Sentenza 29 febbraio 2024
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In tema di apertura di credito bancaria, il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti e consente di distinguere tale ipotesi rispetto a quelle in cui sia prevista la facoltà di recesso "ad nutum".
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La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5415 del 29/02/2024, ha statuito che in tema di apertura di credito bancaria il recesso della banca può avvenire solo se sia indicata la giusta causa che lo sorregge, poiché tale condizione si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede cui deve conformarsi il comportamento delle parti. La Cassazione, con la Sentenza n. 5415 del 29/02/2024, è intervenuta sul mancato rispetto del principio di buona fede. La buona fede contrattuale consiste nella reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi ed attenersi. …
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Introduzione La revoca degli affidamenti (revoca fidi, riduzione o chiusura del “castelletto”, richiesta improvvisa di rientro) è uno degli eventi più destabilizzanti per chi fa impresa, per chi lavora in proprio e, in generale, per chi dipende dalla liquidità bancaria per pagare fornitori, dipendenti, imposte e contributi. Nel giro di pochi giorni può trasformare una normale tensione di cassa in una crisi conclamata: conti “bloccati”, incassi che non compensano più i pagamenti, revoca di anticipi su fatture, scadenze fiscali saltate e rischio immediato di azioni legali (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti). Il punto critico è che, quando la banca revoca, spesso non si limita a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/02/2024, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
Oggetto: revoca affidamenti bancari Civile Sent. Sez. 1 Num. 5415 Anno 2024 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: VALENTINO DANIELA Data pubblicazione: 29/02/2024 2 Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Azienda Agricola VA Quarter Horses di VA AR e l’RE Individuale "VA SS convennero in giudizio RE s.p.a. per rispondere dei danni che sarebbero stati a loro cagionati a seguito della condotta illegittima ed arbitraria della banca. Le attrici, in particolare, lamentavano che quest’ultima avesse revocato illegittimamente, con effetto immediato, senza preavviso e senza motivazione alcuna, gli affidamenti concessi alle Imprese VA nonostante non vi fosse stato alcun inadempimento/ritardo da parte delle attrici nel far fronte ai propri obblighi contrattuali;
nonostante avessero tentato di pagare le rate del mutuo fondiario e dei finanziamenti anche dopo la comunicazione della banca di revoca unilaterale di ogni affidamento e nonostante fosse stato loro impedito di operare sui rispettivi conti di appoggio. Le Imprese VA da ultimo deducevano che la banca aveva proceduto senza alcun preavviso alla segnalazione alla Centrale dei Rischi per l'intero ammontare degli importi dei quali aveva chiesto il rientro. La banca resisteva in giudizio e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle ricorrenti al pagamento delle somme di cui risultavano debitrici al momento del recesso. Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 18/2016 del 7.3.2016 accoglieva integralmente le domande delle Imprese VA, ritenendo ingiustificato il recesso ed illegittima la segnalazione delle ricorrenti presso la Centrale dei Rischi e condannava la banca a risarcire danni, quantificati in via equitativa, in € 35.000 per ciascuna delle esponenti, oltre alla rifusione delle spese di causa. Uncredit s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Torino ribadendo la legittimità della propria condotta, in quanto fondata, come si legge nella sentenza di appello, “su una 3 macroscopica giusta causa” – e cioè sulla notifica di un decreto di citazione a giudizio dei titolari delle imprese attrici per fatti di reato commessi ai danni di alcune banche, tra cui RE – e in quanto conforme a buona fede e correttezza. La Corte adita accoglieva il gravame, riformava integralmente la sentenza di primo grado e, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta, condannava VA LI e VA AR, nella qualità di titolari delle rispettive imprese, al pagamento, in favore della banca, della somma, rispettivamente, di € 1.274.378,39 ed € 1.227.554,44 oltre accessori e spese processuali. In particolare, la Corte osservava che la causa del recesso, per quanto non indicata nella comunicazione ma soltanto nel corso del giudizio, era comunque conosciuta o facilmente conoscibile dagli interessati, essendo inverosimile che i destinatari non avessero posto il recesso in relazione con il processo penale pendente contro di loro e comunque non avessero, una volta ricevuta la comunicazione, richiesto chiarimenti alla banca, onde la condotta di quest’ultima non poteva dirsi contraria a buona fede;
che, inoltre, detta causa del recesso era giustificata, non rilevando la circostanza che il reato addebitato ai clienti risalisse ad alcuni anni addietro e che il processo penale si fosse poi concluso con l’assoluzione. Azienda Agricola VA Quarter Horses di VA AR e RE individuale VA LI hanno presentato ricorso con un solo, complesso motivo. RE s.p.a, e per essa, quale mandataria, doBank s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. In data 31.5.2019 la sola RE individuale VA LI presentava rinunzia al ricorso in Cassazione, per intervenuto accordo transattivo con la banca, fermo restante il persistente interesse al ricorso dell’altra ricorrente. La RE s.p.a. in data 10.6.2019 accettava la rinunzia nei soli confronti della RE individuale VA LI e senza 4 rinunzia alcuna nei confronti della Azienda Agricola VA Quarter Horses di VA AR. Questa Corte, con decreto del Presidente in data 3.7.2019, dichiarava l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l’RE individuale VA LI e RE s.p.a. e per essa doBank s.p.a. con prosecuzione nel resto del processo. Azienda Agricola VA Quarter Horses di VA AR ha presentato memoria. Con ordinanza interlocutoria pronunciata a seguito dell’adunanza del 20 dicembre 2022 questa Corte, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto - su cui non risultano precedenti di questa Corte - se sia legittimo il recesso per giusta causa intimato dalla banca senza indicazione della ragione giustificativa, ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza, in vista della quale il Procuratore generale ha depositato motivate conclusioni scritte e all’esito della quale questa Corte ha assunto la presente decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2043 c.c. dell’art. 1375 c.c., dell’art. 1366 c.c., dell’art. 1186 c.c., dell’art. 1461, dell’art. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Si lamenta che la Corte di merito: a) abbia attribuito l’onere della prova, riguardante la giustificazione o meno del recesso immediato, ai sensi dell’art. 1845 c.c., non solo alla banca, bensì anche ai clienti;
b) abbia ritenuto legittimo e non contrastante con i principi di correttezza e buona fede il recesso immediato della banca da tutti i rapporti privo di espressa motivazione, sol perché quest’ultima avrebbe potuto essere richiesta alla banca o sarebbe stata desumibile dalla pendenza del procedimento penale a carico dei clienti, per fatti risalenti ad anni addietro, e nonostante detto 5 procedimento si fosse poi chiuso con la piena assoluzione degli imputati;
c) abbia, in violazione degli artt. 1186 e 1461 c.c., consentito il recesso della banca da tutti i rapporti per una ragione – la pendenza del procedimento penale di cui sopra – da cui non sarebbe neppure astrattamente desumibile la sussistenza di un “evidente pericolo” per il “conseguimento della controprestazione”, ai sensi dell’art. 1461, cit., né tantomeno l’insolvenza dei ricorrenti – mai dedotta in giudizio – o la diminuzione delle garanzie, ai sensi dell’art. 1186, cit. d) abbia accolto la domanda riconvenzionale della banca di condanna al pagamento dei debiti, illegittimamente considerati scaduti, senza alcuna prova della sussistenza e dell’entità degli stessi. 1.1. Superate le eccezioni d’inammissibilità del motivo sollevate dalla controricorrente, essendo ben chiaramente individuate le questioni di diritto poste dai ricorrenti, e in particolare quella sulla quale è stato disposto, con ordinanza interlocutoria di questa Corte, il rinvio del ricorso alla pubblica udienza, può osservarsi che il motivo è fondato per le ragioni che seguono, le quali assorbono ogni altro profilo di censura. La Corte d’appello ha ritenuto che il recesso per giusta causa dagli affidamenti possa essere intimato dalla banca anche senza indicazione alcuna della causa che lo sorregge. Il che non è esatto, ad avviso del Collegio, perché la giusta causa è coessenziale alla fattispecie negoziale di cui trattasi, che proprio per la presenza di essa si differenzia dalla fattispecie del recesso ad nutum;
onde non potrebbe dirsi perfezionata una manifestazione di volontà di recedere (non già ad nutum, bensì) “per giusta causa”, che non indichi tale causa. Del resto, come esattamente osserva il Procuratore generale, la necessità di detta indicazione nell’atto di recesso si connette direttamente al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e all’esigenza che la controparte, cui il recesso è rivolto, 6 sia posta in condizione di difendersi e di contestarlo efficacemente in giudizio. 2. Per quanto esposto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione