Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2024, proposto dalla signora IA PP, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Pistilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Gorizia, sezione lavoro, n. 167/2023 emessa nel giudizio n. R.G. 164/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe con la quale è stato dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero dell’Istruzione a rifondere le spese di lite.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, rappresentando che è stato effettuato il pagamento delle spese di lite a favore del difensore antistatario. Ha chiesto, inoltre, il rinvio del procedimento “allo scopo di acquisire le informazioni da parte dell’amministrazione centrale” e auspicato la compensazione delle spese di lite o, per lo meno, il loro contenimento entro i minimi tariffari.
3. Celebrata l’udienza, la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
4. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti n. 269, 268 e 240 del 2024 e in quelli recentissimi trattenuti in decisione in esito all’udienza camerale del 20 novembre 2024.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di rinvio presentata dalla difesa erariale, argomentata sul rilievo della necessaria trattazione centralizzata dell’esecuzione della sentenza in epigrafe e della cospicua mole di analoghe pronunce da ottemperare.
Nella disciplina processuale attualmente vigente, infatti, il rinvio “deve fondarsi su <situazioni eccezionali> (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza …”), che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite” (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
In ogni caso la sentenza è stata pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 19 luglio 2023: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
6. Come preannunciato, la domanda va accolta.
Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 18 aprile 2024, prodotta in giudizio.
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
7. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
8. Non può essere accolta la richiesta delle ricorrenti di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., n. 45/2024 e 440/2019).
9. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI ZI IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla medesima il contributo unificato nella misura versata.
Spese di lite e rimborso del contributo unificato vanno distratti a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO