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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6230/2025 V.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luisella Parte_1 C.F._1
Ximenes
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Diana Controparte_1 C.F._2
Diana
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE:
➢ Il Tribunale Ordinario di Cagliari con Sentenza n. 2005/2018 pubbl. il 12/07/2018, nell'ambito del procedimento n. 3052/2017 R.G., passata in giudicato, che si allega (doc.2), ha pronunciato il divorzio tra le parti istanti alle seguenti condizioni:
“I) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Assemini in data 8.9.1996 tra Pt_2
nato il [...] a [...] e , nata il [...] a [...]; trascritto nel registro
[...] Controparte_2
degli atti del matrimonio del comune di Assemini, anno 1996, n. 29, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Assemini, a mezzo di comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Sentenza n. 2005/2018 pubbl. il 12/07/2018
RG n. 3052/2017 II) recepisce le seguenti condizioni concordate dalle parti: 1) Nessuna disposizione in merito alla casa coniugale poiché ciascuno starà in abitazione di sua proprietà; 2) La sig.ra rinuncia a qualsiasi CP_2
mantenimento economico a carico del sig. poiché la stessa è oggi economicamente autosufficiente;
3) La Pt_1
figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuerà ad abitare presso Per_1
l'abitazione materna presso la quale manterrà anche la residenza anagrafica. Entrambi i genitori eserciteranno,
disgiuntamente, la responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione, ed in forma congiunta per quelle di straordinaria amministrazione. Il padre vedrà regolarmente la figlia minore compatibilmente con le esigenze e gli impegni di entrambi;
4) Il signor corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento Pt_1
ordinario delle due figlie l'importo mensile di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) da corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese di Ottobre 2018,
oltre il 50% delle spese straordinarie”;
Pag. 2 a 4 ➢ Con ordinanza del 17/03/2022, che si allega (doc.3), nell'ambito del subprocedimento n.
3052/2017 -1 R.G., il medesimo Tribunale accoglieva l'istanza di correzione degli errori materiali in essa contenuti e disponeva:
“...ordina che nella sentenza, 2005/2021 del Tribunale di Cagliari, sez. civile pubblicata il 12.7.2018, nella causa iscritta al n.3052 del Ruolo Generale per l'anno 2021, promossa congiuntamente dalle parti;
là dove è scritto: “
sia corretto in ....”, là dove è scritto: “ sia corretto in Controparte_2 Persona_2 Persona_3 CP_1
MA IS....”, là dove è scritto: “ 18.5.2011 sia corretto in 18.12.2014....”, là dove è scritto: “ sia Pt_2
corretto in ....”; Pt_1
➢ le parti intendono modificare consensualmente la condizione stabilita nel solo punto 4 della sentenza di divorzio, poichè la figlia , seppur divenuta maggiorenne, non è ancora Per_1
economicamente autosufficiente, mentre la figlia ha contratto matrimonio in data Per_4
02/03/2024 ed ha costituito un proprio nucleo familiare indipendente.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, gli istanti formulano congiuntamente le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo intestato, a parziale modifica della propria sentenza n.2005/18,
punto 4) disporre che
• il signor corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Parte_1
della figlia , l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00), direttamente Per_1
nelle mani di quest'ultima, con modalità da concordarsi, entro il giorno 25 di ogni mese, a partire dal corrente mese, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, a partire dal mese di luglio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, disciplinate secondo il protocollo del CNF, che fa parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e condividere, che si impegna a saldare entro 3 giorni dall'esibizione delle relative ricevute/fatture, esonerando la figlia e la signora Controparte_2
dall'anticipare la sua quota;
Pag. 3 a 4 • con spese compensate, delle quali, per la signora ammessa al P.S.S., si chiede sin d'ora CP_2
la liquidazione secondo il vigente Protocollo.
Con la sottoscrizione del presente, la signora dichiara di non aver più nulla Controparte_2
a pretendere dal Signor , con riferimento ai crediti vantati con atto di precetto Parte_1
del 28/05/2025, notificatogli in data 27/06/2025, confermando la propria rinuncia al suddetto ed ai crediti in esso contenuti a qualsiasi titolo per differenze di mantenimento ordinario, spese straordinarie, rivalutazione Istat ed interessi, maturati fino al 15/07/2025, mentre il signor
, conseguentemente rinuncia a proporre opposizione sul medesimo.”. Parte_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e
[...] Controparte_2
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2005/2018 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 12.07.2018 nel procedimento RG n. 3052/2017,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.10.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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