Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 01166/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clara Provezza e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento nr. -OMISSIS-del 3/11/2015 recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.883 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti i motivi aggiunti avverso il provvedimento nr.-OMISSIS- del 2/2/2021 recante ulteriore rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS-di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta con motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1228 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione proposta con motivi aggiunti;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta all’Udienza pubblica del 17 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di trovarsi in Italia da molti anni in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo quale titolare della -OMISSIS-, che gli avrebbe consentito di conseguire redditi idonei al proprio sostentamento; venivano presentate ed accolte istanze di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, ma con il provvedimento impugnato veniva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per assenza di dichiarazione dei redditi dopo l’anno 2012.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE N.241/1990 E DEL D. LGS. N.286/1998. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.
1.1Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare documentazione.
1.2 Con ordinanza del 9 settembre 2021, n.883 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato che, contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, con provvedimento n.-OMISSIS- del 2/2/2021 successivo a quello oggetto di impugnazione l’Amministrazione ha compiutamente respinto l’istanza presentata il 29/5/2019, atteso che l’istante è risultato irreperibile all’indirizzo indicato di -OMISSIS- – ed è stato segnalato alla competente A.G. per il reato di falsità ideologica avendo precedentemente esibito documentazione “di comodo” per attestare una regolarità lavorativa/reddituale inesistente;
Ritenuto pertanto:
- di respingere la domanda di sospensione;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Respinge la domanda cautelare.
Spese della fase cautelare compensate.”.
1.3 Con motivi aggiunti veniva poi impugnato il provvedimento nr.-OMISSIS- del 2/2/2021 recante ulteriore rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
Con ordinanza del 18 novembre 2021, n.1228 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta con i citati motivi aggiunti con la seguente motivazione:
“Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.883 del 2021 con la quale veniva respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo, in particolare sui presupposti che con provvedimento n.-OMISSIS- del 2/2/2021 si fosse dato atto che l’istante era risultato irreperibile all’indirizzo indicato di -OMISSIS-– ed era stato segnalato alla competente A.G. per il reato di falsità ideologica avendo precedentemente esibito documentazione “di comodo” per attestare una regolarità lavorativa/reddituale inesistente;
Visti i motivi aggiunti avverso il citato provvedimento n.-OMISSIS- notificato il 23/7/2021;
Valutata, anche a seguito di tali ulteriori censure, la correttezza dell’operato della Questura di Milano che, contrariamente alle deduzioni di natura procedimentale e di asserita stabilità economica raggiunta in Italia, ha specificato in termini di bilanciamento degli interessi le ragioni del mancato accoglimento di quanto rappresentato da parte ricorrente;
Ritenuto pertanto:
- di respingere la domanda di sospensione;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Respinge la domanda cautelare.
Spese della fase cautelare compensate”.
1.4 In previsione dell’Udienza pubblica l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato nota della Questura di Milano, datata 22 febbraio 2023, con cui si è rappresentato che non sono emersi successivamente elementi utili ai fini del riesame della posizione dello straniero che era tenuto ad abbandonare il territorio nazionale ed è soggetto a provvedimento di espulsione amministrativa.
2. Alla Udienza pubblica del 17 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione ritiene che il ricorso come proposto anche con motivi aggiunti sia infondato e vada rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1 Dall’istruttoria puntualmente espletata dall’Amministrazione risulta che l’istante era stato legale rappresentante della -OMISSIS- cessata d’ufficio il 7/5/2020, che era stato residente in -OMISSIS-da dove era stato cancellato per irreperibilità in data 21/4/2015, che presso il citato indirizzo non era stata riscontrata alcuna ditta e che né i condomini, né l’amministratore di condominio avevano mai conosciuto il ricorrente. Sul presupposto che l’odierno istante avesse utilizzato documentazione “di comodo” riferita a società falsa per trarre in inganno gli operatori addetti all’esame della pratica, il medesimo veniva segnalato alla competente A.G. perché ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica.
3.2 Sotto distinto profilo nei riguardi del ricorrente non risulta contribuzione previdenziale dal novembre 2009, non vi è traccia di redditi o emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo, non vi è dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2019, la dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2018 riporta una situazione reddituale priva di riscontro, eppoi lo stesso è risultato irreperibile all’indirizzo indicato di piazza -OMISSIS-. E’, dunque, risultato in maniera palese il difetto di risorse, provenienti da fonti lecite, necessarie per il proprio sostentamento e per l’inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale, nei termini di insussistenza, in capo a parte ricorrente, di un reddito idoneo a garantirne il sostentamento in Italia, circostanza ex se idonea ad escludere la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno. Per costante giurisprudenza della Sezione (da ultimo, 5.4.2022, n.759; 9.2.2022, n.300), ai sensi dell’art.4, comma 3 D. Lgs. n.286/1998, infatti, il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno è adeguatamente motivato in relazione all’omessa documentazione, da parte del cittadino straniero, di redditi superiori al parametro normativo (di sufficienza reddituale) dell’importo annuo dell’assegno sociale. L’insufficienza reddituale, a maggior ragione ove protrattasi per molti anni, quando suffragata da elementi che ragionevolmente mettono in dubbio la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati nell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, risulta invero un elemento di per sé idoneo a legittimare il diniego del permesso. La capacità dello straniero di far fronte in via autonoma al proprio sostentamento durante la permanenza in Italia costituisce invero presupposto ineludibile per consentirne il legittimo soggiorno sul territorio dello Stato: «Il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese» (ex plurimis: T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, I, 16 luglio 2021, n. 120).
3.3 Anche ai fini della reiezione dei motivi aggiunti si deve, con tali premesse, ritenere che del tutto legittimamente, in virtù delle disposizioni normative invocate nel provvedimento, l’Amministrazione respingeva l’istanza dell’odierna parte ricorrente, valutandosi correttamente elementi che sono stati suffragati negli anni dalla mancata regolarizzazione della posizione amministrativa, dalla inesistenza di stabile attività lavorativa e dalla stessa irreperibilità all’indirizzo indicato nell’istanza.
La Sezione, nel confermare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione già anticipata in fase cautelare, aderisce in altri termini all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno risulta legittimamente emesso sulla base delle circostanze conosciute dalla P.A. alla data della sua adozione, mentre qualsiasi circostanza successiva non può valere quale elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dimostra come l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello di cui al provvedimento impugnato e ciò, ai sensi dell'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990 "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", determina l'impossibilità di annullare il provvedimento impugnato. Sul punto il Consiglio di Stato ha chiarito che "nel giudizio amministrativo il divieto di integrazione della motivazione non ha carattere assoluto in quanto non sempre i chiarimenti resi in corso di giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione: è il caso degli atti di natura vincolata di cui all'art.21 octies L. n. 241/90 nei quali la P.A. può dare anche successivamente la dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto dispositivo dell'atto..."(Cons. Stato, IV, 4.3.2014, n.1018 richiamata poi da Cons. Stato, IV, 28 marzo 2018, n. 1959).
3.4 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Per tali motivi il Collegio ritiene che il ricorso come proposto con motivi aggiunti vada respinto siccome infondato.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della vicenda fattuale e della reciproca natura delle stesse.
In ragione dell’evidente infondatezza del ricorso come proposto anche mediante motivi aggiunti, si conferma la reiezione dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche a mezzo di motivi aggiunti, lo respinge come da motivazione.
Spese compensate.
Conferma la non ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Silvia Cattaneo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO