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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
CE HE IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5053/2018 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaele De Simone, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Sborea, giusta mandato in atti;
attore
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. Raffele De Simone, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
interventore ad adiuvandum
CONTRO
(C.F. ), (C.F. E_ C.F._3 CP_3
), (C.F. ) E C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati Controparte_5 C.F._6 presso lo studio dell'avv. Nazario Florio, che li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuti
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 9.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta pre- cisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata cele- brata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in Parte_1
giudizio contro e E_ CP_3 Controparte_4 CP_5
per sentire dichiarare il grave inadempimento dei venditori al contratto preliminare di
[...]
compravendita dei terreni, identificati al Catasto Terreni del Comune di Poggio Imperiale al foglio
11, particelle 86 e 253, con condanna alla restituzione del prezzo corrisposto e al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., per complessivi € 41.500.
L'attore, in particolare, ha esposto:
- di aver stipulato in data 30.12.2014 un contratto preliminare per l'acquisto di due fondi, liberi da ogni peso, versando contestualmente ai convenuti la somma di € 10.000 a titolo di caparra confirmatoria, a fronte di un corrispettivo complessivo pattuito nella misura di € 31.500;
- di aver ceduto il contratto preliminare in data 16.4.2015 alla propria moglie, la CP_1
quale, contestualmente alla sottoscrizione della cessione, versava ai promittenti venditori la residua parte del prezzo pari ad € 21.500 (di cui € 9.500 ai coniugi Controparte_6
e i restanti € 12.000 ai coniugi , con
[...] Parte_2
contestuale proroga del termine per la stipulazione del definitivo al 30.9.2017 (rispetto a quello originariamente fissato al 30.9.2015);
- di aver acquistato nuovamente il contratto preliminare dalla propria moglie in data 27.9.2017;
- che, in data 18.1.2018, i promittenti venditori e il loro confinante avevano regolato Pt_3
convenzionalmente i confini dei terreni oggetto del preliminare;
- che, in data 12.4.2018, i convenuti avevano diffidato il a stipulare il contratto definitivo;
Pt_1
- di aver riscontrato negativamente la richiesta in data 2.5.2018, atteso che la mancata stipula del definitivo era addebitabile all'inesistenza del diritto di proprietà vantato dalla controparte, che si era rivelata essere mera superficiaria dei terreni, gravati, peraltro, da una servitù apparente;
- di aver dichiarato, a mezzo pec in data 18.5.2018, ai promittenti venditori, stante la loro inerzia, di voler esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto, chiedendo contestualmente la restituzione del prezzo versato e il pagamento del doppio della caparra confirmatoria per complessivi € 41.500, ai sensi dell'art. 1385 c.c.;
- che i convenuti, in data 28.5.2018, gli avevano contestato il recesso, deducendo che lo stesso fosse a conoscenza di essersi obbligato ad acquistare la mera proprietà superficiaria.
2 L'attore ha, quindi, concluso chiedendo – previo accertamento del grave inadempimento imputabile ai venditori – la condanna di e , in solido, al pagamento della E_ CP_3 somma di € 22.000 (di cui € 12.000 per la restituzione del saldo corrisposto e € 10.000 quale doppio della caparra) e di e in solido, al pagamento della Controparte_4 Controparte_5 somma di € 19.500 (di cui € 9.500 per la restituzione del saldo corrisposto e € 10.000 quale doppio della caparra); in subordine, con le note conclusive del 7.12.2022, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dei convenuti, con condanna alla restituzione delle somme versate, oltre interessi legali e risarcimento del danno nella misura di €
8.000; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.11.2018, si sono costituiti congiuntamente tutti i convenuti, contestando la ricostruzione in fatto e in diritto formulata dall'attore.
In particolare, i convenuti hanno riferito che:
- la era stata immessa in data 16.4.2015 nel possesso dei terreni in forza del contratto di CP_1
comodato gratuito stipulato quello stesso giorno e voluto dalla stessa al fine di legittimare le erogazioni AGEA;
- col detto contratto di comodato, la aveva dichiarato che “gli immobili di cui trattasi CP_1 sono conformi alle caratteristiche e condizioni indicate in premessa”;
- da allora, la conduce i terreni godendo dei relativi frutti, mentre i convenuti sostengono CP_1
tutti i pesi derivanti da imposte e oneri;
- in data 27.9.2017, la aveva ceduto il preliminare al , ma tale negozio non aveva CP_1 Pt_1 compreso l'immissione in possesso del né la cessione a questi del diritto a conseguire la Pt_1
ripetizione delle somme versate dalla a titolo di saldo del corrispettivo per la promessa CP_1
vendita;
- la vendita era promessa, sin dal preliminare originario, “a corpo” e l'attore era a conoscenza Per_ della reale consistenza dei terreni almeno dal 4.10.2017, allorquando il suo tecnico, ing. aveva redatto una relazione rilevando la differenza di misura rispetto al dato catastale, dovuta a un tratturo non riportato sulle mappe e a una strada comunale leggermente traslata;
- le operazioni di regolazione convenzionale dei confini col si erano svolte alla presenza Pt_3
Per_ del delegato dell'attore, ing. che dunque era a conoscenza delle risultanze dell'apposizione dei demarcatori;
- il e la avevano agito in malafede, progettando la successione nella titolarità del Pt_1 CP_1
contratto per sottrarsi alle conseguenze del proprio inadempimento contrattuale per la mancata stipula del definitivo;
3 - appreso di non essere proprietari dei terreni solo dalla nota di controparte a firma dell'avv.
Russetti ed essendo in buona fede, i convenuti si erano attivati immediatamente per ottenere l'affrancazione dei fondi.
I convenuti hanno, quindi, insistito per il rigetto della domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
hanno chiesto, in subordine, che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva del e, in via ulteriormente gradata, la cessazione della materia del contendere;
il tutto con Pt_1 condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore e con vittoria di spese di lite.
Esperito inutilmente il procedimento di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., l'attore in data 13.4.2021 ha proposto ricorso cautelare per ottenere il sequestro conservativo dei terreni in oggetto che è stato rigettato, con ordinanza del 21.7.2021, per carenza di periculum in mora.
Con atto di intervento volontario del 23.6.2021, si è costituita in giudizio CP_1 aderendo alle difese del . La parte ha riferito di aver trasferito all'attore il possesso dei Pt_1
terreni, così come tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal preliminare, in forza del negozio del
27.9.2017, sottoscritto anche dai promissari venditori;
infine, ha dichiarato di non avere nulla a pretendere dagli odierni convenuti.
Istruita con sole prove documentali, la causa, dopo alcuni rinvii, è pervenuta all'udienza di discussione del 10.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- In via preliminare, occorre qualificare la domanda proposta da parte attrice – precisando se la stessa debba ritenersi quale domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oppure quale esercizio della facoltà di recesso ex art. 1385, 2 comma, c.c. – e ciò in ossequio al principio iura novit curia enucleato all'art. 113 c.p.c., ai sensi del quale l'interpretazione della do- manda non è vincolata dal nomen juris dalla stessa conferito, dovendo l'indagine giudiziale perveni- re ad una qualificazione dell'azione utilizzando quale criterio risolutivo il petitum sostanziale.
Dalla mera lettura dell'atto di citazione appare evidente come l'attore non abbia inteso avva- lersi dell'ordinario rimedio della risoluzione del contratto, né proposto domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ma abbia voluto esercitare la facoltà di recesso ex art. 1385, 2 comma, c.c. a causa del comportamento gravemente inadempiente di parte promit- tente alienante, tanto più che, come sottolineato dalla Suprema Corte, “una domanda di recesso, an- corché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la
4 cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del con- tratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica ed esau- stiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza” (cfr. Cass. Civ. n. 2032/94).
Così qualificata la domanda attorea, è opportuno richiamare il consolidato orientamento del- la giurisprudenza di legittimità in tema di inadempimento contrattuale, secondo cui “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la pro- va della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ. SS.UU. n.
13533/2001).
Sebbene esista un'incompatibilità strutturale tra la facoltà di recesso ex art. 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, tale incompatibilità riguarda solo il profilo risarcitorio
(Cass. Civ. n. 20532/2020) e non, invece, gli altri effetti.
Il recesso previsto dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile, configura, infatti, una particolare figura di risoluzione per inadempimento, di natura legale, che va ricondotta, non all'ipotesi convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c., bensì all'istituto disciplinato dagli artt. 1453 ss. c.c., con il quale ha affinità sostanziale e teleologica, postulando i medesimi presuppo- sti dell'istituto generale ed è destinato a divenire operante con la semplice sua comunicazione alla controparte asserita inadempiente (ex multis, Cass. Civ. n. 5095/2015, Cass. Civ. n. 11784/2012).
Tale speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto ha in comune con la risoluzione giudi- ziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma an- che le conseguenze (la caducazione “ex tunc” degli effetti del contratto) (Cass. Civ. n. 2969/2019;
Cass. Civ. n. 18266/2011).
Ne consegue che il recesso, una volta comunicato alla controparte, avrà efficacia retroattiva tra le parti (art.1458 c.c.) e si giustificherà solo in caso di inadempimento imputabile e di non scarsa im- portanza in relazione all'interesse dell'altro contraente (art. 1455 c.c.).
Ai fini, quindi, della legittimità del recesso contemplato dall'art. 1385 c.c., analogamente a quanto accade in materia di risoluzione contrattuale, il contestato inadempimento richiede la verifi- ca circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza di esso sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del con- tratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
5 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda proposta da parte at- trice deve ritenersi fondata e va, pertanto, accolta.
Bisogna precisare che l'attore e i convenuti hanno stipulato in data 30.12.2014 un contratto preliminare per la compravendita di due fondi siti in agro di Poggio Imperiale, identificati al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 11 p.lle 86 e 253; il contratto ha poi formato oggetto di due suc- cessive cessioni, all'esito delle quali l'odierno attore ha riacquistato l'originaria qualità di promissa- rio acquirente;
scaduto il termine per la stipula del definitivo e ricevuta una diffida ad adempiere dai promittenti venditori in data 12.4.2018, il , con comunicazione del 2.5.2018, ha evidenziato Pt_1
come il ritardo fosse da imputarsi alla mancata titolarità, in capo ai convenuti, della piena proprietà dei beni promessi in vendita;
successivamente, stante l'inerzia dei convenuti, ha esercitato il recesso ex art. 1385 c.c. con pec del 18.5.2018. I convenuti hanno contestato, a loro volta, il recesso, me- diante pec del 28.5.2018, sostenendo che il fosse a conoscenza di dover acquistare il solo Pt_1
diritto di superficie.
Tanto precisato in punto di fatto, va evidenziato che la circostanza che i promittenti vendito- ri non fossero proprietari del bene (ma meri superficiari, id est livellari) non è contestata, oltre che documentalmente provata.
A tal proposito, i convenuti si sono difesi eccependo la loro buona fede e deducendo di essersi tem- pestivamente attivati dopo averne avuto conoscenza, riuscendo ad acquistare la piena titolarità dei beni a seguito del versamento del prezzo di affrancazione in favore del Comune di Poggio Imperia- le, sicché nulla ostava alla stipula del definitivo.
In conformità alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve osservarsi che il promissario acquirente di un bene, il quale ignori che questo appartenga, all'atto del preliminare, in tutto o in parte ad altri, non può agire per la risoluzione prima della scadenza del termine per la sti- pula del contratto definitivo, in quanto il promittente venditore fino a tale momento può adempiere all'obbligazione di fargli acquistare la proprietà del bene, o acquistandola egli stesso dal terzo pro- prietario, o inducendo questo a trasferirgliela (Cass. Civ. n. 4164/2015; Cass Civ. n. 21179/2004;
Cass. Civ. n. 13330/2000).
In sostanza, il promissario acquirente può agire in giudizio al fine di chiedere la risoluzione del con- tratto solo una volta scaduto il termine previsto per la stipula del definitivo.
Applicando il suddetto principio al caso di specie, gli odierni convenuti, che avevano pro- messo di vendere la “piena proprietà” dei fondi per cui è causa (art. 1 del preliminare), per adempie- re agli obblighi assunti con il preliminare, avrebbero dovuto prontamente attivarsi per acquistare la piena proprietà dei fondi per poi trasferirla all'odierno attore.
6 Nella vicenda di causa, è invece documentato che la pec del 2.5.2018 inviata dal al Pt_1
difensore dei convenuti è rimasta priva di riscontro;
che, a seguito della comunicazione di recesso comunicata dal in data 18.5.2018, i convenuti con pec del 28.5.2018 hanno contestato ogni Pt_1
addebito, sostenendo che il fosse a conoscenza di essersi obbligato ad acquistare la sola Pt_1
proprietà superficiaria, in spregio al chiaro tenore letterale del contratto preliminare che faceva espresso riferimento alla “piena proprietà” (art. 1 del preliminare) e, quindi, in violazione del cano- ne di buona fede e correttezza;
che, infine, l'istanza di affrancazione è stata depositata dai convenuti soltanto in data 25.6.2018, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione. Dagli atti risulta, pe- raltro, che la procedura di affrancazione si è conclusa alla fine dell'anno 2018, sicché l'attore avrebbe potuto conseguire la piena titolarità dei terreni non prima di altri sei mesi.
Appare, quindi, evidente, che il ritardo colpevole nella esecuzione della principale obbliga- zione posta a carico dei convenuti ha superato ogni ragionevole limite di tolleranza, tenuto conto della natura del contratto, del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclu- sione del contratto e deve, quindi, essere considerato un inadempimento di non scarsa importanza
Non è idonea a traslare la responsabilità per mancata stipula del contratto definitivo in capo all'attore la missiva inviata dai convenuti in data 18.1.2018, tesa ad esortare lo stesso alla conclu- sione del definitivo, in quanto l'impossibilità della stipula del definitivo è derivata – per tutte le ra- gioni sopra esposte – dall'inadempienza dei venditori.
Il promissario acquirente non è incorso, quindi, in alcun inadempimento, diversamente dai venditori che hanno promesso di vendere la piena proprietà di un bene di cui erano solo superficiari
(rectius livellari) e di cui sono divenuti pieni proprietari nelle more del presente giudizio.
Il difetto di titolarità di un diritto di proprietà sull'immobile in questione in capo ai promit- tenti venditori assurge – in sostanza – a dato fondante la responsabilità per inadempimento all'obbligo di procurare l'acquisto del bene in capo al , con assorbimento della ulteriore Pt_1 questione concernente l'esistenza di una servitù apparente gravante sul fondo per cui è causa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto onto- logicamente diverso da quello di piena proprietà, cosicché, ove - nell'ambito di un contratto preli- minare di compravendita - il promittente venditore si sia obbligato a trasferire al promissario ac- quirente la proprietà piena di un immobile del quale abbia soltanto la proprietà superficiaria, ri- corre la figura dell'"aliud pro alio", che legittima l'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c.” (Cass. Civ. n. 23547/2017).
Del tutto priva di fondamento giuridico è la tesi di parte convenuta, secondo cui il terreno sarebbe ancora nella detenzione della in forza del contratto di comodato gratuito sottoscrit- CP_1
7 to in data 16.4.2015 e non risolto, essendo pacifico in giurisprudenza che la promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata (come quella di specie) integra un contratto misto, la cui causa
è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario;
pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita
(Cass. Civ. n. 5891/2024).
Collegamento negoziale che si evince dallo stesso tenore letterale della scrittura privata del
16.4.2015 e, in particolare, della clausola e) secondo cui “la sig.ra viene immessa CP_1 nel possesso dei beni oggetto della compravendita” (all. 2 citazione).
Ne consegue che il contratto collegato esaurisce i suoi effetti ossia diventa inefficace nel momento stesso in cui il contratto preliminare perde ogni sua efficacia (o perché stipulato il defini- tivo o perché risolto o annullato).
Specularmente, la cessione del contratto preliminare di vendita comporta automaticamente la cessione del contratto collegato di comodato gratuito.
In secondo luogo, è palesemente infondata in diritto l'assunto dei convenuti secondo cui la dichiarazione della di “conformità degli immobili alle caratteristiche ed alle condizioni in- CP_1 dicate in premessa”, contenuta nel contratto di comodato del 16.4.2015, avrebbe comportato una ri- nuncia ad ogni contestazione ed eccezione futura.
In virtù del principio de legittimo affidamento e nel rispetto del canone della buona fede, in- fatti, il compratore ha il diritto di confidare nella veridicità delle dichiarazioni dell'alienante, con la conseguenza che la mera dichiarazione di conformità dei beni non fa venire meno l'obbligo in capo alla controparte di garantire la piena proprietà dei beni promessi.
È sufficiente, a tal proposito, richiamare quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità
e cioè che l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o dirit- ti reali o personali di godimento (come nel caso di specie: art. 4 del preliminare) esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è re- sponsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente co- noscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti (Cass. Civ. n. 14289/2018; Cass.
Civ. n. 976/2006).
La contestazione avversaria è, in ogni caso, irrilevante ai fini del decidere, non avendo i convenuti chiesto la restituzione del bene nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
8 Parimenti destituita di ogni fondamento è l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva sol- levata da parte convenuta, essendo pacifico che la cessione del contratto (preliminare), ai sensi dell'art. 1406 c.c., comporta il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi (incluso, quindi, il diritto alla restituzione del doppio della caparra e delle somme versate a titolo di prezzo).
Nella vicenda per cui è causa, il contratto preliminare è stato una prima volta ceduto dal alla in data 16.4.2015 e, quindi, prima della data originariamente fissata per la sti- Pt_1 CP_1
pula del definitivo (ossia il 30.9.2015). In detta scrittura privata, le parti hanno concordemente mo- dificato la data per la stipula del definitivo, prorogandola al 30.9.2017 (all. 2 citazione).
Il contratto preliminare è stato poi nuovamente ceduto dalla al in data CP_1 Pt_1
27.9.2017 e, quindi, prima della nuova data fissata per la stipula del definitivo (all. 3 citazione).
Entrambi gli atti, essendo stati sottoscritti dal cedente, dal cessionario e dal debitore ceduto
(ossia gli odierni convenuti), sono perfettamente validi ed efficaci.
Atteso, dunque, il ritardo colpevole di parte promittente venditrice rispetto agli obblighi as- sunti con il contratto preliminare stipulato in data 30.12.2014 e del legittimo esercizio della facoltà di recesso della parte non inadempiente del 18.5.2018, il contratto oggetto di causa deve essere di- chiarato sciolto per inadempimento del promittente venditore.
Dalla lettura del contratto preliminare e alla luce della documentazione in atti risulta l'avvenuto versamento, in favore dei convenuti, della somma di € 31.500,00, di cui € 10.000 versati dall'attore quale caparra confirmatoria (€ 5.000 in favore dei coniugi e € 5.000 Controparte_7 in favore dei coniugi , all'atto della sottoscrizione del preliminare (all. 1 citazio- CP_8 ne), nonché il versamento da parte di della residua somma di € 21.500,00, a titolo di CP_1 saldo sul prezzo (di cui € 9.500 in favore dei coniugi e € 12.000 in favore dei Controparte_7 coniugi , all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 16.4.2015 (all. 2 ci- CP_8
tazione).
Per effetto della previsione dell'art. 1385, 2 comma, c.c., parte convenuta deve essere con- dannata a restituire il doppio della caparra ricevuta, pari ad € 20.000,00.
La pronuncia che dichiara la cessazione del contratto per effetto dell'esercizio della facoltà di recesso, al pari della sentenza di risoluzione per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc con riguardo alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle presta- zioni già eseguite, sicché, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute, pari nel caso di specie ad € 21.500.
9 I convenuti devono, pertanto, essere condannati – ciascuno per la quota di loro spettanza – a corrispondere all'attore la complessiva somma di € 41.500,00 (e, quindi, e Controparte_4 [...]
nella misura di € 19.500, mentre i coniugi e nella Controparte_9 CP_2 CP_3 misura di € 22.000), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Tra gli effetti restitutori conseguenti alla pronunciata risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente rientra l'obbligo del promissario, adempiente, cui sia stato anticipatamente consegnato il bene negoziato, di corrispondere alla controparte, che l'abbia richiesto, la consegna del bene e degli eventuali frutti (Cass. Civ. n. 5891/2024).
Di tale prestazione deve, tuttavia, essere fatta richiesta (Cass. Civ. n. 4465/1997), non essen- do il CE autorizzato – in assenza di domanda dell'altro contraente – ad emettere il provvedi- mento restitutorio, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzio- ne, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa;
ne deriva che, in as- senza di un'espressa domanda della parte, il CE non può emanare i provvedimenti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto (Cass. Civ. n. 15909/2016).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a chiedere in via del tutto irrituale, con la memoria ex art. 183, 6 co., n. 2 c.p.c., di pronunciare in via istruttoria ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio dell'immobile. Trattasi di domanda irrituale, inammissibile e tardiva.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame sull'ammissibilità e fon- datezza della domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., formulata dall'attore con le note conclusive del 7.12.2022.
Da ultimo, preme rammentare che la disponibilità manifestata dall'attore, con le note del
7.1.2021 e a verbale di udienza del 16.3.2021, di acquistare i fondi per cui è causa al fine della defi- nizione bonaria della controversia, non può di certo essere interpretata come rinuncia alla domanda, né come rinuncia alla pretesa sostanziale idonea a determinare la cessazione della materia del con- tendere. Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, infatti, non può desumersi dalla disponi- bilità dell'attore ad intavolare trattative con gli attuali proprietari, ai fini dell'acquisto dei terreni di causa, una rinuncia alla volontà di proseguire nell'azione, trattandosi di una volontà manifestata al solo fine conciliativo e, quindi, di un'iniziativa ispirata dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l'accertamento del proprio diritto.
Resta assorbita ogni altra questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
III.- Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e, pertanto, quelle relative al presente giudizio di cognizione si pongono a carico dei convenuti, mentre quelle del giudizio cautelare esperito in corso di causa vanno poste a carico di parte attrice.
10 Quanto alla posizione di mette conto precisare che la terza interventrice è CP_1
intervenuta in giudizio senza far valere un diritto autonomo, introducendo una domanda nuova o ampliando il thema decidendum, ma al solo fine di aderire alla tesi della parte adiuvata, nel tentativo di addivenire ad una definizione conciliativa della lite. Tenuto quindi conto della natura dell'intervento e alla luce delle esposte considerazioni, si stima equo compensare integralmente le spese di lite tra parte convenuta e l'interventrice.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi – d'ufficio – ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione dei giudizi di cognizione e dei giudizi cautelari fino a € 52.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la legittimità del recesso esercitato dal promittente acquirente
[...]
in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato inter- Parte_4
partes il 30.12.2014, per inadempimento dei promissari venditori E_
, e e per
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5
l'effetto:
a) AN , in solido fra loro, al- E_ CP_3
la restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 22.000 (comprensiva del doppio della caparra confirmatoria versata), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) AN e , in solido fra loro, Controparte_4 Controparte_5 alla restituzione, in favore dell'attore della somma di € 19.500 (comprensiva del doppio del- la caparra confirmatoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. AN , E_ CP_3 Controparte_4
e , in solido fra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_5 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di cognizione, che si li- Parte_1 quidano in complessivi € 6.074, di cui € 264,00 per esborsi ed € 5.810,00 per compensi profes- sionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
11 3. AN alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, e E_ CP_3 Controparte_4 Parte_5
, delle spese di lite del giudizio cautelare esperito in corso di causa, che si liquidano in €
[...]
3.228,00, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
4. COMPENSA integralmente tutte le spese di lite tra i convenuti e l'interventrice 10
.
[...]
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 11.4.2025
Il CE – HE IA
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