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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7167 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore, con l'avv. Diego Bonavina
e
Controparte_1 Controparte_2 convenuti, con l'avv. Andrea Frangipane
e
Controparte_3 terza chiamata, con l'avv. Santo Spagnolo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.3.2025 e, perciò, quanto a parte attrice, come da verbale d'udienza, quanto a parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente, quanto a parte terza chiamata, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2022 ha convenuto in giudizio gli Parte_1 avvocati e per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
38.000,00= (o della diversa somma di giustizia), oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti per responsabilità professionale.
L'attore ha esposto, in sintesi, che: i) nel luglio 2012, quando era già cliente degli avvocati e CP_1
aveva conferito “a quest'ultimi, nella sua qualità di legale rappresentante della associazione CP_2 sportiva dilettantistica denominata “Società della Cavallerizza A. Bettoni” corrente in Brescia (di seguito, “Cavallerizza”), procura speciale alle liti al fine di agire in giudizio nei confronti di CP_4
, , e , per il risarcimento dei danni da costoro
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 asseritamente arrecati alla predetta associazione sportiva nella loro veste di precedenti amministratori di quest'ultima”; ii) notificato l'atto di citazione, la causa veniva rubricata al n. 13777/2012 R.G. del
Tribunale di Brescia;
iii) in data 19.2.2021 l'avv. gli aveva notificato un atto di Controparte_6 precetto col quale gli intimava il pagamento di € 7.424,90=, “in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 694/2020, emessa dal Tribunale di Brescia a definizione del summenzionato giudizio
n. 13777/2012 R.G”; iv) letta la sentenza, esso attore aveva appreso “con estremo stupore di essere stato condannato, in solido con la Cavallerizza, a rifondere le spese di lite, liquidate in favore di tutti i soggetti che erano stati convenuti in quel giudizio (nella misura, rispettivamente, di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di e , assistiti dall'avv. Andrea Mina e Piergiorgio CP_4 Controparte_5
Merlo; di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di assistito dall'avv. Luigi Bruni;
Controparte_6 nonché di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di , assistito dall'avv. Tiziana Controparte_7
Montagno”; v) in forza del medesimo titolo, avevano agito esecutivamente nei suoi confronti anche i convenuti e , notificandogli atto di pignoramento presso terzi;
vi) ottenuta copia degli atti CP_4 CP_5 di causa, aveva constatato “con vivo disappunto […] che, oltre alla domanda da lui autorizzata, formulata a nome e per conto della Cavallerizza, risultava essere stata contestualmente avanzata un'ulteriore domanda risarcitoria, per l'importo di euro 50.000,00, a nome e nell'interesse dell'esponente, a titolo personale”
pagina 2 di 8 I convenuti e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda CP_1 CP_2 proposta nei loro confronti e hanno concluso per il suo rigetto;
in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata della propria compagnia assicuratrice, (da Controparte_3
Con ora, per brevità, , per “far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal sig. la medesima tenga indenne i convenuti del risarcimento del danno da corrispondere Pt_1 all'attore”.
In via riconvenzionale hanno proposto domanda di condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1
€ 3.500,00= (o della diversa somma di giustizia), oltre accessori, quale residuo compenso dovuto per l'attività espletata nel giudizio n. 13777/2012 in favore dell' Pt_1
Autorizzata la chiamata con decreto in data 12.10.2022 e notificato il relativo atto, si è costituita in Con giudizio la terza chiamata contestando la fondatezza della domanda attrice;
la compagnia ha contestato, in subordine, il quantum della domanda e, in ulteriore subordine, ha domandato che l'eventuale pronuncia di condanna fosse contenuta “nei limiti del contratto e della franchigia di €
5.000,00 per ogni assicurato”
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.3.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
Come accennato sub 1., l' invoca la responsabilità professionale degli avvocati e Pt_1 CP_1
che avrebbero – a suo dire – promosso una causa nei confronti di alcuni degli ex CP_2 amministratori della associazione sportiva dilettantistica “Cavallerizza A. Bettoni” quali difensori, non solo dell'associazione (che aveva conferito loro, effettivamente, il relativo mandato), ma anche dell' persona fisica, in difetto, in quest'ultimo caso, del necessario incarico professionale Pt_1 conferito a titolo personale.
Ciò premesso, lamenta di aver dovuto provvedere personalmente al pagamento delle spese legali in favore delle controparti vittoriose, avendo, in realtà, incaricato i legali di promuovere la causa nell'esclusiva qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica. pagina 3 di 8 Tale essendo il tenore della doglianza dell'attore, occorre verificare nel presente giudizio la sola circostanza dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale, da parte dell' persona fisica, Pt_1 in favore dei due legali per la proposizione della domanda personale di risarcimento dei danni.
Resta di contro estranea al giudizio ogni valutazione relativa alla diligenza dei legali nell'esecuzione dell'attività professionale in favore dell' sebbene la domanda sia stata (comunque) rigettata per Pt_1 la sua infondatezza nel merito, senza che il giudice (né le parti convenute) abbiano formulato alcun rilievo in ordine al (preteso) difetto di idonea procura conferita personalmente dall' Pt_1
3. Sussistenza della procura.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno affermato che la causa fu promossa, per conto della
, in persona del Presidente Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, […] nonché il Sig. Parte_1 Parte_1 anche in proprio”, in forza di “mandato a margine del presente atto e mandato informativo”.
L'esame della procura apposta a margine dell'atto di citazione (doc. n. 5 dell'attore) conferma tuttavia che la stessa risulta conferita dalla sola associazione e gli stessi convenuti confermano d'altronde che la procura personale dell' risulta conferita con un atto separato, avendo l' sottoscritto Pt_1 Pt_1
“una specifica procura ad litem, presente ancora oggi, naturalmente, nel fascicolo del giudizio n.
13777/2012 RG, Tribunale di Brescia, dal quale deriva la pretesa attorea”.
L'esame del fascicolo d'ufficio della causa iscritta al n. 13777/2012 R.G., acquisito nel corso dell'istruzione (oltre al fascicolo di parte prodotto dai legali su invito di questo giudice) conferma la presenza dell'originale della procura speciale conferita personalmente dall' che risulta spillata Pt_1 all'interno della copertina del fascicolo d'ufficio.
Tale procura non contiene – effettivamente – un espresso riferimento all'azione risarcitoria promossa personalmente dall' restando tuttavia fermo che quest'ultimo: Pt_1
a) non ha disconosciuto la procura in esame;
b) non ha fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo di tale procura in un altro giudizio. pagina 4 di 8 Si aggiunga che, come accennato, nella causa promossa dagli odierni convenuti nei confronti degli ex amministratori della “Cavallerizza”, né le parti né il giudice hanno formulato alcun rilievo in ordine al preteso difetto di idonea procura conferita personalmente dall' dovendosi perciò presumere la Pt_1 rituale costituzione dell' “in proprio” in quel giudizio. Pt_1
Ribadita pertanto la sussistenza di idonea procura conferita personalmente dall' ai due legali, va Pt_1 rilevato che, per giurisprudenza costante, il rilascio della procura fa presumere la sussistenza di un corrispondente incarico professionale (fra le altre, Cass. 2910/1997, 4959/2012 e 26060/2013).
Risulta dirimente, in ogni caso, il tenore del carteggio intercorso fra l' e i suoi legali (o Pt_1 incaricati di questi ultimi) nel corso del giudizio conclusosi negativamente per l' dal quale Pt_1 emerge che quest'ultimo ben conosceva la domanda proposta in quel giudizio anche a titolo personale.
Risultano, in particolare, decisamente eloquenti:
a) la e-mail inviata dall' in data 22.4.2014 (doc. n. 5 dei convenuti), con la quale l' Pt_1 Pt_1 formulava ai due legali una nutrita serie di osservazioni relative alle circostanze allegate dal convenuto con la propria comparsa di risposta nel giudizio 13777/2012; Controparte_7
b) la e-mail inviata dall'avv, Inturri all' in data 14.10.2014 (doc. n. 6 dei convenuti), che Pt_1 contiene un espresso riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall' “in proprio” (“Per la Pt_1 sua richiesta (50.000), se c'è prova dei pagamenti da lui effettuati per estinguere i debiti dell'associazione”);
c) la e-mail inviata sempre all' in data 4.11.2014 (doc. n. 8 dei convenuti), con la quale l'avv. Pt_1
Inturri comunicava all' che “Per quanto riguarda l'importo di € 50.000,00 che avevamo Pt_1 richiesto come risarcimento a Tuo favore, come mi hai detto nel corso delle nostre ultime conversazioni, non insisterò particolarmente per la richiesta dal momento che non è possibile provarlo”;
pagina 5 di 8 d) la e-mail inviata dall' in data 5.12.2014 (doc. n. 10 dei convenuti), con la quale l' Pt_1 Pt_1 restituiva all'avv. Inturri la bozza della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. (già predisposta dai legali) con proprie annotazioni.
Carteggio dal quale si ricava chiaramente come l' al quale venivano trasmesse le copie degli Pt_1 atti depositati dalle varie parti nel corso del giudizio n. 13777/2012, conoscesse bene il contenuto di tali atti e, soprattutto, fosse stato informato dall'avv. delle proprie perplessità in ordine alla CP_1 possibilità di coltivare vittoriosamente la domanda di risarcimento dei danni proposta a titolo personale, che lo stesso legale riteneva sfornita di adeguata prova.
Restano infine incomprensibili le perplessità manifestate dalla difesa dell'attore in ordine alla rinuncia al mandato operata dai due legali con riferimento al solo incarico conferito personalmente dall' Pt_1 ben potendo il legale che sia stato incaricato da più parti rinunciare al mandato conferitogli solo da una
(o da alcune) di esse.
4. Domanda attrice.
Ribadito pertanto che le risultanze istruttorie smentiscono chiaramente l'unica censura sollevata specificamente dall' (ossia quella dell'aver promosso un giudizio anche per suo conto, quale Pt_1 persona fisica, in difetto del relativo mandato), la domanda di risarcimento dei danni proposta dall' deve essere, come anticipato, respinta. Pt_1
Respinta la domanda attrice, resta assorbita la domanda di manleva proposta dall' nei confronti Pt_1 della propria compagnia assicuratrice.
Le ragioni della decisione rendono poi inammissibili le istanze istruttorie dell' (capitoli di prova Pt_1 orale di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. e ordini di esibizione).
Le prove orali hanno infatti ad oggetto circostanze in parte pacifiche (ossia quelle relative alla pluralità di incarichi professionali conferiti dall' agli odierni convenuti) o irrilevanti (vedi in particolare Pt_1 il capitolo “c”, ben potendo i due legali indicati come testimoni non aver rinvenuto la procura – pur esistente – per mera disattenzione).
pagina 6 di 8 Quanto poi agli ordini di esibizione richiesti, va rilevato che il fascicolo della causa n. 13777/2012 è stato già acquisito, mentre gli ordini di esibizione degli ulteriori fascicoli risultano di tenore del tutto generico, perché privi di indicazione sufficientemente specifica delle relative cause.
5. Domanda riconvenzionale di pagamento del residuo compenso.
La domanda è fondata e deve essere perciò accolta.
Ribadita la sussistenza di un idoneo incarico professionale, le risultanze istruttorie confermano l'effettivo espletamento dell'attività difensiva da parte dei legali (vedi, in particolare, gli atti redatti nel giudizio n. 13777/2012 citato).
In difetto di espressa contestazione da parte dell' resta poi estranea al presente giudizio ogni Pt_1 valutazione in ordine alla qualità dell'attività difensiva svolta dai legali.
Il compenso può essere riconosciuto nella misura richiesta di € 3.500,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, ampiamente inferiore ai valori medi della “tariffa” vigente ratione temporis; somma su cui spettano gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale (costituzione in giudizio del 6.10.2022) al saldo.
Non compete, di contro la “rivalutazione”, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
6. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità; l' va perciò Pt_1 condannato alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti e nonché dalla terza CP_1 CP_2
Con chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, quanto ai convenuti, in € 125,00= per spese ed €
7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge e, quanto alla terza chiamata, in € 7.616,00= per compensi (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_1
e e dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti nei
[...] Controparte_2 confronti della terza chiamata;
Controparte_3
- condanna al pagamento della somma di € 3.500,00=, oltre 15% per spese Parte_1 forfettarie e accessori di legge e interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.10.2022 al saldo;
- condanna al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di € 125,00= per Parte_1 spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite e, in favore della terza chiamata della somma € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, sempre a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 11.8.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7167 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
Parte_1 attore, con l'avv. Diego Bonavina
e
Controparte_1 Controparte_2 convenuti, con l'avv. Andrea Frangipane
e
Controparte_3 terza chiamata, con l'avv. Santo Spagnolo
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6.3.2025 e, perciò, quanto a parte attrice, come da verbale d'udienza, quanto a parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente, quanto a parte terza chiamata, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 22.6.2022 ha convenuto in giudizio gli Parte_1 avvocati e per ottenerne la condanna al pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
38.000,00= (o della diversa somma di giustizia), oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente patiti per responsabilità professionale.
L'attore ha esposto, in sintesi, che: i) nel luglio 2012, quando era già cliente degli avvocati e CP_1
aveva conferito “a quest'ultimi, nella sua qualità di legale rappresentante della associazione CP_2 sportiva dilettantistica denominata “Società della Cavallerizza A. Bettoni” corrente in Brescia (di seguito, “Cavallerizza”), procura speciale alle liti al fine di agire in giudizio nei confronti di CP_4
, , e , per il risarcimento dei danni da costoro
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 asseritamente arrecati alla predetta associazione sportiva nella loro veste di precedenti amministratori di quest'ultima”; ii) notificato l'atto di citazione, la causa veniva rubricata al n. 13777/2012 R.G. del
Tribunale di Brescia;
iii) in data 19.2.2021 l'avv. gli aveva notificato un atto di Controparte_6 precetto col quale gli intimava il pagamento di € 7.424,90=, “in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 694/2020, emessa dal Tribunale di Brescia a definizione del summenzionato giudizio
n. 13777/2012 R.G”; iv) letta la sentenza, esso attore aveva appreso “con estremo stupore di essere stato condannato, in solido con la Cavallerizza, a rifondere le spese di lite, liquidate in favore di tutti i soggetti che erano stati convenuti in quel giudizio (nella misura, rispettivamente, di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di e , assistiti dall'avv. Andrea Mina e Piergiorgio CP_4 Controparte_5
Merlo; di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di assistito dall'avv. Luigi Bruni;
Controparte_6 nonché di euro 4.835,00 oltre accessori in favore di , assistito dall'avv. Tiziana Controparte_7
Montagno”; v) in forza del medesimo titolo, avevano agito esecutivamente nei suoi confronti anche i convenuti e , notificandogli atto di pignoramento presso terzi;
vi) ottenuta copia degli atti CP_4 CP_5 di causa, aveva constatato “con vivo disappunto […] che, oltre alla domanda da lui autorizzata, formulata a nome e per conto della Cavallerizza, risultava essere stata contestualmente avanzata un'ulteriore domanda risarcitoria, per l'importo di euro 50.000,00, a nome e nell'interesse dell'esponente, a titolo personale”
pagina 2 di 8 I convenuti e si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza della domanda CP_1 CP_2 proposta nei loro confronti e hanno concluso per il suo rigetto;
in via preliminare, hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata della propria compagnia assicuratrice, (da Controparte_3
Con ora, per brevità, , per “far sì che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda spiegata dal sig. la medesima tenga indenne i convenuti del risarcimento del danno da corrispondere Pt_1 all'attore”.
In via riconvenzionale hanno proposto domanda di condanna dell' al pagamento della somma di Pt_1
€ 3.500,00= (o della diversa somma di giustizia), oltre accessori, quale residuo compenso dovuto per l'attività espletata nel giudizio n. 13777/2012 in favore dell' Pt_1
Autorizzata la chiamata con decreto in data 12.10.2022 e notificato il relativo atto, si è costituita in Con giudizio la terza chiamata contestando la fondatezza della domanda attrice;
la compagnia ha contestato, in subordine, il quantum della domanda e, in ulteriore subordine, ha domandato che l'eventuale pronuncia di condanna fosse contenuta “nei limiti del contratto e della franchigia di €
5.000,00 per ogni assicurato”
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
6.3.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Premessa.
Come accennato sub 1., l' invoca la responsabilità professionale degli avvocati e Pt_1 CP_1
che avrebbero – a suo dire – promosso una causa nei confronti di alcuni degli ex CP_2 amministratori della associazione sportiva dilettantistica “Cavallerizza A. Bettoni” quali difensori, non solo dell'associazione (che aveva conferito loro, effettivamente, il relativo mandato), ma anche dell' persona fisica, in difetto, in quest'ultimo caso, del necessario incarico professionale Pt_1 conferito a titolo personale.
Ciò premesso, lamenta di aver dovuto provvedere personalmente al pagamento delle spese legali in favore delle controparti vittoriose, avendo, in realtà, incaricato i legali di promuovere la causa nell'esclusiva qualità di legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica. pagina 3 di 8 Tale essendo il tenore della doglianza dell'attore, occorre verificare nel presente giudizio la sola circostanza dell'effettivo conferimento dell'incarico professionale, da parte dell' persona fisica, Pt_1 in favore dei due legali per la proposizione della domanda personale di risarcimento dei danni.
Resta di contro estranea al giudizio ogni valutazione relativa alla diligenza dei legali nell'esecuzione dell'attività professionale in favore dell' sebbene la domanda sia stata (comunque) rigettata per Pt_1 la sua infondatezza nel merito, senza che il giudice (né le parti convenute) abbiano formulato alcun rilievo in ordine al (preteso) difetto di idonea procura conferita personalmente dall' Pt_1
3. Sussistenza della procura.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno affermato che la causa fu promossa, per conto della
, in persona del Presidente Parte_2
e legale rappresentante pro tempore, […] nonché il Sig. Parte_1 Parte_1 anche in proprio”, in forza di “mandato a margine del presente atto e mandato informativo”.
L'esame della procura apposta a margine dell'atto di citazione (doc. n. 5 dell'attore) conferma tuttavia che la stessa risulta conferita dalla sola associazione e gli stessi convenuti confermano d'altronde che la procura personale dell' risulta conferita con un atto separato, avendo l' sottoscritto Pt_1 Pt_1
“una specifica procura ad litem, presente ancora oggi, naturalmente, nel fascicolo del giudizio n.
13777/2012 RG, Tribunale di Brescia, dal quale deriva la pretesa attorea”.
L'esame del fascicolo d'ufficio della causa iscritta al n. 13777/2012 R.G., acquisito nel corso dell'istruzione (oltre al fascicolo di parte prodotto dai legali su invito di questo giudice) conferma la presenza dell'originale della procura speciale conferita personalmente dall' che risulta spillata Pt_1 all'interno della copertina del fascicolo d'ufficio.
Tale procura non contiene – effettivamente – un espresso riferimento all'azione risarcitoria promossa personalmente dall' restando tuttavia fermo che quest'ultimo: Pt_1
a) non ha disconosciuto la procura in esame;
b) non ha fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo di tale procura in un altro giudizio. pagina 4 di 8 Si aggiunga che, come accennato, nella causa promossa dagli odierni convenuti nei confronti degli ex amministratori della “Cavallerizza”, né le parti né il giudice hanno formulato alcun rilievo in ordine al preteso difetto di idonea procura conferita personalmente dall' dovendosi perciò presumere la Pt_1 rituale costituzione dell' “in proprio” in quel giudizio. Pt_1
Ribadita pertanto la sussistenza di idonea procura conferita personalmente dall' ai due legali, va Pt_1 rilevato che, per giurisprudenza costante, il rilascio della procura fa presumere la sussistenza di un corrispondente incarico professionale (fra le altre, Cass. 2910/1997, 4959/2012 e 26060/2013).
Risulta dirimente, in ogni caso, il tenore del carteggio intercorso fra l' e i suoi legali (o Pt_1 incaricati di questi ultimi) nel corso del giudizio conclusosi negativamente per l' dal quale Pt_1 emerge che quest'ultimo ben conosceva la domanda proposta in quel giudizio anche a titolo personale.
Risultano, in particolare, decisamente eloquenti:
a) la e-mail inviata dall' in data 22.4.2014 (doc. n. 5 dei convenuti), con la quale l' Pt_1 Pt_1 formulava ai due legali una nutrita serie di osservazioni relative alle circostanze allegate dal convenuto con la propria comparsa di risposta nel giudizio 13777/2012; Controparte_7
b) la e-mail inviata dall'avv, Inturri all' in data 14.10.2014 (doc. n. 6 dei convenuti), che Pt_1 contiene un espresso riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall' “in proprio” (“Per la Pt_1 sua richiesta (50.000), se c'è prova dei pagamenti da lui effettuati per estinguere i debiti dell'associazione”);
c) la e-mail inviata sempre all' in data 4.11.2014 (doc. n. 8 dei convenuti), con la quale l'avv. Pt_1
Inturri comunicava all' che “Per quanto riguarda l'importo di € 50.000,00 che avevamo Pt_1 richiesto come risarcimento a Tuo favore, come mi hai detto nel corso delle nostre ultime conversazioni, non insisterò particolarmente per la richiesta dal momento che non è possibile provarlo”;
pagina 5 di 8 d) la e-mail inviata dall' in data 5.12.2014 (doc. n. 10 dei convenuti), con la quale l' Pt_1 Pt_1 restituiva all'avv. Inturri la bozza della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. (già predisposta dai legali) con proprie annotazioni.
Carteggio dal quale si ricava chiaramente come l' al quale venivano trasmesse le copie degli Pt_1 atti depositati dalle varie parti nel corso del giudizio n. 13777/2012, conoscesse bene il contenuto di tali atti e, soprattutto, fosse stato informato dall'avv. delle proprie perplessità in ordine alla CP_1 possibilità di coltivare vittoriosamente la domanda di risarcimento dei danni proposta a titolo personale, che lo stesso legale riteneva sfornita di adeguata prova.
Restano infine incomprensibili le perplessità manifestate dalla difesa dell'attore in ordine alla rinuncia al mandato operata dai due legali con riferimento al solo incarico conferito personalmente dall' Pt_1 ben potendo il legale che sia stato incaricato da più parti rinunciare al mandato conferitogli solo da una
(o da alcune) di esse.
4. Domanda attrice.
Ribadito pertanto che le risultanze istruttorie smentiscono chiaramente l'unica censura sollevata specificamente dall' (ossia quella dell'aver promosso un giudizio anche per suo conto, quale Pt_1 persona fisica, in difetto del relativo mandato), la domanda di risarcimento dei danni proposta dall' deve essere, come anticipato, respinta. Pt_1
Respinta la domanda attrice, resta assorbita la domanda di manleva proposta dall' nei confronti Pt_1 della propria compagnia assicuratrice.
Le ragioni della decisione rendono poi inammissibili le istanze istruttorie dell' (capitoli di prova Pt_1 orale di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. e ordini di esibizione).
Le prove orali hanno infatti ad oggetto circostanze in parte pacifiche (ossia quelle relative alla pluralità di incarichi professionali conferiti dall' agli odierni convenuti) o irrilevanti (vedi in particolare Pt_1 il capitolo “c”, ben potendo i due legali indicati come testimoni non aver rinvenuto la procura – pur esistente – per mera disattenzione).
pagina 6 di 8 Quanto poi agli ordini di esibizione richiesti, va rilevato che il fascicolo della causa n. 13777/2012 è stato già acquisito, mentre gli ordini di esibizione degli ulteriori fascicoli risultano di tenore del tutto generico, perché privi di indicazione sufficientemente specifica delle relative cause.
5. Domanda riconvenzionale di pagamento del residuo compenso.
La domanda è fondata e deve essere perciò accolta.
Ribadita la sussistenza di un idoneo incarico professionale, le risultanze istruttorie confermano l'effettivo espletamento dell'attività difensiva da parte dei legali (vedi, in particolare, gli atti redatti nel giudizio n. 13777/2012 citato).
In difetto di espressa contestazione da parte dell' resta poi estranea al presente giudizio ogni Pt_1 valutazione in ordine alla qualità dell'attività difensiva svolta dai legali.
Il compenso può essere riconosciuto nella misura richiesta di € 3.500,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, ampiamente inferiore ai valori medi della “tariffa” vigente ratione temporis; somma su cui spettano gli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale (costituzione in giudizio del 6.10.2022) al saldo.
Non compete, di contro la “rivalutazione”, trattandosi di debito di valuta e in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.
6. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità; l' va perciò Pt_1 condannato alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti e nonché dalla terza CP_1 CP_2
Con chiamata per il presente giudizio, che si liquidano, quanto ai convenuti, in € 125,00= per spese ed €
7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da €
26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge e, quanto alla terza chiamata, in € 7.616,00= per compensi (sempre riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= a € 52.000,00=), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
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P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dei convenuti Parte_1 CP_1
e e dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dai convenuti nei
[...] Controparte_2 confronti della terza chiamata;
Controparte_3
- condanna al pagamento della somma di € 3.500,00=, oltre 15% per spese Parte_1 forfettarie e accessori di legge e interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dal 6.10.2022 al saldo;
- condanna al pagamento, in favore dei convenuti, della somma di € 125,00= per Parte_1 spese ed € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite e, in favore della terza chiamata della somma € 7.616,00= per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, sempre a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 11.8.2025
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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