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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 798/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/05/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“• accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , Parte_1 nato a [...] il [...] è invalid con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi della L.118/71;
• condannare di conseguenza l' in persona del Presidente p.t., alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (05/05/2021), oltre interessi legali come per legge;
• condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, oltre alla spese CP_2 forfettarie, come prevede la legge vigente, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, sulla base della tariffa forense approvata con D.M. n.55 del 10 marzo
2014 come modificato dal D.M. n.37/18 .”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“- Cardiopatia ipertensiva con pregressa sostituzione di valvola aortica (
26.3.2021) con protesi biologica in soggetto obeso, con riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro ( FE 40% ) e dispnea da sforzo minimo ( Classe
III NYHA)
- Severa artropatia scapolo omerale con gravissima limitazione funzionale ( spalle congelate) . Poliartrosi diffusa a maggiore impegno funzionale al rachide in toto
e alle articolazioni degli arti inferiori
- Diabete mellito tipo II di recente diagnosi scompensato per scarsa compliance alla terapia in soggetto moderatamente obeso.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una invalidità pari al 79%, con diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 2 e 13 delle legge 118/71 e smi a partire dal mese di ottobre 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 3 chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP e nella presente vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3 provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che il ricorrente
[nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art. 2 e 13 delle legge 118/71 e smi a partire dal mese di ottobre 2023 per invalidità pari al 79%;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 798/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 27/05/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“• accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che , Parte_1 nato a [...] il [...] è invalid con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% ai sensi della L.118/71;
• condannare di conseguenza l' in persona del Presidente p.t., alla CP_1 corresponsione in favore dell'istante dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (05/05/2021), oltre interessi legali come per legge;
• condannare sempre esso Ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari sia del giudizio per sia del presente giudizio, oltre alla spese CP_2 forfettarie, come prevede la legge vigente, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario, sulla base della tariffa forense approvata con D.M. n.55 del 10 marzo
2014 come modificato dal D.M. n.37/18 .”
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna Persona_1 udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“- Cardiopatia ipertensiva con pregressa sostituzione di valvola aortica (
26.3.2021) con protesi biologica in soggetto obeso, con riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro ( FE 40% ) e dispnea da sforzo minimo ( Classe
III NYHA)
- Severa artropatia scapolo omerale con gravissima limitazione funzionale ( spalle congelate) . Poliartrosi diffusa a maggiore impegno funzionale al rachide in toto
e alle articolazioni degli arti inferiori
- Diabete mellito tipo II di recente diagnosi scompensato per scarsa compliance alla terapia in soggetto moderatamente obeso.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente una invalidità pari al 79%, con diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 2 e 13 delle legge 118/71 e smi a partire dal mese di ottobre 2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'assegno mensile di assistenza).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti
Pag. 2 di 3 chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno mensile di assistenza.
Le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP e nella presente vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_3 provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che il ricorrente
[nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento all'assegno mensile di assistenza ex art. 2 e 13 delle legge 118/71 e smi a partire dal mese di ottobre 2023 per invalidità pari al 79%;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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