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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/04/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10596 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2017 promossa da
, con l'Avv. Paolo Lombardi Parte_1
ATTORE
CONTRO sede provinciale di Brescia, con l'Avv.to Stefano Cappa CP_1
CONVENUTO
All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale del Patronato Sede Provinciale di CP_1
Brescia nella causazione dei danni tutti subiti dall'attore per i fatti e per il titolo dedotti in atto di citazione, sia condannato il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento di tali danni, la somma di € 41.077,39 o quella veriore, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Spese del giudizio rifuse, ivi comprese quelle di ctu, integralmente pagate dall'attore e quelle di ctp, come da allegati: 1) bonifico di acconto per il ctu;
2) bonifico di saldo per il ctu;
3) nota di acconto per il ctp;
4) bonifico acconto per il ctp. In via istruttoria: si chiede che siano ammessi i capitoli di prova di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 VI° c. Cpc non ammessi dal Tribunale.”.
Per il convenuto pagina 1 di 5 “respingere le domande dell'attore, perché infondate e non provate. Con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Patronato di Brescia per sentirlo condannare al risarcimento dei CP_1 danni asseritamente subiti a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di mandato conclusi tra le parti l'11 marzo 2015 e il 22 agosto 2016 e relativi all'assistenza nelle pratiche per l'ottenimento della pensione.
A dire dell'attore, il convenuto avrebbe violato gli obblighi informativi, non avendolo portato a conoscenza della possibilità di accesso ad un regime pensionistico più favorevole.
In particolare, affermava di avere deciso, nel corso del 2016, di chiedere, Parte_1 tramite il Patronato, la pensione di anzianità in 'totalizzazione', che risultava più conveniente per lui, secondo le norme all'epoca vigenti, e che il convenuto non sarebbe stato diligente nell'esecuzione del mandato perché non lo avrebbe avvisato dell'entrata in vigore di una legge che gli avrebbe consentito di ottenere una pensione più alta.
Si costituiva in giudizio il Patronato che chiedeva il rigetto delle domande CP_1 attoree, in quanto, a suo dire, infondate, avendo esso adempiuto tutti gli obblighi del mandato gratuito conferitogli da . Parte_1
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'esame dei testimoni sulle circostanze ammesse e lo svolgimento di ctu.
All'udienza del 16.1.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
----------------------------------------
La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono.
E' pacifico che, in data 22.8.2016, l'attore avesse affidato al convenuto l'incarico a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente nei confronti dell'ente EPPI per lo svolgimento della pratica relativa alla pensione di anzianità in 'totalizzazione' (doc. 2 di parte convenuta); che, in adempimento del mandato ricevuto, il 12.9.2016 il Patronato avesse inviato via pec all'ente predetto la domanda dell'attore di pensione in totalizzazione (doc. 12 di parte attrice) e che l'11.11.2016 l'Eppi avesse comunicato a parte attrice che la domanda in questione era stata accolta con decorrenza dall'1.12.2016 e con rateo mensile di € 1.001,79, di cui € 703,42 riferiti alla quota di competenza dell'Inps ed € 298,37 relativi a quella dell'Eppi (doc. 15). pagina 2 di 5 ha agito nei confronti del mandatario ex artt. 1176, 1218 e 1703 Parte_1
e ss cc, lamentando l'inadempimento del resistente che sarebbe consistito, in tesi, nell'aver omesso di avvisare il mandante dell'accordo sindacati-governo del 28.9.2016, volto a riformare alcuni aspetti del regime pensionistico, tra cui il divieto di cumulo dei diversi periodi di contribuzione previdenziale, e nel non averlo, di conseguenza, consigliato di rinunciare alla domanda già presentata.
Parte convenuta si è difesa sostenendo che il suo incarico si sarebbe esaurito con la presentazione telematica della domanda di pensione del 12.9.2016 e che le vicende relative alla riforma di alcuni aspetti del regime previdenziale sarebbero state tutte successive a tale data.
Il contratto concluso tra le parti è qualificato in calce allo stesso (doc. 2 del convenuto) come mandato di assistenza e rappresentanza.
Parte convenuta non era, quindi, solo tenuta a rappresentare l'attore con l'ordinaria diligenza (l'art. 1710 cc prevede che il mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e che, però, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa debba essere valutata con minor rigore), ma anche ad assisterlo e quindi a fornirgli informazioni e consulenza.
Nella fattispecie in esame, occorre, pertanto, verificare se l'obbligazione del mandatario e prestatore d'opera sia stata diligentemente adempiuta.
Nel caso de qua, onere dell'attore era provare il contratto e del convenuto dimostrare il corretto adempimento.
Ciò posto e premesso che l'esistenza del negozio è pacifica tra le parti come già sopra anticipato, si rileva che è anche fuori discussione che, quando il contratto di mandato gratuito venne concluso il 22.8.2016 e quando la domanda di pensione di fu presentata dal Patronato il 12.9.2016, non era stato ancora Parte_1 raggiunto alcun accordo tra sindacati e governo sulla possibilità di cumulo dei vari contributi pensionistici.
Peraltro, dal documento n. 1 offerto in comunicazione da parte convenuta risulta provato che, quando la domanda di pensione era stata presentata dal convenuto (12.9.2016) e quando poi la stessa è stata accolta (11.11.2016), la possibilità di cumulo dei contributi versati alle casse previdenziali di categoria dai professionisti - quale era l'attore dal 2001 al 2016- non era stata ancora prevista né nell'accordo 28.9.2016 sindacati-governo e tanto meno dal legislatore.
Ed invero, come attestato nel documento appena sopra richiamato, soltanto con l'emendamento del 23.11.2016, poi recepito dalla legge di stabilità dell'11.12.2016, è stato consentito il cumulo dei periodi assicurativi anche per i soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate.
Alla data di presentazione della domanda di pensione in adempimento del mandato conferito da e fino alla data di accoglimento di questa, quindi, non solo Parte_1 pagina 3 di 5 non era in vigore alcuna norma che lo prevedesse, ma non era stato neppure oggetto di discussione, in qualche sede istituzionale, il diritto del contribuente, che fosse stato iscritto per un certo periodo ad una cassa professionale privatizzata, di beneficiare del cumulo dei periodi assicurativi e, di conseguenza, di una pensione più favorevole.
Nella relazione di ctu si legge che “il Sig. , alla data del 11 Parte_1 novembre 2016, non poteva avere titolo per accedere alla pensione anticipata in cumulo ex art. 1, comma 195, della Legge 232/2016 in quanto a tale data la norma di legge non risultava vigente. In ogni caso, il requisito dell'anzianità contributiva prevista dalla normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi, …, non avrebbe consentito a parte attrice di conseguire, alla data del 11 novembre 2016, la pensione in cumulo, anche senza considerare la vigenza temporale dell'entrata in vigore della L. 232/2016; inoltre, era previsto che la pensione anticipata in cumulo ai sensi della normativa in parola, non potesse decorrere prima del 1° febbraio 2017…..”; ed ancora,
“il C.T.U. ricostruita la posizione contributiva del Sig. ed applicato Parte_1 il cumulo dei periodi assicurativi previsti dalla norma di legge, sommando i periodi contributivi nelle diverse gestioni INPS con i periodi contributivi versati presso l'EPPI, giunge alla conclusione che l'attore avrebbe potuto conseguire la pensione anticipata in cumulo ex. L. 232/2016 con maturazione del diritto al trattamento con la data del 1° settembre 2017 e decorrenza del trattamento dal 1° ottobre 2017, avendo raggiunto l'anzianità contributiva richiesta dall'art. 24, comma 10, L. 214/2011 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 L. 122/2010, pari a 42 anni e 10 mesi complessivi, corrispondenti a 2227 settimane di contribuzione”.
Se è vero che, secondo l'art. 1710, II comma, cc, il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato, è altrettanto vero che l'obbligo di informazione del mandante che grava in capo al mandatario deve riguardare fatti sopravvenuti durante l'esecuzione del mandato che siano obiettivamente idonei ad incidere sul rapporto, tale non ritenendosi essere un accordo che non faceva riferimento alla possibilità di cumulo dei periodi assicurativi anche per i soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate ed una legge non ancora approvata alla data conclusione del mandato (si ricordi la data dell'emendamento sopra richiamato).
Il tribunale ritiene che non sia consentito parlare di violazione dell'obbligo di informazione e, quindi, di inadempimento con riguardo a fatti non ancora sopravvenuti non solo alla data di inoltro dell'istanza di pensione, ma anche a quella di accoglimento di detta richiesta.
Tanto premesso, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu nella misura già liquidata dal g.i., seguono la regola della soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attore e liquidate,
pagina 4 di 5 stante la non particolare complessità delle materia trattate, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore.
Brescia, 15 aprile 2025 Il Giudice
E. Sampaolesi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10596 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2017 promossa da
, con l'Avv. Paolo Lombardi Parte_1
ATTORE
CONTRO sede provinciale di Brescia, con l'Avv.to Stefano Cappa CP_1
CONVENUTO
All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Nel merito: previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale del Patronato Sede Provinciale di CP_1
Brescia nella causazione dei danni tutti subiti dall'attore per i fatti e per il titolo dedotti in atto di citazione, sia condannato il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'attore, a titolo di risarcimento di tali danni, la somma di € 41.077,39 o quella veriore, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. Spese del giudizio rifuse, ivi comprese quelle di ctu, integralmente pagate dall'attore e quelle di ctp, come da allegati: 1) bonifico di acconto per il ctu;
2) bonifico di saldo per il ctu;
3) nota di acconto per il ctp;
4) bonifico acconto per il ctp. In via istruttoria: si chiede che siano ammessi i capitoli di prova di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 VI° c. Cpc non ammessi dal Tribunale.”.
Per il convenuto pagina 1 di 5 “respingere le domande dell'attore, perché infondate e non provate. Con vittoria di spese, compensi, IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Patronato di Brescia per sentirlo condannare al risarcimento dei CP_1 danni asseritamente subiti a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di mandato conclusi tra le parti l'11 marzo 2015 e il 22 agosto 2016 e relativi all'assistenza nelle pratiche per l'ottenimento della pensione.
A dire dell'attore, il convenuto avrebbe violato gli obblighi informativi, non avendolo portato a conoscenza della possibilità di accesso ad un regime pensionistico più favorevole.
In particolare, affermava di avere deciso, nel corso del 2016, di chiedere, Parte_1 tramite il Patronato, la pensione di anzianità in 'totalizzazione', che risultava più conveniente per lui, secondo le norme all'epoca vigenti, e che il convenuto non sarebbe stato diligente nell'esecuzione del mandato perché non lo avrebbe avvisato dell'entrata in vigore di una legge che gli avrebbe consentito di ottenere una pensione più alta.
Si costituiva in giudizio il Patronato che chiedeva il rigetto delle domande CP_1 attoree, in quanto, a suo dire, infondate, avendo esso adempiuto tutti gli obblighi del mandato gratuito conferitogli da . Parte_1
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'esame dei testimoni sulle circostanze ammesse e lo svolgimento di ctu.
All'udienza del 16.1.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
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La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni che seguono.
E' pacifico che, in data 22.8.2016, l'attore avesse affidato al convenuto l'incarico a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente nei confronti dell'ente EPPI per lo svolgimento della pratica relativa alla pensione di anzianità in 'totalizzazione' (doc. 2 di parte convenuta); che, in adempimento del mandato ricevuto, il 12.9.2016 il Patronato avesse inviato via pec all'ente predetto la domanda dell'attore di pensione in totalizzazione (doc. 12 di parte attrice) e che l'11.11.2016 l'Eppi avesse comunicato a parte attrice che la domanda in questione era stata accolta con decorrenza dall'1.12.2016 e con rateo mensile di € 1.001,79, di cui € 703,42 riferiti alla quota di competenza dell'Inps ed € 298,37 relativi a quella dell'Eppi (doc. 15). pagina 2 di 5 ha agito nei confronti del mandatario ex artt. 1176, 1218 e 1703 Parte_1
e ss cc, lamentando l'inadempimento del resistente che sarebbe consistito, in tesi, nell'aver omesso di avvisare il mandante dell'accordo sindacati-governo del 28.9.2016, volto a riformare alcuni aspetti del regime pensionistico, tra cui il divieto di cumulo dei diversi periodi di contribuzione previdenziale, e nel non averlo, di conseguenza, consigliato di rinunciare alla domanda già presentata.
Parte convenuta si è difesa sostenendo che il suo incarico si sarebbe esaurito con la presentazione telematica della domanda di pensione del 12.9.2016 e che le vicende relative alla riforma di alcuni aspetti del regime previdenziale sarebbero state tutte successive a tale data.
Il contratto concluso tra le parti è qualificato in calce allo stesso (doc. 2 del convenuto) come mandato di assistenza e rappresentanza.
Parte convenuta non era, quindi, solo tenuta a rappresentare l'attore con l'ordinaria diligenza (l'art. 1710 cc prevede che il mandatario sia tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia e che, però, se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa debba essere valutata con minor rigore), ma anche ad assisterlo e quindi a fornirgli informazioni e consulenza.
Nella fattispecie in esame, occorre, pertanto, verificare se l'obbligazione del mandatario e prestatore d'opera sia stata diligentemente adempiuta.
Nel caso de qua, onere dell'attore era provare il contratto e del convenuto dimostrare il corretto adempimento.
Ciò posto e premesso che l'esistenza del negozio è pacifica tra le parti come già sopra anticipato, si rileva che è anche fuori discussione che, quando il contratto di mandato gratuito venne concluso il 22.8.2016 e quando la domanda di pensione di fu presentata dal Patronato il 12.9.2016, non era stato ancora Parte_1 raggiunto alcun accordo tra sindacati e governo sulla possibilità di cumulo dei vari contributi pensionistici.
Peraltro, dal documento n. 1 offerto in comunicazione da parte convenuta risulta provato che, quando la domanda di pensione era stata presentata dal convenuto (12.9.2016) e quando poi la stessa è stata accolta (11.11.2016), la possibilità di cumulo dei contributi versati alle casse previdenziali di categoria dai professionisti - quale era l'attore dal 2001 al 2016- non era stata ancora prevista né nell'accordo 28.9.2016 sindacati-governo e tanto meno dal legislatore.
Ed invero, come attestato nel documento appena sopra richiamato, soltanto con l'emendamento del 23.11.2016, poi recepito dalla legge di stabilità dell'11.12.2016, è stato consentito il cumulo dei periodi assicurativi anche per i soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate.
Alla data di presentazione della domanda di pensione in adempimento del mandato conferito da e fino alla data di accoglimento di questa, quindi, non solo Parte_1 pagina 3 di 5 non era in vigore alcuna norma che lo prevedesse, ma non era stato neppure oggetto di discussione, in qualche sede istituzionale, il diritto del contribuente, che fosse stato iscritto per un certo periodo ad una cassa professionale privatizzata, di beneficiare del cumulo dei periodi assicurativi e, di conseguenza, di una pensione più favorevole.
Nella relazione di ctu si legge che “il Sig. , alla data del 11 Parte_1 novembre 2016, non poteva avere titolo per accedere alla pensione anticipata in cumulo ex art. 1, comma 195, della Legge 232/2016 in quanto a tale data la norma di legge non risultava vigente. In ogni caso, il requisito dell'anzianità contributiva prevista dalla normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi, …, non avrebbe consentito a parte attrice di conseguire, alla data del 11 novembre 2016, la pensione in cumulo, anche senza considerare la vigenza temporale dell'entrata in vigore della L. 232/2016; inoltre, era previsto che la pensione anticipata in cumulo ai sensi della normativa in parola, non potesse decorrere prima del 1° febbraio 2017…..”; ed ancora,
“il C.T.U. ricostruita la posizione contributiva del Sig. ed applicato Parte_1 il cumulo dei periodi assicurativi previsti dalla norma di legge, sommando i periodi contributivi nelle diverse gestioni INPS con i periodi contributivi versati presso l'EPPI, giunge alla conclusione che l'attore avrebbe potuto conseguire la pensione anticipata in cumulo ex. L. 232/2016 con maturazione del diritto al trattamento con la data del 1° settembre 2017 e decorrenza del trattamento dal 1° ottobre 2017, avendo raggiunto l'anzianità contributiva richiesta dall'art. 24, comma 10, L. 214/2011 adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 L. 122/2010, pari a 42 anni e 10 mesi complessivi, corrispondenti a 2227 settimane di contribuzione”.
Se è vero che, secondo l'art. 1710, II comma, cc, il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato, è altrettanto vero che l'obbligo di informazione del mandante che grava in capo al mandatario deve riguardare fatti sopravvenuti durante l'esecuzione del mandato che siano obiettivamente idonei ad incidere sul rapporto, tale non ritenendosi essere un accordo che non faceva riferimento alla possibilità di cumulo dei periodi assicurativi anche per i soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate ed una legge non ancora approvata alla data conclusione del mandato (si ricordi la data dell'emendamento sopra richiamato).
Il tribunale ritiene che non sia consentito parlare di violazione dell'obbligo di informazione e, quindi, di inadempimento con riguardo a fatti non ancora sopravvenuti non solo alla data di inoltro dell'istanza di pensione, ma anche a quella di accoglimento di detta richiesta.
Tanto premesso, la domanda attorea non può che essere respinta.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu nella misura già liquidata dal g.i., seguono la regola della soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attore e liquidate,
pagina 4 di 5 stante la non particolare complessità delle materia trattate, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore.
Brescia, 15 aprile 2025 Il Giudice
E. Sampaolesi
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