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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione prima civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nel procedimento 1241/2024 r.g. promosso da:
, in qualità di titolare di SOUL INK – Atelier Tatoo di VA IA con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Carlo Monai
RICORRENTE contro
, in persona del suo l.r.p.t., con l'Avv. Annamaria Controparte_1
Iervolino RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l. 689/1981 ha pronunciato
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
Nel merito: annullarsi o revocarsi l'ordinanza opposta, con dissequestro e riconsegna dei beni della ricorrente, e con vittoria di spese. In via istruttoria: si produce l'ordinanza impugnata notificata, senza inversione dell'onere della prova si chiede sia acquisito il fascicolo della P.A. con la memoria e gli 11 allora allegati documenti della sig.ra e si chiede siano ammesse a testi sui capitoli di narrativa Pt_1 prefissati da “vero che”, di Corno di Rosazzo Federica Moschioni di Cividale e le due Testimone_1
ispettrici.
Parte resistente.
Nel Merito: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettarsi il Ricorso in Opposizione avversario. Spese di lite rifuse.
MOTIVAZIONE
L'ordinanza ingiunzione opposta ascrive alla ricorrente la violazione dell'art. 10 comma 1 lettera a) della L.R. n. 7 del 12/04/2012 inerente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, disciplinata dal Regolamento Regionale (D.P.Reg. 064/Pres. del pagina 1 di 7 14.04.2014) in quanto l'attività “non era condotta secondo le procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le misure necessarie
a tutela dei clienti e degli operatori, così come previsto dal regolamento”. Ciò che si contesta, nello specifico, è che all'interno dei locali denominati “laboratorio ed ufficio” erano presenti vari materiali e strumenti di lavoro di tipo monouso con data di scadenza superata e/o non conformità relative alla etichettatura degli stessi. Il tutto documentato da rilievi fotografici degli accertatori.
A tale violazione è stata applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 7 del 12 Aprile 2012, nella misura del minimo edittale.
Parte ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione per una serie di motivi, enumerati in punti non separati dai fatti, che rendono necessaria una rinumerazione, come di seguito effettuata.
In sede di fissazione dell'udienza di discussione, il Giudice sospendeva inaudita altera parte l'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva regolarmente l' con il patrocinio dell'Avv. Annamaria Iervolino con memoria Pt_2 dell'8 luglio 2024.
All'esito della prima udienza veniva concesso un rinvio per la verifica dell'avvenuto deposito dell'atto di contestazione (verbale di contestazione n. 00223087 del 14.12.2023). Appurato che il verbale era presente, in quanto depositato a mezzo pec in data 24.06.2024, anche se non riprodotto nel fascicolo cartaceo, dopo la discussione veniva revocata la sospensiva e venivano rigettate le prove testimoniali richieste, come da ordinanza depositata il 23.10.2024.
Riassumendo i punti di doglianza del ricorrente, quanto al primo, contenuto nel punto 14 del ricorso, fa riferimento a un riconoscimento della “buonafede” della titolare, contenuto nella motivazione della misura della sanzione, che escluderebbe la colpa e la punibilità.
Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, nell'ambito delle sanzioni amministrative, è sufficiente la semplice colpa del trasgressore, ai sensi dell'art. 3 della l. 689/1981. L'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come buonafede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine sia un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta, sia anche un elemento negativo ovvero che, al medesimo autore, non sia possibile muovere alcun rimprovero, così che l'errore sia incolpevole nel senso di non impedibile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
pagina 2 di 7 Nel caso di specie la “buonafede”, anche se poteva avere un fondamento positivo (di aspettativa) basato sugli esiti di un precedente accertamento conclusosi senza sanzioni, non può dirsi integrata, in quanto la stessa titolare ha reso dichiarazioni confessorie di ignoranza del luogo corretto di stoccaggio dei materiali scaduti e sul fatto che i pigmenti avessero un termine di utilizzo di 12 mesi, mentre si è accertato che l'utilizzo post apertura è consentito per soli 180 giorni e lo stoccaggio degli “scaduti” deve seguire precise regole, esplicitate dettagliatamente nel regolamento e nelle linee guida regionali.
Almeno su questi aspetti la titolare mostra un profilo di ignoranza non incolpevole in quanto doveva essere a conoscenza delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti (artt. 5 e 7 delle linee guida regionali, allegato 1 della delibera del 28.12.2017 n. 2668) e del corretto periodo post apertura (PAO) dei pigmenti da Lei utilizzati. E' inoltre documentata fotograficamente la presenza nei luoghi di lavoro di prodotti con etichette non regolari.
Si ritiene, comunque, che la buonafede sia stata correttamente valorizzata dalla PA per consentire una liquidazione equa della sanzione, determinata nel minimo edittale, anche sulla base dei requisiti di cui all'art. 11 della l. 689/1981, fra i quali va considerata la gravità della violazione e la personalità del trasgressore, in assenza di precedenti.
Quanto al secondo motivo, contenuto nel punto 15 del ricorso, che contesta il termine utilizzato a pag. 4 della ordinanza ingiunzione, ove si parla di “convalida” del sequestro, si ritiene, da una interpretazione letterale del documento, che si intendesse dire che il sequestro effettuato è stato convertito nella misura della confisca.
Sul rispetto del principio di legalità (terzo motivo di opposizione, contenuto nel punto 16 del ricorso) si precisa che precetto e sanzione, che fondano l'ordinanza ingiunzione qui impugnata, sono contenuti entrambi in un atto legislativo regionale (L.R. n. 7 del 12/04/2012 agli articoli 10, comma 1, lettera a) e all'art. 15 comma 1).
Tra le fonti a cui l'art. 1 della legge 689/1981 riserva il potere di sanzionare va annoverata anche la legge regionale. Infatti, pur non espressamente prevista, è contemplata nel testo dei lavori preparatori e la sua soppressione dal testo definitivo è stata effettuata perché la precisazione risultava superflua, dal momento che la legge regionale veniva fatta rientrare nella più ampia categoria della legge. Se ne trova conferma nel fatto che la potestà sanzionatoria in capo alle regioni non è mai stata posta in discussione dalla Corte Costituzionale e identica conclusione è ricavabile dalla stessa legge 689/1981 agli articoli 9, comma 2, 17 comma 3, e 31 comma 1.
pagina 3 di 7 La legge regionale demanda, poi, ad un regolamento regionale la precisazione dei requisiti igienico- sanitari per l'esercizio della specifica attività di tatuaggi e piercing. Il Regolamento, adottato con
D.P.Reg. 14 aprile 2014, n. 064/Pres. all'art. 4 denominato “requisiti igienico-sanitari organizzativi” meglio spiega, ai commi 1-6-7-8, quali siano le condotte richieste e le procedure ritenute necessarie a tutela del cliente e degli operatori. E' pacificamente consentito che la legge ordinaria possa essere eterointegrata da norme regolamentari, specie in materie caratterizzate da discrezionalità tecnica (Corte
Costituzionale sentenza n. 5/2021).
Fra tutte queste spiccano quelle che richiedono precisi requisiti igienico sanitari degli ambienti da predisporre (articolo 2 lettera d) per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e lettera e) per materiali ed attrezzature e articolo 4 - modello organizzativo- per i requisiti igienico sanitari), con obbligo in capo al titolare dell'attività di attivarsi secondo le indicazioni impartite.
Il ricorrente nel quarto motivo di opposizione, contenuto sempre nel punto 16 del ricorso, afferma che non sarebbe vietata la mera detenzione dei prodotti scaduti o non ben etichettati ma che ne sarebbe vietato solo l'utilizzo sulle clienti, che andava provato con un accertamento in flagranza, ovvero con un utilizzo concreto e dimostrabile sulle clienti.
Non è così, in quanto la norma esige precise condotte prudenziali di tenuta e stoccaggio dei materiali e un'attività preventiva di controllo sugli stessi, al fine di tutelare la salute delle clienti e la cui omissione, riflettendosi sui requisiti igienico sanitari che l'attività deve osservare, costituisce illecito amministrativo sanzionato, appunto dall'art. 15 della Legge Regionale n. 7/2012.
Il ricorrente afferma, inoltre, che le contestazioni eseguite riguarderebbero l'art. 10 comma 1 lettera b) della legge regionale, prive di sanzione, in quanto non contemplate dalla norma sanzionatoria dell'art. 15 della legge regionale.
Invero, leggendo le varie contestazioni, si ricava che ciò che la PA contesta non è la modalità concreta di utilizzo dei pigmenti ma tutto quell'insieme di comportamenti preparatori all'utilizzo che ineriscono a come devono essere controllati e custoditi pigmenti e strumenti di lavoro (in particolare con adeguata verifica della scadenza o del periodo massimo di utilizzo dall'apertura) all'interno dei locali dell'attività.
Tali prodotti (si intendono i pigmenti non utilizzabili perché aperti ma con PAO oramai superato o anche altri strumenti di lavoro in confezioni integre ma scaduti) andavano separati fisicamente da quelli in corso di validità e avrebbero dovuto essere stoccati in scatole, in ambiente separato dal laboratorio, con pagina 4 di 7 precisazione inequivoca (es. cartello riportante la dicitura “prodotti scaduti e non utilizzabili”) circa la loro inutilizzabilità, con provvisoria sistemazione in attesa di essere regolarmente smaltiti.
Tali accortezze non si ritrovano leggendo la descrizione delle accertatrici che rinvengono i materiali
“nel locale denominato laboratorio, su una mensola nei pressi del ripiano di lavoro…, sulla medesima mensola…, nel medesimo spazio…, all'interno di un cassetto del ripiano lavoro…, nello stesso cassetto…, nel locale denominato ufficio…, sotto la scrivania… , scatola priva di informazioni relative al suo contenuto…, nel medesimo locale”.
La presenza di un cartello con scritto “da smaltire” posto sullo scatolone è circostanza solo affermata nel ricorso ma contestata dalla difesa della PA e non se ne trova alcuna traccia nel verbale di accertamento, sottoscritto anche dalla titolare, e che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti come descritti dagli accertatori. Anche nell'allegato fotografico la scatola fotografata è bianca e, all'esterno, non riporta alcuna scritta o cartellonistica (cfr. fotografie n. 15 e 17).
Anzi è la stessa ricorrente a dichiarare, in calce al verbale che “credeva di poter stoccare il materiale in ufficio e che i pigmenti presenti nel locale laboratorio credeva avessero un termine di utilizzo di 12 mesi”.
Le linee guida su questo preciso aspetto richiedono che venga riportata la data di apertura “appaiata” con la data di durata minima dopo l'apertura, in modo da consentire un metodico controllo delle scadenze dei prodotti aperti.
Invece, come si ricava dal registro obbligatorio di cui all'art. 4 comma 6, lettera l) del Regolamento
(fotografia n. 9 del verbale di contestazione) rinvenuto nel corso dell'accertamento, per tutti i pigmenti oggetto del sequestro era annotata solo la data di apertura, omettendo il giorno preciso (04/2023), e risultava superato il termine massimo di utilizzo post apertura (PAO), come risulta dal bugiardino depositato dalla stessa titolare nel procedimento amministrativo che ha preceduto l'ordinanza ingiunzione.
La titolare aveva compreso dove ricavare l'informazione relativa ai termini di durata dopo l'apertura dei prodotti detenuti nel laboratorio, ma non li aveva annotati nel registro a mo' di promemoria come richiesto dalle linee guida, annotazione che avrebbe consentito di trasferirli, superato il periodo di apertura in cui ne è consentito l'uso, in separata sede come rifiuti non più utilizzabili e da smaltire.
pagina 5 di 7 Non compare a verbale, inoltre, alcuna sua dichiarazione circa l'utilizzo di tali strumenti per prove su materiale sintetico e il verbale di accertamento puntualizza che in prossimità degli ambienti di lavoro non vi era la presenza di cartelli o segnaletica in tal senso.
In conclusione, il mancato controllo sulle scadenze dei prodotti, la presenza non contestata di alcuni prodotti con etichettature irregolari in lingua straniera, il fatto di detenerli anche nel vano adibito a laboratorio, sono circostanze che dimostrano che l'attività non era condotta nell'osservanza delle procedure tese ad evitare la contaminazione, come prescritto dall'art. 4 del Regolamento e sanzionato dalla Legge Regionale, la cui finalità è proprio quella di evitare rischi alla salute umana derivanti dall'attività di tatuaggio e piercing.
Il motivo quinto di opposizione, sempre contenuto nella narrativa del punto 16, riguarda la mancata contestazione immediata della sanzione. E' pacifico che la contestazione possa avvenire in seguito alla conclusione dell'accertamento che non sempre è istantaneo al momento del sopralluogo. In questo caso, ad esempio, le verifiche sulla durata post apertura delle miscele per tatuaggio e sulle planimetrie allegate alla SCIA sono state effettuate successivamente. E' solo dalla conclusione dell'accertamento che decorre il termine di cui all'art. 14 della l. 689/1981 che è stato, quindi, rispettato.
Si è ritenuto, infine, ininfluente ai fini della decisione il confronto con altro procedimento conclusosi senza sanzione (verbale del 31.01.2023), in quanto dal complesso dei fatti accertati in questa occasione, evidenziati dalla istruttoria documentale, emerge una evidente mancata corretta applicazione della normativa, che fonda l'ordinanza ingiunzione odierna, che viene pertanto confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, andranno quindi poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate, con i nuovi parametri forensi, aggiornati al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1.278,00 per compensi, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Era già stata revocata la misura provvisoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione. La merce oggetto di confisca dovrà, quindi, essere regolarmente distrutta o smaltita secondo le norme di legge.
P.Q.M.
Visti gli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
pagina 6 di 7 • Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate, ex D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1278,00 per compensi, oltre a Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
• Motivazione riservata nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Udine, 25.03.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Elisa Barro
pagina 7 di 7
Sezione prima civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nel procedimento 1241/2024 r.g. promosso da:
, in qualità di titolare di SOUL INK – Atelier Tatoo di VA IA con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Carlo Monai
RICORRENTE contro
, in persona del suo l.r.p.t., con l'Avv. Annamaria Controparte_1
Iervolino RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l. 689/1981 ha pronunciato
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
Nel merito: annullarsi o revocarsi l'ordinanza opposta, con dissequestro e riconsegna dei beni della ricorrente, e con vittoria di spese. In via istruttoria: si produce l'ordinanza impugnata notificata, senza inversione dell'onere della prova si chiede sia acquisito il fascicolo della P.A. con la memoria e gli 11 allora allegati documenti della sig.ra e si chiede siano ammesse a testi sui capitoli di narrativa Pt_1 prefissati da “vero che”, di Corno di Rosazzo Federica Moschioni di Cividale e le due Testimone_1
ispettrici.
Parte resistente.
Nel Merito: Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettarsi il Ricorso in Opposizione avversario. Spese di lite rifuse.
MOTIVAZIONE
L'ordinanza ingiunzione opposta ascrive alla ricorrente la violazione dell'art. 10 comma 1 lettera a) della L.R. n. 7 del 12/04/2012 inerente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, disciplinata dal Regolamento Regionale (D.P.Reg. 064/Pres. del pagina 1 di 7 14.04.2014) in quanto l'attività “non era condotta secondo le procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le misure necessarie
a tutela dei clienti e degli operatori, così come previsto dal regolamento”. Ciò che si contesta, nello specifico, è che all'interno dei locali denominati “laboratorio ed ufficio” erano presenti vari materiali e strumenti di lavoro di tipo monouso con data di scadenza superata e/o non conformità relative alla etichettatura degli stessi. Il tutto documentato da rilievi fotografici degli accertatori.
A tale violazione è stata applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 7 del 12 Aprile 2012, nella misura del minimo edittale.
Parte ricorrente contesta l'ordinanza ingiunzione per una serie di motivi, enumerati in punti non separati dai fatti, che rendono necessaria una rinumerazione, come di seguito effettuata.
In sede di fissazione dell'udienza di discussione, il Giudice sospendeva inaudita altera parte l'ordinanza ingiunzione.
Si costituiva regolarmente l' con il patrocinio dell'Avv. Annamaria Iervolino con memoria Pt_2 dell'8 luglio 2024.
All'esito della prima udienza veniva concesso un rinvio per la verifica dell'avvenuto deposito dell'atto di contestazione (verbale di contestazione n. 00223087 del 14.12.2023). Appurato che il verbale era presente, in quanto depositato a mezzo pec in data 24.06.2024, anche se non riprodotto nel fascicolo cartaceo, dopo la discussione veniva revocata la sospensiva e venivano rigettate le prove testimoniali richieste, come da ordinanza depositata il 23.10.2024.
Riassumendo i punti di doglianza del ricorrente, quanto al primo, contenuto nel punto 14 del ricorso, fa riferimento a un riconoscimento della “buonafede” della titolare, contenuto nella motivazione della misura della sanzione, che escluderebbe la colpa e la punibilità.
Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, nell'ambito delle sanzioni amministrative, è sufficiente la semplice colpa del trasgressore, ai sensi dell'art. 3 della l. 689/1981. L'errore sulla liceità della condotta, comunemente indicato come buonafede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine sia un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta, sia anche un elemento negativo ovvero che, al medesimo autore, non sia possibile muovere alcun rimprovero, così che l'errore sia incolpevole nel senso di non impedibile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
pagina 2 di 7 Nel caso di specie la “buonafede”, anche se poteva avere un fondamento positivo (di aspettativa) basato sugli esiti di un precedente accertamento conclusosi senza sanzioni, non può dirsi integrata, in quanto la stessa titolare ha reso dichiarazioni confessorie di ignoranza del luogo corretto di stoccaggio dei materiali scaduti e sul fatto che i pigmenti avessero un termine di utilizzo di 12 mesi, mentre si è accertato che l'utilizzo post apertura è consentito per soli 180 giorni e lo stoccaggio degli “scaduti” deve seguire precise regole, esplicitate dettagliatamente nel regolamento e nelle linee guida regionali.
Almeno su questi aspetti la titolare mostra un profilo di ignoranza non incolpevole in quanto doveva essere a conoscenza delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti (artt. 5 e 7 delle linee guida regionali, allegato 1 della delibera del 28.12.2017 n. 2668) e del corretto periodo post apertura (PAO) dei pigmenti da Lei utilizzati. E' inoltre documentata fotograficamente la presenza nei luoghi di lavoro di prodotti con etichette non regolari.
Si ritiene, comunque, che la buonafede sia stata correttamente valorizzata dalla PA per consentire una liquidazione equa della sanzione, determinata nel minimo edittale, anche sulla base dei requisiti di cui all'art. 11 della l. 689/1981, fra i quali va considerata la gravità della violazione e la personalità del trasgressore, in assenza di precedenti.
Quanto al secondo motivo, contenuto nel punto 15 del ricorso, che contesta il termine utilizzato a pag. 4 della ordinanza ingiunzione, ove si parla di “convalida” del sequestro, si ritiene, da una interpretazione letterale del documento, che si intendesse dire che il sequestro effettuato è stato convertito nella misura della confisca.
Sul rispetto del principio di legalità (terzo motivo di opposizione, contenuto nel punto 16 del ricorso) si precisa che precetto e sanzione, che fondano l'ordinanza ingiunzione qui impugnata, sono contenuti entrambi in un atto legislativo regionale (L.R. n. 7 del 12/04/2012 agli articoli 10, comma 1, lettera a) e all'art. 15 comma 1).
Tra le fonti a cui l'art. 1 della legge 689/1981 riserva il potere di sanzionare va annoverata anche la legge regionale. Infatti, pur non espressamente prevista, è contemplata nel testo dei lavori preparatori e la sua soppressione dal testo definitivo è stata effettuata perché la precisazione risultava superflua, dal momento che la legge regionale veniva fatta rientrare nella più ampia categoria della legge. Se ne trova conferma nel fatto che la potestà sanzionatoria in capo alle regioni non è mai stata posta in discussione dalla Corte Costituzionale e identica conclusione è ricavabile dalla stessa legge 689/1981 agli articoli 9, comma 2, 17 comma 3, e 31 comma 1.
pagina 3 di 7 La legge regionale demanda, poi, ad un regolamento regionale la precisazione dei requisiti igienico- sanitari per l'esercizio della specifica attività di tatuaggi e piercing. Il Regolamento, adottato con
D.P.Reg. 14 aprile 2014, n. 064/Pres. all'art. 4 denominato “requisiti igienico-sanitari organizzativi” meglio spiega, ai commi 1-6-7-8, quali siano le condotte richieste e le procedure ritenute necessarie a tutela del cliente e degli operatori. E' pacificamente consentito che la legge ordinaria possa essere eterointegrata da norme regolamentari, specie in materie caratterizzate da discrezionalità tecnica (Corte
Costituzionale sentenza n. 5/2021).
Fra tutte queste spiccano quelle che richiedono precisi requisiti igienico sanitari degli ambienti da predisporre (articolo 2 lettera d) per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti e lettera e) per materiali ed attrezzature e articolo 4 - modello organizzativo- per i requisiti igienico sanitari), con obbligo in capo al titolare dell'attività di attivarsi secondo le indicazioni impartite.
Il ricorrente nel quarto motivo di opposizione, contenuto sempre nel punto 16 del ricorso, afferma che non sarebbe vietata la mera detenzione dei prodotti scaduti o non ben etichettati ma che ne sarebbe vietato solo l'utilizzo sulle clienti, che andava provato con un accertamento in flagranza, ovvero con un utilizzo concreto e dimostrabile sulle clienti.
Non è così, in quanto la norma esige precise condotte prudenziali di tenuta e stoccaggio dei materiali e un'attività preventiva di controllo sugli stessi, al fine di tutelare la salute delle clienti e la cui omissione, riflettendosi sui requisiti igienico sanitari che l'attività deve osservare, costituisce illecito amministrativo sanzionato, appunto dall'art. 15 della Legge Regionale n. 7/2012.
Il ricorrente afferma, inoltre, che le contestazioni eseguite riguarderebbero l'art. 10 comma 1 lettera b) della legge regionale, prive di sanzione, in quanto non contemplate dalla norma sanzionatoria dell'art. 15 della legge regionale.
Invero, leggendo le varie contestazioni, si ricava che ciò che la PA contesta non è la modalità concreta di utilizzo dei pigmenti ma tutto quell'insieme di comportamenti preparatori all'utilizzo che ineriscono a come devono essere controllati e custoditi pigmenti e strumenti di lavoro (in particolare con adeguata verifica della scadenza o del periodo massimo di utilizzo dall'apertura) all'interno dei locali dell'attività.
Tali prodotti (si intendono i pigmenti non utilizzabili perché aperti ma con PAO oramai superato o anche altri strumenti di lavoro in confezioni integre ma scaduti) andavano separati fisicamente da quelli in corso di validità e avrebbero dovuto essere stoccati in scatole, in ambiente separato dal laboratorio, con pagina 4 di 7 precisazione inequivoca (es. cartello riportante la dicitura “prodotti scaduti e non utilizzabili”) circa la loro inutilizzabilità, con provvisoria sistemazione in attesa di essere regolarmente smaltiti.
Tali accortezze non si ritrovano leggendo la descrizione delle accertatrici che rinvengono i materiali
“nel locale denominato laboratorio, su una mensola nei pressi del ripiano di lavoro…, sulla medesima mensola…, nel medesimo spazio…, all'interno di un cassetto del ripiano lavoro…, nello stesso cassetto…, nel locale denominato ufficio…, sotto la scrivania… , scatola priva di informazioni relative al suo contenuto…, nel medesimo locale”.
La presenza di un cartello con scritto “da smaltire” posto sullo scatolone è circostanza solo affermata nel ricorso ma contestata dalla difesa della PA e non se ne trova alcuna traccia nel verbale di accertamento, sottoscritto anche dalla titolare, e che fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti come descritti dagli accertatori. Anche nell'allegato fotografico la scatola fotografata è bianca e, all'esterno, non riporta alcuna scritta o cartellonistica (cfr. fotografie n. 15 e 17).
Anzi è la stessa ricorrente a dichiarare, in calce al verbale che “credeva di poter stoccare il materiale in ufficio e che i pigmenti presenti nel locale laboratorio credeva avessero un termine di utilizzo di 12 mesi”.
Le linee guida su questo preciso aspetto richiedono che venga riportata la data di apertura “appaiata” con la data di durata minima dopo l'apertura, in modo da consentire un metodico controllo delle scadenze dei prodotti aperti.
Invece, come si ricava dal registro obbligatorio di cui all'art. 4 comma 6, lettera l) del Regolamento
(fotografia n. 9 del verbale di contestazione) rinvenuto nel corso dell'accertamento, per tutti i pigmenti oggetto del sequestro era annotata solo la data di apertura, omettendo il giorno preciso (04/2023), e risultava superato il termine massimo di utilizzo post apertura (PAO), come risulta dal bugiardino depositato dalla stessa titolare nel procedimento amministrativo che ha preceduto l'ordinanza ingiunzione.
La titolare aveva compreso dove ricavare l'informazione relativa ai termini di durata dopo l'apertura dei prodotti detenuti nel laboratorio, ma non li aveva annotati nel registro a mo' di promemoria come richiesto dalle linee guida, annotazione che avrebbe consentito di trasferirli, superato il periodo di apertura in cui ne è consentito l'uso, in separata sede come rifiuti non più utilizzabili e da smaltire.
pagina 5 di 7 Non compare a verbale, inoltre, alcuna sua dichiarazione circa l'utilizzo di tali strumenti per prove su materiale sintetico e il verbale di accertamento puntualizza che in prossimità degli ambienti di lavoro non vi era la presenza di cartelli o segnaletica in tal senso.
In conclusione, il mancato controllo sulle scadenze dei prodotti, la presenza non contestata di alcuni prodotti con etichettature irregolari in lingua straniera, il fatto di detenerli anche nel vano adibito a laboratorio, sono circostanze che dimostrano che l'attività non era condotta nell'osservanza delle procedure tese ad evitare la contaminazione, come prescritto dall'art. 4 del Regolamento e sanzionato dalla Legge Regionale, la cui finalità è proprio quella di evitare rischi alla salute umana derivanti dall'attività di tatuaggio e piercing.
Il motivo quinto di opposizione, sempre contenuto nella narrativa del punto 16, riguarda la mancata contestazione immediata della sanzione. E' pacifico che la contestazione possa avvenire in seguito alla conclusione dell'accertamento che non sempre è istantaneo al momento del sopralluogo. In questo caso, ad esempio, le verifiche sulla durata post apertura delle miscele per tatuaggio e sulle planimetrie allegate alla SCIA sono state effettuate successivamente. E' solo dalla conclusione dell'accertamento che decorre il termine di cui all'art. 14 della l. 689/1981 che è stato, quindi, rispettato.
Si è ritenuto, infine, ininfluente ai fini della decisione il confronto con altro procedimento conclusosi senza sanzione (verbale del 31.01.2023), in quanto dal complesso dei fatti accertati in questa occasione, evidenziati dalla istruttoria documentale, emerge una evidente mancata corretta applicazione della normativa, che fonda l'ordinanza ingiunzione odierna, che viene pertanto confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, andranno quindi poste a carico di parte ricorrente e vengono liquidate, con i nuovi parametri forensi, aggiornati al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1.278,00 per compensi, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Era già stata revocata la misura provvisoria di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione. La merce oggetto di confisca dovrà, quindi, essere regolarmente distrutta o smaltita secondo le norme di legge.
P.Q.M.
Visti gli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
pagina 6 di 7 • Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate, ex D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1278,00 per compensi, oltre a Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
• Motivazione riservata nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Udine, 25.03.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Elisa Barro
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