Articolo 18 della Legge 27 maggio 1970, n. 382
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 luglio 1970
Art. 18. (Scadenza delle rate)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennita' di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Entrata in vigore il 8 luglio 1970