Sentenza breve 16 maggio 2025
Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza breve 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/05/2025, n. 9430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9430 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA CU, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del bando di concorso indetto dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, pubblicato in data 23 dicembre 2024 sul Portale “inPA” e sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia, avente a oggetto “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia” in parte qua;
della nota di chiarimenti pubblicata dal Ministero della Giustizia sul proprio sito istituzionale in data 23 gennaio 2025;
ove occorrer possa, della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del 4 febbraio 2025; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\4\2025:
per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- dell’Avviso “ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE”, pubblicato in data 14.4.2025, con cui è stato ripubblicato l’elenco degli ammessi alle prove scritte del “concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia” in sostituzione dell’elenco previamente pubblicato in data 11.04.2025;
- dell’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia” pubblicato in data 14.04.2025 in sostituzione di quello previamente pubblicato in data 11.04.2025, in parte qua, e precisamente nella parte in cui non reca il riferimento al codice candidatura della dott.ssa IA CU (H6SNNXQHRTX), conseguentemente non ammettendola alle prove scritte del 20 e 21 maggio 2025;
- della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale della Formazione prot. n. DOG.15/04/2025.0081389.V del 15.04.2025, con la quale è stato trasmesso alla dott.ssa IA CU “l’allegato estratto del verbale della Commissione, contenente il provvedimento di esclusione”;
- del verbale n. 11 del 10.04.2025, comunicato alla dott.ssa IA CU solamente per estratto con la nota prot. n. DOG.15/04/2025.0081389.V del 15.04.2025, in parte qua, e precisamente nella parte in cui “La Commissione delibera l’esclusione della candidata dalla procedura, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) n.1, poiché il periodo di servizio svolto “in posizione funzionale per l’accesso al quale è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea”, decorrendo dal 21/02/2022 non consente alla candidata il raggiungimento del requisito di “tre o cinque anni di servizio” richiesto dal bando”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il bando del concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero stesso, nella parte in cui, all’art. 2, richiedeva tra i requisiti di partecipazione, anziché cinque anni di servizio presso l’Amministrazione, tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea, ove il candidato fosse “ in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ”;
Considerato che la ricorrente ha dedotto, al riguardo, che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura veniva a coincidere con il giorno 6 febbraio 2025, che alla predetta data avrebbe maturato un’anzianità di servizio pari a 36 mesi e che non avrebbe comunque potuto partecipare alla procedura poiché era in possesso di Laurea specialistica e Master di II Livello, ma non anche del dottorato di ricerca o del diploma conseguito presso una SSPL;
Che la ricorrente ha dedotto altresì che in data 23 gennaio 2025 il Ministero della Giustizia aveva pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di “chiarimenti”, in cui, relativamente ai requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando (cfr. doc. n. 1), aveva precisato “ che il master di II livello è da intendersi equiparato al dottorato di ricerca e al diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione ”;
Che la ricorrente aveva inviato in data 24 gennaio 2025 all’Amministrazione una richiesta di chiarimenti, affinché fosse ulteriormente precisato se, per coloro che, titolari del diploma di master di II livello, fossero nella situazione di essere in servizio nel Ministero della Giustizia dal 21 febbraio 2022 (dapprima a tempo determinato, quale Addetto UPP A3F1 e, dal 5 settembre 2022 e senza soluzione di continuità, quale Funzionario Giudiziario A3F1, in quanto vincitrice del concorso pubblico per 2329 Funzionari Giudiziari del 26 luglio 2019), i 3 anni di servizio potessero, o meno, ritenersi raggiunti alla data del 6 febbraio 2025 (termine di scadenza indicato dal bando per la presentazione della domanda), trattandosi di servizio prestato (calcolando l’anzianità di servizio su base mensile) per 36 mesi, e se, considerato che la nota di chiarimenti del 23 gennaio 2024 pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia aveva comportato una modifica sostanziale della procedura concorsuale, fosse intenzione del Ministero della Giustizia provvedere alla riapertura dei termini per la partecipazione, con proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande;
Che in data 4 febbraio 2025 l’Amministrazione aveva dato riscontro a tale richiesta, ritenendo “ irrituale e irricevibile la richiesta di riapertura dei termini, poiché ancora pendenti ”, e aggiungendo che l’avviso di chiarimenti del 23 gennaio 2025 non aveva comportato alcuna modifica sostanziale del bando, “ poiché l’equiparazione indicata del master di II livello al dottorato di ricerca e al diploma conseguito presso la Scuola di specializzazione rientra nel quadro normativo di riferimento che disciplina la materia concorsuale ”;
Rilevato che a sostegno del ricorso sono state proposte le censure di violazione dell’art. 1, l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione del principio del favor partecipationis e della par condicio dei candidati, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dell’art. 97 Cost., dovendo il bando ritenersi illegittimo per l’omessa equiparazione del Master di II livello al dottorato di ricerca o di diploma conseguito presso una SSPL;
che la ricorrente ha dedotto che per ovviare a tale omissione non risultava idonea la nota di chiarimenti pubblicata, poiché il Ministero avrebbe dovuto procedere a tal fine alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, che avrebbe consentito alla ricorrente di partecipare alla procedura maturando il requisito del servizio triennale che si sarebbe perfezionato il 21 febbraio 2025;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quest’ultima eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed entrambe rilevando l’inammissibilità del ricorso;
Che con motivi aggiunti depositati il 17 aprile 2025 la ricorrente ha impugnato, deducendone l’invalidità derivata, il provvedimento di esclusione dalla procedura e l’elenco degli ammessi alle prove scritte;
Che alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo rituale avviso alle parti circa la possibilità di decisione in forma semplificata;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, potendo prescindersi dall’esame di dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Rilevato, al riguardo, che è pacifico che la ricorrente, in servizio presso il Mistero della Giustizia dal 21 febbraio 2022, dapprima come Addetto UPP e, successivamente, come Funzionario giudiziario, alla data del 6 febbraio 2025 (data di scadenza del bando) non aveva maturato il requisito temporale di 36 mesi richiesto dall’art. 2 del bando, e che tale requisito sarebbe stato raggiunto solo il successivo 21 febbraio 2025, sicché, a prescindere dalla equiparazione o meno del master di II livello al dottorato di ricerca, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non possedeva il titolo necessario per partecipare al concorso;
Rilevato, altresì, che la dedotta illegittimità del bando è stata superata dal successivo avviso con il quale è stata chiarita l’equiparazione dei due titoli, anch’esso impugnato, che quindi non ha comportato alcun pregiudizio agli interessi della ricorrente, che ha comunque potuto beneficiare di tale precisazione, avendone avuto conoscenza quando ancora erano in corso i termini per partecipare al concorso, mentre l’elemento ostativo alla partecipazione era, appunto, il difetto del requisito temporale del servizio prestato;
Né, evidentemente, come eccepito dall’Amministrazione resistente, potrebbe essere invocata la riapertura dei termini al solo fine di consentire alla ricorrente di maturare il requisito, anche tenuto conto del fatto che la riapertura potrebbe in ipotesi essere stata disposta fissando un termine ancora inferiore alla maturazione del periodo richiesto;
Ritenuto quindi che difetti, in capo alla ricorrente, l’interesse all’impugnazione dei provvedimenti gravati, il cui annullamento non potrebbe sortire alcun effetto favorevole nei confronti della stessa;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda controversa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO