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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 30/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.SA Anna Mercuri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2017 promoSA da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Caliendi del Foro di Pesaro
[...] Parte_8
ed elettivamente domiciliati in Urbino, via dei Maceri n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Recupero
ATTORI
Contro
, con il patrocinio degli Avv.ti S. Borsari, S. Quercioli e N. V. Selva Verzica, CP_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Fano, Via Einaudi n. 24;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'Avv. Jader Ritrovato, elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2
Studio in Bologna, viale P. Pietramellara n. 5;
CONVENUTO
pagina 1 di 38 , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Brunelli ed elettivamente domiciliato presso CP_3
lo studio dell'Avv. Pasquale Marra in Urbino, Piano S. Lucia n. 2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4 CP_5
con il patrocinio del Prof Avv. Andrea Astolfi, degli Avv. Francesca Di Marco e Lucilla Fabi, ed
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Urbino, Via S. Andrea 30.
CONVENUTA
ASSICURATRICE in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Controparte_6
, con il patrocinio degli Avv. Andrea Pellegrini e Donatella De Castro ed Controparte_7
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Urbino, alla Via Pellipario n. 61
TE HI
in persona del Controparte_8
procuratore dott. , delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale, con il Controparte_9
patrocinio dell'Avv. Renato Brualdi ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via Castelfidardo n. 3
TE HI
, in persona del Procuratore con poteri di rappresentanza legale Controparte_10
Dott.SA , con il patrocinio dell'Avv. Filippo Martini e Marco Rodolfi ed Controparte_11
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Cipriani, in Pesaro, P.le Matteotti 22
TE HI
in persona del dott. Controparte_12
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_13
Marisa Barattini, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Area Vasta n. 1 dell' in CP_12
Fano via Ceccarini n. 38
TE HI
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Caliendi, elettivamente domiciliata CP_14
presso il suo studio in Pesaro, via Giusti n. 6
pagina 2 di 38 TE HI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale e contrattuale in ambito medico
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
accertare e dichiarare che i convenuti, in solido e/o ciascuno secondo specifico titolo e grado
percentuale, sono responsabili, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o per
fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., in correlazione con la insorta infezione nosocomiale, con le
omesse e/o carenti rispettive, specifiche, doverose e prudenziali attività connesse alla profilassi
infettiva, alla diagnosi e/o alla terapia della patologia infettiva e/o alla “perdita di chances” e/o a quant'altro accertato nella espletata istruttoria preventiva e nella successiva integrazione di c.t.u., per
il decesso del sig. , avvenuto in data 24.12.2011 presso l'Ospedale di Urbino;
Persona_1
per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, a risarcire il danno subito e subendo
dagli attori per la perdita del congiunto , e dunque a corrispondere, iure hereditario Persona_1
e/o iure proprio, le seguenti somme: a (coniuge) € 659.086,08; a Parte_1 [...]
(figlio): iure proprio e/o quale erede di € 495.000,00 nonché, quale CP_14 Persona_1
erede di per la quota di 1/10 su € 420.000,00, la somma di € 42.000,00 e così Parte_4
complessivamente € 537.000,00 a (IG): iure proprio e/o quale erede di Parte_2
€ 495.000,00 nonché, quale erede di per la quota di 1/10 su € Persona_1 Parte_4
420.000,00, la somma di € 42.000,00 e così complessivamente € 537.000,00 a Parte_3
(nipote) € 140.000,00
a , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
(sorelle), per ciascuna: iure proprio € 140.000,00 nonché, quali eredi di Parte_8
, per ciascuna, la quota di 1/5 su € 420.000,00 pari ad € 84.000,00 e così Parte_4
complessivamente, per ciascuna, € 224.000,00 ovvero quelle diverse somme che verranno ritenute di
giustizia dal Giudice, anche in applicazione dei criteri di quantificazione delle somme relativi alla gravità delle condotte colpose poste in essere dai soggetti convenuti ed alla “personalizzazione” del
pagina 3 di 38 risarcimento del danno da “perdita parentale”;
condannare i convenuti, anche in solido, alla refusione a favore degli attori delle spese di lite della
intera causa, ivi comprese quelle della procedura ex art. 669 bis c.p.c. rubricata al n. 189/2012 r.g.
Tribunale di Urbino e delle spese di c.t.u. e c.t.p. tutte, con distrazione a favore del sottoscritto legale
che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previa dichiarazione del Dr. di non accettare CP_1
il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze, difese ed eccezioni di tutte le parti in giudizio,
- In rito, accertare e dichiarare l'incapacità di stare in giudizio della minore per le Parte_3
motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, estrometterla dal presente giudizio, considerando
come non proposta la domanda di risarcimento dei danni in suo favore;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità della CTU resa dal Prof. nel Persona_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o l'inammissibilità/irritualità della sua produzione nel presente giudizio e/o l'inammissibilità ab origine del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, non tener conto delle risultanze della medesima ai fini del decidere e,
comunque, respingere tutte le domande attoree, dei convenuti, dei terzi chiamati in causa nonché dell'intervenuto Sig. svolte nei confronti del Dr. perché infondate in CP_14 CP_1
fatto e in diritto e comunque non provate, previo accertamento di assenza di qualsivoglia
responsabilità professionale dello stesso nel caso de quo per tutti i motivi di cui in atti;
- Ancora, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità/tardività dell'intervento del Sig.
[...]
avvenuto in corso di causa mediante il deposito in data 7/02/2019 della comparsa di CP_14
costituzione per intervento volontario e/o comunque ritenere le sue domande infondate in fatto e/o in
diritto e/o comunque non provate;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata una
qualsivoglia responsabilità – anche minima e/o marginale – del Dr. in merito al decesso CP_1
del Sig. , accertare che il suo concreto apporto nella vicenda de quo risulta minimale Persona_1
e conseguentemente, graduare la sua colpa in termini percentuali limitando alla corrispondente quota
di responsabilità la condanna al risarcimento;
pagina 4 di 38 - Nel merito, in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna del Dott. anche in solido CP_1
con altra parte del giudizio, condannare la (già Controparte_15
) (c.f./P.Iva ), in persona del Controparte_16 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a
manlevare, garantire e tenere indenne il Dr. da ogni pretesa altrui, con pagamento CP_1
diretto in favore degli aventi diritto ai sensi dell'art. 1917, commi 2 e 3, del cod. civ., in virtù dell'esistenza della polizza n. 000096.32.300196 e precedente polizza n. 019394.32.000002, da ogni e
qualsiasi importo che potrebbe eventualmente esser costretto a corrispondere agli odierni attori e/o agli odierni convenuti e/o ai terzi chiamati in causa e/o all'intervenuto in corso di causa Sig.
[...]
per i fatti oggetto di giudizio, e da ogni spesa, anche legale e peritale, relativa alla presente CP_14
causa ed al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi presso il Tribunale di Urbino RG. 189/2014,
nessuna esclusa, o, in subordine, per i motivi in atti, dichiarare tenuta e, conseguentemente,
condannare la (già Controparte_15 [...]
) (c.f./P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_16 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a rimborsare al Dr. CP_1
le somme che quest'ultimo sia stato condannato a pagare agli odierni attori e/o agli odierni
[...]
convenuti e/o ai terzi chiamati in causa e/o all'intervenuto in corso di causa Sig. a CP_14
qualsiasi titolo per i fatti di cui al presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi presso il Tribunale di Urbino RG. 189/2014”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Autorizzarsi la chiamata in causa del terzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 cpc nei
confronti di , in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale Parte_9
in Corso Libertà, 53 a San Cesario sul Panaro (MO), al fine di garantire e/o manlevare il Dott.
rispetto alla denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate Controparte_2
nei confronti dello stesso, disponendo il differimento dell'udienza del 15.09.2017 onde consentire la
pagina 5 di 38 chiamata in causa nei termini ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale
Respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. in quanto inammissibili per Controparte_2
la tipologia della domanda contrattuale ex adverso azionata anche ai sensi ed in applicazione della
Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto e
non provate.
Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei confronti del Dott.
dichiarare la , corresponsabile in Controparte_2 Controparte_17
solido (in base al grado di responsabilità pro quota che verrà accertato all'esito del giudizio) per i
motivi di cui in premeSA, nonché dichiarare , in persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire il predetto Dott. anche ai Controparte_2
sensi ed in applicazione dell'art. 1917 comma III c.c.
Nella denegata ipotesi di soccombenza del Dott. CONDANNARE, Controparte_2 Parte_10
al pagamento diretto nei confronti degli odierni attori ex art. 1917 comma II c.c.
[...]
Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte convenuta : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: modificare l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori con conseguente ammissione della prova per
testi articolata da questa difesa nella II memoria ex art. 183 VI co cpc;
dichiarare inammissibile in quanto tardivo l'intervento litisconsortile del Sig. con vittoria di spese ed onorari;
CP_14
nel merito:
rigettare la domanda attorea nei confronti del Dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto CP_3
per i motivi di cui in narrativa con vittoria di spese ed onorari;
nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione preliminare, rigettare l'intervento litisconsortile del Sig. in quanto CP_14
infondato in fatto ed in diritto per i motivi già dedotti con riferimento all'atto di citazione con vittoria
pagina 6 di 38 di spese ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia comunque minoritaria
responsabilità del Dott. in relazione alla vicenda clinica de qua, accertare l'infondatezza e CP_3
comunque l'eccessività delle avverse pretese risarcitorie, in quest'ultimo caso accogliendole per
quanto di giustizia, e, solo previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti
convenute e/o di altri soggetti, accogliere la domanda di garanzia avanzata dal Dott. nei CP_3
confronti di in virtù degli artt. 21 del CCNL 3 novembre 2005, art. 16 CCNL 17/10/2008 CP_12
e art. 17 CCNL 6 maggio 2010.”
Per parte convenuta Controparte_4
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande svolte dagli attori nei confronti della
concludente in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare la casa di cura
esente da ogni responsabilità rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna di parte attrice alla
rifusione delle spese di lite sostenute dalla concludente;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una
qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con gli altri convenuti, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale
condanna della struttura sanitaria alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare
[...]
il dott. il dott. e/o il dott. a rimborsare alla concludente qualsivoglia CP_12 CP_2 CP_1 CP_3
somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere agli attori, in forza del vincolo di solidarietà
passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della loro eventuale quota di
responsabilità e/o di apporto causale;
c) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse
una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, della concludente per i fatti di cui è causa:
- dichiarare l'assicurazione tenuta a manlevare e tenere indenne da CP_18 Controparte_4
quanto sarà eventualmente obbligata a corrispondere agli attori in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare la compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla concludente, ferma restando la rifusione da parte dell'assicurazione delle spese legali
pagina 7 di 38 sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.;
- dichiarare il dott. il dott. e/o il dott. tenuti a manlevare e CP_12 CP_2 CP_1 CP_3
tenere indenne la concludente da quanto fosse obbligata a corrispondere agli attori in conseguenza di condotte colpose imputabili al predetto medico e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto
eventualmente dovuto dalla casa di cura in favore di parte attrice;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte terza chiamata Parte_10
piaccia all'Illustrissimo Tribunale,
in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda di responsabilità avanzata da _4
nei confronti del Dott. ovvero, in via pregiudiziale subordinata, disporne la
[...] CP_2
separazione rimettendole al Magistrato del Lavoro competente, per i motivi esposti nel paragrafo E);
sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione
pregiudiziale, rigettare comunque la richiesta svolta dalla nei confronti del chirurgo in quanto CP_19
infondata, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti,
per le ragioni esposte sub D4);
respingere comunque la eventuale domanda di rivalsa proposta da CP_10
in via principale di merito, rigettare la domanda risarcitoria dei Sig.ri – – – Parte_1 CP_14 Pt_3
sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio sia in ordine all'ammontare del Parte_4
danno protestato;
in via subordinata accertare la sussistenza di responsabilità esclusiva in capo a _4
o semmai procedere alla graduazione delle colpe tra i convenuti eventualmente
[...]
corresponsabili;
in ogni caso, accertare e dichiarare che la polizza stipulata da con Controparte_4 CP_10
presta copertura assicurativa di primo rischio non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in
favore del personale medico e quindi del Dott. per i motivi dedotti sub D); CP_2
accertare e dichiarare comunque la inoperatività della polizza , o in subordine Parte_9
la sussistenza di una sola garanzia di secondo rischio, per le ragioni spiegate nello stesso par. D);
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate nel paragrafo G);
pagina 8 di 38 con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il
contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Per parte terza chiamata Controparte_20
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria disattesa e non accettandosi il contradditorie
su nuove domande, eccezioni e/o istanze, previa rinnovazione della CTU medico-legale per tutte le
ragioni esposte a pagg. 1 e 2 della propria memoria ex 183 n.3 salva, in subordine, la convocazione a
chiarimenti del CTU prof. sui profili, salvi altri, in atti già evidenziati, nonché ammissione delle Per_2
prove testimoniali proposte dalla difesa del dott. per le motivazioni in atti e/o per quelle di CP_1
Giustizia
- In via principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del dott.
in quanto infondata ed indimostrata;
vinte le spese. CP_1
- In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei
confronti del dott. rigettare la domanda di garanzia da questi proposta nei confronti CP_1
della in quanto infondata, stante l'assenza di copertura Controparte_15
assicurativa; vinte le spese.
- In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei
confronti del dott. e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia da questi CP_1
proposta nei confronti della dichiarare tenuta e quindi condannare Controparte_15
la concludente a prestare la garanzia assicurativa solo limitatamente alla minoritaria percentuale
responsabilitaria ascrivibile al proprio assicurato, escluso il vincolo di solidarietà con gli altri
convenuti.
- In via ulteriormente subordinata, sempre in ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei
confronti del dott. e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia da questi CP_1
proposta nei confronti della qualora venisse pronunciata condanna Controparte_15
del dott. al risarcimento dei danni lamentati dagli attori insieme ed in solido ad altri CP_1
convenuti, in accoglimento della domanda di regresso che in questa sede si propone, accertate e
graduate in percentuale le rispettive colpe, condannare e/o e/o il Controparte_4 CP_12
dott. e/o il dott. a rimborsare alla concludente le eventuali somme Controparte_2 CP_3
pagina 9 di 38 versate in favore degli attori in eccesso rispetto al grado di responsabilità accertato a carico del dott.
CP_1
Per la terza chiamata : Controparte_21
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso nonché, qualora non
ritenga già esteso il contraddittorio nei confronti dei convenuti Dott. CP_22 CP_12 CP_2
e Dott. previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi all'uopo
[...] CP_1
differendo la prima udienza di trattazione ex artt. 106 e 269 c.p.c., per la quale si fa espreSA istanza,
così giudicare: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa da chiunque
proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) IN VIA Controparte_23
SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale della
[...]
con accoglimento (anche parziale) delle domande di risarcimento dei danni Controparte_4
svolte nei suoi confronti dalle attrici, limitare in ogni caso l'esposizione di Controparte_21
nell'ambito dei termini contrattualmente previsti (tenuto conto dunque della franchigia fiSA di Euro
50.000,00, della franchigia aggregata annua di Euro 1.500.000,00 e del massima di polizza) e
comunque nei limiti della massima esposizione indicata nella missiva del 27.10.2017 e pertanto limitare l'obbligazione indennitaria di in considerazione di tali elementi, condannando altresì CP_18
l' il Dott. ed il Dott. a rifondere ad Parte_11 Controparte_2 CP_1 CP_21
le somme che quest'ultima dovesse eventualmente essere condannata ad erogare (per capitale,
[...]
interessi e spese legali) in esecuzione dell'emananda sentenza;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle
competenze e spese di lite.”
Per parte convenuta Controparte_12
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura privata
[...]
nella causazione del decesso del Sig e dei medici suoi Controparte_4 Persona_1
dipendenti Dottori e Controparte_2 CP_1
2. respingere di conseguenza la domanda di manleva svolta in via trasversale dei confronti dell' CP_12
dalla struttura privata e dalla per assenza dei Controparte_4 Controparte_21
presupposti della chiamata in garanzia e/o manleva.
pagina 10 di 38
3. sempre in via principale, respingere la domanda dei Signori , , in Parte_1 Parte_2
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla IG minore , , Parte_3 Parte_4
, , , AU ES nei confronti Parte_5 Parte_6 Parte_7
dell' per in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_12
esposte nella presente comparsa di costituzione in giudizio,
4. dichiarare l'inammissibilità/tardività della domanda svolta dall'intervenuto e CP_14
comunque rigettarla nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella
presente comparsa di costituzione in giudizio,
5. In subordine, in caso di denegata ipotesi, condannare al minor importo che dovesse venire accertato
in corso di causa con esclusione del vincolo di solidarietà, ciascuno dei convenuti in relazione alla
percentuale di danno che risultasse addebitabile,
6. infine, accertare e dichiarare accoglibile la chiamata in garanzia del Dott. , nei limiti CP_3
delle previsioni dell'art 25 del CCNL 8.6.2000 e della legge n. 24/2017 cosiddetta Legge Gelli, con esclusione dell'eventuale accertata responsabilità per dolo e colpa grave del convenuto.
Con vittoria di spese”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2017, la parte attrice esponeva che in data
22.08.2011 il Sig. si recava presso la clinica privata di Cotignola, CP_14 Controparte_4
ove veniva sottoposto a visita cardiochirurgica da parte del dott. a seguito di Controparte_2
precedenti accertamenti diagnosticanti valvola bicuspide aortica con cuspidi ispessite e calcifiche.
Confermata la diagnosi, il paziente si ricoverava presso il reparto di Cardiochirurgia dell'
[...]
di Cotignola in data 15.09.2011, per effettuare un intervento di sostituzione valvolare CP_24
aortica, optando per una bioprotesi che permetteva di evitare una terapia anticoagulante continuativa.
Successivamente all'intervento, il veniva ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva CP_14
Post-operatoria con emodinamica stabile, ed incremento di leucociti con neutrofilia. Alle ore 01,10 del
18/09/2011 la pressione scendeva a 70/40 mmHg e il paziente si presentava anurico, pertanto veniva trasferito in Terapia Intensiva. Nello stesso giorno, veniva effettuato un secondo intervento d'urgenza pagina 11 di 38 per correzione del distacco di protesi, con successivo trasferimento del paziente in Terapia Intensiva.
Un ecocardiogramma del 20.09.2011 evidenziava bio-protesi funzionante pur in presenza di lieve rigurgito paraprotesico e versamento pleurico lieve-moderato a sinistra. Ad un successivo peggioramento delle condizioni di salute, in data 26.09.2011 i risultati dell'emocultura su prelievo del
22.09.2011 mostravano positività per staphylococcus epidermidis multisensibile all'antibiogramma.
Successivamente, in data 29.09.2011 perveniva l'esito dell'esame colturale che rilevava la crescita di staphylococcus epidermidis multi resistente all'antibiogramma. Tuttavia, nello stesso giorno,
nonostante tali problematiche, il dott. dimetteva il paziente con prescrizione antibiotica a CP_1
domicilio per amoxicillina + acido clavulanico. Alle visite di controllo effettuate in data 01.10.2011,
04.10.2011, 07.10.2011 e 14.11.2011 veniva confermato il buon esito del decorso postoperatorio, senza alcuna prescrizione farmacologica diversa da quella rilasciata in sede di dimissioni. Tuttavia, in data
04.12.2011, il paziente veniva trasportato in ambulanza al PS di Urbino, per contrazioni muscolari,
tonocloniche con morsus linguale e stato confusionale, dal quale veniva dimesso con prescrizione di farmaco antiepilettico e indicazione di rivalutazione neurologica. In data 13.12.2011, per persistente
CP_2 iperpiressia, veniva ricoverato presso l' dell'Ospedale di Urbino, diretta dal dott. dove CP_3
venivano eseguiti ulteriori esami ematici che documentavano leucocitosi, neutrofilia, anemia, con sospetta endocardite. In data 16.12.2011 veniva confermato processo endocarditico della protesi con segni di degenerazione calcifica a carico della cuspide valvolare destra e rigurgito moderato. In data
17.12.2011 si attestata positività per staphylococcus epidermidis multiresistente all'antibiogramma, e pertanto venivano fornite daptomicina, associata alla vancomicina, poi sospesa dopo consultazione con specialista dell'U.O. di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nella notte tra il 21 e il
22.12.2011 avveniva tachicardia ventricolare, per la quale i medici del reparto proponevano consulenza specialistica cardiochirurgica da effettuarsi ad Ancona. Poiché il paziente aveva manifestato la volontà di essere seguito dal dott. medico del suo primo intervento, quest'ultimo si rendeva disponibile CP_2
a ricoverare il paziente presso dopo Natale. Tuttavia, il decedeva in Controparte_4 CP_14
data 24.12.2011, dopo fibrillazione ventricolare e bradicardia sinusale in assenza di polso.
Gli attori introducevano il presente giudizio, a seguito di consulenza ex art. 696 bis c.p.c.,
eseguita dal CTU dott. deducendo la responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte Persona_2
pagina 12 di 38 nonché dei medici dott. dott. dott. per l'imperizia mostrata nella cura del CP_2 CP_1 CP_3
paziente , causa del suo successivo decesso, insistendo nell'accoglimento della domanda di CP_14
risarcimento del danno jure hereditario e jure proprio per le seguenti somme: a Parte_1
Euro 659.086,08, a Euro 495.000,00, a Euro 140.000,00, a Parte_2 Parte_3 [...]
Euro 420.000,00, mentre Euro 140.000,00 ciascuna per , Parte_4 Parte_5 [...]
e . Con memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori Parte_6 Parte_7 Parte_8
rilevavano la non necessità di adire il giudice tutelare per la costituzione in giudizio della minore
, in quanto, in tal caso, non vi era alcun possibile provvedimento pregiudizievole nei Parte_3
confronti della steSA, chiedendo termine per la sanatoria.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il dott. il quale, CP_1
preliminarmente, sollevava eccezione di incapacità processuale di data l'assenza Parte_3
dell'autorizzazione processuale del giudice tutelare. Inoltre, nell'eccepire l'inutilizzabilità della CTU
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., deduceva la legittimità del proprio operato, riferendo il quadro clinico positivo prima delle dimissioni. Contestualmente, il convenuto formulava domanda di chiamata in causa della compagnia assicurativa , ai fini Controparte_16
della manleva. Con memoria ex art. 183 il dott. riferiva che aveva stipulato la polizza n. CP_1
019394.32.000002 (con decorrenza dal 23/01/2012 al 23/01/2013) a copertura della propria responsabilità civile professionale, poi rinnovata. Nelle more del rinnovo, in data 10/07/2013 il dott.
aveva descritto lo stato dei sinistri nei quali era stato coinvolto, tra cui il . CP_1 CP_14
Successivamente veniva stipulata la polizza n. n. 000096.32.300196 (con decorrenza dal 04/02/2014 al
04/02/2015) sempre a copertura della propria responsabilità professionale, nella quale era ricompresa la copertura per il sinistro del . CP_14
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio il dott. il CP_2
quale riferiva la perizia e l'adeguatezza del proprio comportamento rispetto alle linee guida vigenti in ambito sanitario, riferendo che né il CTU dott. né i consulenti del PM nel procedimento penale Per_2
iscritto al n. 1639/2011 rgnr iscritto presso la Procura della Repubblica di Urbino, avevano ravvisato elementi da cui poter dedurre la sua responsabilità in ordine al decesso del . Inoltre, il dott. CP_14
formulava istanza per la chiamata di terzo in causa dell' ai fini CP_2 Parte_12
pagina 13 di 38 della manleva. Con memoria ex art. 183 c.p.c. rilevava di aver correttamente formulato domanda ex art. 1917 c.c. nei confronti della propria assicurazione, la cui polizza assicurativa aveva ad oggetto non solo il fatto colposo del medico ma anche quella del fatto altrui.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il dott. il quale riferiva la CP_3
legittimità del proprio operato, della diagnosi e conseguente terapia antibiotica somministrata. Inoltre,
esponeva che era stato il paziente a scegliere di voler aspettare le cure del dott. nonostante il CP_2
consiglio di sottoporsi a consulenza cardiochirurgica presso l'Ospedale di Ancona. Contestando la quantificazione del risarcimento richiesto dai ricorrenti, il convenuto formulava istanza per la chiamata in causa a garanzia dell' CP_12
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , la quale, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, deduceva che il comportamento del personale sanitario, dall'ingresso del paziente nella struttura sino alle dimissioni, era stato conforme alle Linee Guida approvate in ambito sanitario, ed alla volontà del paziente per come espresso nel modulo di consenso informato, mentre l'esito infausto era da attribuire unicamente all'esclusiva responsabilità dei convenuti dott. e dott. avendo gli stessi agito in regime libero CP_2 CP_1
professionale. Riferiva inoltre, che la terapia farmacologica somministrata al paziente era motivata nei protocolli di profilassi antibiotica adottati presso la struttura e condivisi con l' Controparte_26
e successivamente all'intervento il quadro clinico del paziente era in miglioramento, a
[...]
fronte dei due soli episodi febbrili risolti spontaneamente, risultando, al momento delle dimissioni, già
antipiretico da giorni. Nella steSA occasione la ferita chirurgica non presentava segni evidenti d'infezione, ma solo di flogosi superficiale in via di rapida risoluzione, motivo per cui i medici ritennero di prescrivere una terapia antibiotica non troppo aggressiva. Da ultimo, la convenuta contestava la quantificazione del risarcimento domandato dai ricorrenti e formulava domanda per la chiamata in giudizio dell'Assicurazione ai fini della manleva. Controparte_21
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la terza chiamata Parte_10
, la quale aderiva alla difesa svolta dal proprio assicurato dott. denegando ogni
[...] CP_2
responsabilità in capo alla struttura sanitaria in forza di contratto di spedalità Controparte_4
concluso al momento dell'accettazione del paziente presso la struttura sanitaria. La struttura sanitaria pagina 14 di 38 aveva inadempiuto alla propria prestazione consistente nella sanificazione delle sale operatorie, degli ambienti e della strumentazione, avendo il paziente contratto un'infezione. Inoltre, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza dell'art. 16 punto 2 c.g.a., che qualificava la polizza come di secondo rischio, nel caso in cui l'assicurato svolga la propria attività all'interno di struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità. Da ultimo, la convenuta contestava la fondatezza della domanda di rivalsa di nei confronti del proprio assicurato, giacchè l'adesione della struttura Controparte_4
sanitaria all'Associazione Italiana Ospedalità privata, vietava alla struttura tale pretesa, ed inoltre, il rapporto di collaborazione tra medico e struttura consentiva al primo di beneficiare della polizza stipulata a suo favore. Inoltre, la terza chiamata rilevava la violazione dell'obbligo ex art. 1914 c.c. in capo all'assicurato, non avendo egli stesso esteso il contraddittorio nei confronti dell'assicuratore della clinica, ed omettendo di dichiarare di voler profittare della garanzia assicurativa stipulata dalla steSA.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì l'assicurazione Controparte_16
terza chiamata in causa dal proprio assicurato dott. La società eccepiva, in
[...] CP_1
primo luogo, l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto sottoscritta in data 23/01/2012, ovvero successivamente alle dimissioni del paziente avvenute in data 29/09/2011. In particolare, la polizza prevedeva l'inizio del periodo di validità della garanzia con la data di sottoscrizione del contratto e per comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Inoltre, rilevava l'estraneità del dott. CP_1
rispetto ad eventuali responsabilità dell'esito infausto occorso al , essendo quest'ultimo stato CP_14
oggetto di molteplici controlli ambulatoriali da parte di altri chirurghi e dottori, i quali hanno sottovalutato il quadro clinico del paziente, che avrebbe necessitato maggiori indagini ed accertamenti.
Da ultimo, la terza chiamata, contestando la richiesta risarcitoria avanzata dai ricorrenti, sia in punto di
an che di quantum, rilevava l'assenza di nesso causale tra il presunto errore del proprio assicurato e la morte del paziente.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale, in primo luogo, Controparte_21
eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa rispetto alla responsabilità professionale personale dei sanitari non dipendenti, quali il dott. ed il dott. i quali dovevano pertanto avvalersi di CP_2 CP_1
una propria copertura assicurativa. Inoltre, la società eccepiva l'inutilizzabilità della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e rilevava l'esclusiva responsabilità civile in capo pagina 15 di 38 all'Ospedale di Urbino ed ai relativi sanitari, i quali avrebbero dovuto effettuare un intervento d'urgenza. Viceversa, il comportamento tenuto dai sanitari della struttura sanitaria assicurata si rilevava priva di valenza causale rispetto alla morte del . Da ultimo, contestava l'an e il quantum del CP_14
risarcimento richiesto dai ricorrenti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese dei CP_12
ricorrenti, nonché le domande avanzate dal e dalla società assicuratrice Controparte_4 CP_21
In particolare, la convenuta rilevava l'esclusiva responsabilità dei sanitari della struttura del
[...]
come riconosciuto dai consulenti del giudizio civile e penale, mentre alcuna colpa Controparte_4
poteva essere ricondotta al comportamento tenuto dai medici dell'Ospedale di Urbino, i quali avevano effettuato tutti gli accertamenti previsti dalle Linee Guida e, conseguentemente, consigliato il Centro
Cardiologico di Ancona, rifiutato dal paziente. Da ultimo, contestava la quantificazione e l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti, non provati.
Interveniva nel giudizio figlio di , associandosi alla difesa CP_14 Persona_1
degli attori, al fine di avanzare domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza della morte del proprio padre.
Nel corso del processo decedeva l'attrice , sicchè , Parte_4 Parte_5
e nonché i ricorrenti e si costituivano anche Parte_6 Pt_7 Pt_8 Parte_2 CP_14
quali eredi della predetta . Parte_4
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, nei limiti e per i motivi che ci si appresta ad enunciare.
In primo luogo, l'eccezione dell'estromissione della minore, sollevata dalla convenuta è priva di fondamento, giacchè in tal caso, l'autorizzazione del giudice tutelare risulta essere stata ottenuta nelle more del processo. Com'è noto, nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., ai sensi dell'art. 182 c.p.c., è consentita la pagina 16 di 38 sanatoria dell'autorizzazione relativa alla legittimazione processuale, con effetti ex tunc fin dal momento della prima notificazione.
Nel merito si rileva quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria, a prescindere dalla sussunzione nel dato normativo dell'art. 2043
c.c. o nel disposto delle fattispecie c.d. speciali, nel nostro ordinamento ha natura esclusivamente compensativa e non punitiva e sorge allorché si configurino diversi elementi, ossia la condotta commissiva od omissiva del danneggiante, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il danno ed il nesso eziologico fra la condotta ed il pregiudizio subito. La dottrina e la giurisprudenza concordano sulla necessità di distinguere due forme di danno: da un lato, il c.d. danno evento, ossia l'evento dannoso, inteso come lesione di un bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento;
dall'altro, il c.d.
danno conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale materialmente subito dal soggetto danneggiato, inteso come danno emergente o lucro ceSAnte (art. 1223 c.c.), che consegue appunto dal c.d. danno evento e che è l'unico che – salva la possibilità, allo stato largamente disconosciuta nel nostro ordinamento, di una forma di responsabilità in re ipsa – può essere risarcito.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 e dalla legge n. 158/2012, le quali non trovano applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11
novembre 2019 n. 28994), nell'ipotesi in cui venga lamentata l'esistenza di un danno in conseguenza di un'attività svolta dal medico (eventualmente, ma non neceSAriamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale;
la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.)
o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo.
pagina 17 di 38 Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base alla quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021,
n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la CaSAzione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata,
secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio
2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della “non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell'evento, che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell'agente, è giudizio che
appartiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che
prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento
dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno, consiste nella lesione dell'interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 c.c., consistente nell'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges
artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
pagina 18 di 38 Pertanto, nel caso in cui, come quello in esame, si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati al paziente da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, “l'attore (o nel caso di specie gli attori in ragione del danno jure hereditatis) è tenuto a
provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad eSA connesse;
è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare
o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto,
o che l'inadempimento (o l'inadempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla
esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez.
III sentenza n. 10050/2022).
Si pone, tuttavia, in ragione della peculiarità del caso concreto, un'ulteriore precisazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'accertamento del nesso causale in materia civile, “la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in un'analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella
loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza
probabilistica deve essere valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza
potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum.” (Cass. Civ. n. 15991
del 2011). Qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità
giuridica). In virtù degli artt. 40 e 41 c.p., in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato,
mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza la pagina 19 di 38 propria serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
Nel caso di specie, può ritenersi raggiunta la prova in riferimento al nesso causale ed al cd.
danno-evento.
Infatti, come riferito dal CTU a pag. 60 della propria relazione, “il decesso del signor ER
è stato causato da un'endocardite batterica acuta nel corso di intervento chirurgico, eseguito
[...]
il 16 settembre 2011, presso il “ di Cotignola. Detta infezione, contratta nel Controparte_4
corso della degenza protrattasi dal 15 al 29 settembre 2011 presso il “ , non è Controparte_4
stata correttamente trattata dai sanitari di detta struttura ospedaliera sia nel corso della degenza, sia al momento dell'intempestiva dimissione, sai nel corso delle successive visite per medicazioni”.
Più precisamente, nella relazione a chiarimenti, in risposta alle osservazioni pervenute dai ctp di parte, il CTU a pag. 18-19 specificava che “l'impossibilità di identificare il preciso “momento o atto” che causava l'infezione non sta a significare che risulti impossibile ascrivere la steSA ad una determinata fase dell'iter clinico;
nel caso in esame, come ampiamente argomentato, l'infezione ebbe a concretizzarsi nel corso della degenza del mese di settembre 2011 presso il . Controparte_4
All'esito delle indagini peritali, la causa del decesso è stata attribuita alla “non corretta gestione dell'infezione: la terapia antibiotica somministrata al paziente durante tutta la degenza e l'assistenza
post-dimissione è stata infatti decisamente lacunosa;
tanto non in rapporto all'operato di un singolo sanitario, quanto all'organizzazione della struttura nel suo insieme. Entrando nel merito, per la
profilassi antibiotica preoperatoria veniva somministrata teicoplanina e pomata nasale di mupirocina;
farmaci la cui somministrazione veniva continuata senza qualsivoglia modifica sino al 22 settembre
nonostante leucocitosi, febbricola, alterazione degli indici di flogosi, e varie puntate febbrili. Non è da
sottovalutare poi la secrezione della ferita sternale e la raccolta al giugulo che, in un paziente
portatore di protesi valvolare, impongono un altro tipo di condotta terapeutica.
A ciò si aggiungono i risultati rispettivamente della emocultura (unico prelievo) e del campione
prelevato sulla secrezione della ferita sternale;
colture entrambe risultate positive per presenza di
Staphylococcus Epidermidis. L'unica copertura antibiotica, empirica, per os con Amoxicillina ed ac.
Clavulanico, veniva iniziata il 27 settembre;
con la medesima terapia il paziente veniva dimesso il 29
pagina 20 di 38 settembre. In questo contesto si segnala che la “terapia domiciliare” era stabilita in cartella clinica
già alla data del 28 settembre 2011; in altri termini il giorno prima della programmata dimissione,
senza attendere il risultato degli esami colturali, si era già deciso quali antibiotici far assumere al
paziente a domicilio.
Dalla lettera di dimissione del 29 settembre si evince che i risultati degli esami colturali eseguiti durante il ricovero erano considerati “contaminazioni” dei campioni prelevati, col che
considerando accettabile la terapia antibiotica impostata il giorno precedente per il domicilio.
L'aspetto singolare è che nessuno abbia avuto il sospetto che una contaminazione di campioni
prelevati da tre siti diversi (liquido ematico, ferita sternale e raccolta fluida retro giugulare) abbiano dato lo stesso, identico risultato. In altri termini l'attenzione per quanto attiene la non corretta
gestione del paziente non può essere focalizzata solo sul sanitario che effettuò la dimissione, essendo evidente una carenza di comunicazione tra i vari sanitari che si alternarono nell'assistere il paziente
nel corso della degenza;
proprio l'alterazione degli indici di flogosi e la positività degli esami colturali
doveva indurre i sanitari che avevano in cura il paziente ad avere la certezza della non presenza di
infezioni prima di programmare la dimissione dello stesso;
nel dubbio non doveva essere programmata
la dimissione per il 29 settembre, per cui il comportamento non condivisibile di chi firmò la relazione di dimissione è solo l'epifenomeno di un percorso diagnostico-terapeutico erroneo tenuto dai sanitari del reparto incaricati dell'assistenza al paziente.
Mancata coordinazione del percorso assistenziale che risulta poi protrarsi anche nella fase
post-dimissione allorchè, alle medicazioni del 2 e del 4 ottobre (non sappiamo con certezza se fu fatta
una medicazione anche il 7 ottobre) a fronte di persistenza di secrezioni dalla ferita chirurgica, non fu predisposta l'effettuazione di qualsivoglia accertamento finalizzato ad indagare la presenza di
infezioni; percorso diagnostico che si imponeva stante la precedente positività degli esami colturali
eseguiti in corso di degenza, dei quali non si poteva non avere contezza nell'effettuazione delle
medicazioni da parte dei sanitari che operano all'interno di una struttura sanitaria la quale deve
garantire la salute del paziente sottoposto a due interventi cardiochirurgici nel volgere di pochi giorni.
pagina 21 di 38 Seguita quindi la lacuna dell'assistenza al paziente, con protrarsi di non congruo contrasto dell'infezione la quale è documentato, era presente al momento della dimissione e seguitava a dare
segni di sé con secrezioni dal sito di accesso chirurgico.
Purtroppo non vi è certificazione relativa al controllo effettuato dal cardiochirurgo il 14
novembre, per cui risulta sostanzialmente impossibile esprimere pareri su quello che era lo stato di salute del paziente all'epoca. Assenza del dato documentale che francamente lascia perplessi,
costituendo buona pratica operativa annotare nella documentazione sanitaria del paziente quale sia stata l'evoluzione del quadro clinico evidenziato alle visite di controllo. In ogni caso, anche in assenza
di dati relativi allo stato di salute nel corso del mese di novembre, traspare limpida una seriazione di comportamenti non corretti posti in essere da parte dei sanitari del “ i quali Controparte_4
nel corso della degenza non contrastarono con adeguata antibioticoterapia l'infezione
incontrovertibilmente documentata, intempestivamente programmarono la dimissione del paziente ed all'atto della dimissione perseverarono nella prescrizione di incongrua terapia antibiotica, nel corso
delle medicazioni del 2 e del 4 ottobre non prescrissero accertamenti diagnostici finalizzati ad
accertare la causa della secrezione della ferita chirurgica”
Pertanto, per tale sequenza temporale, va certamente affermata la responsabilità della convenuta struttura sanitaria in ordine all'evento dannoso, mentre per i convenuti dott. Controparte_4
e dott. si precisa quanto segue. CP_2 CP_1
Il CTU chiamato a chiarimenti, ha confermato la causa del decesso nel mancato “funzionamento
della struttura sanitaria che va causalmente ricondotta l'insorgenza della Controparte_4
endocardite la quale, in una alla sua mancata tempestiva diagnosi, causava il decesso del signor
. CP_14
Nel percorso assistenziale al momento della dimissione ed in tempi successivi si sono
identificati comportamenti sanitari erronei i quali, pertanto, vengono in questa sede segnalati solo
come momenti che possono aver fatto perdere delle chances di più tempestiva diagnosi e susseguente
trattamento. Esplicito il riferimento al comportamento del dottor al momento della dimissione CP_1
del 29 settembre e del professor nel corso delle successive visite;
detti sanitari, stante la storia CP_2
clinica del paziente in corso di degenza, avrebbero potuto prolungare la degenza e rivalutare il trend
pagina 22 di 38 della PCR che al momento della dimissione era ancora alterata;
peraltro nei controlli successivi vi era
un andamento migliorativo di detto valore, che concorreva nel fuorviare il diagnostico. Parimenti detti sanitari avrebbero potuto disporre l'effettuazione di un controllo di imaging che avrebbe potuto portare ad una diagnosi più precoce dell'endocardite; peraltro è noto che l'endocardite infettiva su
valvola protesica può caratterizzarsi per immagini ecocardiografiche falsamente negative nelle fasi
inziali.
Non si ritiene pertanto di poter attribuire al comportamento del dott. e del professor CP_1
una valenza causale qualificabile, in un'ottica controfattuale, come più probabile che non, nel CP_2
determinismo del decesso del Sig. ; il loro comportamento può aver solo determinato una CP_14
perdita di chances diagnostiche e conseguentemente terapeutiche.”
Quanto al comportamento dei convenuti il dott. e il dott. Controparte_4 CP_1 CP_2
in ragione dei principi prima individuati in relazione al tema della causalità e della concausalità, vanno riportati i seguenti rilievi.
Il CTU, nella propria relazione a chiarimenti a pag. 17, ha riportato quanto riferito dal professor
Viale, nominato nel procedimento penale in corso, in relazione all'operato dei sanitari di _4
(Nel caso in oggetto vi sono molte condotte gestionali discutibili, se non errate ……3. Ancora,
[...]
forse sarebbe stato prudente prolungare la degenza e rivalutare il trend della PCR che sebbene
migliorata era ancora fortemente alterata, ma di fatto nei controlli successivi tale analita ha
dimostrato un andamento migliorativo, purtroppo fuorviante rispetto a ciò che si stava concretizzando.
4. forse un controllo di imaging in più avrebbe permesso una diagnosi più precoce, ma è ben noto
come l'endocardite infettiva su valvola protesica poSA avere aspetti ecocardiografici fuorvianti
falsamente negativi nelle fasi iniziali e come il ricorso ah tecniche di medicina nucleare pecchi, nel periodo peri-operatorio, di baSA specificità, con rischio di false positività”), precisando di confermare il parere prima espresso circa il comportamento erroneo all'atto della dimissione, con valenza dello stesso nella seriazione causale che portava al decesso limitabile ad una “perdita di chances”. Ciò detto,
per quanto concerne la regolarità della serie causale relativa al decesso, il CTU ha confermato una valenza causale qualificabile relativa al comportamento della struttura sanitaria Controparte_4
“è quindi al non corretto funzionamento della struttura sanitaria che va Controparte_4
pagina 23 di 38 causalmente ricondotta l'insorgenza della endocardite la quale, in una alla usa mancata tempestiva
diagnosi, causava il decesso del signor . Nel percorso assistenziale al momento della CP_14
dimissione ed in tempi successivi si sono identificati comportamenti sanitari erronei i quali, pertanto,
vengono in questa sede segnalati solo come momento che possono aver fatto perdere delle chances di
più tempestiva diagnosi, e susseguente trattamento. Esplicito il riferimento al comportamento del
dottor al momento della dimissione del 29 settembre e del professor nel corso delle CP_1 CP_2
successive visite;
detti sanitari stante la storia clinica del paziente in corso di degenza, avrebbero
potuto prolungare la degenza e rivalutare il trend della PCR che al momento della dimissione era
ancora alterata;
peraltro nei controlli successivi vi era un andamento migliorativo di detto valore, che
concorreva nel fuorviare il diagnostico. Parimenti detti sanitari avrebbero potuto disporre
l'effettuazione di un controllo di imaging che avrebbe potuto portare ad una diagnosi più precoce dell'endocardite […] Non si ritiene pertanto di poter attribuire al comportamento del dottor e CP_1
del Professor una valenza causale qualificabile, in un'ottica controfattuale, come “più CP_2
probabile che non” nel determinismo del decesso del signor;
il loro comportamento può aver CP_14
determinato una perdita di chances diagnostiche e susseguentemente terapeutiche”.
Avendo il CTU escluso l'apporto causale oltre il più probabile che non a livello individuale dei due anzidetti convenuti, con un ragionamento immune da vizi logici, che questo Giudice ritiene pertanto di condividere, deve essere escluso, almeno in tale sede, l'accertamento della responsabilità individuale dei medici in ordine all'evento della morte del . CP_14
La discutibilità dei comportamenti individuali dei medici convenuti, sebbene esaminata dal
CTU, non è stata ritenuta causalmente idonea, neanche in termini concausali, nella determinazione dell'evento, riferibile perciò non al comportamento del singolo medico, quanto alla complessiva organizzazione nella gestione del paziente e degli adempimenti successivi al decorso post-operatorio,
che come tale non può che ricondursi alla struttura sanitaria.
Per quanto attiene invece alla posizione della convenuta in relazione alla CP_12
struttura sanitaria dell'Ospedale di Urbino e del dott. si riferisce quanto segue. CP_3
pagina 24 di 38 A dire del CTU, gli incongrui comportamenti dei sanitari di Cotignola consentirono l'evoluzione dell'infezione con sviluppo dell'endocardite batterica, la quale motivava, in data 13 dicembre, accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino.
Nella relazione, il CTU riferisce a pag. 58 che: “detti incongrui comportamenti consentirono
l'evoluzione dell'infezione con sviluppo dell'endocardite batterica la quale motivava, in data 13 dicembre, accesso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Urbino.”
Il CTU ha escluso in primo luogo anomalie per quanto riguarda la gestione del paziente durante il primo accesso in data 4 dicembre 2011 (“In questo contesto, per completezza espositiva, si segnala
che i dati clinico strumentali rilevati in data 4 dicembre 2011 nel corso di altro accesso presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di Urbino non erano tali da motivare ricovero ospedaliero;
il paziente
giungeva infatti in ospedale per contrazioni tonico-cloniche in assenza di evidenti segni clinici di
infezione in corso;
si presentava infatti apiretico (T 36,8°C) ed in assenza di segni di scompenso cardiaco.”)
Il CTU ha tuttavia individuato una deviazione dal corretto iter clinico applicabile alla fattispecie in esame, in relazione alla gestione del paziente dal secondo accesso del 13 dicembre 2011 alla data del decesso dello stesso: “In quella sede fu posta diagnosi corretta e tempestiva di endocardite batterica;
parimenti adeguata fu la terapia antibiotica, concordata con il consulente infettivologo, correttamente
impostata e praticata mediante dosaggi endovenosi elevati. A fronte di detto corretto percorso diagnostico e di impostazione dell'antibioticoterapia, va evidenziato un non condivisibile processo di
decision making in presenza di endocardite infettiva su protesi aortica con un lembo perforato. Più
specificamente secondo le linee guida internazionali, pubblicate nel 2009 dalla Società Europea di
Cardiologia, la strategia chirurgica è raccomandata in tutte le categorie di pazienti con endocardite su
protesi valvolare classificati ad alto rischio sulla base della valutazione prognostica, che presentano cioè un'endocardite complicata da Scompenso Cardiaco, severa disfunzione valvolare protesica,
ascessi o febbre persistente.
E' pur vero che il rischio chirurgico di un terzo intervento sarebbe stato molto alto, dell'ordine
del 25% o superiore come prospettato dai CT del PM dottor e nelle loro relazioni, ma CP_27 CP_28
era l'unica alternativa terapeutica valida. In altri termini il “timing” chirurgico, sempre riferendosi
pagina 25 di 38 alle linee guida suddette, e' stato sottovalutato. Con classe di raccomandazione I e livello di evidenza
B, le Endocarditi su protesi con severa disfunzione valvolare protesica, scompenso cardiaco
persistente, sostenute da con febbre persistente ed emoculture positive per più di 7 Parte_13
giorni, rivestono carattere di urgenza;
ne discende che l'intervento chirurgico deve essere eseguito nell'arco di pochi giorni.
L'indicazione ed il corretto timing per l'intervento chirurgico sarebbero sicuramente scaturiti da un'idonea consulenza cardiochirurgica che però, di fatto, non vi è mai stata, se non telefonica a
distanza. Esula dai compiti del sottoscritto CTU accertare se vi fu un netto rifiuto da parte del paziente ad essere trasferito presso altra struttura cardiochirurgia che non fosse il “ , Controparte_4
ove era stato operato nel mese di settembre;
detta struttura, nella persona del dottor avrebbe CP_2
dato disponibilità ad accettare il paziente solo dopo le festività Natalizie, ma il caso in esame
imponeva ben altra tempistica.”
Concludendo pertanto il proprio elaborato, il CTU riferiva che: “Il decesso del signor ER
è stato causato da una endocardite batterica acuta da staphylococcus epidermidis multi
[...]
resistente su protesi biologica impiantata nel corso di intervento chirurgico, eseguito il 16 settembre
2011 presso il “ di Cotignola. Controparte_4
Detta infezione, contratta nel corso della degenza protrattasi dal 15 al 29 settembre 2011 presso il “ , non è stata correttamente trattata dai sanitari di detta struttura Controparte_4
ospedaliera sia nel corso della degenza, sia al momento dell'intempestiva dimissione, sia nel corso
delle successive visite per medicazioni.
L'evoluzione dell'infezione motivava ulteriore ricovero ospedaliero protrattosi dal 13 al 24 dicembre 2011 presso l'ospedale di Urbino;
in quella sede corretto fu il percorso diagnostico e
l'approccio terapeutico con antibioticoterapia;
per contro va evidenziato il fatto che il quadro clinico
presente avrebbe imposto un trattamento chirurgico d'urgenza per evitare che il quadro clinico evolvesse verso l'exitus; atto chirurgico che aveva possibilità di successo scarse ed orientativamente quantizzabili nella misura del 25% circa.”
Nella relazione a chiarimenti, a pag. 8 il CTU riferisce che “per quanto attiene il comportamento dei sanitari dell'ospedale di Urbino, le tematiche esulano sostanzialmente da una
pagina 26 di 38 valutazione medico-legale in senso stretto di analisi del rapporto di causalità tra prestazione sanitaria
e decesso. I sanitari correttamente portarono avanti il percorso diagnostico e terapeutico medico;
parimenti prospettarono la necessità di un tempestivo intervento cardiochirurgico che, però, non venne
attuato.
In questo contesto si ribadisce che in ogni caso il rischio chirurgico di un terzo intervento sarebbe stato molto alto, dell'ordine del 25% o superiore;
peraltro era questa l'unica alternativa
terapeutica possibile in ambito di prognosi quoad vitam. Nella mia precedente relazione segnalavo che
“……….il “timing” chirurgico, sempre riferendosi alle linee guida suddette, è stato sottovalutato. Con
classe di raccomandazione I e livello di evidenza B, le Endocarditi su protesi con severa disfunzione
valvolare protesica, scompenso cardiaco persistente, sostenute da con febbre persistente Parte_13
ed emoculture positive per più di 7 giorni, rivestono carattere di urgenza;
ne discende che l'intervento
chirurgico deve essere eseguito nell'arco di pochi giorni. L'indicazione ed il corretto timing per
l'intervento chirurgico sarebbero sicuramente scaturiti da un'idonea consulenza cardiochirurgica che
però, di fatto, non vi è mai stata, se non telefonica a distanza. Esula dai compiti del sottoscritto CTU
accertare se vi fu un netto rifiuto da parte del paziente ad essere trasferito presso altra struttura cardiochirurgia che non fosse il “ , ove era stato operato nel mese di Controparte_4
settembre; detta struttura, nella persona del dottor avrebbe dato disponibilità ad accettare il CP_2
paziente solo dopo le festività Natalizie, ma il caso in esame imponeva ben altra tempistica”.
Si ribadisce quindi che la mancata effettuazione dell'atto chirurgico non può essere fatta rientrare nell'ambito delle erronee prestazioni sanitarie, essendo concretamente prospettabili altre
motivazioni che esula dalle competenze del sottoscritto dirimere.”
Dalla documentazione medica riportata dal CTU, tuttavia è dato leggere alla data del 22 dicembre 2011, “si consiglia in ragione del quadro clinico consulto cardiochirurgico presso
cardiochirurgica di Ancona. Si avvverte il paziente il quale esprime la volontà di essere seguito dal cardiochirurgo che lo ha operato presso Villa Maria Cecilia… riferisco di essere disponibile ad un colloquio telefonico sul caso quando contattato”. Alla data del 23.12.2011, nella cartella clinica si legge “ha telefonato il dr. cardiochirurgo, dicendosi disponibile a ricoverare il paziente in CP_2
dopo per ogni urgenza ha lasciato il suo numero telefonico”. CP_19 Pt_14
pagina 27 di 38 Pertanto, alla luce di quanto riscontrato dal CTU, non può muoversi alcun rimprovero all'
[...]
ed al dott. in relazione alla gestione del paziente avvenuta all'interno della struttura CP_12 CP_3
sanitaria di Urbino, in quanto, rispettate le Linee Guida, l'unico atto chirurgico potenzialmente, ma con remote possibilità di successo e con alti rischi, in grado di evitare il decesso del paziente, è stato portato a sua conoscenza, ma da questo rifiutato. Del resto, anche un eventuale accertamento di responsabilità
della struttura sanitaria e dei medici di Urbino non è giustificabile in ragione delle eccessive remote possibilità di successo dell'atto chirurgico in questione.
A questo punto, provati gli elementi costitutivi dell'evento dannoso, si ritiene provata la responsabilità della struttura sanitaria del Santa Cecilia in quanto il CTU l'asserisce oltre il più
probabile che non, mentre per quanto concerne la responsabilità dei dottori e non vi è CP_2 CP_1
prova dell'efficacia concausale ex art. 41 c.p. e quindi non risulta essere stato provato appieno il loro apporto nella causazione del danno, come pure per la struttura di Urbino non vi è certezza in ordine alla concausalità rispetto al comportamento del paziente.
Infatti, riconosciuto dal CTU che il decesso del sia riconducibile al non corretto CP_14
funzionamento della struttura sanitaria alla quale si deve l'insorgenza Controparte_4
dell'endocardite post-operatoria, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di ricovero di un paziente per l'esecuzione in un intervento chirurgico, tra le obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria vi è quella di prevenire l'insorgenza di infezioni nosocomiali, con necessità da parte della struttura sanitaria, di attenzione alla sterilità degli ambienti, proprio perché l'insorgenza di un'infezione non può considerarsi fatto eccezionale o difficilmente prevedibile, e della corretta somministrazione della terapia antibiotica e gestione post-operatoria del paziente, con onere della prova a carico della struttura steSA.
Rimane pertanto dimostrata la sola efficacia causale e quindi la responsabilità della sola struttura sanitaria del Controparte_4
A ciò consegue che l'esame delle successive questioni sollevate dai convenuti, si deve limitare a quelle rilevate dalla compagnia assicurativa chiamata da CP_21 _4 Controparte_4
Quest'ultima ha sollevato le eccezioni relative all'operatività della franchigia fiSA di 50.000
Euro ed aggregata di euro 1.500.000 rispetto al massimale di cinque milioni, e della lettera di massima pagina 28 di 38 esposizione con offerta di risarcimento, a loro dire accettata dai ricorrenti, ma rifiutata dalla steSA
assicurata. Mentre si rileva l'operatività delle clausole contrattuale relative alla franchigia, è infondata la richiesta di limitazione del risarcimento alla somma indicata nella lettera di massima esposizione,
giacchè il doc. 3 da loro allegato non prova nulla in ordine al rifiuto mostrato dall'Assicurata, ma dall'Avv. Del dott. Rossi che suggeriva di non proporre alcun risarcimento, deducendo l'infondatezza delle accuse penali.
Per quanto concerne la valutazione in ordine all'an ed al quantum delle richieste risarcitorie avanzate, ovvero delle conseguenze dannose relative al danno patrimoniale e non, subito dalla vittima,
e pertanto richiesto jure hereditatis dagli odierni convenuti, si osserva quanto segue.
Danno biologico terminale e morale subito dal CP_14
Esclusa la risarcibilità jure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass. SSUU 15350 del
2015), è diversamente configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727
del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014) e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n. 13537 del 2014; Cass. n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012).
Se va quindi esclusa la risarcibilità del danno da morte o “tanatologico” inteso come danno “da perdita della vita”, gli eredi possono invece chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute quando la morte sia sopravvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione, tale da consentire il consolidamento dei postumi prima del decesso (lasso di tempo che di norma si ritiene sussistente per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore), con particolare apprezzamento della componente di sofferenza psichica (c.d. “danno morale catastofale”) che deve ritenersi sussistente quando la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra le lesioni e la morte, e sia stata dunque in condizione di percepire l'imminenza della propria fine (c.d.
“lucidità agonica” o “formido mortis”: v. Cass. 18056/2019, Cass. 17577/2019, Cass. 16592/2019,
Cass. 26727/2018, Cass. 21060/2016, Cass. 23183/2014, Cass. 22228/2014 e Cass. 15491/2014).
pagina 29 di 38 La liquidazione del danno così enucleato può essere effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
tenendo conto, per quanto riguarda la componente del danno biologico “terminale” dell'indennizzo da invalidità temporanea assoluta, e per il danno morale, della componente di personalizzazione che tenga conto dell'evoluzione della patologia e del grado di sofferenza patita. Invero, in tal senso, è noto che
“in tema di liquidazione del danno biologico jure successionis, il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente (Cass. 32916/ 2022).
Nel caso di specie, non essendo risarcibile il danno tanatologico e non essendovi elementi probatori da cui desumere l'invalidità temporanea subita dal danneggiato, il risarcimento deve essere limitato al solo danno morale. Infatti, è desumibile dagli elementi forniti dalla CTU la sofferenza patita dalla vittima, ed in particolare nella necessità di subire un secondo intervento chirurgico, del conseguente patema d'animo relativo alla susseguente sintomatologia con continua applicazione di terapia antibiotica ed evidente modifica dello stile di vita, in conseguenza dell'infezione contratta successivamente all'intervento post-operatorio del 15 settembre 2011, sino all'evento morte avvenuto in data 24 dicembre 2011.
Considerando le date indicate, applicando il valore massimo delle Tabelle di Milano 2024 fino al terzo giorno (Euro 35.247), sommato il valore al 99esimo giorno (euro 62.544); la somma così
determinata può essere utilizzata come parametro equitativo ex art. 1226 c.c. al fine di individuare la quantificazione del danno morale sofferto dalla vittima, riducendo del 50% l'importo così ottenuto:
Euro 48.895,50.
Danno non patrimoniale cd. parentale
Circa il danno richiesto dagli attori jure proprio, sub specie del cd. danno parentale, deve ricordarsi che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di CaSAzione, "la perdita di una
persona cara implica neceSAriamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno
autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze,
pagina 30 di 38 nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è
inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo
congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale” (CaSAzione civile, Sez. III
sentenza n. 12987/2022).
Ciò detto, il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte
d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza steSA del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019,
n.11212, ex multis). (Cass. ordinanza n. 4571 del 14 febbraio 2023).
Quindi il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo)".
Ciò detto, in termini di onere probatorio relativo alla perdita del rapporto parentale degli stretti congiunti, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale -
quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul
punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge,
pagina 31 di 38 genitore, figlio, fratello), l'esistenza steSA del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id
quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune
esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una
praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza
di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite"
(Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud. 14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”.
Nel caso di specie, e , rispettivamente moglie e IG della Parte_1 CP_29
vittima hanno allegato il rapporto di parentela nonché provato l'elemento della convivenza, cosicchè, in difetto di elementi probatori forniti dal convenuto circa l'insussistenza del rapporto affettivo, deve ritenersi provata la lesione del rapporto parentale, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento da essi avanzato. Deve ritenersi parimenti meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla madre ( e dalle sorelle del ( , Parte_4 CP_14 Parte_5 [...]
, , ), in ragione del rapporto parentale allegato, in assenza di Pt_6 Parte_7 Parte_8
elementi controdedotti dai convenuti.
Diversamente, non può ritenersi ammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da figlio della vittima, in quanto intervenuto tardivamente. CP_14
Sul punto, l'art. 268 1° comma c.p.c., se dispone che “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”, prevede anche che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione neceSAria del contraddittorio”. Mentre il primo comma detta una regola generale valida per tutti i tipi di intervento, il secondo comma indica con precisione i poteri dell'interventore in relazione alla fase processuale, dove le preclusioni processuali del rito ordinario,
sia assertive che istruttorie, sono poste a presidio dell'attuazione del principio di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa delle parti.
Quindi, mentre si può sempre ritenere ammissibile l'intervento adesivo dipendente, per gli interventi principale e liticonsortile, con cui il terzo propone sempre una domanda nuova, rimane fermo il limite delle preclusioni assertive per le parti originarie del processo, ovvero il termine stabilito per la costituzione del convenuto. Pertanto, colui che interviene in via principale o con intervento adesivo pagina 32 di 38 autonomo oltre l'udienza di prima comparizione subisce le stesse preclusioni delle parti originarie e non può formulare domande autonome. Nel caso di specie, posto che l'intervenuto ha formulato domanda autonoma per il risarcimento del danno subìto jure proprio, sub specie del danno parentale
(ove le presunzioni operanti sul piano probatorio mal si conciliano con un contraddittorio esiguo conseguente all'ammissione della domanda principale oltre il termine indicato dall'art. 268 c.p.c.),
questa deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
Diverso discorso deve essere affrontato per quanto concerne la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, richiesto dalla nipote della vittima. Nel caso di perdita del rapporto parentale da parte dell'infante verso il congiunto, tale tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale,
determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, “dimensioni oggettive del pregiudizio, ossia “utilità la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può
produrre sul parente sopravvissuto;
sono, in altri termini, perdite di utilità diversa dalla serenità morale.
Ma il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione tra danno attuale e futuro è concepibile nel caso della sofferenza soggettiva (il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro) la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è neceSAriamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle utilità. Pertanto, il godimento futuro di una situazione paSAta è inammissibile.
Pertanto, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, “la perdita del legame affettivo è
perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile
da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per
la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante
solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel
senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza
familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel
rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non
pagina 33 di 38 ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente.” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.
12987 del 2022).
Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non po' essere ritenuto rilevante ora per allora.
Ciò detto, non merita accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dalla nipote della vittima in quanto infante all'epoca del decesso del nonno (7 mesi). Parte_3
Ora, non resta che soffermarsi alle richieste di risarcimento ed applicando le Tabelle di Milano si ottiene:
- Danno jure proprio degli attori:
- Per moglie convivente di anni 37 al momento del decesso va riconosciuto un Parte_1
danno morale e patrimoniale per perdita di mantenimento pari ad € 332.435,00;
- Per , IG convivente di anni 20 al momento del decesso, va riconosciuto un Parte_2
danno morale e patrimoniale per perdita di mantenimento pari ad € 348.079,00 ;
- Per madre di anni 77 al momento della morte, deceduta in corso di causa, va Parte_4
riconosciuto un danno morale pari ad € 246.393,00;
- Per , sorella di anni 55 al momento della morte va riconosciuto un Parte_5
danno morale pari ad € 69.618,00;
- Per , sorella di anni 52 al momento della morte va riconosciuto un danno morale Parte_6
pari ad € 69.618,00;
- Per , sorella di anni 50 al momento della morte va riconosciuto un danno Parte_7
morale pari ad € 73.014,00;
- Per , sorella di anni 38 al momento della morte va riconosciuto un danno Parte_8
morale pari ad € 76.410,00.
Per quanto concerne il Danno patrimoniale richiesto jure proprio dagli eredi, relativo alla perdita del contributo al mantenimento, si rileva che l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro ceSAnte, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima pagina 34 di 38 destinava loro: o per legge (ad es. ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.) sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire determinando il reddito (al netto del carico fiscale) della vittima al momento della morte, detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio, moltiplicando il risultato alternativamente per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario) oppure per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico).
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.
pagina 35 di 38 Dalla lettura del doc. 76 allegato all'atto di citazione, che riporta il reddito per l'anno 2010 percepito dalla vittima, risulta che questa abbia percepito un reddito di Euro 18.992,00 con ritenute pari ad Euro
2.638,00. Pertanto, il reddito netto al momento del decesso ammontava ad Euro 16.354,00.
Nonostante quanto sopra indicato relativamente al principio di indifferenza, nel caso di specie non si è
in grado di procedere alla valutazione delle potenzialità di accrescimento del reddito in ragione dei possibili progressi della vita lavorativa, in quanto non vi è stata alcuna allegazione in tal senso da parte degli attori, neanche per quanto concerne la tipologia di impiego svolto dalla vittima.
Nel caso di specie, si può ritenere che la quota di reddito destinata a bisogni personali sia pari ad 1/3,
mentre quella ai bisogni della famiglia sia pari a 2/3, pertanto la somma destinata è di Euro 10.900,00
In tal caso, devono essere utilizzate le Tabelle Milanesi 2024 per la capitalizzazione del danno patrimoniale per perdita reddituale, ai fini dell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione.
Per quanto riguarda la VE (all'epoca del decesso 37 anni), il coefficiente di capitalizzazione in misura fiSA (ossia vita natural durante) è di 39,26 (Tabelle di Milano), mentre se si guarda alla tavola 7 delle tabelle pubblicate con DM 22/11/2016, il coefficiente di capitalizzazione è di 28,4356.
Per quanto riguarda la IG (all'epoca del decesso 20 anni), si può ritenere che eSA abbia raggiunto l'indipendenza economica a 28 anni, pertanto il coefficiente di capitalizzazione per 8 anni è
di 8,31.
Posto che, in applicazione dell'art. 85 TU DPR 1124/1965 la rendita al coniuge superstite è pari al 50% del massimale, e quella dei figli, al 20%, ne deriva che la rendita è così determinata:
- Per il coniuge superstite Euro 214.512,00 (5.450x39,26)
- Per la IG superstite Euro 18.115,00 (2180X8,31)
Per la posizione del non è possibile procedere alla liquidazione del danno da lui CP_14
richiesto per le ragioni già sopra indicate.
Le Spese mediche sostenute e documentate sono pari ad € 332,20 oltre € 1.815,00 (ivato) quali spese sostenute per la consulenza di parte, ed € 4.880,00 per quelle di CTU;
spese funerarie sostenute pari ad € 3.850,00.
pagina 36 di 38 Le spese seguono la soccombenza per la posizione della nei confronti della Controparte_4
CP_1 parte attrice, del dott. e mentre a seguito di quanto motivato appare congruo disporre la CP_3
compensazione delle spese di lite per le posizioni e CP_1 CP_2 Controparte_30 Controparte_31
Pone altresì le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis cpc a carico della parte
[...]
liquidando altresì come in dispositivo anche le relative spese di lite. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- condanna al risarcimento del danno nella misura che segue: Controparte_4
Euro 48.895,50 a favore degli eredi del de cuius per Danno biologico terminale e morale subito dal
; CP_14
euro 332.435,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_1
euro 348.079,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_2
euro 246.393,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_4
euro 69.618,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_5
euro 69.618,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_6
euro 73.014,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_7
euro 76.410,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_8
euro 214.512,00 a favore di per la perdita del contributo al mantenimento;
Parte_1
euro 18.115,00 a favore di per la perdita del contributo al mantenimento;
Parte_2
- condanna altresì al rimborso delle spese mediche sostenute e Controparte_4
documentate pari ad € 332,20 oltre € 1.815,00 (ivato) quali spese sostenute per la consulenza di parte, ed € 4.880,00 per quelle di CTU;
spese funerarie sostenute pari ad € 3.850,00 a favore di Parte_1
[...]
a rifondere le spese di lite a favore della parte attrice che Controparte_32
liquida in € 49.336,30,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, ( operato l'aumento del pagina 37 di 38 30% per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale) da distrarsi a favore dell'avv.
Roberto Caliendi dichiaratosi antistatario;
a rifondere le spese di lite relative alla fase ex art. 696 cpc a Controparte_32
favore della parte attrice che liquida in € 9.998,00 oltre rimb. forf.15%, Cpa ed Iva come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Roberto Caliendi dichiaratosi antistatario;
-compensa le spese di lite per le parti e come pure quelle relative alla posizione delle CP_1 CP_2
terze chiamate Soc. Cattolica e Ass. Milanese;
CP_1
-condanna a rifondere le spese di lite a favore di e che si Controparte_4 CP_3
liquidano in € 18.977,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge ( valori minimi) per ciascuna parte;
-compensa le spese di lite per la parte CP_14
-pone definitivamente le spese della ctu a carico della;
Controparte_4
-dichiara la tenuta a manlevare la delle somme dovute CP_10 Controparte_4
quale risarcimento del danno nei limiti del massimale previsto in polizza.
Urbino, lì 29.05.2025
Il Giudice on.
dott.SA Anna Mercuri
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.SA Anna Mercuri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2017 promoSA da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Caliendi del Foro di Pesaro
[...] Parte_8
ed elettivamente domiciliati in Urbino, via dei Maceri n. 3 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Recupero
ATTORI
Contro
, con il patrocinio degli Avv.ti S. Borsari, S. Quercioli e N. V. Selva Verzica, CP_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Fano, Via Einaudi n. 24;
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'Avv. Jader Ritrovato, elettivamente domiciliato presso lo Controparte_2
Studio in Bologna, viale P. Pietramellara n. 5;
CONVENUTO
pagina 1 di 38 , con il patrocinio dell'Avv. Roberto Brunelli ed elettivamente domiciliato presso CP_3
lo studio dell'Avv. Pasquale Marra in Urbino, Piano S. Lucia n. 2
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_4 CP_5
con il patrocinio del Prof Avv. Andrea Astolfi, degli Avv. Francesca Di Marco e Lucilla Fabi, ed
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Urbino, Via S. Andrea 30.
CONVENUTA
ASSICURATRICE in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Controparte_6
, con il patrocinio degli Avv. Andrea Pellegrini e Donatella De Castro ed Controparte_7
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Urbino, alla Via Pellipario n. 61
TE HI
in persona del Controparte_8
procuratore dott. , delegato alla rappresentanza ed alla firma sociale, con il Controparte_9
patrocinio dell'Avv. Renato Brualdi ed elettivamente domiciliata in Pesaro, via Castelfidardo n. 3
TE HI
, in persona del Procuratore con poteri di rappresentanza legale Controparte_10
Dott.SA , con il patrocinio dell'Avv. Filippo Martini e Marco Rodolfi ed Controparte_11
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Cipriani, in Pesaro, P.le Matteotti 22
TE HI
in persona del dott. Controparte_12
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_13
Marisa Barattini, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Area Vasta n. 1 dell' in CP_12
Fano via Ceccarini n. 38
TE HI
con il patrocinio dell'Avv. Roberto Caliendi, elettivamente domiciliata CP_14
presso il suo studio in Pesaro, via Giusti n. 6
pagina 2 di 38 TE HI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale e contrattuale in ambito medico
Conclusioni:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis:
accertare e dichiarare che i convenuti, in solido e/o ciascuno secondo specifico titolo e grado
percentuale, sono responsabili, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e/o per
fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., in correlazione con la insorta infezione nosocomiale, con le
omesse e/o carenti rispettive, specifiche, doverose e prudenziali attività connesse alla profilassi
infettiva, alla diagnosi e/o alla terapia della patologia infettiva e/o alla “perdita di chances” e/o a quant'altro accertato nella espletata istruttoria preventiva e nella successiva integrazione di c.t.u., per
il decesso del sig. , avvenuto in data 24.12.2011 presso l'Ospedale di Urbino;
Persona_1
per l'effetto, condannare i convenuti, anche in solido tra loro, a risarcire il danno subito e subendo
dagli attori per la perdita del congiunto , e dunque a corrispondere, iure hereditario Persona_1
e/o iure proprio, le seguenti somme: a (coniuge) € 659.086,08; a Parte_1 [...]
(figlio): iure proprio e/o quale erede di € 495.000,00 nonché, quale CP_14 Persona_1
erede di per la quota di 1/10 su € 420.000,00, la somma di € 42.000,00 e così Parte_4
complessivamente € 537.000,00 a (IG): iure proprio e/o quale erede di Parte_2
€ 495.000,00 nonché, quale erede di per la quota di 1/10 su € Persona_1 Parte_4
420.000,00, la somma di € 42.000,00 e così complessivamente € 537.000,00 a Parte_3
(nipote) € 140.000,00
a , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
(sorelle), per ciascuna: iure proprio € 140.000,00 nonché, quali eredi di Parte_8
, per ciascuna, la quota di 1/5 su € 420.000,00 pari ad € 84.000,00 e così Parte_4
complessivamente, per ciascuna, € 224.000,00 ovvero quelle diverse somme che verranno ritenute di
giustizia dal Giudice, anche in applicazione dei criteri di quantificazione delle somme relativi alla gravità delle condotte colpose poste in essere dai soggetti convenuti ed alla “personalizzazione” del
pagina 3 di 38 risarcimento del danno da “perdita parentale”;
condannare i convenuti, anche in solido, alla refusione a favore degli attori delle spese di lite della
intera causa, ivi comprese quelle della procedura ex art. 669 bis c.p.c. rubricata al n. 189/2012 r.g.
Tribunale di Urbino e delle spese di c.t.u. e c.t.p. tutte, con distrazione a favore del sottoscritto legale
che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, previa dichiarazione del Dr. di non accettare CP_1
il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze, difese ed eccezioni di tutte le parti in giudizio,
- In rito, accertare e dichiarare l'incapacità di stare in giudizio della minore per le Parte_3
motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, estrometterla dal presente giudizio, considerando
come non proposta la domanda di risarcimento dei danni in suo favore;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità della CTU resa dal Prof. nel Persona_2
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e/o l'inammissibilità/irritualità della sua produzione nel presente giudizio e/o l'inammissibilità ab origine del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per tutti i motivi indicati in atti e, per l'effetto, non tener conto delle risultanze della medesima ai fini del decidere e,
comunque, respingere tutte le domande attoree, dei convenuti, dei terzi chiamati in causa nonché dell'intervenuto Sig. svolte nei confronti del Dr. perché infondate in CP_14 CP_1
fatto e in diritto e comunque non provate, previo accertamento di assenza di qualsivoglia
responsabilità professionale dello stesso nel caso de quo per tutti i motivi di cui in atti;
- Ancora, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità/tardività dell'intervento del Sig.
[...]
avvenuto in corso di causa mediante il deposito in data 7/02/2019 della comparsa di CP_14
costituzione per intervento volontario e/o comunque ritenere le sue domande infondate in fatto e/o in
diritto e/o comunque non provate;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che venisse accertata una
qualsivoglia responsabilità – anche minima e/o marginale – del Dr. in merito al decesso CP_1
del Sig. , accertare che il suo concreto apporto nella vicenda de quo risulta minimale Persona_1
e conseguentemente, graduare la sua colpa in termini percentuali limitando alla corrispondente quota
di responsabilità la condanna al risarcimento;
pagina 4 di 38 - Nel merito, in ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna del Dott. anche in solido CP_1
con altra parte del giudizio, condannare la (già Controparte_15
) (c.f./P.Iva ), in persona del Controparte_16 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a
manlevare, garantire e tenere indenne il Dr. da ogni pretesa altrui, con pagamento CP_1
diretto in favore degli aventi diritto ai sensi dell'art. 1917, commi 2 e 3, del cod. civ., in virtù dell'esistenza della polizza n. 000096.32.300196 e precedente polizza n. 019394.32.000002, da ogni e
qualsiasi importo che potrebbe eventualmente esser costretto a corrispondere agli odierni attori e/o agli odierni convenuti e/o ai terzi chiamati in causa e/o all'intervenuto in corso di causa Sig.
[...]
per i fatti oggetto di giudizio, e da ogni spesa, anche legale e peritale, relativa alla presente CP_14
causa ed al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi presso il Tribunale di Urbino RG. 189/2014,
nessuna esclusa, o, in subordine, per i motivi in atti, dichiarare tenuta e, conseguentemente,
condannare la (già Controparte_15 [...]
) (c.f./P.Iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_16 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, a rimborsare al Dr. CP_1
le somme che quest'ultimo sia stato condannato a pagare agli odierni attori e/o agli odierni
[...]
convenuti e/o ai terzi chiamati in causa e/o all'intervenuto in corso di causa Sig. a CP_14
qualsiasi titolo per i fatti di cui al presente giudizio.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., conclusosi presso il Tribunale di Urbino RG. 189/2014”
Per parte convenuta : Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Autorizzarsi la chiamata in causa del terzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 cpc nei
confronti di , in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale Parte_9
in Corso Libertà, 53 a San Cesario sul Panaro (MO), al fine di garantire e/o manlevare il Dott.
rispetto alla denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate Controparte_2
nei confronti dello stesso, disponendo il differimento dell'udienza del 15.09.2017 onde consentire la
pagina 5 di 38 chiamata in causa nei termini ex lege previsti.
NEL MERITO
In via principale
Respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. in quanto inammissibili per Controparte_2
la tipologia della domanda contrattuale ex adverso azionata anche ai sensi ed in applicazione della
Legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli) e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto e
non provate.
Con vittoria di spese e competenze.
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate nei confronti del Dott.
dichiarare la , corresponsabile in Controparte_2 Controparte_17
solido (in base al grado di responsabilità pro quota che verrà accertato all'esito del giudizio) per i
motivi di cui in premeSA, nonché dichiarare , in persona del legale Parte_10
rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e garantire il predetto Dott. anche ai Controparte_2
sensi ed in applicazione dell'art. 1917 comma III c.c.
Nella denegata ipotesi di soccombenza del Dott. CONDANNARE, Controparte_2 Parte_10
al pagamento diretto nei confronti degli odierni attori ex art. 1917 comma II c.c.
[...]
Con vittoria di spese e competenze.”
Per parte convenuta : CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: modificare l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori con conseguente ammissione della prova per
testi articolata da questa difesa nella II memoria ex art. 183 VI co cpc;
dichiarare inammissibile in quanto tardivo l'intervento litisconsortile del Sig. con vittoria di spese ed onorari;
CP_14
nel merito:
rigettare la domanda attorea nei confronti del Dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto CP_3
per i motivi di cui in narrativa con vittoria di spese ed onorari;
nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione preliminare, rigettare l'intervento litisconsortile del Sig. in quanto CP_14
infondato in fatto ed in diritto per i motivi già dedotti con riferimento all'atto di citazione con vittoria
pagina 6 di 38 di spese ed onorari;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia comunque minoritaria
responsabilità del Dott. in relazione alla vicenda clinica de qua, accertare l'infondatezza e CP_3
comunque l'eccessività delle avverse pretese risarcitorie, in quest'ultimo caso accogliendole per
quanto di giustizia, e, solo previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità delle parti
convenute e/o di altri soggetti, accogliere la domanda di garanzia avanzata dal Dott. nei CP_3
confronti di in virtù degli artt. 21 del CCNL 3 novembre 2005, art. 16 CCNL 17/10/2008 CP_12
e art. 17 CCNL 6 maggio 2010.”
Per parte convenuta Controparte_4
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande svolte dagli attori nei confronti della
concludente in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiarare la casa di cura
esente da ogni responsabilità rispetto ai fatti oggetto di causa, con condanna di parte attrice alla
rifusione delle spese di lite sostenute dalla concludente;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una
qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, della concludente, anche in via solidale con gli altri convenuti, accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale
condanna della struttura sanitaria alla quota di sua competenza e, in ogni caso, condannare
[...]
il dott. il dott. e/o il dott. a rimborsare alla concludente qualsivoglia CP_12 CP_2 CP_1 CP_3
somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere agli attori, in forza del vincolo di solidarietà
passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della loro eventuale quota di
responsabilità e/o di apporto causale;
c) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse
una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, della concludente per i fatti di cui è causa:
- dichiarare l'assicurazione tenuta a manlevare e tenere indenne da CP_18 Controparte_4
quanto sarà eventualmente obbligata a corrispondere agli attori in conseguenza dei fatti descritti in atto di citazione e, per l'effetto, condannare la compagnia al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla concludente, ferma restando la rifusione da parte dell'assicurazione delle spese legali
pagina 7 di 38 sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.;
- dichiarare il dott. il dott. e/o il dott. tenuti a manlevare e CP_12 CP_2 CP_1 CP_3
tenere indenne la concludente da quanto fosse obbligata a corrispondere agli attori in conseguenza di condotte colpose imputabili al predetto medico e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto
eventualmente dovuto dalla casa di cura in favore di parte attrice;
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte terza chiamata Parte_10
piaccia all'Illustrissimo Tribunale,
in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile la domanda di responsabilità avanzata da _4
nei confronti del Dott. ovvero, in via pregiudiziale subordinata, disporne la
[...] CP_2
separazione rimettendole al Magistrato del Lavoro competente, per i motivi esposti nel paragrafo E);
sempre in via pregiudiziale, in denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione
pregiudiziale, rigettare comunque la richiesta svolta dalla nei confronti del chirurgo in quanto CP_19
infondata, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti,
per le ragioni esposte sub D4);
respingere comunque la eventuale domanda di rivalsa proposta da CP_10
in via principale di merito, rigettare la domanda risarcitoria dei Sig.ri – – – Parte_1 CP_14 Pt_3
sia con riferimento alla sussistenza di un diritto risarcitorio sia in ordine all'ammontare del Parte_4
danno protestato;
in via subordinata accertare la sussistenza di responsabilità esclusiva in capo a _4
o semmai procedere alla graduazione delle colpe tra i convenuti eventualmente
[...]
corresponsabili;
in ogni caso, accertare e dichiarare che la polizza stipulata da con Controparte_4 CP_10
presta copertura assicurativa di primo rischio non solo in favore della Struttura Sanitaria ma anche in
favore del personale medico e quindi del Dott. per i motivi dedotti sub D); CP_2
accertare e dichiarare comunque la inoperatività della polizza , o in subordine Parte_9
la sussistenza di una sola garanzia di secondo rischio, per le ragioni spiegate nello stesso par. D);
accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate nel paragrafo G);
pagina 8 di 38 con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il
contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Per parte terza chiamata Controparte_20
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria disattesa e non accettandosi il contradditorie
su nuove domande, eccezioni e/o istanze, previa rinnovazione della CTU medico-legale per tutte le
ragioni esposte a pagg. 1 e 2 della propria memoria ex 183 n.3 salva, in subordine, la convocazione a
chiarimenti del CTU prof. sui profili, salvi altri, in atti già evidenziati, nonché ammissione delle Per_2
prove testimoniali proposte dalla difesa del dott. per le motivazioni in atti e/o per quelle di CP_1
Giustizia
- In via principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del dott.
in quanto infondata ed indimostrata;
vinte le spese. CP_1
- In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda proposta nei
confronti del dott. rigettare la domanda di garanzia da questi proposta nei confronti CP_1
della in quanto infondata, stante l'assenza di copertura Controparte_15
assicurativa; vinte le spese.
- In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei
confronti del dott. e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia da questi CP_1
proposta nei confronti della dichiarare tenuta e quindi condannare Controparte_15
la concludente a prestare la garanzia assicurativa solo limitatamente alla minoritaria percentuale
responsabilitaria ascrivibile al proprio assicurato, escluso il vincolo di solidarietà con gli altri
convenuti.
- In via ulteriormente subordinata, sempre in ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei
confronti del dott. e di contestuale accoglimento della domanda di garanzia da questi CP_1
proposta nei confronti della qualora venisse pronunciata condanna Controparte_15
del dott. al risarcimento dei danni lamentati dagli attori insieme ed in solido ad altri CP_1
convenuti, in accoglimento della domanda di regresso che in questa sede si propone, accertate e
graduate in percentuale le rispettive colpe, condannare e/o e/o il Controparte_4 CP_12
dott. e/o il dott. a rimborsare alla concludente le eventuali somme Controparte_2 CP_3
pagina 9 di 38 versate in favore degli attori in eccesso rispetto al grado di responsabilità accertato a carico del dott.
CP_1
Per la terza chiamata : Controparte_21
“Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso nonché, qualora non
ritenga già esteso il contraddittorio nei confronti dei convenuti Dott. CP_22 CP_12 CP_2
e Dott. previa autorizzazione alla chiamata in causa degli stessi all'uopo
[...] CP_1
differendo la prima udienza di trattazione ex artt. 106 e 269 c.p.c., per la quale si fa espreSA istanza,
così giudicare: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: Respingere ogni avversa pretesa da chiunque
proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) IN VIA Controparte_23
SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza anche parziale della
[...]
con accoglimento (anche parziale) delle domande di risarcimento dei danni Controparte_4
svolte nei suoi confronti dalle attrici, limitare in ogni caso l'esposizione di Controparte_21
nell'ambito dei termini contrattualmente previsti (tenuto conto dunque della franchigia fiSA di Euro
50.000,00, della franchigia aggregata annua di Euro 1.500.000,00 e del massima di polizza) e
comunque nei limiti della massima esposizione indicata nella missiva del 27.10.2017 e pertanto limitare l'obbligazione indennitaria di in considerazione di tali elementi, condannando altresì CP_18
l' il Dott. ed il Dott. a rifondere ad Parte_11 Controparte_2 CP_1 CP_21
le somme che quest'ultima dovesse eventualmente essere condannata ad erogare (per capitale,
[...]
interessi e spese legali) in esecuzione dell'emananda sentenza;
3) IN OGNI CASO: Con il favore delle
competenze e spese di lite.”
Per parte convenuta Controparte_12
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1. in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura privata
[...]
nella causazione del decesso del Sig e dei medici suoi Controparte_4 Persona_1
dipendenti Dottori e Controparte_2 CP_1
2. respingere di conseguenza la domanda di manleva svolta in via trasversale dei confronti dell' CP_12
dalla struttura privata e dalla per assenza dei Controparte_4 Controparte_21
presupposti della chiamata in garanzia e/o manleva.
pagina 10 di 38
3. sempre in via principale, respingere la domanda dei Signori , , in Parte_1 Parte_2
proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla IG minore , , Parte_3 Parte_4
, , , AU ES nei confronti Parte_5 Parte_6 Parte_7
dell' per in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni Controparte_12
esposte nella presente comparsa di costituzione in giudizio,
4. dichiarare l'inammissibilità/tardività della domanda svolta dall'intervenuto e CP_14
comunque rigettarla nel merito perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella
presente comparsa di costituzione in giudizio,
5. In subordine, in caso di denegata ipotesi, condannare al minor importo che dovesse venire accertato
in corso di causa con esclusione del vincolo di solidarietà, ciascuno dei convenuti in relazione alla
percentuale di danno che risultasse addebitabile,
6. infine, accertare e dichiarare accoglibile la chiamata in garanzia del Dott. , nei limiti CP_3
delle previsioni dell'art 25 del CCNL 8.6.2000 e della legge n. 24/2017 cosiddetta Legge Gelli, con esclusione dell'eventuale accertata responsabilità per dolo e colpa grave del convenuto.
Con vittoria di spese”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2017, la parte attrice esponeva che in data
22.08.2011 il Sig. si recava presso la clinica privata di Cotignola, CP_14 Controparte_4
ove veniva sottoposto a visita cardiochirurgica da parte del dott. a seguito di Controparte_2
precedenti accertamenti diagnosticanti valvola bicuspide aortica con cuspidi ispessite e calcifiche.
Confermata la diagnosi, il paziente si ricoverava presso il reparto di Cardiochirurgia dell'
[...]
di Cotignola in data 15.09.2011, per effettuare un intervento di sostituzione valvolare CP_24
aortica, optando per una bioprotesi che permetteva di evitare una terapia anticoagulante continuativa.
Successivamente all'intervento, il veniva ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva CP_14
Post-operatoria con emodinamica stabile, ed incremento di leucociti con neutrofilia. Alle ore 01,10 del
18/09/2011 la pressione scendeva a 70/40 mmHg e il paziente si presentava anurico, pertanto veniva trasferito in Terapia Intensiva. Nello stesso giorno, veniva effettuato un secondo intervento d'urgenza pagina 11 di 38 per correzione del distacco di protesi, con successivo trasferimento del paziente in Terapia Intensiva.
Un ecocardiogramma del 20.09.2011 evidenziava bio-protesi funzionante pur in presenza di lieve rigurgito paraprotesico e versamento pleurico lieve-moderato a sinistra. Ad un successivo peggioramento delle condizioni di salute, in data 26.09.2011 i risultati dell'emocultura su prelievo del
22.09.2011 mostravano positività per staphylococcus epidermidis multisensibile all'antibiogramma.
Successivamente, in data 29.09.2011 perveniva l'esito dell'esame colturale che rilevava la crescita di staphylococcus epidermidis multi resistente all'antibiogramma. Tuttavia, nello stesso giorno,
nonostante tali problematiche, il dott. dimetteva il paziente con prescrizione antibiotica a CP_1
domicilio per amoxicillina + acido clavulanico. Alle visite di controllo effettuate in data 01.10.2011,
04.10.2011, 07.10.2011 e 14.11.2011 veniva confermato il buon esito del decorso postoperatorio, senza alcuna prescrizione farmacologica diversa da quella rilasciata in sede di dimissioni. Tuttavia, in data
04.12.2011, il paziente veniva trasportato in ambulanza al PS di Urbino, per contrazioni muscolari,
tonocloniche con morsus linguale e stato confusionale, dal quale veniva dimesso con prescrizione di farmaco antiepilettico e indicazione di rivalutazione neurologica. In data 13.12.2011, per persistente
CP_2 iperpiressia, veniva ricoverato presso l' dell'Ospedale di Urbino, diretta dal dott. dove CP_3
venivano eseguiti ulteriori esami ematici che documentavano leucocitosi, neutrofilia, anemia, con sospetta endocardite. In data 16.12.2011 veniva confermato processo endocarditico della protesi con segni di degenerazione calcifica a carico della cuspide valvolare destra e rigurgito moderato. In data
17.12.2011 si attestata positività per staphylococcus epidermidis multiresistente all'antibiogramma, e pertanto venivano fornite daptomicina, associata alla vancomicina, poi sospesa dopo consultazione con specialista dell'U.O. di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nella notte tra il 21 e il
22.12.2011 avveniva tachicardia ventricolare, per la quale i medici del reparto proponevano consulenza specialistica cardiochirurgica da effettuarsi ad Ancona. Poiché il paziente aveva manifestato la volontà di essere seguito dal dott. medico del suo primo intervento, quest'ultimo si rendeva disponibile CP_2
a ricoverare il paziente presso dopo Natale. Tuttavia, il decedeva in Controparte_4 CP_14
data 24.12.2011, dopo fibrillazione ventricolare e bradicardia sinusale in assenza di polso.
Gli attori introducevano il presente giudizio, a seguito di consulenza ex art. 696 bis c.p.c.,
eseguita dal CTU dott. deducendo la responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte Persona_2
pagina 12 di 38 nonché dei medici dott. dott. dott. per l'imperizia mostrata nella cura del CP_2 CP_1 CP_3
paziente , causa del suo successivo decesso, insistendo nell'accoglimento della domanda di CP_14
risarcimento del danno jure hereditario e jure proprio per le seguenti somme: a Parte_1
Euro 659.086,08, a Euro 495.000,00, a Euro 140.000,00, a Parte_2 Parte_3 [...]
Euro 420.000,00, mentre Euro 140.000,00 ciascuna per , Parte_4 Parte_5 [...]
e . Con memoria ex art. 183 c.p.c. gli attori Parte_6 Parte_7 Parte_8
rilevavano la non necessità di adire il giudice tutelare per la costituzione in giudizio della minore
, in quanto, in tal caso, non vi era alcun possibile provvedimento pregiudizievole nei Parte_3
confronti della steSA, chiedendo termine per la sanatoria.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il dott. il quale, CP_1
preliminarmente, sollevava eccezione di incapacità processuale di data l'assenza Parte_3
dell'autorizzazione processuale del giudice tutelare. Inoltre, nell'eccepire l'inutilizzabilità della CTU
del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., deduceva la legittimità del proprio operato, riferendo il quadro clinico positivo prima delle dimissioni. Contestualmente, il convenuto formulava domanda di chiamata in causa della compagnia assicurativa , ai fini Controparte_16
della manleva. Con memoria ex art. 183 il dott. riferiva che aveva stipulato la polizza n. CP_1
019394.32.000002 (con decorrenza dal 23/01/2012 al 23/01/2013) a copertura della propria responsabilità civile professionale, poi rinnovata. Nelle more del rinnovo, in data 10/07/2013 il dott.
aveva descritto lo stato dei sinistri nei quali era stato coinvolto, tra cui il . CP_1 CP_14
Successivamente veniva stipulata la polizza n. n. 000096.32.300196 (con decorrenza dal 04/02/2014 al
04/02/2015) sempre a copertura della propria responsabilità professionale, nella quale era ricompresa la copertura per il sinistro del . CP_14
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio il dott. il CP_2
quale riferiva la perizia e l'adeguatezza del proprio comportamento rispetto alle linee guida vigenti in ambito sanitario, riferendo che né il CTU dott. né i consulenti del PM nel procedimento penale Per_2
iscritto al n. 1639/2011 rgnr iscritto presso la Procura della Repubblica di Urbino, avevano ravvisato elementi da cui poter dedurre la sua responsabilità in ordine al decesso del . Inoltre, il dott. CP_14
formulava istanza per la chiamata di terzo in causa dell' ai fini CP_2 Parte_12
pagina 13 di 38 della manleva. Con memoria ex art. 183 c.p.c. rilevava di aver correttamente formulato domanda ex art. 1917 c.c. nei confronti della propria assicurazione, la cui polizza assicurativa aveva ad oggetto non solo il fatto colposo del medico ma anche quella del fatto altrui.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il dott. il quale riferiva la CP_3
legittimità del proprio operato, della diagnosi e conseguente terapia antibiotica somministrata. Inoltre,
esponeva che era stato il paziente a scegliere di voler aspettare le cure del dott. nonostante il CP_2
consiglio di sottoporsi a consulenza cardiochirurgica presso l'Ospedale di Ancona. Contestando la quantificazione del risarcimento richiesto dai ricorrenti, il convenuto formulava istanza per la chiamata in causa a garanzia dell' CP_12
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio , la quale, Controparte_4
contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto, deduceva che il comportamento del personale sanitario, dall'ingresso del paziente nella struttura sino alle dimissioni, era stato conforme alle Linee Guida approvate in ambito sanitario, ed alla volontà del paziente per come espresso nel modulo di consenso informato, mentre l'esito infausto era da attribuire unicamente all'esclusiva responsabilità dei convenuti dott. e dott. avendo gli stessi agito in regime libero CP_2 CP_1
professionale. Riferiva inoltre, che la terapia farmacologica somministrata al paziente era motivata nei protocolli di profilassi antibiotica adottati presso la struttura e condivisi con l' Controparte_26
e successivamente all'intervento il quadro clinico del paziente era in miglioramento, a
[...]
fronte dei due soli episodi febbrili risolti spontaneamente, risultando, al momento delle dimissioni, già
antipiretico da giorni. Nella steSA occasione la ferita chirurgica non presentava segni evidenti d'infezione, ma solo di flogosi superficiale in via di rapida risoluzione, motivo per cui i medici ritennero di prescrivere una terapia antibiotica non troppo aggressiva. Da ultimo, la convenuta contestava la quantificazione del risarcimento domandato dai ricorrenti e formulava domanda per la chiamata in giudizio dell'Assicurazione ai fini della manleva. Controparte_21
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la terza chiamata Parte_10
, la quale aderiva alla difesa svolta dal proprio assicurato dott. denegando ogni
[...] CP_2
responsabilità in capo alla struttura sanitaria in forza di contratto di spedalità Controparte_4
concluso al momento dell'accettazione del paziente presso la struttura sanitaria. La struttura sanitaria pagina 14 di 38 aveva inadempiuto alla propria prestazione consistente nella sanificazione delle sale operatorie, degli ambienti e della strumentazione, avendo il paziente contratto un'infezione. Inoltre, la terza chiamata ha eccepito l'inoperatività della polizza in forza dell'art. 16 punto 2 c.g.a., che qualificava la polizza come di secondo rischio, nel caso in cui l'assicurato svolga la propria attività all'interno di struttura sanitaria tenuta egualmente in responsabilità. Da ultimo, la convenuta contestava la fondatezza della domanda di rivalsa di nei confronti del proprio assicurato, giacchè l'adesione della struttura Controparte_4
sanitaria all'Associazione Italiana Ospedalità privata, vietava alla struttura tale pretesa, ed inoltre, il rapporto di collaborazione tra medico e struttura consentiva al primo di beneficiare della polizza stipulata a suo favore. Inoltre, la terza chiamata rilevava la violazione dell'obbligo ex art. 1914 c.c. in capo all'assicurato, non avendo egli stesso esteso il contraddittorio nei confronti dell'assicuratore della clinica, ed omettendo di dichiarare di voler profittare della garanzia assicurativa stipulata dalla steSA.
Nel corso del giudizio si costituiva altresì l'assicurazione Controparte_16
terza chiamata in causa dal proprio assicurato dott. La società eccepiva, in
[...] CP_1
primo luogo, l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto sottoscritta in data 23/01/2012, ovvero successivamente alle dimissioni del paziente avvenute in data 29/09/2011. In particolare, la polizza prevedeva l'inizio del periodo di validità della garanzia con la data di sottoscrizione del contratto e per comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Inoltre, rilevava l'estraneità del dott. CP_1
rispetto ad eventuali responsabilità dell'esito infausto occorso al , essendo quest'ultimo stato CP_14
oggetto di molteplici controlli ambulatoriali da parte di altri chirurghi e dottori, i quali hanno sottovalutato il quadro clinico del paziente, che avrebbe necessitato maggiori indagini ed accertamenti.
Da ultimo, la terza chiamata, contestando la richiesta risarcitoria avanzata dai ricorrenti, sia in punto di
an che di quantum, rilevava l'assenza di nesso causale tra il presunto errore del proprio assicurato e la morte del paziente.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale, in primo luogo, Controparte_21
eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa rispetto alla responsabilità professionale personale dei sanitari non dipendenti, quali il dott. ed il dott. i quali dovevano pertanto avvalersi di CP_2 CP_1
una propria copertura assicurativa. Inoltre, la società eccepiva l'inutilizzabilità della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e rilevava l'esclusiva responsabilità civile in capo pagina 15 di 38 all'Ospedale di Urbino ed ai relativi sanitari, i quali avrebbero dovuto effettuare un intervento d'urgenza. Viceversa, il comportamento tenuto dai sanitari della struttura sanitaria assicurata si rilevava priva di valenza causale rispetto alla morte del . Da ultimo, contestava l'an e il quantum del CP_14
risarcimento richiesto dai ricorrenti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese dei CP_12
ricorrenti, nonché le domande avanzate dal e dalla società assicuratrice Controparte_4 CP_21
In particolare, la convenuta rilevava l'esclusiva responsabilità dei sanitari della struttura del
[...]
come riconosciuto dai consulenti del giudizio civile e penale, mentre alcuna colpa Controparte_4
poteva essere ricondotta al comportamento tenuto dai medici dell'Ospedale di Urbino, i quali avevano effettuato tutti gli accertamenti previsti dalle Linee Guida e, conseguentemente, consigliato il Centro
Cardiologico di Ancona, rifiutato dal paziente. Da ultimo, contestava la quantificazione e l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti, non provati.
Interveniva nel giudizio figlio di , associandosi alla difesa CP_14 Persona_1
degli attori, al fine di avanzare domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza della morte del proprio padre.
Nel corso del processo decedeva l'attrice , sicchè , Parte_4 Parte_5
e nonché i ricorrenti e si costituivano anche Parte_6 Pt_7 Pt_8 Parte_2 CP_14
quali eredi della predetta . Parte_4
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta, nei limiti e per i motivi che ci si appresta ad enunciare.
In primo luogo, l'eccezione dell'estromissione della minore, sollevata dalla convenuta è priva di fondamento, giacchè in tal caso, l'autorizzazione del giudice tutelare risulta essere stata ottenuta nelle more del processo. Com'è noto, nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., ai sensi dell'art. 182 c.p.c., è consentita la pagina 16 di 38 sanatoria dell'autorizzazione relativa alla legittimazione processuale, con effetti ex tunc fin dal momento della prima notificazione.
Nel merito si rileva quanto segue.
L'obbligazione risarcitoria, a prescindere dalla sussunzione nel dato normativo dell'art. 2043
c.c. o nel disposto delle fattispecie c.d. speciali, nel nostro ordinamento ha natura esclusivamente compensativa e non punitiva e sorge allorché si configurino diversi elementi, ossia la condotta commissiva od omissiva del danneggiante, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il danno ed il nesso eziologico fra la condotta ed il pregiudizio subito. La dottrina e la giurisprudenza concordano sulla necessità di distinguere due forme di danno: da un lato, il c.d. danno evento, ossia l'evento dannoso, inteso come lesione di un bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento;
dall'altro, il c.d.
danno conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale materialmente subito dal soggetto danneggiato, inteso come danno emergente o lucro ceSAnte (art. 1223 c.c.), che consegue appunto dal c.d. danno evento e che è l'unico che – salva la possibilità, allo stato largamente disconosciuta nel nostro ordinamento, di una forma di responsabilità in re ipsa – può essere risarcito.
Con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 e dalla legge n. 158/2012, le quali non trovano applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. 8 novembre 2019, n. 28811; Cass. 11
novembre 2019 n. 28994), nell'ipotesi in cui venga lamentata l'esistenza di un danno in conseguenza di un'attività svolta dal medico (eventualmente, ma non neceSAriamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale;
la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.)
o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo.
pagina 17 di 38 Ciò premesso, il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base alla quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 11 febbraio 2021,
n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali – tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la CaSAzione ha da tempo chiarito che è “onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata,
secondo il criterio del più probabile che non (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 15 febbraio
2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Il concetto di imprevedibilità va inteso nel senso oggettivo della “non imputabilità ex art. 1218 c.c, in quanto la non prevedibilità dell'evento, che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza o imperizia nella condotta dell'agente, è giudizio che
appartiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che
prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento
dannoso.” (Cass. Civ. Sez. III sentenza n. 10050/2022).
Nelle responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, l'evento di danno, consiste nella lesione dell'interesse finale del creditore, distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art. 1174 c.c., consistente nell'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges
artis ed il nesso di causalità materiale rientra nel tema di prova di spettanza del debitore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
pagina 18 di 38 Pertanto, nel caso in cui, come quello in esame, si faccia valere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria per i danni derivati al paziente da un intervento che si assume svolto in spregio alle leges artis, “l'attore (o nel caso di specie gli attori in ragione del danno jure hereditatis) è tenuto a
provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad eSA connesse;
è invece onere del convenuto, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare
o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza o la perizia richieste dal caso concreto,
o che l'inadempimento (o l'inadempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla
esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 26 novembre 2020, n. 26907).” (Cass. Civ. Sez.
III sentenza n. 10050/2022).
Si pone, tuttavia, in ragione della peculiarità del caso concreto, un'ulteriore precisazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'accertamento del nesso causale in materia civile, “la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in un'analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella
loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza
probabilistica deve essere valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza
potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del 50% plus unum.” (Cass. Civ. n. 15991
del 2011). Qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità
giuridica). In virtù degli artt. 40 e 41 c.p., in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato,
mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza la pagina 19 di 38 propria serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
Nel caso di specie, può ritenersi raggiunta la prova in riferimento al nesso causale ed al cd.
danno-evento.
Infatti, come riferito dal CTU a pag. 60 della propria relazione, “il decesso del signor ER
è stato causato da un'endocardite batterica acuta nel corso di intervento chirurgico, eseguito
[...]
il 16 settembre 2011, presso il “ di Cotignola. Detta infezione, contratta nel Controparte_4
corso della degenza protrattasi dal 15 al 29 settembre 2011 presso il “ , non è Controparte_4
stata correttamente trattata dai sanitari di detta struttura ospedaliera sia nel corso della degenza, sia al momento dell'intempestiva dimissione, sai nel corso delle successive visite per medicazioni”.
Più precisamente, nella relazione a chiarimenti, in risposta alle osservazioni pervenute dai ctp di parte, il CTU a pag. 18-19 specificava che “l'impossibilità di identificare il preciso “momento o atto” che causava l'infezione non sta a significare che risulti impossibile ascrivere la steSA ad una determinata fase dell'iter clinico;
nel caso in esame, come ampiamente argomentato, l'infezione ebbe a concretizzarsi nel corso della degenza del mese di settembre 2011 presso il . Controparte_4
All'esito delle indagini peritali, la causa del decesso è stata attribuita alla “non corretta gestione dell'infezione: la terapia antibiotica somministrata al paziente durante tutta la degenza e l'assistenza
post-dimissione è stata infatti decisamente lacunosa;
tanto non in rapporto all'operato di un singolo sanitario, quanto all'organizzazione della struttura nel suo insieme. Entrando nel merito, per la
profilassi antibiotica preoperatoria veniva somministrata teicoplanina e pomata nasale di mupirocina;
farmaci la cui somministrazione veniva continuata senza qualsivoglia modifica sino al 22 settembre
nonostante leucocitosi, febbricola, alterazione degli indici di flogosi, e varie puntate febbrili. Non è da
sottovalutare poi la secrezione della ferita sternale e la raccolta al giugulo che, in un paziente
portatore di protesi valvolare, impongono un altro tipo di condotta terapeutica.
A ciò si aggiungono i risultati rispettivamente della emocultura (unico prelievo) e del campione
prelevato sulla secrezione della ferita sternale;
colture entrambe risultate positive per presenza di
Staphylococcus Epidermidis. L'unica copertura antibiotica, empirica, per os con Amoxicillina ed ac.
Clavulanico, veniva iniziata il 27 settembre;
con la medesima terapia il paziente veniva dimesso il 29
pagina 20 di 38 settembre. In questo contesto si segnala che la “terapia domiciliare” era stabilita in cartella clinica
già alla data del 28 settembre 2011; in altri termini il giorno prima della programmata dimissione,
senza attendere il risultato degli esami colturali, si era già deciso quali antibiotici far assumere al
paziente a domicilio.
Dalla lettera di dimissione del 29 settembre si evince che i risultati degli esami colturali eseguiti durante il ricovero erano considerati “contaminazioni” dei campioni prelevati, col che
considerando accettabile la terapia antibiotica impostata il giorno precedente per il domicilio.
L'aspetto singolare è che nessuno abbia avuto il sospetto che una contaminazione di campioni
prelevati da tre siti diversi (liquido ematico, ferita sternale e raccolta fluida retro giugulare) abbiano dato lo stesso, identico risultato. In altri termini l'attenzione per quanto attiene la non corretta
gestione del paziente non può essere focalizzata solo sul sanitario che effettuò la dimissione, essendo evidente una carenza di comunicazione tra i vari sanitari che si alternarono nell'assistere il paziente
nel corso della degenza;
proprio l'alterazione degli indici di flogosi e la positività degli esami colturali
doveva indurre i sanitari che avevano in cura il paziente ad avere la certezza della non presenza di
infezioni prima di programmare la dimissione dello stesso;
nel dubbio non doveva essere programmata
la dimissione per il 29 settembre, per cui il comportamento non condivisibile di chi firmò la relazione di dimissione è solo l'epifenomeno di un percorso diagnostico-terapeutico erroneo tenuto dai sanitari del reparto incaricati dell'assistenza al paziente.
Mancata coordinazione del percorso assistenziale che risulta poi protrarsi anche nella fase
post-dimissione allorchè, alle medicazioni del 2 e del 4 ottobre (non sappiamo con certezza se fu fatta
una medicazione anche il 7 ottobre) a fronte di persistenza di secrezioni dalla ferita chirurgica, non fu predisposta l'effettuazione di qualsivoglia accertamento finalizzato ad indagare la presenza di
infezioni; percorso diagnostico che si imponeva stante la precedente positività degli esami colturali
eseguiti in corso di degenza, dei quali non si poteva non avere contezza nell'effettuazione delle
medicazioni da parte dei sanitari che operano all'interno di una struttura sanitaria la quale deve
garantire la salute del paziente sottoposto a due interventi cardiochirurgici nel volgere di pochi giorni.
pagina 21 di 38 Seguita quindi la lacuna dell'assistenza al paziente, con protrarsi di non congruo contrasto dell'infezione la quale è documentato, era presente al momento della dimissione e seguitava a dare
segni di sé con secrezioni dal sito di accesso chirurgico.
Purtroppo non vi è certificazione relativa al controllo effettuato dal cardiochirurgo il 14
novembre, per cui risulta sostanzialmente impossibile esprimere pareri su quello che era lo stato di salute del paziente all'epoca. Assenza del dato documentale che francamente lascia perplessi,
costituendo buona pratica operativa annotare nella documentazione sanitaria del paziente quale sia stata l'evoluzione del quadro clinico evidenziato alle visite di controllo. In ogni caso, anche in assenza
di dati relativi allo stato di salute nel corso del mese di novembre, traspare limpida una seriazione di comportamenti non corretti posti in essere da parte dei sanitari del “ i quali Controparte_4
nel corso della degenza non contrastarono con adeguata antibioticoterapia l'infezione
incontrovertibilmente documentata, intempestivamente programmarono la dimissione del paziente ed all'atto della dimissione perseverarono nella prescrizione di incongrua terapia antibiotica, nel corso
delle medicazioni del 2 e del 4 ottobre non prescrissero accertamenti diagnostici finalizzati ad
accertare la causa della secrezione della ferita chirurgica”
Pertanto, per tale sequenza temporale, va certamente affermata la responsabilità della convenuta struttura sanitaria in ordine all'evento dannoso, mentre per i convenuti dott. Controparte_4
e dott. si precisa quanto segue. CP_2 CP_1
Il CTU chiamato a chiarimenti, ha confermato la causa del decesso nel mancato “funzionamento
della struttura sanitaria che va causalmente ricondotta l'insorgenza della Controparte_4
endocardite la quale, in una alla sua mancata tempestiva diagnosi, causava il decesso del signor
. CP_14
Nel percorso assistenziale al momento della dimissione ed in tempi successivi si sono
identificati comportamenti sanitari erronei i quali, pertanto, vengono in questa sede segnalati solo
come momenti che possono aver fatto perdere delle chances di più tempestiva diagnosi e susseguente
trattamento. Esplicito il riferimento al comportamento del dottor al momento della dimissione CP_1
del 29 settembre e del professor nel corso delle successive visite;
detti sanitari, stante la storia CP_2
clinica del paziente in corso di degenza, avrebbero potuto prolungare la degenza e rivalutare il trend
pagina 22 di 38 della PCR che al momento della dimissione era ancora alterata;
peraltro nei controlli successivi vi era
un andamento migliorativo di detto valore, che concorreva nel fuorviare il diagnostico. Parimenti detti sanitari avrebbero potuto disporre l'effettuazione di un controllo di imaging che avrebbe potuto portare ad una diagnosi più precoce dell'endocardite; peraltro è noto che l'endocardite infettiva su
valvola protesica può caratterizzarsi per immagini ecocardiografiche falsamente negative nelle fasi
inziali.
Non si ritiene pertanto di poter attribuire al comportamento del dott. e del professor CP_1
una valenza causale qualificabile, in un'ottica controfattuale, come più probabile che non, nel CP_2
determinismo del decesso del Sig. ; il loro comportamento può aver solo determinato una CP_14
perdita di chances diagnostiche e conseguentemente terapeutiche.”
Quanto al comportamento dei convenuti il dott. e il dott. Controparte_4 CP_1 CP_2
in ragione dei principi prima individuati in relazione al tema della causalità e della concausalità, vanno riportati i seguenti rilievi.
Il CTU, nella propria relazione a chiarimenti a pag. 17, ha riportato quanto riferito dal professor
Viale, nominato nel procedimento penale in corso, in relazione all'operato dei sanitari di _4
(Nel caso in oggetto vi sono molte condotte gestionali discutibili, se non errate ……3. Ancora,
[...]
forse sarebbe stato prudente prolungare la degenza e rivalutare il trend della PCR che sebbene
migliorata era ancora fortemente alterata, ma di fatto nei controlli successivi tale analita ha
dimostrato un andamento migliorativo, purtroppo fuorviante rispetto a ciò che si stava concretizzando.
4. forse un controllo di imaging in più avrebbe permesso una diagnosi più precoce, ma è ben noto
come l'endocardite infettiva su valvola protesica poSA avere aspetti ecocardiografici fuorvianti
falsamente negativi nelle fasi iniziali e come il ricorso ah tecniche di medicina nucleare pecchi, nel periodo peri-operatorio, di baSA specificità, con rischio di false positività”), precisando di confermare il parere prima espresso circa il comportamento erroneo all'atto della dimissione, con valenza dello stesso nella seriazione causale che portava al decesso limitabile ad una “perdita di chances”. Ciò detto,
per quanto concerne la regolarità della serie causale relativa al decesso, il CTU ha confermato una valenza causale qualificabile relativa al comportamento della struttura sanitaria Controparte_4
“è quindi al non corretto funzionamento della struttura sanitaria che va Controparte_4
pagina 23 di 38 causalmente ricondotta l'insorgenza della endocardite la quale, in una alla usa mancata tempestiva
diagnosi, causava il decesso del signor . Nel percorso assistenziale al momento della CP_14
dimissione ed in tempi successivi si sono identificati comportamenti sanitari erronei i quali, pertanto,
vengono in questa sede segnalati solo come momento che possono aver fatto perdere delle chances di
più tempestiva diagnosi, e susseguente trattamento. Esplicito il riferimento al comportamento del
dottor al momento della dimissione del 29 settembre e del professor nel corso delle CP_1 CP_2
successive visite;
detti sanitari stante la storia clinica del paziente in corso di degenza, avrebbero
potuto prolungare la degenza e rivalutare il trend della PCR che al momento della dimissione era
ancora alterata;
peraltro nei controlli successivi vi era un andamento migliorativo di detto valore, che
concorreva nel fuorviare il diagnostico. Parimenti detti sanitari avrebbero potuto disporre
l'effettuazione di un controllo di imaging che avrebbe potuto portare ad una diagnosi più precoce dell'endocardite […] Non si ritiene pertanto di poter attribuire al comportamento del dottor e CP_1
del Professor una valenza causale qualificabile, in un'ottica controfattuale, come “più CP_2
probabile che non” nel determinismo del decesso del signor;
il loro comportamento può aver CP_14
determinato una perdita di chances diagnostiche e susseguentemente terapeutiche”.
Avendo il CTU escluso l'apporto causale oltre il più probabile che non a livello individuale dei due anzidetti convenuti, con un ragionamento immune da vizi logici, che questo Giudice ritiene pertanto di condividere, deve essere escluso, almeno in tale sede, l'accertamento della responsabilità individuale dei medici in ordine all'evento della morte del . CP_14
La discutibilità dei comportamenti individuali dei medici convenuti, sebbene esaminata dal
CTU, non è stata ritenuta causalmente idonea, neanche in termini concausali, nella determinazione dell'evento, riferibile perciò non al comportamento del singolo medico, quanto alla complessiva organizzazione nella gestione del paziente e degli adempimenti successivi al decorso post-operatorio,
che come tale non può che ricondursi alla struttura sanitaria.
Per quanto attiene invece alla posizione della convenuta in relazione alla CP_12
struttura sanitaria dell'Ospedale di Urbino e del dott. si riferisce quanto segue. CP_3
pagina 24 di 38 A dire del CTU, gli incongrui comportamenti dei sanitari di Cotignola consentirono l'evoluzione dell'infezione con sviluppo dell'endocardite batterica, la quale motivava, in data 13 dicembre, accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Urbino.
Nella relazione, il CTU riferisce a pag. 58 che: “detti incongrui comportamenti consentirono
l'evoluzione dell'infezione con sviluppo dell'endocardite batterica la quale motivava, in data 13 dicembre, accesso presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Urbino.”
Il CTU ha escluso in primo luogo anomalie per quanto riguarda la gestione del paziente durante il primo accesso in data 4 dicembre 2011 (“In questo contesto, per completezza espositiva, si segnala
che i dati clinico strumentali rilevati in data 4 dicembre 2011 nel corso di altro accesso presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale di Urbino non erano tali da motivare ricovero ospedaliero;
il paziente
giungeva infatti in ospedale per contrazioni tonico-cloniche in assenza di evidenti segni clinici di
infezione in corso;
si presentava infatti apiretico (T 36,8°C) ed in assenza di segni di scompenso cardiaco.”)
Il CTU ha tuttavia individuato una deviazione dal corretto iter clinico applicabile alla fattispecie in esame, in relazione alla gestione del paziente dal secondo accesso del 13 dicembre 2011 alla data del decesso dello stesso: “In quella sede fu posta diagnosi corretta e tempestiva di endocardite batterica;
parimenti adeguata fu la terapia antibiotica, concordata con il consulente infettivologo, correttamente
impostata e praticata mediante dosaggi endovenosi elevati. A fronte di detto corretto percorso diagnostico e di impostazione dell'antibioticoterapia, va evidenziato un non condivisibile processo di
decision making in presenza di endocardite infettiva su protesi aortica con un lembo perforato. Più
specificamente secondo le linee guida internazionali, pubblicate nel 2009 dalla Società Europea di
Cardiologia, la strategia chirurgica è raccomandata in tutte le categorie di pazienti con endocardite su
protesi valvolare classificati ad alto rischio sulla base della valutazione prognostica, che presentano cioè un'endocardite complicata da Scompenso Cardiaco, severa disfunzione valvolare protesica,
ascessi o febbre persistente.
E' pur vero che il rischio chirurgico di un terzo intervento sarebbe stato molto alto, dell'ordine
del 25% o superiore come prospettato dai CT del PM dottor e nelle loro relazioni, ma CP_27 CP_28
era l'unica alternativa terapeutica valida. In altri termini il “timing” chirurgico, sempre riferendosi
pagina 25 di 38 alle linee guida suddette, e' stato sottovalutato. Con classe di raccomandazione I e livello di evidenza
B, le Endocarditi su protesi con severa disfunzione valvolare protesica, scompenso cardiaco
persistente, sostenute da con febbre persistente ed emoculture positive per più di 7 Parte_13
giorni, rivestono carattere di urgenza;
ne discende che l'intervento chirurgico deve essere eseguito nell'arco di pochi giorni.
L'indicazione ed il corretto timing per l'intervento chirurgico sarebbero sicuramente scaturiti da un'idonea consulenza cardiochirurgica che però, di fatto, non vi è mai stata, se non telefonica a
distanza. Esula dai compiti del sottoscritto CTU accertare se vi fu un netto rifiuto da parte del paziente ad essere trasferito presso altra struttura cardiochirurgia che non fosse il “ , Controparte_4
ove era stato operato nel mese di settembre;
detta struttura, nella persona del dottor avrebbe CP_2
dato disponibilità ad accettare il paziente solo dopo le festività Natalizie, ma il caso in esame
imponeva ben altra tempistica.”
Concludendo pertanto il proprio elaborato, il CTU riferiva che: “Il decesso del signor ER
è stato causato da una endocardite batterica acuta da staphylococcus epidermidis multi
[...]
resistente su protesi biologica impiantata nel corso di intervento chirurgico, eseguito il 16 settembre
2011 presso il “ di Cotignola. Controparte_4
Detta infezione, contratta nel corso della degenza protrattasi dal 15 al 29 settembre 2011 presso il “ , non è stata correttamente trattata dai sanitari di detta struttura Controparte_4
ospedaliera sia nel corso della degenza, sia al momento dell'intempestiva dimissione, sia nel corso
delle successive visite per medicazioni.
L'evoluzione dell'infezione motivava ulteriore ricovero ospedaliero protrattosi dal 13 al 24 dicembre 2011 presso l'ospedale di Urbino;
in quella sede corretto fu il percorso diagnostico e
l'approccio terapeutico con antibioticoterapia;
per contro va evidenziato il fatto che il quadro clinico
presente avrebbe imposto un trattamento chirurgico d'urgenza per evitare che il quadro clinico evolvesse verso l'exitus; atto chirurgico che aveva possibilità di successo scarse ed orientativamente quantizzabili nella misura del 25% circa.”
Nella relazione a chiarimenti, a pag. 8 il CTU riferisce che “per quanto attiene il comportamento dei sanitari dell'ospedale di Urbino, le tematiche esulano sostanzialmente da una
pagina 26 di 38 valutazione medico-legale in senso stretto di analisi del rapporto di causalità tra prestazione sanitaria
e decesso. I sanitari correttamente portarono avanti il percorso diagnostico e terapeutico medico;
parimenti prospettarono la necessità di un tempestivo intervento cardiochirurgico che, però, non venne
attuato.
In questo contesto si ribadisce che in ogni caso il rischio chirurgico di un terzo intervento sarebbe stato molto alto, dell'ordine del 25% o superiore;
peraltro era questa l'unica alternativa
terapeutica possibile in ambito di prognosi quoad vitam. Nella mia precedente relazione segnalavo che
“……….il “timing” chirurgico, sempre riferendosi alle linee guida suddette, è stato sottovalutato. Con
classe di raccomandazione I e livello di evidenza B, le Endocarditi su protesi con severa disfunzione
valvolare protesica, scompenso cardiaco persistente, sostenute da con febbre persistente Parte_13
ed emoculture positive per più di 7 giorni, rivestono carattere di urgenza;
ne discende che l'intervento
chirurgico deve essere eseguito nell'arco di pochi giorni. L'indicazione ed il corretto timing per
l'intervento chirurgico sarebbero sicuramente scaturiti da un'idonea consulenza cardiochirurgica che
però, di fatto, non vi è mai stata, se non telefonica a distanza. Esula dai compiti del sottoscritto CTU
accertare se vi fu un netto rifiuto da parte del paziente ad essere trasferito presso altra struttura cardiochirurgia che non fosse il “ , ove era stato operato nel mese di Controparte_4
settembre; detta struttura, nella persona del dottor avrebbe dato disponibilità ad accettare il CP_2
paziente solo dopo le festività Natalizie, ma il caso in esame imponeva ben altra tempistica”.
Si ribadisce quindi che la mancata effettuazione dell'atto chirurgico non può essere fatta rientrare nell'ambito delle erronee prestazioni sanitarie, essendo concretamente prospettabili altre
motivazioni che esula dalle competenze del sottoscritto dirimere.”
Dalla documentazione medica riportata dal CTU, tuttavia è dato leggere alla data del 22 dicembre 2011, “si consiglia in ragione del quadro clinico consulto cardiochirurgico presso
cardiochirurgica di Ancona. Si avvverte il paziente il quale esprime la volontà di essere seguito dal cardiochirurgo che lo ha operato presso Villa Maria Cecilia… riferisco di essere disponibile ad un colloquio telefonico sul caso quando contattato”. Alla data del 23.12.2011, nella cartella clinica si legge “ha telefonato il dr. cardiochirurgo, dicendosi disponibile a ricoverare il paziente in CP_2
dopo per ogni urgenza ha lasciato il suo numero telefonico”. CP_19 Pt_14
pagina 27 di 38 Pertanto, alla luce di quanto riscontrato dal CTU, non può muoversi alcun rimprovero all'
[...]
ed al dott. in relazione alla gestione del paziente avvenuta all'interno della struttura CP_12 CP_3
sanitaria di Urbino, in quanto, rispettate le Linee Guida, l'unico atto chirurgico potenzialmente, ma con remote possibilità di successo e con alti rischi, in grado di evitare il decesso del paziente, è stato portato a sua conoscenza, ma da questo rifiutato. Del resto, anche un eventuale accertamento di responsabilità
della struttura sanitaria e dei medici di Urbino non è giustificabile in ragione delle eccessive remote possibilità di successo dell'atto chirurgico in questione.
A questo punto, provati gli elementi costitutivi dell'evento dannoso, si ritiene provata la responsabilità della struttura sanitaria del Santa Cecilia in quanto il CTU l'asserisce oltre il più
probabile che non, mentre per quanto concerne la responsabilità dei dottori e non vi è CP_2 CP_1
prova dell'efficacia concausale ex art. 41 c.p. e quindi non risulta essere stato provato appieno il loro apporto nella causazione del danno, come pure per la struttura di Urbino non vi è certezza in ordine alla concausalità rispetto al comportamento del paziente.
Infatti, riconosciuto dal CTU che il decesso del sia riconducibile al non corretto CP_14
funzionamento della struttura sanitaria alla quale si deve l'insorgenza Controparte_4
dell'endocardite post-operatoria, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di ricovero di un paziente per l'esecuzione in un intervento chirurgico, tra le obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria vi è quella di prevenire l'insorgenza di infezioni nosocomiali, con necessità da parte della struttura sanitaria, di attenzione alla sterilità degli ambienti, proprio perché l'insorgenza di un'infezione non può considerarsi fatto eccezionale o difficilmente prevedibile, e della corretta somministrazione della terapia antibiotica e gestione post-operatoria del paziente, con onere della prova a carico della struttura steSA.
Rimane pertanto dimostrata la sola efficacia causale e quindi la responsabilità della sola struttura sanitaria del Controparte_4
A ciò consegue che l'esame delle successive questioni sollevate dai convenuti, si deve limitare a quelle rilevate dalla compagnia assicurativa chiamata da CP_21 _4 Controparte_4
Quest'ultima ha sollevato le eccezioni relative all'operatività della franchigia fiSA di 50.000
Euro ed aggregata di euro 1.500.000 rispetto al massimale di cinque milioni, e della lettera di massima pagina 28 di 38 esposizione con offerta di risarcimento, a loro dire accettata dai ricorrenti, ma rifiutata dalla steSA
assicurata. Mentre si rileva l'operatività delle clausole contrattuale relative alla franchigia, è infondata la richiesta di limitazione del risarcimento alla somma indicata nella lettera di massima esposizione,
giacchè il doc. 3 da loro allegato non prova nulla in ordine al rifiuto mostrato dall'Assicurata, ma dall'Avv. Del dott. Rossi che suggeriva di non proporre alcun risarcimento, deducendo l'infondatezza delle accuse penali.
Per quanto concerne la valutazione in ordine all'an ed al quantum delle richieste risarcitorie avanzate, ovvero delle conseguenze dannose relative al danno patrimoniale e non, subito dalla vittima,
e pertanto richiesto jure hereditatis dagli odierni convenuti, si osserva quanto segue.
Danno biologico terminale e morale subito dal CP_14
Esclusa la risarcibilità jure hereditatis di un danno da perdita della vita (Cass. SSUU 15350 del
2015), è diversamente configurabile e trasmissibile il danno subito dalla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (Cass. n. 26727
del 2018; Cass. n. 21060 del 2016; Cass. n. 23183 del 2014; Cass. n. 22218 del 2014) e di danno morale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (Cass. n. 13537 del 2014; Cass. n. 7126 del 2013; Cass. n. 2564 del 2012).
Se va quindi esclusa la risarcibilità del danno da morte o “tanatologico” inteso come danno “da perdita della vita”, gli eredi possono invece chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute quando la morte sia sopravvenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dalla lesione, tale da consentire il consolidamento dei postumi prima del decesso (lasso di tempo che di norma si ritiene sussistente per sopravvivenze superiori alle ventiquattro ore), con particolare apprezzamento della componente di sofferenza psichica (c.d. “danno morale catastofale”) che deve ritenersi sussistente quando la vittima sia rimasta lucida e cosciente nell'intervallo (anche minimo) tra le lesioni e la morte, e sia stata dunque in condizione di percepire l'imminenza della propria fine (c.d.
“lucidità agonica” o “formido mortis”: v. Cass. 18056/2019, Cass. 17577/2019, Cass. 16592/2019,
Cass. 26727/2018, Cass. 21060/2016, Cass. 23183/2014, Cass. 22228/2014 e Cass. 15491/2014).
pagina 29 di 38 La liquidazione del danno così enucleato può essere effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
tenendo conto, per quanto riguarda la componente del danno biologico “terminale” dell'indennizzo da invalidità temporanea assoluta, e per il danno morale, della componente di personalizzazione che tenga conto dell'evoluzione della patologia e del grado di sofferenza patita. Invero, in tal senso, è noto che
“in tema di liquidazione del danno biologico jure successionis, il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento deve essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente (Cass. 32916/ 2022).
Nel caso di specie, non essendo risarcibile il danno tanatologico e non essendovi elementi probatori da cui desumere l'invalidità temporanea subita dal danneggiato, il risarcimento deve essere limitato al solo danno morale. Infatti, è desumibile dagli elementi forniti dalla CTU la sofferenza patita dalla vittima, ed in particolare nella necessità di subire un secondo intervento chirurgico, del conseguente patema d'animo relativo alla susseguente sintomatologia con continua applicazione di terapia antibiotica ed evidente modifica dello stile di vita, in conseguenza dell'infezione contratta successivamente all'intervento post-operatorio del 15 settembre 2011, sino all'evento morte avvenuto in data 24 dicembre 2011.
Considerando le date indicate, applicando il valore massimo delle Tabelle di Milano 2024 fino al terzo giorno (Euro 35.247), sommato il valore al 99esimo giorno (euro 62.544); la somma così
determinata può essere utilizzata come parametro equitativo ex art. 1226 c.c. al fine di individuare la quantificazione del danno morale sofferto dalla vittima, riducendo del 50% l'importo così ottenuto:
Euro 48.895,50.
Danno non patrimoniale cd. parentale
Circa il danno richiesto dagli attori jure proprio, sub specie del cd. danno parentale, deve ricordarsi che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di CaSAzione, "la perdita di una
persona cara implica neceSAriamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno
autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze,
pagina 30 di 38 nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è
inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo
congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale” (CaSAzione civile, Sez. III
sentenza n. 12987/2022).
Ciò detto, il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte
d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza steSA del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n.25541; Cass. 21/03/2022, n.9010; Cass. 24/04/2019,
n.11212, ex multis). (Cass. ordinanza n. 4571 del 14 febbraio 2023).
Quindi il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo)".
Ciò detto, in termini di onere probatorio relativo alla perdita del rapporto parentale degli stretti congiunti, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale -
quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul
punto, è stato condivisibilmente affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge,
pagina 31 di 38 genitore, figlio, fratello), l'esistenza steSA del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id
quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune
esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una
praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza
di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite"
(Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud. 14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632)”.
Nel caso di specie, e , rispettivamente moglie e IG della Parte_1 CP_29
vittima hanno allegato il rapporto di parentela nonché provato l'elemento della convivenza, cosicchè, in difetto di elementi probatori forniti dal convenuto circa l'insussistenza del rapporto affettivo, deve ritenersi provata la lesione del rapporto parentale, con conseguente accoglimento della domanda di risarcimento da essi avanzato. Deve ritenersi parimenti meritevole di accoglimento la domanda avanzata dalla madre ( e dalle sorelle del ( , Parte_4 CP_14 Parte_5 [...]
, , ), in ragione del rapporto parentale allegato, in assenza di Pt_6 Parte_7 Parte_8
elementi controdedotti dai convenuti.
Diversamente, non può ritenersi ammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata da figlio della vittima, in quanto intervenuto tardivamente. CP_14
Sul punto, l'art. 268 1° comma c.p.c., se dispone che “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni”, prevede anche che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione neceSAria del contraddittorio”. Mentre il primo comma detta una regola generale valida per tutti i tipi di intervento, il secondo comma indica con precisione i poteri dell'interventore in relazione alla fase processuale, dove le preclusioni processuali del rito ordinario,
sia assertive che istruttorie, sono poste a presidio dell'attuazione del principio di ragionevole durata del processo e del diritto di difesa delle parti.
Quindi, mentre si può sempre ritenere ammissibile l'intervento adesivo dipendente, per gli interventi principale e liticonsortile, con cui il terzo propone sempre una domanda nuova, rimane fermo il limite delle preclusioni assertive per le parti originarie del processo, ovvero il termine stabilito per la costituzione del convenuto. Pertanto, colui che interviene in via principale o con intervento adesivo pagina 32 di 38 autonomo oltre l'udienza di prima comparizione subisce le stesse preclusioni delle parti originarie e non può formulare domande autonome. Nel caso di specie, posto che l'intervenuto ha formulato domanda autonoma per il risarcimento del danno subìto jure proprio, sub specie del danno parentale
(ove le presunzioni operanti sul piano probatorio mal si conciliano con un contraddittorio esiguo conseguente all'ammissione della domanda principale oltre il termine indicato dall'art. 268 c.p.c.),
questa deve ritenersi inammissibile nel presente giudizio.
Diverso discorso deve essere affrontato per quanto concerne la domanda di liquidazione del danno non patrimoniale, richiesto dalla nipote della vittima. Nel caso di perdita del rapporto parentale da parte dell'infante verso il congiunto, tale tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale,
determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, “dimensioni oggettive del pregiudizio, ossia “utilità la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può
produrre sul parente sopravvissuto;
sono, in altri termini, perdite di utilità diversa dalla serenità morale.
Ma il pregiudizio è rilevante solo se attuale, e lo è per sua natura. Se la dissociazione tra danno attuale e futuro è concepibile nel caso della sofferenza soggettiva (il danneggiato subisce una lesione di cui è in grado di patire solo in futuro) la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle “utilità” che il rapporto consente, è neceSAriamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle utilità. Pertanto, il godimento futuro di una situazione paSAta è inammissibile.
Pertanto, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, “la perdita del legame affettivo è
perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile
da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per
la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante
solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel
senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza
familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel
rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non
pagina 33 di 38 ha. Se si può ammettere, in astratto, una eventuale sofferenza postuma, non si può ammettere un godimento postumo dei beni che il rapporto familiare consente.” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.
12987 del 2022).
Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale che non po' essere ritenuto rilevante ora per allora.
Ciò detto, non merita accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dalla nipote della vittima in quanto infante all'epoca del decesso del nonno (7 mesi). Parte_3
Ora, non resta che soffermarsi alle richieste di risarcimento ed applicando le Tabelle di Milano si ottiene:
- Danno jure proprio degli attori:
- Per moglie convivente di anni 37 al momento del decesso va riconosciuto un Parte_1
danno morale e patrimoniale per perdita di mantenimento pari ad € 332.435,00;
- Per , IG convivente di anni 20 al momento del decesso, va riconosciuto un Parte_2
danno morale e patrimoniale per perdita di mantenimento pari ad € 348.079,00 ;
- Per madre di anni 77 al momento della morte, deceduta in corso di causa, va Parte_4
riconosciuto un danno morale pari ad € 246.393,00;
- Per , sorella di anni 55 al momento della morte va riconosciuto un Parte_5
danno morale pari ad € 69.618,00;
- Per , sorella di anni 52 al momento della morte va riconosciuto un danno morale Parte_6
pari ad € 69.618,00;
- Per , sorella di anni 50 al momento della morte va riconosciuto un danno Parte_7
morale pari ad € 73.014,00;
- Per , sorella di anni 38 al momento della morte va riconosciuto un danno Parte_8
morale pari ad € 76.410,00.
Per quanto concerne il Danno patrimoniale richiesto jure proprio dagli eredi, relativo alla perdita del contributo al mantenimento, si rileva che l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro ceSAnte, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima pagina 34 di 38 destinava loro: o per legge (ad es. ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.) sia in forma di capitale.
Se viene scelta la liquidazione in forma di capitale, questa deve avvenire determinando il reddito (al netto del carico fiscale) della vittima al momento della morte, detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio, moltiplicando il risultato alternativamente per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario) oppure per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato (in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico).
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa, e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore.
pagina 35 di 38 Dalla lettura del doc. 76 allegato all'atto di citazione, che riporta il reddito per l'anno 2010 percepito dalla vittima, risulta che questa abbia percepito un reddito di Euro 18.992,00 con ritenute pari ad Euro
2.638,00. Pertanto, il reddito netto al momento del decesso ammontava ad Euro 16.354,00.
Nonostante quanto sopra indicato relativamente al principio di indifferenza, nel caso di specie non si è
in grado di procedere alla valutazione delle potenzialità di accrescimento del reddito in ragione dei possibili progressi della vita lavorativa, in quanto non vi è stata alcuna allegazione in tal senso da parte degli attori, neanche per quanto concerne la tipologia di impiego svolto dalla vittima.
Nel caso di specie, si può ritenere che la quota di reddito destinata a bisogni personali sia pari ad 1/3,
mentre quella ai bisogni della famiglia sia pari a 2/3, pertanto la somma destinata è di Euro 10.900,00
In tal caso, devono essere utilizzate le Tabelle Milanesi 2024 per la capitalizzazione del danno patrimoniale per perdita reddituale, ai fini dell'individuazione del coefficiente di capitalizzazione.
Per quanto riguarda la VE (all'epoca del decesso 37 anni), il coefficiente di capitalizzazione in misura fiSA (ossia vita natural durante) è di 39,26 (Tabelle di Milano), mentre se si guarda alla tavola 7 delle tabelle pubblicate con DM 22/11/2016, il coefficiente di capitalizzazione è di 28,4356.
Per quanto riguarda la IG (all'epoca del decesso 20 anni), si può ritenere che eSA abbia raggiunto l'indipendenza economica a 28 anni, pertanto il coefficiente di capitalizzazione per 8 anni è
di 8,31.
Posto che, in applicazione dell'art. 85 TU DPR 1124/1965 la rendita al coniuge superstite è pari al 50% del massimale, e quella dei figli, al 20%, ne deriva che la rendita è così determinata:
- Per il coniuge superstite Euro 214.512,00 (5.450x39,26)
- Per la IG superstite Euro 18.115,00 (2180X8,31)
Per la posizione del non è possibile procedere alla liquidazione del danno da lui CP_14
richiesto per le ragioni già sopra indicate.
Le Spese mediche sostenute e documentate sono pari ad € 332,20 oltre € 1.815,00 (ivato) quali spese sostenute per la consulenza di parte, ed € 4.880,00 per quelle di CTU;
spese funerarie sostenute pari ad € 3.850,00.
pagina 36 di 38 Le spese seguono la soccombenza per la posizione della nei confronti della Controparte_4
CP_1 parte attrice, del dott. e mentre a seguito di quanto motivato appare congruo disporre la CP_3
compensazione delle spese di lite per le posizioni e CP_1 CP_2 Controparte_30 Controparte_31
Pone altresì le spese di CTU relative al procedimento ex art. 696 bis cpc a carico della parte
[...]
liquidando altresì come in dispositivo anche le relative spese di lite. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- condanna al risarcimento del danno nella misura che segue: Controparte_4
Euro 48.895,50 a favore degli eredi del de cuius per Danno biologico terminale e morale subito dal
; CP_14
euro 332.435,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_1
euro 348.079,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_2
euro 246.393,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_4
euro 69.618,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_5
euro 69.618,00 a favore di , quale danno morale e patrimoniale;
Parte_6
euro 73.014,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_7
euro 76.410,00 a favore di quale danno morale e patrimoniale;
Parte_8
euro 214.512,00 a favore di per la perdita del contributo al mantenimento;
Parte_1
euro 18.115,00 a favore di per la perdita del contributo al mantenimento;
Parte_2
- condanna altresì al rimborso delle spese mediche sostenute e Controparte_4
documentate pari ad € 332,20 oltre € 1.815,00 (ivato) quali spese sostenute per la consulenza di parte, ed € 4.880,00 per quelle di CTU;
spese funerarie sostenute pari ad € 3.850,00 a favore di Parte_1
[...]
a rifondere le spese di lite a favore della parte attrice che Controparte_32
liquida in € 49.336,30,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed Iva come per legge, ( operato l'aumento del pagina 37 di 38 30% per presenza di più parti aventi steSA posizione processuale) da distrarsi a favore dell'avv.
Roberto Caliendi dichiaratosi antistatario;
a rifondere le spese di lite relative alla fase ex art. 696 cpc a Controparte_32
favore della parte attrice che liquida in € 9.998,00 oltre rimb. forf.15%, Cpa ed Iva come per legge da distrarsi a favore dell'avv. Roberto Caliendi dichiaratosi antistatario;
-compensa le spese di lite per le parti e come pure quelle relative alla posizione delle CP_1 CP_2
terze chiamate Soc. Cattolica e Ass. Milanese;
CP_1
-condanna a rifondere le spese di lite a favore di e che si Controparte_4 CP_3
liquidano in € 18.977,00 oltre rimb. forf. 15% Cpa ed Iva come per legge ( valori minimi) per ciascuna parte;
-compensa le spese di lite per la parte CP_14
-pone definitivamente le spese della ctu a carico della;
Controparte_4
-dichiara la tenuta a manlevare la delle somme dovute CP_10 Controparte_4
quale risarcimento del danno nei limiti del massimale previsto in polizza.
Urbino, lì 29.05.2025
Il Giudice on.
dott.SA Anna Mercuri
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