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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 879/2018 promossa da:
(c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RACHELE AMORUSO PAOLILLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello adita così provvedere: - in accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza n. 279/18, accertare e CP_ dichiarare che le somme spettanti all'arch. a titolo di compenso professionale per le prestazioni eseguite in favore della per il periodo successivo all'anno 2010 ammontano a Parte_1
€.136.090,00 (centotrentaseimilanovanta/00) oltre interessi, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- respingere ogni altra domanda formulata dall'arch. in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario,”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le premesse del presente atto, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione, rigettare l'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 279/2018 emessa dal Tribunale di LU, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, accogliere comunque le domande svolte dall'Arch. negli atti del primo grado, di seguito trascritte: CP_1
“(...) accertare e dichiarare tenuta la società - oggi in Parte_1 Controparte_2 persona del Curatore Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Persona_1
Fallimento n. 65/2022 - al pagamento, nei confronti dell'Arch. della somma Parte_2 CP_1 di € 118.000,00, oltre accessori di legge ed interessi ex D.lgs. 231/2002 e ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di Parte_1
- per tutte le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
- oggi in persona del Curatore Dr.ssa dichiarato Pt_1 Controparte_2 Persona_1 con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Fallimento - rispetto agli obblighi Parte_3 assunti con la sottoscrizione dell'accordo economico del 31.01.2014 e del contratto preliminare del CP_ 3.05.2010 in cui è succeduto l'Arch. e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta risoluzione degli stessi ex art. 1457 c.c., ovvero, pronunciarne comunque la risoluzione ex artt. 1453 – 1455 c.c.;
- conseguentemente, accertare e dichiarare tenuta la società - oggi Parte_1 Controparte_2
in persona del Curatore Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr.
[...] Persona_1
Firenze, Fallimento n. 65/2022 - al pagamento, in favore dell'Arch. della Parte_2 CP_1 somma di € 75.000, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
-infine, condannare - oggi in persona del Curatore Parte_1 Controparte_2
Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Fallimento n. 65/2022 Tr. Persona_1
- al pagamento in favore dell'Arch. anche del maggior importo a lui dovuto a titolo Pt_2 CP_1 di onorari, spese ed accessori per l'attività professionale espletata in favore della prima, da quantificarsi nella somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, al netto delle somme già oggetto di espressa ricognizione di debito, oltre accessori di legge ed interessi ex D.lgs. 231/2002 ed ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 279/2018 del Tribunale di LU , in materia di prestazione d'opera professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'arch. , con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., notificato in data CP_1
29.01.2015, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di LU, la società Parte_1
(per brevità “ ”), chiedendone la condanna al pagamento del saldo del proprio Pt_1 compenso professionale relativo all'incarico affidatogli per la direzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia del complesso immobiliare denominato “La
Bastia” sito in Empoli (FI), di proprietà della convenuta, definito concordemente tra le parti in virtù di un “accordo conclusivo” stipulato in data 31.01.2014, da doversi tuttavia dichiarare risolto per inadempimento della convenuta, come pure da risolversi era il preliminare di compravendita del 2010 di vendita all'attore di un appartamento del complesso, a titolo di datio in solutum e previsione di una caparra confirmatoria di euro
75.000 a valere anche come garanzia del pagamento delle spettanze del professionista.
Si costituiva la società ammettendo il solo parziale pagamento e che non si era Pt_1 addivenuti alla compravendita, ma allegando che gli inadempimenti erano stati reciproci;
formulava domanda riconvenzionale di risarcimento per uno sversamento idrico di cui l'attore, in qualità di direttore lavori, sarebbe stato responsabile, nonché per non aver egli completato l'incarico affidatogli.
Mutato il rito in ordinario ed istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale di LU con sentenza n. 279/2018 pronunciava la risoluzione dei due “contratti”(sic in dispositivo), condannava la società al pagamento in favore del della somma Pt_1 CP_1 di € 289.661,53 a titolo di compenso professionale e rimborso spese per l'attività di progettista e direttore dei lavori espletata dall'anno 2007 sino ai primi mesi del 2014, oltre ad € 75.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da retrocedere per essersi la società resa inadempiente all'obbligo, assunto con preliminare di vendita, di cedere a sconto al un CP_1 appartamento del complesso, quale prestazione in luogo dell'adempimento parziale in denaro. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condanna della convenuta alle spese di lite.
Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della decisione erano le seguenti:
- vi era in atti il documento incontestato sull'accordo inter partes del 31/01/14 attinente alla liquidazione del residuo compenso dell'architetto, concordato in € 185.000,00 per l'attività svolta nel corso del rapporto professionale concernente la ristrutturazione dello storico complesso residenziale ed annessi;
- era incontestato che non erano state pagate due delle rate concordate;
che il contratto preliminare di vendita dell'appartamento, che nell'accordo del 2014 valeva anche come parziale datio in solutum della porzione di debito di euro 75.000 per compenso, non aveva portato al contratto definitivo per fatto imputabile alla società , che non si Pt_1 era attivata per il rogito ed inoltre aveva gravato l'immobile di ipoteca dall'importo doppio di quello del suo prezzo;
dunque l'inadempimento era grave e giustificava la risoluzione dell'accordo del 2014 sul compenso concordato, e la necessità conseguente di rideterminare le spettanze dell'architetto ex novo sulla base dell'accertamento delle prestazioni svolte e della loro quantificazione secondo le tariffe professionali della L. 143/
1949
- le valutazioni del CTU erano state corrette ed esaustive, andavano pertanto recepite e fondavano il quantum della condanna al pagamento a carico della committente;
- inoltre, nel contratto preliminare di compravendita di appartamento era prevista in caso d'inadempimento della convenuta una penale da corrispondere pari alla caparra confirmatoria “virtuale” di euro 75.000; di qui la condanna della al pagamento Pt_1 anche della predetta somma oltre interessi;
- le domande riconvenzionali di dovevano essere invece respinte non essendovi Pt_1 prova agli atti di alcun inadempimento colpevole dell'architetto.
Avverso siffatta decisione la società interponeva appello affidato a tre motivi: Pt_1
- con il primo lamentava che il Tribunale fosse incorso in vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità della sentenza, per aver pronunciato oltre i limiti della pretesa dell'attore, che non aveva adito l'autorità giudiziaria per il pagamento del compenso relativo all'intera prestazione professionale eseguita nell'interesse di dall'inizio del rapporto e fino al febbraio 2014, bensì soltanto per il Parte_1 pagamento di quanto dovutogli a saldo, al netto dei pagamenti già riscossi, relativamente ad un compenso rapportato alla fase finale delle sue prestazioni;
- con il secondo denunciava la violazione dell'obbligo di motivazione sulle ragioni della condanna di al pagamento di euro 289.661,53 a titolo di compenso Pt_1 in aggiunta alla somma di euro 75.000;
- con il terzo lamentava l'omessa motivazione della sentenza in ordine ai rilievi mossi da alle risultanze della CTU. Pt_1
L'appellato, ritualmente costituitosi , chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la conferma della sentenza gravata.
La causa era trattenuta in decisione in data 1.7.2021; con successivo provvedimento del
9.6. 2022 il Collegio respingeva l'istanza della Curatela di di rimessione sul ruolo Pt_1 della causa per dichiararsi l'interruzione del giudizio, in ragione dell'intervenuto fallimento della società dichiarato con sentenza 21/03/22 n. 66 del tribunale di Firenze.
In data 11.1.2023 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 64/2023, con cui la
Corte accoglieva il primo motivo di appello e dichiarava nulla la sentenza del Tribunale di LU n. 279/2018 per vizio di ultrapetizione nella parte in cui aveva condannato al pagamento delle prestazioni d'opera dell'arch. anche per il periodo Pt_1 CP_1 anteriore all'anno 2010, pur non essendo mai state richieste;
respingeva in parte il secondo motivo e integralmente il terzo motivo di appello;
disponeva la rimessione sul ruolo della causa per un supplemento di CTU;
con ordinanza del 26.1.2023 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio per fallimento della società poi ritualmente riassunto Pt_1 dalla curatela;
con ordinanza del 14.6.2023 veniva nominato il ctu cui era formulato il seguente quesito : Esaminata la documentazione agli atti, escluse le tardive produzioni di Pt_1 avvenute in corso di operazioni peritali di primo grado, accerti, secondo la normativa del 1949 e
[...] succ. modifiche, e non secondo quella del 2012, il compenso congruo dell'architetto per le sole attività personalmente effettuate ed oggetto di causa tra l'anno 2010 e l'inizio del 2014; sia considerato al riguardo il documento “accordo” del 2014 unicamente ove dà atto della avvenuta corresponsione di acconti sulle prestazioni nel periodo qui in esame, da detrarre quindi dal dovuto.”
Depositata la relazione peritale , il Collegio formulava la seguente proposta conciliativa CP_ con ordinanza del 27.3.2024 “riconoscimento in favore dell'Arch. dell'importo di €
136.090,00, oltre accessori di legge se dovuti ed interessi ex D.lgs. 231/2002 e ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di oltre € 75.000,00 già riconosciuti ai Parte_1 sensi dell'art. 1385 c.c., in virtù della sentenza non definitiva n. 64/2023 Rg Sent. pubblicata il
11.1.2023, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio; le parti contribuiranno alle spese di ctu del presente grado come già liquidate in favore del ctu nella misura del 50% ciascuna.” La proposta non veniva accettata;
in data 9.7.2024 la causa era trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi nuovamente trattenuta in decisione, con nomina di altro relatore, in data 19.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. Perimetro della decisione
Sono ormai coperte dal giudicato, in quanto non impugnate, le statuizioni della sentenza del Tribunale di LU di risoluzione per grave inadempimento della Parte_1 dell'accordo economico del 31.1.2014 e del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 31.5.2010 entrambi stipulati con l'architetto e la condanna della CP_1 società al pagamento in favore del professionista della somma di euro 75.000 oltre interessi, quest'ultima anche per effetto della sentenza non definitiva n. 64/2023 di questa
Corte.
La controversia ancora da decidere concerne dunque unicamente la determinazione del compenso professionale spettante all'architetto per le prestazioni professionali svolte CP_1 su incarico della , limitatamente agli anni 2010-2014, perimetro delimitato dalla Pt_1 sentenza non definitiva, che sul punto ha riformato la decisione gravata, perché affetta da vizio di ultra petizione.
3. Le risultanze della ctu
La Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della quantificazione del diritto di credito dell'architetto CP_1
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario, sono del tutto condivisibili, in quanto fondate su corrette valutazioni tecniche, coerenti con le risultanze della documentazione in atti, conformi alle tariffe previste dalla L. 143/1949 costituenti la base di calcolo, per effetto del giudicato formatosi sul punto come affermato nella sentenza non definitiva di questa
Corte n. 64/2023 , pertanto il compenso spettante all'odierno appellato va liquidato in euro 136.090,00 ( valore stimato dal CTU euro 156.090- euro 20.000 importo complessivo degli acconti pacificamente corrisposti nel corso del rapporto dalla
) oltre oneri di legge e interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e 1284 c.c dalla Pt_1 domanda alla data di dichiarazione del fallimento della società.
4. Le spese di lite e di c.t.u.
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito finale della lite ha visto parte appellante soccombente in quanto tutte le domande dell'architetto sono state definitivamente accolte, tuttavia in ragione della CP_1 riduzione nel quantum del diritto di credito del professionista rispetto all'importo liquidato dal Tribunale di LU, in accoglimento dello specifico motivo di gravame della società , su cui l'appellato ha resistito nonostante l'evidente vizio di ultra Pt_1 petizione della sentenza, rispetto alla sua domanda originaria di pagamento dei compensi da cui erano esclusi quelli per prestazioni ante 2010, ricorrono giusti motivi per la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese del presente giudizio, con condanna della curatela alla refusione in favore dell'appellato della residua metà.
La Curatela del fallimento deve quindi essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
per l'intero delle spese del primo grado di giudizio e per la metà di quello di Pt_4 appello , che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come segue:
-per il primo grado in € 14.103 , 00 per compenso professionale determinato il valore della controversia in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 52.000 ed euro
260.000), considerato un impegno difensivo medio, oltre spese vive per € 865,43 e spese di ctp per € 4500,00;
-per il secondo grado in € 7.158,50 per compenso professionale determinato il valore della controversia in base al disputatum ( scaglione ricompreso fra euro 52.000 ed euro
260.000) , considerato un impegno difensivo medio, oltre spese di CTP nella misura del
50% dell'importo documentato . Per le medesime argomentazioni le spese della ctu di primo grado vanno poste definitivamente per l'intero a carico della Curatela, invece quelle della ctu espletata in appello a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_5 sentenza n. 279/2018 del Tribunale di LU , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il compenso spettante all'arch. per le prestazioni CP_1 professionali eseguite in favore della in euro 136.090,00 oltre Parte_1 oneri legge ed interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e 1284 c.c. dalla domanda alla data di dichiarazione del fallimento della società ;
2) condanna la curatela del fallimento a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 865,43 per spese, in
€ 14.103, 00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e spese di ctp per € 4500,00;
3) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio compensate per ½ e per la restante metà condanna la curatela del fallimento al pagamento in Parte_1 favore di di € 7.158,50 per compenso professionale, oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge e spese di ctp nella misura del 50% dell'importo documentato;
4) pone le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico di parte appellante;
5) pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 879/2018 promossa da:
(c.f. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RACHELE AMORUSO PAOLILLO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione in data 19.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'On. Corte di Appello adita così provvedere: - in accoglimento del proposto appello, in riforma parziale della sentenza n. 279/18, accertare e CP_ dichiarare che le somme spettanti all'arch. a titolo di compenso professionale per le prestazioni eseguite in favore della per il periodo successivo all'anno 2010 ammontano a Parte_1
€.136.090,00 (centotrentaseimilanovanta/00) oltre interessi, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- respingere ogni altra domanda formulata dall'arch. in quanto infondata in fatto e in CP_1 diritto;
- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario,”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le premesse del presente atto, disattesa ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione e produzione, rigettare l'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 279/2018 emessa dal Tribunale di LU, con ogni conseguente provvedimento del caso e di legge.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, accogliere comunque le domande svolte dall'Arch. negli atti del primo grado, di seguito trascritte: CP_1
“(...) accertare e dichiarare tenuta la società - oggi in Parte_1 Controparte_2 persona del Curatore Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Persona_1
Fallimento n. 65/2022 - al pagamento, nei confronti dell'Arch. della somma Parte_2 CP_1 di € 118.000,00, oltre accessori di legge ed interessi ex D.lgs. 231/2002 e ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di Parte_1
- per tutte le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società
[...]
- oggi in persona del Curatore Dr.ssa dichiarato Pt_1 Controparte_2 Persona_1 con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Fallimento - rispetto agli obblighi Parte_3 assunti con la sottoscrizione dell'accordo economico del 31.01.2014 e del contratto preliminare del CP_ 3.05.2010 in cui è succeduto l'Arch. e, per l'effetto, dichiarare l'avvenuta risoluzione degli stessi ex art. 1457 c.c., ovvero, pronunciarne comunque la risoluzione ex artt. 1453 – 1455 c.c.;
- conseguentemente, accertare e dichiarare tenuta la società - oggi Parte_1 Controparte_2
in persona del Curatore Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr.
[...] Persona_1
Firenze, Fallimento n. 65/2022 - al pagamento, in favore dell'Arch. della Parte_2 CP_1 somma di € 75.000, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero, comunque, ai sensi dell'art. 1382 c.c.
-infine, condannare - oggi in persona del Curatore Parte_1 Controparte_2
Dr.ssa dichiarato con sentenza n. 66/2022 Tr. Firenze Fallimento n. 65/2022 Tr. Persona_1
- al pagamento in favore dell'Arch. anche del maggior importo a lui dovuto a titolo Pt_2 CP_1 di onorari, spese ed accessori per l'attività professionale espletata in favore della prima, da quantificarsi nella somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, al netto delle somme già oggetto di espressa ricognizione di debito, oltre accessori di legge ed interessi ex D.lgs. 231/2002 ed ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 279/2018 del Tribunale di LU , in materia di prestazione d'opera professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
L'arch. , con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c., notificato in data CP_1
29.01.2015, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di LU, la società Parte_1
(per brevità “ ”), chiedendone la condanna al pagamento del saldo del proprio Pt_1 compenso professionale relativo all'incarico affidatogli per la direzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia del complesso immobiliare denominato “La
Bastia” sito in Empoli (FI), di proprietà della convenuta, definito concordemente tra le parti in virtù di un “accordo conclusivo” stipulato in data 31.01.2014, da doversi tuttavia dichiarare risolto per inadempimento della convenuta, come pure da risolversi era il preliminare di compravendita del 2010 di vendita all'attore di un appartamento del complesso, a titolo di datio in solutum e previsione di una caparra confirmatoria di euro
75.000 a valere anche come garanzia del pagamento delle spettanze del professionista.
Si costituiva la società ammettendo il solo parziale pagamento e che non si era Pt_1 addivenuti alla compravendita, ma allegando che gli inadempimenti erano stati reciproci;
formulava domanda riconvenzionale di risarcimento per uno sversamento idrico di cui l'attore, in qualità di direttore lavori, sarebbe stato responsabile, nonché per non aver egli completato l'incarico affidatogli.
Mutato il rito in ordinario ed istruita la causa con prove orali e CTU, il Tribunale di LU con sentenza n. 279/2018 pronunciava la risoluzione dei due “contratti”(sic in dispositivo), condannava la società al pagamento in favore del della somma Pt_1 CP_1 di € 289.661,53 a titolo di compenso professionale e rimborso spese per l'attività di progettista e direttore dei lavori espletata dall'anno 2007 sino ai primi mesi del 2014, oltre ad € 75.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da retrocedere per essersi la società resa inadempiente all'obbligo, assunto con preliminare di vendita, di cedere a sconto al un CP_1 appartamento del complesso, quale prestazione in luogo dell'adempimento parziale in denaro. Il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo e condanna della convenuta alle spese di lite.
Le argomentazioni del Tribunale a sostegno della decisione erano le seguenti:
- vi era in atti il documento incontestato sull'accordo inter partes del 31/01/14 attinente alla liquidazione del residuo compenso dell'architetto, concordato in € 185.000,00 per l'attività svolta nel corso del rapporto professionale concernente la ristrutturazione dello storico complesso residenziale ed annessi;
- era incontestato che non erano state pagate due delle rate concordate;
che il contratto preliminare di vendita dell'appartamento, che nell'accordo del 2014 valeva anche come parziale datio in solutum della porzione di debito di euro 75.000 per compenso, non aveva portato al contratto definitivo per fatto imputabile alla società , che non si Pt_1 era attivata per il rogito ed inoltre aveva gravato l'immobile di ipoteca dall'importo doppio di quello del suo prezzo;
dunque l'inadempimento era grave e giustificava la risoluzione dell'accordo del 2014 sul compenso concordato, e la necessità conseguente di rideterminare le spettanze dell'architetto ex novo sulla base dell'accertamento delle prestazioni svolte e della loro quantificazione secondo le tariffe professionali della L. 143/
1949
- le valutazioni del CTU erano state corrette ed esaustive, andavano pertanto recepite e fondavano il quantum della condanna al pagamento a carico della committente;
- inoltre, nel contratto preliminare di compravendita di appartamento era prevista in caso d'inadempimento della convenuta una penale da corrispondere pari alla caparra confirmatoria “virtuale” di euro 75.000; di qui la condanna della al pagamento Pt_1 anche della predetta somma oltre interessi;
- le domande riconvenzionali di dovevano essere invece respinte non essendovi Pt_1 prova agli atti di alcun inadempimento colpevole dell'architetto.
Avverso siffatta decisione la società interponeva appello affidato a tre motivi: Pt_1
- con il primo lamentava che il Tribunale fosse incorso in vizio di ultrapetizione, con conseguente nullità della sentenza, per aver pronunciato oltre i limiti della pretesa dell'attore, che non aveva adito l'autorità giudiziaria per il pagamento del compenso relativo all'intera prestazione professionale eseguita nell'interesse di dall'inizio del rapporto e fino al febbraio 2014, bensì soltanto per il Parte_1 pagamento di quanto dovutogli a saldo, al netto dei pagamenti già riscossi, relativamente ad un compenso rapportato alla fase finale delle sue prestazioni;
- con il secondo denunciava la violazione dell'obbligo di motivazione sulle ragioni della condanna di al pagamento di euro 289.661,53 a titolo di compenso Pt_1 in aggiunta alla somma di euro 75.000;
- con il terzo lamentava l'omessa motivazione della sentenza in ordine ai rilievi mossi da alle risultanze della CTU. Pt_1
L'appellato, ritualmente costituitosi , chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e la conferma della sentenza gravata.
La causa era trattenuta in decisione in data 1.7.2021; con successivo provvedimento del
9.6. 2022 il Collegio respingeva l'istanza della Curatela di di rimessione sul ruolo Pt_1 della causa per dichiararsi l'interruzione del giudizio, in ragione dell'intervenuto fallimento della società dichiarato con sentenza 21/03/22 n. 66 del tribunale di Firenze.
In data 11.1.2023 veniva pubblicata la sentenza non definitiva n. 64/2023, con cui la
Corte accoglieva il primo motivo di appello e dichiarava nulla la sentenza del Tribunale di LU n. 279/2018 per vizio di ultrapetizione nella parte in cui aveva condannato al pagamento delle prestazioni d'opera dell'arch. anche per il periodo Pt_1 CP_1 anteriore all'anno 2010, pur non essendo mai state richieste;
respingeva in parte il secondo motivo e integralmente il terzo motivo di appello;
disponeva la rimessione sul ruolo della causa per un supplemento di CTU;
con ordinanza del 26.1.2023 il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio per fallimento della società poi ritualmente riassunto Pt_1 dalla curatela;
con ordinanza del 14.6.2023 veniva nominato il ctu cui era formulato il seguente quesito : Esaminata la documentazione agli atti, escluse le tardive produzioni di Pt_1 avvenute in corso di operazioni peritali di primo grado, accerti, secondo la normativa del 1949 e
[...] succ. modifiche, e non secondo quella del 2012, il compenso congruo dell'architetto per le sole attività personalmente effettuate ed oggetto di causa tra l'anno 2010 e l'inizio del 2014; sia considerato al riguardo il documento “accordo” del 2014 unicamente ove dà atto della avvenuta corresponsione di acconti sulle prestazioni nel periodo qui in esame, da detrarre quindi dal dovuto.”
Depositata la relazione peritale , il Collegio formulava la seguente proposta conciliativa CP_ con ordinanza del 27.3.2024 “riconoscimento in favore dell'Arch. dell'importo di €
136.090,00, oltre accessori di legge se dovuti ed interessi ex D.lgs. 231/2002 e ex art 1284 c.c. dal dì del dovuto alla data del dichiarato fallimento di oltre € 75.000,00 già riconosciuti ai Parte_1 sensi dell'art. 1385 c.c., in virtù della sentenza non definitiva n. 64/2023 Rg Sent. pubblicata il
11.1.2023, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio; le parti contribuiranno alle spese di ctu del presente grado come già liquidate in favore del ctu nella misura del 50% ciascuna.” La proposta non veniva accettata;
in data 9.7.2024 la causa era trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi nuovamente trattenuta in decisione, con nomina di altro relatore, in data 19.2.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c
2. Perimetro della decisione
Sono ormai coperte dal giudicato, in quanto non impugnate, le statuizioni della sentenza del Tribunale di LU di risoluzione per grave inadempimento della Parte_1 dell'accordo economico del 31.1.2014 e del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 31.5.2010 entrambi stipulati con l'architetto e la condanna della CP_1 società al pagamento in favore del professionista della somma di euro 75.000 oltre interessi, quest'ultima anche per effetto della sentenza non definitiva n. 64/2023 di questa
Corte.
La controversia ancora da decidere concerne dunque unicamente la determinazione del compenso professionale spettante all'architetto per le prestazioni professionali svolte CP_1 su incarico della , limitatamente agli anni 2010-2014, perimetro delimitato dalla Pt_1 sentenza non definitiva, che sul punto ha riformato la decisione gravata, perché affetta da vizio di ultra petizione.
3. Le risultanze della ctu
La Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della quantificazione del diritto di credito dell'architetto CP_1
Le conclusioni a cui è pervenuto l'ausiliario, sono del tutto condivisibili, in quanto fondate su corrette valutazioni tecniche, coerenti con le risultanze della documentazione in atti, conformi alle tariffe previste dalla L. 143/1949 costituenti la base di calcolo, per effetto del giudicato formatosi sul punto come affermato nella sentenza non definitiva di questa
Corte n. 64/2023 , pertanto il compenso spettante all'odierno appellato va liquidato in euro 136.090,00 ( valore stimato dal CTU euro 156.090- euro 20.000 importo complessivo degli acconti pacificamente corrisposti nel corso del rapporto dalla
) oltre oneri di legge e interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e 1284 c.c dalla Pt_1 domanda alla data di dichiarazione del fallimento della società.
4. Le spese di lite e di c.t.u.
La riforma, ancorché parziale, della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis:
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv.
639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 -
01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
Ciò posto, l'esito finale della lite ha visto parte appellante soccombente in quanto tutte le domande dell'architetto sono state definitivamente accolte, tuttavia in ragione della CP_1 riduzione nel quantum del diritto di credito del professionista rispetto all'importo liquidato dal Tribunale di LU, in accoglimento dello specifico motivo di gravame della società , su cui l'appellato ha resistito nonostante l'evidente vizio di ultra Pt_1 petizione della sentenza, rispetto alla sua domanda originaria di pagamento dei compensi da cui erano esclusi quelli per prestazioni ante 2010, ricorrono giusti motivi per la compensazione parziale nella misura del 50% delle spese del presente giudizio, con condanna della curatela alla refusione in favore dell'appellato della residua metà.
La Curatela del fallimento deve quindi essere condannata al pagamento in favore di Pt_1
per l'intero delle spese del primo grado di giudizio e per la metà di quello di Pt_4 appello , che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come segue:
-per il primo grado in € 14.103 , 00 per compenso professionale determinato il valore della controversia in base al decisum ( scaglione ricompreso fra euro 52.000 ed euro
260.000), considerato un impegno difensivo medio, oltre spese vive per € 865,43 e spese di ctp per € 4500,00;
-per il secondo grado in € 7.158,50 per compenso professionale determinato il valore della controversia in base al disputatum ( scaglione ricompreso fra euro 52.000 ed euro
260.000) , considerato un impegno difensivo medio, oltre spese di CTP nella misura del
50% dell'importo documentato . Per le medesime argomentazioni le spese della ctu di primo grado vanno poste definitivamente per l'intero a carico della Curatela, invece quelle della ctu espletata in appello a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_5 sentenza n. 279/2018 del Tribunale di LU , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il compenso spettante all'arch. per le prestazioni CP_1 professionali eseguite in favore della in euro 136.090,00 oltre Parte_1 oneri legge ed interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e 1284 c.c. dalla domanda alla data di dichiarazione del fallimento della società ;
2) condanna la curatela del fallimento a rimborsare a le Parte_1 CP_1 spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 865,43 per spese, in
€ 14.103, 00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e spese di ctp per € 4500,00;
3) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio compensate per ½ e per la restante metà condanna la curatela del fallimento al pagamento in Parte_1 favore di di € 7.158,50 per compenso professionale, oltre spese CP_1 generali, iva e cpa come per legge e spese di ctp nella misura del 50% dell'importo documentato;
4) pone le spese della CTU di primo grado definitivamente a carico di parte appellante;
5) pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.