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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1914/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, promossa
DA
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per procura allegata in foglio separato alla citazione, dall'Avv. Giuseppe Rustico, presso il cui studio, in Ispica, in Via Massimo
D'Azeglio n. 30, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: , nato ad [...] il CP_1 C.F._2
16.09.1961, e , nata a [...] il 25. 06.1963, C.F. Controparte_2
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata in C.F._3 foglio separato alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Onofrio Di Blasi, ed elett/te dom/ti presso il suo studio in Ragusa, Via S.S. Salvatore 130
CONVENUTI 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , chiedendo “- ACCERTARE E DICHIARARE per le
[...] Controparte_2
causali meglio descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che il sig. e la sig.ra hanno CP_1 Controparte_2 arrecato alla sig.ra un danno patrimoniale e non patrimoniale Parte_1
quantificabile in via equitativa ex art. 1226 del c.c. nella complessiva somma di € 2.000,00 o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto, con riferimento ai fatti per cui sono stati imputati e per i quali hanno richiesto l'applicazione della pena ex art 444 cpp poiché “in concorso fra loro ed al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice (in particolare per rientrare in possesso dell'abitazione concessa in comodato a , con minaccia consistita nel riferire a Parte_1 [...] che le avrebbe bruciato i mobili, staccavano il rubinetto centrale Pt_1 dell'acqua e modificavano la serratura dell'immobile, così impedendo a di farvi rientro. A Ispica nel mese di luglio 2016”; - Parte_1 conseguentemente, CONDANNARE in solido i convenuti sig. e CP_1
in favore di parte attrice al risarcimento di tutti i danni Controparte_2 subiti e subendi, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura di € 2.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dal fatto, con riferimento alle singole azioni causatrici di danno per le quali hanno richiesto l'applicazione della pena ex art 444 cpp nel giudizio penale n. 3969/16 RGNR presso il Tribunale di Ragusa poiché “in concorso fra loro ed al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice (in particolare per rientrare in possesso dell'abitazione concessa in comodato a , con minaccia consistita nel riferire a Parte_1
che le avrebbe bruciato i mobili, staccavano il rubinetto Parte_1 4
centrale dell'acqua e modificavano la serratura dell'immobile, così impedendo a di farvi rientro. A Ispica nel mese di luglio 2016”; Parte_1
- ACCERTARE E DICHIARARE per le causali meglio descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che il sig. e la CP_1
sig.ra hanno arrecato alla sig.ra un danno Controparte_2 Parte_1 patrimoniale pari ad € 8.413,44 per averla costretta a ricorrere all'utilizzo della propria autovettura, Audi A3, targata CK276AR, per gli spostamenti giornalieri da ad Ispica (quattro volte al giorno), per un totale di 336 Pt_2 giorni per gli anni scolastici che vanno dal mese di maggio 2016 al mese di giugno, per un totale di Km 14.784 ( 44 Km x 336 giorni); - CONDANNARE in solido i convenuti sig. e in favore di parte CP_1 Controparte_2 attrice al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per le causali di cui sopra per un importo complessivo di € 8.413,44 o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche mediante apposita CTU per mezzo di ingegnere meccanico che si richiede fin d'ora, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
- ACCERTARE E DICHIARARE per le causali meglio descritte in narrativa e per quant'altro sarà dedotto in corso di causa, che il sig. ha arrecato in data 01.07.2016 alla sig.ra CP_1 Parte_1
delle lesioni personali consistite in “stato ansioso, ecchimosi da graffiamento al dorso delle mani all'avambraccio sn ed eritema spalla sn e base del collo a sinistra” nonché “tendinite di 1 grado.. distrazione muscolare al trapezio sinistro”, giudicate guaribili in giorni 10; - ACCERTARE
E DICHIARARE che, a seguito della predetta condotta lesiva arrecata dal sig.
, la sig.ra ha subito e continua a subire ingenti danni di natura CP_1 Pt_1
patrimoniale e non patrimoniali quantificabili in € 4.369,35 o in quell'altra misura che sarà ritenuta di giustizia anche mediante apposita CTU medico- legale che si richiede fin d'ora, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
- conseguentemente, CONDANNARE il convenuto sig. , CP_1 con riferimento alla predetta condotta lesiva, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi nella misura di € 4.369,35
o in quella, comunque, ritenuta di giustizia anche sulla base di CTU medico- legale, oltre interessi e rivalutazione dal fatto e comunque il tutto nei limiti di competenza del giudice adito;
- CONDANNARE i convenuti in solido a 5
rimborsare e/o pagare in favore dell'attore le spese legali ed i compensi di avvocato del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del
15%, all'IVA ed alla CPA come per legge”.
Si costituivano i convenuti citati, i quali chiedevano “ritenere e dichiarare che la domanda è infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettare tutte le pretese risarcitorie e le condanne formulate con conseguente statuizione in ordine alle spese”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare soltanto parzialmente meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, laddove sia stata emessa una sentenza penale di accertamento di un fatto – reato, il Giudice civile dovrà verificare in concreto l'esistenza delle conseguenze dannose, del nesso causale e della loro entità (cfr. Cass. ordinanza 8477 del 5 maggio 2020; Cass. 9 marzo
2018, n. 5660; Cass. 14 febbraio 2019, n. 4318).
La sentenza del giudice penale che abbia altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando la liquidazione ad altro separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante solo in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto potenzialmente dannoso e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dalle vittime.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, quando si afferma che l'accertamento dell'esistenza del danno è implicito nell'accertamento del «fatto-reato», e non deve essere oggetto di ulteriori indagini in sede civile, si fa riferimento al danno-evento, e non anche 6
al danno-conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica tra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Pertanto, la vittima di un reato, che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale, con rinvio alla sede civile per la liquidazione dei relativi danni, dovrà in ogni caso fornire effettiva prova dei pregiudizi subìti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo, ormai coperto da giudicato.
Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal Giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (cfr.
Cass. Sez. 3, ord.n. 8477/2020; Cass. Sez. 3 ord.n. 23960/2022).
Il succitato principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, sebbene riferito all'ipotesi di pronuncia di una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile, è estensibile, ad avviso di questo Giudice, alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. c.p.p..
Quest'ultima, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, seppure non abbia efficacia di vincolo né di giudicato, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza (cfr. Cass. Sez. 3, sent.n. 28428/2023).
Ad essa va riconosciuta pertanto la natura di elemento di prova, di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente 7
valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 31010/2023).
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. Sez.
3, ord.n. 2897/2024).
La sentenza di patteggiamento, dunque, non ha la stessa efficacia vincolante di un giudicato penale di condanna, ma può essere valutata dal
Giudice civile quale elemento probatorio, unitamente ad altri argomenti di prova traibili, nel caso di specie, dalle risultanze acquisite nel corso del relativo giudizio, costituite dalla documentazione in atti, in particolare dalle certificazioni mediche nonchè dalle s.i.t. rese dai soggetti sentiti dalla PG nell'ambito del diverso procedimento penale (cfr. sit , Controparte_3 CP_4
e ), i quali sono stati concordi nel riferire la presenza, il
[...] Tes_1 giorno dell'aggressione (il 01.07.2016), sia della che del , Pt_1 CP_1
all'esterno dell'abitazione dell'attrice, la quale aveva avvisato telefonicamente della subìta aggressione da parte del Controparte_4
, e aveva mostrato l'arrossamento ed un graffio presente sul braccio. CP_1
Tutti i soggetti sentiti, poi, hanno riferito in merito ad uno stato di agitazione in cui si trovavano le parti, in particolare il , il quale CP_1 appariva adirato nei riguardi della per lo stato di grave abbandono in Pt_1
cui aveva lasciato la casa, in precedenza concessale in comodato gratuito, per abitarvi con il figlio, ex convivente, deceduto in un incidente stradale. 8
Alla luce di tali risultanze può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova del fatto illecito addebitato al ai danni della persona offesa, CP_1 mentre nessun elemento probatorio certo è rinvenibile circa la responsabilità della CP_2
Dalla lettura degli stessi articolati di prova formulati dalla parte attrice, non ammessi da questo Giudice, in seno alla propria ordinanza del
05.12.2023, si evince l'ascrivibilità delle condotte illecite oggetto del presente giudizio essenzialmente al , nei cui confronti si contesta CP_1 altresì l'avvenuto cambio della serratura dell'immobile e l'impedimento ad accedere ad esso da parte della mentre relativamente alla si Pt_1 CP_2 fà un generico riferimento ad una presunta condotta della suddetta, in concorso con il marito, consistente nell'aver privato l'immobile abitato dalla della fornitura di acqua potabile e dell'energia elettrica. Pt_1
Anche a voler ammettere l'accertata responsabilità dei coniugi CP_1
– in ordine ai fatti lesivi loro contestati – ipotesi come già detto CP_2 configurabile soltanto nei confronti del , e non anche della - CP_1 CP_2
sarebbe tutt'al più evincibile un danno – evento insito in essi, conseguente all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non anche il danno conseguenza dell'evento lesivo, il quale va debitamente provato, unitamente al nesso causale.
In particolare, la circostanza dell'avvenuto trasferimento della Pt_1 insieme al figlio presso un altro comune, diverso da quello dove insisteva l'ex casa familiare, di proprietà dei coniugi – in quanto CP_1 CP_2 costretta dalle condotte pretesamente minacciose e prevaricatorie dei convenuti, di per sé non vale a configurare delle effettive e concrete conseguenze dannose, legate da un nesso causale al fatto lesivo.
A prescindere infatti dal fatto che la abbia deciso di Pt_1 abbandonare l'ex casa familiare, trasferendosi a , spontaneamente, Pt_2 9
in quanto aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale, o piuttosto perchè costretta dalle minacce e offese di controparte, non sono state allegate, né tanto meno provate, delle circostanze specifiche dalle quali potersi desumere, anche in via presuntiva, delle conseguenze dannose in concreto sofferte dalla medesima, in particolare non essendo stata provata la necessità di mantenere il proprio figlio iscritto presso l'originaria scuola materna di Ispica, piuttosto che in un nuovo istituto in . Pt_2
La tenera età del bambino, il quale all'epoca dei fatti aveva appena cinque anni, e frequentava la scuola materna, fa apparire poco verosimile una sua integrazione sociale e di vita nel comune di Ispica talmente radicata in quel contesto sociale da richiedere necessariamente il mantenimento della sua iscrizione in quell'istituto, con conseguenti costi sostenuti dall'attrice per i continui spostamenti giornalieri, a mezzo della propria vettura, da ad Ispica e viceversa. Pt_2
Nè tanto meno alcuna conseguenza pregiudizievole concreta è stata rappresentata dall'attrice in ragione del suo trasferimento in territorio di
, potendosi anzi presumere che la stessa si sia riavvicinata ai suoi Pt_2 genitori, ricevendo dai predetti un maggiore aiuto.
Dalle argomentazioni e dalle difese svolte dalla appare con Pt_1 evidenza come la suddetta abbia ritenuto l'invocato danno patrimoniale e non patrimoniale subìto come insito in re ipsa nel fatto lesivo in sé, posto in essere dai due convenuti, limitandosi ad asserire in maniera piuttosto vaga e generica dei disagi subìti, senza appunto allegare delle circostanze specifiche espressive di tali disagi, dalle quali potersi desumere in che termini le abitudini di vita della donna e del figlio siano state stravolte, dovendosi piuttosto ascrivere ad una libera e volontaria scelta della madre il fatto che il minore continuasse ad andare presso lo stesso istituto di Ispica, sebbene, come già detto, l'età del bambino e la tipologia di scuola frequentata consentissero, senza particolari problemi, la sua iscrizione presso una scuola più agevolmente raggiungibile in territorio di . Pt_2 10
Di contro andrà riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto dalla quale conseguenza delle lesioni personali Pt_1 subìte da parte del in data 01.07.2016, lesioni consistite, come CP_1
rilevabile dalla certificazione medica prodotta in atti, in “stato ansioso, ecchimosi da graffiamento al dorso delle mani all'avambraccio sn ed eritema spalla sn e base del collo a sinistra”, nonché “tendinite di 1 grado.. distrazione muscolare al trapezio sinistro”, giudicate guaribili in giorni 10”.
Il CTU nominato nel corso del giudizio de quo, Dott. , Persona_1 ha riferito che “Dai dati anamnestici raccolti, dalla documentazione
Sanitaria, dagli atti del fascicolo, si può affermare che la Sig.ra Parte_1
a seguito dell'evento riferito ebbe a riportare delle escoriazioni superficiali a carico delle mani, alla base del collo ed un trauma minore a carico del rachide cervicale e della spalla sinistra... è possibile accogliere l'ammissibilità dei criteri medico legali, infatti a seguito dell'evento si generava un meccanismo traumatico estrinsecatosi con modalità lesive di tipo diretto/indiretto a carico delle mani, del rachide cervicale e della spalla sinistra, caratterizzate da escoriazioni superficiali alle mani ed al collo e da un risentimento algico a carico del rachide cervicale e della spalla sinistra, risultando compatibili con la dinamica riferita (aggressione da parte di altra persona). Il presente accertamento medico legale non ha evidenziato reliquati di natura algo disfunzionali riconducibili all'evento lesivo;
pertanto, non si configura alcun danno biologico permanente, ma occorre rilevare che, il vissuto clinico effettuato dall'attrice in relazione all'evento, ha condizionato un periodo di inabilità, seppur parziale suscettibile di apprezzamento medico legale. Per quanto attiene la parametrazione della durata della temporanea compromissione dello stato di salute, questa va considerata come danno biologico temporaneo da intendersi quale transitoria incapacità di attendere alle normali ed usuali attività individuali intimamente connesse all'evoluzione dello stato di malattia ma a prescindere dalla prognosi clinica e dalla capacità lavorativa specifica. Tali premesse sono prodromiche per definire il danno biologico temporaneo 11
assoluto come completo e totale impedimento a tutte quelle azioni che compongono la dimensione umana, o come necessario periodo di adattamento clinico ed attitudinale del soggetto ad una condizione peggiorativa del suo essere;
nel caso di specie, questo, può essere stimato nella misura di: gg. 0 (zero). Alla stessa stregua, tenuto conto del progressivo evolversi delle fasi convalescenziali della malattia traumatica e della graduale ripresa “sociale” dell'individuo, il danno biologico temporaneo relativo può essere indicato in: gg. 10 (dieci) al 50% e gg. 10 (dieci) al 25% rispetto l'assoluta. Le spese sanitarie documentate risultano congrue ed ammontano ad € 120,00. Non si prevedono ulteriori spese sanitarie da sostenere in relazione alle lesioni subite”.
Non si ha motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il consulente suddetto, le quali appaiono congrue, precise ed esaustive, avendo lo stesso puntualmente risposto ai quesiti giudiziali postigli, e non avendo alcuna delle parti formulato delle osservazioni alle conclusioni peritali.
Ne consegue che andrà riconosciuta in favore della soltanto la Pt_1
risarcibilità del danno non patrimoniale sotto il profilo dell'ITP, stimata dal
CTU nella misura di gg. 10 (dieci) al 50% e gg. 10 (dieci) al 25%, per un ammontare complessivo - tenuto conto dei criteri di cui all'art. 139 C.d.A., applicabile all'ipotesi di lesioni micropermanenti -, pari ad euro 414,30.
Andranno calcolati gli interessi sulla somma devalutata sino alla data dell'evento lesivo (luglio 2016), e rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico di parte attrice nella misura di due terzi, mentre per il restante terzo esse andranno compensate tra le parti, stante la soccombenza dell'attrice su gran parte delle voci 12
risarcitorie richieste, nonché avuto riguardo al quantum risarcitorio riconosciutole a titolo di danno non patrimoniale, di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto dell'originaria domanda.
Per le medesime considerazioni anche le spese di CTU andranno poste in via definitiva a carico dell'attrice nella misura di due terzi, e di quella convenuta per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento parziale della domanda dell'attrice, Parte_1
Condanna i convenuti, in solido tra di essi, e CP_1 CP_2
, al pagamento in favore dell'attrice di euro 414,30, a titolo di
[...] danno biologico temporaneo, oltre ad interessi e rivalutazione come in parte motiva;
rigetta per il resto.
Condanna l'attrice a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte convenuta nella misura di due terzi, da determinarsi in euro 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
13
compensa tra le parti citate le spese di lite per il restante terzo.
Pone le spese di CTU - come liquidate in separato decreto - in via definitiva a carico di parte attrice nella misura di due terzi, e di quella convenuta per la restante quota.
Così deciso, in Ragusa il 09 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo