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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N. Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N. Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 268/2025 Dott. Maurizio Vilona Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 268/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il
01.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10.06.2025
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Daniela e Parte_1
Altri istituti del diritto dall'avv. Parisi Valeria, elettivamente domiciliata presso il difensore, come da delle locazioni procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Vesco Gianandrea, CP_1
elettivamente domiciliata presso il difensore, come da procura in atti.
APPELLATO pagina 1 di 9 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n. 4023/24,
emessa in data 03.10.2024 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI
L'appellante e l'appellata hanno concluso e discusso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha intimato a sfratto per finita Parte_1 CP_1
locazione dall'immobile sito in Trenzano (BS), Via Vittorio Emanuele n.10/A,
locato ad uso commerciale, per la data del 30 giugno 2022.
In sede di comparizione delle parti, l'intimata si è opposta CP_1
alla convalida ed ha eccepito di non aver ricevuto la disdetta nel termine di legge, ex art. 28 l. 392/1978.
Il primo giudice, sussistendo gravi motivi in contrario, non ha pronunciato ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c., ed ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; ha disposto l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo;
quindi, ha deciso la causa, come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 03 ottobre
2024, dichiarando: 1) risolto il contratto di locazione per cui è causa, per finita locazione, alla data del 30 giugno 2028, ed ha ordinato alla conduttrice di rilasciare l'immobile detenuto in locazione in favore della locatrice, libero e sgombero da persone e cose, per la data del 01 luglio 2028, che ha indicato per l'esecuzione del rilascio;
2) ha compensato per intero tra le parti le spese di pagina 2 di 9 lite.
Il primo giudice, in sentenza, ha ritenuto che la memoria integrativa della ricorrente/odierna appellante sia stata depositata oltre il termine perentorio assegnato dal giudice ed, in conseguenza, non ha preso in considerazione, ai fini del decidere, le deduzioni, le domande e la documentazione prodotta dalla parte intimante con la stessa.
Il primo giudice, secondo quanto allegato e provato, ha ritenuto non sussistente la prova della manifestazione della volontà della locatrice di ottenere il rilascio dell'immobile locato per la naturale scadenza del
30.06.2022, nonché della ricezione della stessa comunicazione da parte della conduttrice.
Il primo giudice, infatti, ha considerato che le intervenute comunicazioni tra le parti risultassero inidonee a tale scopo - avendo le stesse avuto riguardo alla dedotta intervenuta risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa richiamata a causa dell'inadempimento della conduttrice - e rilevando che l'intimazione dello sfratto per finita locazione assolve anche alla finalità di manifestare la volontà di non proseguire nel rapporto negoziale, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione alla data del 30.06.2028, con ogni conseguente provvedimento, regolando le spese di lite come da dispositivo, compensate per la peculiarità della fattispecie.
ha proposto appello e, costituendosi, l'appellata Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 ne ha contestato i contenuti e ne ha chiesto il rigetto, spiegando, a propria volta, appello incidentale condizionato all'esito, eventualmente, vittorioso del gravame principale.
La Corte di Appello, discussa la causa, l'ha decisa dando lettura del dispositivo in udienza e depositando la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI
L'appellante principale affida l'appello ai seguenti motivi:
Con il primo motivo censura la sentenza gravata deducendo l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, della volontà della in merito Pt_1
alla cessazione della locazione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 28
della L. 392/1978 e dell'art. 1324 c.c., stante che, mentre per un verso afferma che quest'ultima ha manifestato la volontà di porre fine al contratto, instando per la declaratoria di risoluzione dello stesso, dall'altro conclude che tale determinazione non avrebbe espresso validamente, determinando così la rinnovazione del contratto fino alla data del 30.06.2028.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata deducendo l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, della volontà della in merito Pt_1
alla cessazione della locazione, con violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cpc, stigmatizzando la decisione appellata, quindi, non soltanto per l'erronea ricostruzione dei fatti acquisiti al procedimento [impugnata con il primo motivo], ma anche per la valutazione giudiziale dei medesimi. pagina 4 di 9 Con il terzo motivo censura la sentenza gravata deducendo la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. e conseguente illegittimità della sentenza, deducendo che la decisione di aver considerato tardiva e non utilizzabile la memoria integrativa della ricorrente ha finito con il ledere irragionevolmente il proprio diritto alla difesa,
costituzionalmente tutelato. Non vi è motivo, infatti, per ritenere tardiva la memoria depositata nel fascicolo del merito alla data del 10.01.2024,
contenente richiesta di acquisire allo stesso fascicolo la prima memoria erroneamente depositata nel fascicolo del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, non sussistendo, fra l'altro, alcuna lesione del contraddittorio, per essere, a quella data, ancora pendenti i termini per il deposito dell'avversa memoria (in scadenza il 18.01.2024) e perché la controparte aveva conosciuto i contenuti dell'atto difensivo in questione,
prendendo posizione in ordine ai medesimi.
L'appellata affida il proprio appello incidentale condizionato ai seguenti motivi:
Con unico motivo di gravame l'appellata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, chiede che la sia Pt_1
condannata a corrisponderle l'indennità per la perdita di avviamento prevista dall'art. 34 L. 392/1978 pari a 18 mensilità, ossia € 1.322,00 canone trimestrale/3= € 440,66*18= € 7.931,99.
pagina 5 di 9 Ciò posto, la Corte osserva
I primi due motivi, che sia per ragioni logiche e perché incidono, seppur relativamente a diversi profili, sulla medesima ratio decidendi, debbono essere esaminati e decisi contestualmente, sono infondati.
La censura dell'appellante relativa alla assunta non corretta interpretazione dei documenti prodotti dalla medesima in atti e di cui ai sub 4), 5), 7), 11) e 12)
del proprio fascicolo di primo grado non è condivisibile, giacché:
-quanto al doc. n. 4) esso attiene a fatti estranei al giudizio di intimazione di sfratto per finita locazione che ci occupa, avendo riguardo alla comunicazione del difensore di parte appellante all'appellata che la propria assistita avrebbe inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 11 contratto di locazione) per mancato pagamento di rate trimestrali del canone di locazione
(mesi Ottobre-Dicembre 2020), deducendo la risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa e chiedendo la liberazione dei locali;
-quanto ai doc. n. 5); n. 7), n. 11) e n. 12) essi attendono a corrispondenze tra
Avvocati contenenti puntualizzazioni in merito alle loro rispettive difese ed eventuali ipotesi transattive e deflattive della controversia che, a prescindere dalle valutazioni di opportunità circa la loro producibilità in giudizio, che, qui,
comunque, non rileva, non provengono dalla parte negoziale – né dal suo procuratore ad negotia - titolare della prerogativa di manifestare alla parte pagina 6 di 9 conduttrice la volontà di non proseguire nel rapporto di locazione e, quindi, di determinarne la cessazione alla prima scadenza successiva, né in tal senso possono assumere rilievo altri atti delle parti depositati in altri giudizi aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa.
Non sussiste, poi, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il principio della non contestazione opera soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti [Cfr. Cass. Civ. n. 18221/2023;
Cass. Civ. n. 6172/2020].
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Pur condividendosi in tesi il principio – affermato dalla giurisprudenza del
Supremo Collegio [Cfr. Cass. Civ. n. 12090/2024] – secondo cui l'errato deposito dell'atto giudiziale in via telematica nel non pertinente fascicolo non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché tale disguido non determina ripercussioni che possano assumere rilievo, non essendo portatore di “vulnus” alcuno nella difesa della controparte, la quale (nel caso in esame) esaurisce il proprio diritto processuale a ulteriormente illustrare il proprio atto introduttivo col deposito della propria memoria, non sussistendo un diritto di replica all'altrui memoria,
pagina 7 di 9 nel caso pervenuta nel pertinente fascicolo a scadenza avvenuta del termine,
tuttavia si deve rilevare che la ricorrente/odierna appellante non ha formulato,
al riguardo, istanza di rimessione in termini, ex art, 153 c.p.c..
L'istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con la quale la parte chiede al giudice di essere ammessa a compiere atti che sarebbero stati preclusi per l'inosservanza di un termine perentorio ed evitare, quindi, che la stessa possa subire, senza colpa, un danno per la decadenza derivante dalla inosservanza del termine, ha natura giurisdizionale, poiché si rivolge al giudice e richiede la sua decisione – non essendo un istituto automatico –
poiché richiede una valutazione del giudice che dovrà decidere se la causa della decadenza è imputabile alla parte o meno.
La proposizione dell'istanza di rimessione in termini deve esser tempestiva [“
.. termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” – Cfr. Cass. Civ. n. 1348/2024; Cass. Civ. n.
21282/2024] e nel giudizio che ci occupa essa è totalmente mancata, così
rendendo inoppugnabile la decisione sul punto adottata dal primo giudice.
I motivi dell'appello principale, in conclusione, non sono condivisibili e devono essere rigettati, atteso che si è rilevato come il primo giudice ha fatto buon governo degli atti di causa e corretta applicazione delle norme di legge,
fornendo adeguata e congrua motivazione della propria decisione.
L'appello incidentale condizionato, per effetto della suddetta valutazione pagina 8 di 9 dell'appello principale, rimane assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 536,00 per la “fase di studio”, euro 536,00 per la “fase introduttiva” ed euro 851,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per condannare l'appellante principale al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE EST.
Maurizio Vilona
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N. Dott. Maria Grazia Domanico Presidente
Rep. N. Dott. Francesca Caprioli Consigliere
R. Gen. N. 268/2025 Dott. Maurizio Vilona Consigliere rel.
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 268/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il
01.04.2025 e posta in decisione all'udienza collegiale del 10.06.2025
d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. Fortuna Daniela e Parte_1
Altri istituti del diritto dall'avv. Parisi Valeria, elettivamente domiciliata presso il difensore, come da delle locazioni procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Vesco Gianandrea, CP_1
elettivamente domiciliata presso il difensore, come da procura in atti.
APPELLATO pagina 1 di 9 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n. 4023/24,
emessa in data 03.10.2024 e depositata in pari data.
CONCLUSIONI
L'appellante e l'appellata hanno concluso e discusso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha intimato a sfratto per finita Parte_1 CP_1
locazione dall'immobile sito in Trenzano (BS), Via Vittorio Emanuele n.10/A,
locato ad uso commerciale, per la data del 30 giugno 2022.
In sede di comparizione delle parti, l'intimata si è opposta CP_1
alla convalida ed ha eccepito di non aver ricevuto la disdetta nel termine di legge, ex art. 28 l. 392/1978.
Il primo giudice, sussistendo gravi motivi in contrario, non ha pronunciato ordinanza di rilascio, ex art. 665 c.p.c., ed ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; ha disposto l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria che ha avuto esito negativo;
quindi, ha deciso la causa, come da dispositivo letto pubblicamente all'udienza del 03 ottobre
2024, dichiarando: 1) risolto il contratto di locazione per cui è causa, per finita locazione, alla data del 30 giugno 2028, ed ha ordinato alla conduttrice di rilasciare l'immobile detenuto in locazione in favore della locatrice, libero e sgombero da persone e cose, per la data del 01 luglio 2028, che ha indicato per l'esecuzione del rilascio;
2) ha compensato per intero tra le parti le spese di pagina 2 di 9 lite.
Il primo giudice, in sentenza, ha ritenuto che la memoria integrativa della ricorrente/odierna appellante sia stata depositata oltre il termine perentorio assegnato dal giudice ed, in conseguenza, non ha preso in considerazione, ai fini del decidere, le deduzioni, le domande e la documentazione prodotta dalla parte intimante con la stessa.
Il primo giudice, secondo quanto allegato e provato, ha ritenuto non sussistente la prova della manifestazione della volontà della locatrice di ottenere il rilascio dell'immobile locato per la naturale scadenza del
30.06.2022, nonché della ricezione della stessa comunicazione da parte della conduttrice.
Il primo giudice, infatti, ha considerato che le intervenute comunicazioni tra le parti risultassero inidonee a tale scopo - avendo le stesse avuto riguardo alla dedotta intervenuta risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa richiamata a causa dell'inadempimento della conduttrice - e rilevando che l'intimazione dello sfratto per finita locazione assolve anche alla finalità di manifestare la volontà di non proseguire nel rapporto negoziale, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione alla data del 30.06.2028, con ogni conseguente provvedimento, regolando le spese di lite come da dispositivo, compensate per la peculiarità della fattispecie.
ha proposto appello e, costituendosi, l'appellata Parte_1 CP_1
pagina 3 di 9 ne ha contestato i contenuti e ne ha chiesto il rigetto, spiegando, a propria volta, appello incidentale condizionato all'esito, eventualmente, vittorioso del gravame principale.
La Corte di Appello, discussa la causa, l'ha decisa dando lettura del dispositivo in udienza e depositando la sentenza nei termini di legge.
MOTIVI
L'appellante principale affida l'appello ai seguenti motivi:
Con il primo motivo censura la sentenza gravata deducendo l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, della volontà della in merito Pt_1
alla cessazione della locazione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 28
della L. 392/1978 e dell'art. 1324 c.c., stante che, mentre per un verso afferma che quest'ultima ha manifestato la volontà di porre fine al contratto, instando per la declaratoria di risoluzione dello stesso, dall'altro conclude che tale determinazione non avrebbe espresso validamente, determinando così la rinnovazione del contratto fino alla data del 30.06.2028.
Con il secondo motivo censura la sentenza gravata deducendo l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, della volontà della in merito Pt_1
alla cessazione della locazione, con violazione e/o falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cpc, stigmatizzando la decisione appellata, quindi, non soltanto per l'erronea ricostruzione dei fatti acquisiti al procedimento [impugnata con il primo motivo], ma anche per la valutazione giudiziale dei medesimi. pagina 4 di 9 Con il terzo motivo censura la sentenza gravata deducendo la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c. e conseguente illegittimità della sentenza, deducendo che la decisione di aver considerato tardiva e non utilizzabile la memoria integrativa della ricorrente ha finito con il ledere irragionevolmente il proprio diritto alla difesa,
costituzionalmente tutelato. Non vi è motivo, infatti, per ritenere tardiva la memoria depositata nel fascicolo del merito alla data del 10.01.2024,
contenente richiesta di acquisire allo stesso fascicolo la prima memoria erroneamente depositata nel fascicolo del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, non sussistendo, fra l'altro, alcuna lesione del contraddittorio, per essere, a quella data, ancora pendenti i termini per il deposito dell'avversa memoria (in scadenza il 18.01.2024) e perché la controparte aveva conosciuto i contenuti dell'atto difensivo in questione,
prendendo posizione in ordine ai medesimi.
L'appellata affida il proprio appello incidentale condizionato ai seguenti motivi:
Con unico motivo di gravame l'appellata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, chiede che la sia Pt_1
condannata a corrisponderle l'indennità per la perdita di avviamento prevista dall'art. 34 L. 392/1978 pari a 18 mensilità, ossia € 1.322,00 canone trimestrale/3= € 440,66*18= € 7.931,99.
pagina 5 di 9 Ciò posto, la Corte osserva
I primi due motivi, che sia per ragioni logiche e perché incidono, seppur relativamente a diversi profili, sulla medesima ratio decidendi, debbono essere esaminati e decisi contestualmente, sono infondati.
La censura dell'appellante relativa alla assunta non corretta interpretazione dei documenti prodotti dalla medesima in atti e di cui ai sub 4), 5), 7), 11) e 12)
del proprio fascicolo di primo grado non è condivisibile, giacché:
-quanto al doc. n. 4) esso attiene a fatti estranei al giudizio di intimazione di sfratto per finita locazione che ci occupa, avendo riguardo alla comunicazione del difensore di parte appellante all'appellata che la propria assistita avrebbe inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa (art. 11 contratto di locazione) per mancato pagamento di rate trimestrali del canone di locazione
(mesi Ottobre-Dicembre 2020), deducendo la risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa e chiedendo la liberazione dei locali;
-quanto ai doc. n. 5); n. 7), n. 11) e n. 12) essi attendono a corrispondenze tra
Avvocati contenenti puntualizzazioni in merito alle loro rispettive difese ed eventuali ipotesi transattive e deflattive della controversia che, a prescindere dalle valutazioni di opportunità circa la loro producibilità in giudizio, che, qui,
comunque, non rileva, non provengono dalla parte negoziale – né dal suo procuratore ad negotia - titolare della prerogativa di manifestare alla parte pagina 6 di 9 conduttrice la volontà di non proseguire nel rapporto di locazione e, quindi, di determinarne la cessazione alla prima scadenza successiva, né in tal senso possono assumere rilievo altri atti delle parti depositati in altri giudizi aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione per effetto della clausola risolutiva espressa.
Non sussiste, poi, la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. atteso che il principio della non contestazione opera soltanto in relazione ai fatti allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione dei documenti [Cfr. Cass. Civ. n. 18221/2023;
Cass. Civ. n. 6172/2020].
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Pur condividendosi in tesi il principio – affermato dalla giurisprudenza del
Supremo Collegio [Cfr. Cass. Civ. n. 12090/2024] – secondo cui l'errato deposito dell'atto giudiziale in via telematica nel non pertinente fascicolo non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché tale disguido non determina ripercussioni che possano assumere rilievo, non essendo portatore di “vulnus” alcuno nella difesa della controparte, la quale (nel caso in esame) esaurisce il proprio diritto processuale a ulteriormente illustrare il proprio atto introduttivo col deposito della propria memoria, non sussistendo un diritto di replica all'altrui memoria,
pagina 7 di 9 nel caso pervenuta nel pertinente fascicolo a scadenza avvenuta del termine,
tuttavia si deve rilevare che la ricorrente/odierna appellante non ha formulato,
al riguardo, istanza di rimessione in termini, ex art, 153 c.p.c..
L'istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con la quale la parte chiede al giudice di essere ammessa a compiere atti che sarebbero stati preclusi per l'inosservanza di un termine perentorio ed evitare, quindi, che la stessa possa subire, senza colpa, un danno per la decadenza derivante dalla inosservanza del termine, ha natura giurisdizionale, poiché si rivolge al giudice e richiede la sua decisione – non essendo un istituto automatico –
poiché richiede una valutazione del giudice che dovrà decidere se la causa della decadenza è imputabile alla parte o meno.
La proposizione dell'istanza di rimessione in termini deve esser tempestiva [“
.. termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” – Cfr. Cass. Civ. n. 1348/2024; Cass. Civ. n.
21282/2024] e nel giudizio che ci occupa essa è totalmente mancata, così
rendendo inoppugnabile la decisione sul punto adottata dal primo giudice.
I motivi dell'appello principale, in conclusione, non sono condivisibili e devono essere rigettati, atteso che si è rilevato come il primo giudice ha fatto buon governo degli atti di causa e corretta applicazione delle norme di legge,
fornendo adeguata e congrua motivazione della propria decisione.
L'appello incidentale condizionato, per effetto della suddetta valutazione pagina 8 di 9 dell'appello principale, rimane assorbito.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui al decreto ministeriale n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 536,00 per la “fase di studio”, euro 536,00 per la “fase introduttiva” ed euro 851,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per condannare l'appellante principale al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL CONSIGLIERE EST.
Maurizio Vilona
IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 9 di 9