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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. nr. 569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione depositato in data
18 novembre 2024, da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, coma da Parte_1 C.F._1 procura ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Pasquale Virgilio (pec:
e dall'avv. Vito Maurizio (pec: Email_1
Email_2 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Federica Miatto
, Giovanni Michelon Email_3
e Fulvia Squadroni Email_4
dell'Avvocatura Civica di , Email_5 CP_1 giusta procura speciale convenuta in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 - 394 c.p.c.
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza Cass. n. 28380/2024 d.d.
05.11.2024 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 187/2019.-
1 In punto: risarcimento danni per ritardata assunzione P.I.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“la Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione Lavoro in riforma del capo B) della sentenza n. 712/2010 della Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione lavoro – depositata il 16/03/2011 e pronunciata nella causa R.G. N. 427/2010 – e in accoglimento della domanda risarcitoria di cui al punto III delle conclusioni del Ricorso in Appello ex art. 433 c.p.c. datato 18 maggio 2010 del avverso la Parte_1 sentenza N. 742/2009 del Tribunale del Lavoro di Verona nonché del Ricorso in
Riassunzione 18/XI/2024 ex artt. 392 – 394 c.p.c. relativo il presente giudizio, condanna il , in persona del Sindaco pro – tempore: Controparte_1
1) al risarcimento in favore del dei danni che determina in misura Parte_1 corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della mancata assunzione come agente della polizia locale con la Determinazione n. 6801 del 3 Dicembre 2008 del
Dirigente Centro di Responsabilità Personale del Avv. Marco Controparte_1
Crescimbeni, unitamente agli altri diciannove candidati – vincitori, con decorrenza dalla data di nascita di tale diritto (8 dicembre 2008) sino alla data di effettiva costituzione del rapporto di lavoro (6 dicembre 2010) e riconoscimento della anzianità maturata e a maturarsi ed il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) a rimborsare al le spese: Parte_1
a) del giudizio N.R.G. 28443/2011 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
e relativa sentenza n. 14109/2016, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
b) del giudizio N.R.G. N. 1079/2016 della Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione
Lavoro e relativa sentenza N. 187/2019, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
c) del giudizio N.R.G. 38015/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
e relativa ordinanza, pronunciata il 10 ottobre 2024 e pubblicata il 5 Novembre 2024, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
nonché a pagare al Pt_1
:
[...]
d) le spese tutte, diritti e onorari di Avvocato, con spese generali e oneri accessori ex lege, del presente giudizio in riassunzione”.
Controparte_1
2 “Si chiede che il ricorso venga respinto. Spese e competenze rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 742/2009 il giudice del lavoro del Tribunale di Verona rigettava le domande proposte con il ricorso principale ed il ricorso integrativo, poi trattati unitariamente, dal nei confronti del . Pt_1 Controparte_1
Il ricorrente, in particolare, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto all'assunzione presso il come Agente di Polizia Municipale, quale CP_1 vincitore di concorso (diritto negato dall'ente locale alla luce del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione medica) e poi, con ricorso integrativo, la condanna del al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in CP_1 misura corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della mancata assunzione, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite venivano integralmente compensate fra le parti stante” la particolarità del caso concreto e la natura della causa”.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il , e il giudizio di secondo Pt_1 grado concludeva con sentenza n. 712/2010 di questa Corte territoriale, con la quale, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, il veniva condannato “ad assumere il Controparte_1 Pt_1
come agente di Polizia Municipale quale vincitore del concorso di cui al bando
[...] assunto con determinazione n. 7623 del 20.12.2007”, mentre la domanda di risarcimento del danno veniva dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
Le spese di lite venivano compensate fra le parti per la metà stante” la complessità dell'accertamento in fatto” e liquidate nella restante metà a favore del difensore antistatario del lavoratore nella misura di € 1.860,00 (oltre accessori) ed € 1.510,00 per il grado di appello.
3. Il proponeva ricorso per Cassazione per omesso esame della domanda Pt_1 relativa al risarcimento del danno, richiamando il ricorso integrativo proposto in primo grado di data 1.6.2009 nonché la circostanza che della proposizione della
3 domanda risarcitoria in primo grado aveva dato atto anche il primo giudice nella sentenza.
4. La Suprema Corte, con sentenza n. 14109/2016 cassava in parte qua la sentenza impugnata ritenendo la domanda risarcitoria tempestivamente proposta.
In particolare, evidenziava che: “dall'esame diretto di detti atti, consentito per le ragioni sopra indicate, emerge la fondatezza della censura, poiché la Corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda risarcitoria, ritenendo erroneamente che la stessa fosse stata formulata solo in grado di appello quando, in realtà, era stata proposta con il ricorso integrativo del 1° giugno 2009, notificato al CP_1
contestualmente all'originario atto di riassunzione della causa. Si aggiunga
[...] che la sentenza qui impugnata, contraddittoriamente, alla pagina 14 fonda la pronuncia di inammissibilità sulla asserita novità della domanda, mentre a pagina
5, nel riassumere il contenuto del ricorso di primo grado, dà atto che con lo stesso il aveva chiesto "declaratoria di accertamento del proprio diritto ad essere Pt_1 assunto quale vincitore del concorso, oltre al risarcimento dei danni subiti".
3- La sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà statuire sulla domanda risarcitoria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
5. Riassunto il giudizio questa Corte, con sentenza n. 187/2019, depositata in data
03.06.2019, decidendo in sede di rinvio, respingeva nel merito la domanda, ritenendo la medesima infondata per difetto di allegazione e prova di qualsiasi pregiudizio, osservando che il ricorso integrativo era privo di idonee deduzioni e di produzioni documentali, avendo il ricorrente prodotto solo con il ricorso originario una attestazione dello stato di disoccupazione.
Concludeva osservando che l'assenza di allegazioni e la circostanza che il ricorrente non aveva chiarito se avesse svolto altra attività lavorativa precludevano il ricorso a presunzioni.
Le spese di lite relative al giudizio di rinvio e di Cassazione venivano integralmente compensate fra le parti stante” l'esito complessivo del processo”.
6. Il proponeva ricorso per Cassazione, svolgendo due motivi di ricorso. Pt_1
6.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, nn.3 e 4 c.p.c., lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, terzo comma, 434, 112 e
345 c.p.c..
4 In particolare, richiamata l'attestazione dello stato di disoccupazione prodotto in primo grado, evidenziava l'assenza di contestazioni dell'odierno controricorrente nonché la violazione dell'art. 429 c.p.c. per avere la Corte omesso l'esercizio del proprio potere discrezionale di svolgimento di istruttoria d'ufficio.
6.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e avente ad oggetto la complessiva illiceità del comportamento tenuto dal Controparte_1 nell'affermare la non idoneità del sulla base di criteri non previsti dal Pt_1 bando di concorso.
7. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28380/2024 d.d. 05.11.2024 riteneva fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione alla luce dei principi di diritto affermati in relazione al motivo accolto, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
In merito al primo motivo e con particolare riferimento all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, disponeva quanto segue: Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice - che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
33393 del 17/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019; Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28134 del
05/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000). Alla luce di detto principio, quindi, pur restando immutate le regole generali di distribuzione degli oneri probatori, la presenza di elementi idonei a costituire «pista probatoria» determina il potere dovere del giudice di procedere - anche tramite i poteri ufficiosi
5 che gli sono attribuiti dalla legge - sia agli opportuni approfondimenti sia ad una valutazione complessiva del quadro probatorio - sia quello iniziale sia quello risultante dagli approfondimenti medesimi - la quale può sfociare in un giudizio conclusivo di totale carenza probatoria solo qualora, all'esito di un vaglio complessivo dell'insieme degli elementi disponibili, risulti l'assoluta inconsistenza del contributo probatorio di questi ultimi”.
In merito al profilo del risarcimento dei danni derivanti da ritardata assunzione evidenziava che “l'allegazione del danno ingiusto da parte dell'attore non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ma deve riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26282 del 14/12/2007). A seguito dell'illegittimo ritardo nell'assunzione, infatti, non si determina un diritto del lavoratore tardivamente assunto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno, il quale, appunto, non si identifica automaticamente nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017). Come recentemente puntualizzato, tuttavia, il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta - detratto l'aliunde perceptum - qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020) 2.3.
Alla duplice premessa sin qui illustrata, può ricollegarsi come conseguenza l'ulteriore principio per cui nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere 6 esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario
e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019). Si deve, a questo punto, chiarire che, quanto al profilo dell'allegazione dei danni, non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto “la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni” (Cass. Sez. L - Sentenza n. 22294 del 25/07/2023), e ciò in quanto l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una «pista probatoria», venga ad esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Con riferimento al profilo dell'aliunde perceptum evidenziava che, per giurisprudenza costante, lo stesso integra un'eccezione in senso lato con la conseguenza che deve essere provata dal datore di lavoro non potendo imporre sul lavoratore un contrario onere di allegazione e prova.
Concludeva rilevando quanto segue:” la decisione impugnata, non solo è venuta ad attribuire all'odierno ricorrente un onere di allegazione specifica dei danni sofferti
– quando, invece, come appena visto, era da ritenersi sufficiente l'aver agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni – non solo, in presenza di un elemento idoneo a costituire «pista probatoria» - quale era l'attestazione dello stato di disoccupazione – ha negato radicalmente l'esercizio dei poteri istruttori 7 d'ufficio, ma anche è venuta ad addossare sul ricorrente un onere di allegazione e prova – quest'ultima peraltro a contenuto ampiamente negativo – in ordine all'assenza di un aliunde perceptum, laddove tale duplice onere incombeva, semmai, come visto, sul datore di lavoro.
8. Riassume il giudizio ripercorrendo diffusamente le vicende di Parte_1 causa, così come descritte nell'ordinanza richiamata, e concludendo per il risarcimento del danno per mancata assunzione a far data dall'8.12.2008 sino al
06.12.2010 e il “riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi ed il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e gli interessi compensativi ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c.”.
Evidenzia, altresì, che con la già citata sentenza n. 712/2010 la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto l'illiceità del comportamento posto in essere dal e che su questo capo della sentenza si è allora costituito il Controparte_1 giudicato interno.
9. Radicatosi il contradditorio, il resiste al ricorso chiedendone Controparte_1 il rigetto.
9.1. Con particolare riferimento alla pretesa risarcitoria evidenzia che ai fini della condanna all'eventuale risarcimento del danno occorre accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla pubblica amministrazione essendo escluso che il pregiudizio sia in re ipsa o che si configuri una responsabilità oggettiva.
In particolare, sottolinea, nel caso di specie, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa stante l'influenza determinante e vincolante delle conclusioni di inidoneità della Commissione Medica.
Rileva, altresì, che il diritto all'assunzione si è perfezionato con la sentenza n.
710/2010, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 09.11.2010 e che l'amministrazione convenuta provvedeva all'assunzione in data 17.11.2010.
9.2. In merito al risarcimento del danno patrimoniale da ritardo riferisce che l'onere probatorio va adempiuto in modo puntuale e preciso rilevando che il ricorrente nulla ha dimostrato con riguardo all'entità del pregiudizio subito, limitandosi a richiedere le retribuzioni non corrisposte e che, per giurisprudenza costante, nel
8 caso di omessa o ritardata assunzione, il danno subito dal pubblico dipendente, non può identificarsi in astratto nella mancata erogazione della retribuzione.
Evidenzia, in particolare, che nel pubblico impiego non può essere erogata la retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non eseguite.
In via subordinata, chiede disporsi la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura massima del 50% delle potenziali retribuzioni maturate sulla base dello stipendio netto tabellare.
In merito al riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi richiama ordinanza della Suprema Corte n. 25225 del 10.11.2020 secondo cui nel risarcimento del danno per mancata assunzione non può rientrarvi il pagamento dei contributi previdenziali in quanto il rapporto di lavoro non è stato instaurato.
10. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente va dato atto che il capo della prima sentenza di appello (n.
712/2010 p. 13 e 14 in motivazione e correlato dispositivo) con il quale è stato riconosciuto il carattere illecito della condotta posta in essere dal CP_1
non è stato attinto da ricorso per Cassazione e si deve pertanto ritenere
[...] passato in giudicato.
12. All'esito dell'esame del ricorso in riassunzione ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale rigettata con la sentenza n. 742/2009 del
Tribunale di Verona va accolta.
13. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno va quindi richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “In caso di tardiva assunzione dovuta
a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde 9 perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. (Cassazione civile, sez. lav., 2023 n. 22294).
14. Sicché, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere accertato e dichiarato il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno patrimoniale per il colpevole ritardo di circa due anni
(dal 08.12.2008 al 06.12.2010) con cui si è provveduto alla sua nomina in ruolo e, per l'effetto, il Comune di deve essere condannato al conseguente CP_1 risarcimento del danno pari alle retribuzioni lorde non percepite nel predetto periodo, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi.
15. Evidentemente gli effetti della sentenza della Corte di Appello n. 712/2010 retroagiscono alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata l'assunzione per effetto dell'illegittimo diniego determinata dall'erroneo accertamento della
Commissione medica circa l'assenza di idoneità fisica all'impiego, come da determina del dirigente responsabile del n. 6886/2008 d.d. Controparte_1
05.12.2008 (cfr. doc. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Con riferimento agli accessori va infatti riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali (art. 22, comma 36, l. n. 724/1994).
16. Conformemente alle conclusioni del ricorso in riassunzione la liquidazione del risarcimento del danno va effettuata al lordo delle potenziali trattenute contributive è dunque omnicomprensiva del c.d. danno previdenziale per effetto della ritardata assunzione.
17. La domanda di “riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi” deve essere reietta non avendo il prestato nel periodo in questione servizio Pt_1 alcuno.
18. Nulla deve essere detratto a titolo di aliunde perceptum laddove nel caso di specie il non ha in alcun modo posto in discussione Controparte_1
l'allegazione a pag. 19 del ricorso in riassunzione con la quale il ricorrente ribadisce di “essere rimasto del tutto inoccupato fino alla data di assunzione in servizio del 6 dicembre 2010”, deduzione che trova anche riscontro per tabulas
(cfr. doc. 2 allegato ricorso 414 c.p.c.).
10 19. Le spese di lite di tutti i gradi e le fasi seguono la soccombenza con condanna del alla loro refusione a favore di come in Controparte_1 Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nell'importo fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento per valore della causa
(indeterminato) senza fase istruttoria, in ragione della ripetitività degli atti defensionali.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'originario appello avverso la sentenza n. 712/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Verona per la parte ancora devoluta in questa fase di rinvio ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito in conseguenza della ritardata assunzione dall'8 dicembre 2008 al 6 dicembre 2010, da commisurasi alle spettanze retributive corrispondenti all'inquadramento di assunzione – al lordo delle trattenute previdenziali - laddove fosse stato tempestivamente immesso in ruolo;
2) per l'effetto condanna il al predetto pagamento, con la Controparte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del credito fino al saldo;
3) condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio di primo grado, del grado di appello, del primo giudizio di Cassazione, della prima fase di rinvio, dell'ulteriore giudizio di
Cassazione nonché di questa ulteriore fase di rinvio, così quantificate:
a) per il primo grado € 5.000,00;
b) per il precedente grado di appello € 4.000,00;
c) per il primo giudizio di legittimità € 4.000,00
d) per la precedente fase di rinvio € 4.000,00;
e) per l'ulteriore giudizio di legittimità € 4.000,00;
f) per la presente fase di rinvio € 4.000,00;
11 per compensi oltre al 15% spese generali IVA e CPA.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione depositato in data
18 novembre 2024, da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, coma da Parte_1 C.F._1 procura ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Pasquale Virgilio (pec:
e dall'avv. Vito Maurizio (pec: Email_1
Email_2 ricorrente in riassunzione contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dagli avv.ti Federica Miatto
, Giovanni Michelon Email_3
e Fulvia Squadroni Email_4
dell'Avvocatura Civica di , Email_5 CP_1 giusta procura speciale convenuta in riassunzione
Giudizio di rinvio ex art. 392 - 394 c.p.c.
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza Cass. n. 28380/2024 d.d.
05.11.2024 che ha cassato la sentenza C.d.A. Venezia n. 187/2019.-
1 In punto: risarcimento danni per ritardata assunzione P.I.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“la Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione Lavoro in riforma del capo B) della sentenza n. 712/2010 della Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione lavoro – depositata il 16/03/2011 e pronunciata nella causa R.G. N. 427/2010 – e in accoglimento della domanda risarcitoria di cui al punto III delle conclusioni del Ricorso in Appello ex art. 433 c.p.c. datato 18 maggio 2010 del avverso la Parte_1 sentenza N. 742/2009 del Tribunale del Lavoro di Verona nonché del Ricorso in
Riassunzione 18/XI/2024 ex artt. 392 – 394 c.p.c. relativo il presente giudizio, condanna il , in persona del Sindaco pro – tempore: Controparte_1
1) al risarcimento in favore del dei danni che determina in misura Parte_1 corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della mancata assunzione come agente della polizia locale con la Determinazione n. 6801 del 3 Dicembre 2008 del
Dirigente Centro di Responsabilità Personale del Avv. Marco Controparte_1
Crescimbeni, unitamente agli altri diciannove candidati – vincitori, con decorrenza dalla data di nascita di tale diritto (8 dicembre 2008) sino alla data di effettiva costituzione del rapporto di lavoro (6 dicembre 2010) e riconoscimento della anzianità maturata e a maturarsi ed il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) a rimborsare al le spese: Parte_1
a) del giudizio N.R.G. 28443/2011 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
e relativa sentenza n. 14109/2016, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
b) del giudizio N.R.G. N. 1079/2016 della Corte di Appello Civile di Venezia – Sezione
Lavoro e relativa sentenza N. 187/2019, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
c) del giudizio N.R.G. 38015/2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro
e relativa ordinanza, pronunciata il 10 ottobre 2024 e pubblicata il 5 Novembre 2024, con interessi dalla data della prodotta fattura al soddisfo;
nonché a pagare al Pt_1
:
[...]
d) le spese tutte, diritti e onorari di Avvocato, con spese generali e oneri accessori ex lege, del presente giudizio in riassunzione”.
Controparte_1
2 “Si chiede che il ricorso venga respinto. Spese e competenze rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 742/2009 il giudice del lavoro del Tribunale di Verona rigettava le domande proposte con il ricorso principale ed il ricorso integrativo, poi trattati unitariamente, dal nei confronti del . Pt_1 Controparte_1
Il ricorrente, in particolare, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto all'assunzione presso il come Agente di Polizia Municipale, quale CP_1 vincitore di concorso (diritto negato dall'ente locale alla luce del giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione medica) e poi, con ricorso integrativo, la condanna del al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in CP_1 misura corrispondente alle retribuzioni perdute per effetto della mancata assunzione, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite venivano integralmente compensate fra le parti stante” la particolarità del caso concreto e la natura della causa”.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il , e il giudizio di secondo Pt_1 grado concludeva con sentenza n. 712/2010 di questa Corte territoriale, con la quale, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, il veniva condannato “ad assumere il Controparte_1 Pt_1
come agente di Polizia Municipale quale vincitore del concorso di cui al bando
[...] assunto con determinazione n. 7623 del 20.12.2007”, mentre la domanda di risarcimento del danno veniva dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello.
Le spese di lite venivano compensate fra le parti per la metà stante” la complessità dell'accertamento in fatto” e liquidate nella restante metà a favore del difensore antistatario del lavoratore nella misura di € 1.860,00 (oltre accessori) ed € 1.510,00 per il grado di appello.
3. Il proponeva ricorso per Cassazione per omesso esame della domanda Pt_1 relativa al risarcimento del danno, richiamando il ricorso integrativo proposto in primo grado di data 1.6.2009 nonché la circostanza che della proposizione della
3 domanda risarcitoria in primo grado aveva dato atto anche il primo giudice nella sentenza.
4. La Suprema Corte, con sentenza n. 14109/2016 cassava in parte qua la sentenza impugnata ritenendo la domanda risarcitoria tempestivamente proposta.
In particolare, evidenziava che: “dall'esame diretto di detti atti, consentito per le ragioni sopra indicate, emerge la fondatezza della censura, poiché la Corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda risarcitoria, ritenendo erroneamente che la stessa fosse stata formulata solo in grado di appello quando, in realtà, era stata proposta con il ricorso integrativo del 1° giugno 2009, notificato al CP_1
contestualmente all'originario atto di riassunzione della causa. Si aggiunga
[...] che la sentenza qui impugnata, contraddittoriamente, alla pagina 14 fonda la pronuncia di inammissibilità sulla asserita novità della domanda, mentre a pagina
5, nel riassumere il contenuto del ricorso di primo grado, dà atto che con lo stesso il aveva chiesto "declaratoria di accertamento del proprio diritto ad essere Pt_1 assunto quale vincitore del concorso, oltre al risarcimento dei danni subiti".
3- La sentenza deve essere cassata in parte qua con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà statuire sulla domanda risarcitoria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
5. Riassunto il giudizio questa Corte, con sentenza n. 187/2019, depositata in data
03.06.2019, decidendo in sede di rinvio, respingeva nel merito la domanda, ritenendo la medesima infondata per difetto di allegazione e prova di qualsiasi pregiudizio, osservando che il ricorso integrativo era privo di idonee deduzioni e di produzioni documentali, avendo il ricorrente prodotto solo con il ricorso originario una attestazione dello stato di disoccupazione.
Concludeva osservando che l'assenza di allegazioni e la circostanza che il ricorrente non aveva chiarito se avesse svolto altra attività lavorativa precludevano il ricorso a presunzioni.
Le spese di lite relative al giudizio di rinvio e di Cassazione venivano integralmente compensate fra le parti stante” l'esito complessivo del processo”.
6. Il proponeva ricorso per Cassazione, svolgendo due motivi di ricorso. Pt_1
6.1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, nn.3 e 4 c.p.c., lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, terzo comma, 434, 112 e
345 c.p.c..
4 In particolare, richiamata l'attestazione dello stato di disoccupazione prodotto in primo grado, evidenziava l'assenza di contestazioni dell'odierno controricorrente nonché la violazione dell'art. 429 c.p.c. per avere la Corte omesso l'esercizio del proprio potere discrezionale di svolgimento di istruttoria d'ufficio.
6.2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevava l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e avente ad oggetto la complessiva illiceità del comportamento tenuto dal Controparte_1 nell'affermare la non idoneità del sulla base di criteri non previsti dal Pt_1 bando di concorso.
7. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 28380/2024 d.d. 05.11.2024 riteneva fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione alla luce dei principi di diritto affermati in relazione al motivo accolto, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
In merito al primo motivo e con particolare riferimento all'esercizio dei poteri istruttori del giudice, disponeva quanto segue: Questa Corte, invero, ha reiteratamente affermato il principio per cui nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice - che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti - vede quali presupposti la ricorrenza di una semiplena probatio e l'individuazione di quegli elementi che sono stati ricondotti alla categoria della «pista probatoria», e cioè di quelle informazioni che emergono dal complessivo materiale probatorio, anche documentale, e che costituiscono fattore che non solo vale a superare una rigida applicazione delle già richiamate preclusioni istruttorie e degli stessi limiti all'attività istruttoria, ma anche giustifica – ed anzi rende doveroso – l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, oltre ad una valorizzazione complessiva e non parziale del materiale probatorio, sebbene anche solo indiziario
(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n.
33393 del 17/12/2019; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019; Cass.
Sez. L - Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28134 del
05/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9034 del 06/07/2000). Alla luce di detto principio, quindi, pur restando immutate le regole generali di distribuzione degli oneri probatori, la presenza di elementi idonei a costituire «pista probatoria» determina il potere dovere del giudice di procedere - anche tramite i poteri ufficiosi
5 che gli sono attribuiti dalla legge - sia agli opportuni approfondimenti sia ad una valutazione complessiva del quadro probatorio - sia quello iniziale sia quello risultante dagli approfondimenti medesimi - la quale può sfociare in un giudizio conclusivo di totale carenza probatoria solo qualora, all'esito di un vaglio complessivo dell'insieme degli elementi disponibili, risulti l'assoluta inconsistenza del contributo probatorio di questi ultimi”.
In merito al profilo del risarcimento dei danni derivanti da ritardata assunzione evidenziava che “l'allegazione del danno ingiusto da parte dell'attore non può consistere nella mera richiesta di accertamento dell'ammontare delle retribuzioni e dei versamenti contributivi relativi al periodo di mancato impiego in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ma deve riguardare tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva, quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 26282 del 14/12/2007). A seguito dell'illegittimo ritardo nell'assunzione, infatti, non si determina un diritto del lavoratore tardivamente assunto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno, il quale, appunto, non si identifica automaticamente nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017). Come recentemente puntualizzato, tuttavia, il danno derivante dalla ritardata assunzione può essere parametrato sul mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta - detratto l'aliunde perceptum - qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020) 2.3.
Alla duplice premessa sin qui illustrata, può ricollegarsi come conseguenza l'ulteriore principio per cui nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere 6 esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario
e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.) (Cass. Sez.
L - Ordinanza n. 32265 del 10/12/2019). Si deve, a questo punto, chiarire che, quanto al profilo dell'allegazione dei danni, non deve ravvisarsi in capo al lavoratore che agisca per il risarcimento l'onere di allegare esplicitamente la condizione di inoccupazione od occupazione con reddito inferiore, perché all'identificazione del danno rivendicato è sufficiente essersi agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, e ciò in quanto “la vicenda fattuale di inoccupazione od occupazione a condizioni deteriori è l'effetto concreto della mancata assunzione ed i variabili connotati di essa riguardano il piano della prova, anche sotto il profilo del riparto del conseguente onere ex art. 2697 c.c. e non quello dell'introduzione della domanda e della pretesa risarcitoria, che di altro non necessita se non della denuncia, con l'atto introduttivo, di un danno consistente nella tardiva attribuzione del posto e quindi della perdita delle retribuzioni” (Cass. Sez. L - Sentenza n. 22294 del 25/07/2023), e ciò in quanto l'inoccupazione o l'occupazione a condizioni deteriori costituiscono elementi di prova del danno da ritardata assunzione, ferma la già vista necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una «pista probatoria», venga ad esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Con riferimento al profilo dell'aliunde perceptum evidenziava che, per giurisprudenza costante, lo stesso integra un'eccezione in senso lato con la conseguenza che deve essere provata dal datore di lavoro non potendo imporre sul lavoratore un contrario onere di allegazione e prova.
Concludeva rilevando quanto segue:” la decisione impugnata, non solo è venuta ad attribuire all'odierno ricorrente un onere di allegazione specifica dei danni sofferti
– quando, invece, come appena visto, era da ritenersi sufficiente l'aver agito sul presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto, e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni – non solo, in presenza di un elemento idoneo a costituire «pista probatoria» - quale era l'attestazione dello stato di disoccupazione – ha negato radicalmente l'esercizio dei poteri istruttori 7 d'ufficio, ma anche è venuta ad addossare sul ricorrente un onere di allegazione e prova – quest'ultima peraltro a contenuto ampiamente negativo – in ordine all'assenza di un aliunde perceptum, laddove tale duplice onere incombeva, semmai, come visto, sul datore di lavoro.
8. Riassume il giudizio ripercorrendo diffusamente le vicende di Parte_1 causa, così come descritte nell'ordinanza richiamata, e concludendo per il risarcimento del danno per mancata assunzione a far data dall'8.12.2008 sino al
06.12.2010 e il “riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi ed il pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e gli interessi compensativi ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c.”.
Evidenzia, altresì, che con la già citata sentenza n. 712/2010 la Corte d'Appello di Venezia aveva riconosciuto l'illiceità del comportamento posto in essere dal e che su questo capo della sentenza si è allora costituito il Controparte_1 giudicato interno.
9. Radicatosi il contradditorio, il resiste al ricorso chiedendone Controparte_1 il rigetto.
9.1. Con particolare riferimento alla pretesa risarcitoria evidenzia che ai fini della condanna all'eventuale risarcimento del danno occorre accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo alla pubblica amministrazione essendo escluso che il pregiudizio sia in re ipsa o che si configuri una responsabilità oggettiva.
In particolare, sottolinea, nel caso di specie, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa stante l'influenza determinante e vincolante delle conclusioni di inidoneità della Commissione Medica.
Rileva, altresì, che il diritto all'assunzione si è perfezionato con la sentenza n.
710/2010, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 09.11.2010 e che l'amministrazione convenuta provvedeva all'assunzione in data 17.11.2010.
9.2. In merito al risarcimento del danno patrimoniale da ritardo riferisce che l'onere probatorio va adempiuto in modo puntuale e preciso rilevando che il ricorrente nulla ha dimostrato con riguardo all'entità del pregiudizio subito, limitandosi a richiedere le retribuzioni non corrisposte e che, per giurisprudenza costante, nel
8 caso di omessa o ritardata assunzione, il danno subito dal pubblico dipendente, non può identificarsi in astratto nella mancata erogazione della retribuzione.
Evidenzia, in particolare, che nel pubblico impiego non può essere erogata la retribuzione a fronte di prestazioni lavorative non eseguite.
In via subordinata, chiede disporsi la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura massima del 50% delle potenziali retribuzioni maturate sulla base dello stipendio netto tabellare.
In merito al riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi richiama ordinanza della Suprema Corte n. 25225 del 10.11.2020 secondo cui nel risarcimento del danno per mancata assunzione non può rientrarvi il pagamento dei contributi previdenziali in quanto il rapporto di lavoro non è stato instaurato.
10. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Preliminarmente va dato atto che il capo della prima sentenza di appello (n.
712/2010 p. 13 e 14 in motivazione e correlato dispositivo) con il quale è stato riconosciuto il carattere illecito della condotta posta in essere dal CP_1
non è stato attinto da ricorso per Cassazione e si deve pertanto ritenere
[...] passato in giudicato.
12. All'esito dell'esame del ricorso in riassunzione ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale rigettata con la sentenza n. 742/2009 del
Tribunale di Verona va accolta.
13. Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno va quindi richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui “In caso di tardiva assunzione dovuta
a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde 9 perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. (Cassazione civile, sez. lav., 2023 n. 22294).
14. Sicché, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere accertato e dichiarato il diritto di Parte_1 al risarcimento del danno patrimoniale per il colpevole ritardo di circa due anni
(dal 08.12.2008 al 06.12.2010) con cui si è provveduto alla sua nomina in ruolo e, per l'effetto, il Comune di deve essere condannato al conseguente CP_1 risarcimento del danno pari alle retribuzioni lorde non percepite nel predetto periodo, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi.
15. Evidentemente gli effetti della sentenza della Corte di Appello n. 712/2010 retroagiscono alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata l'assunzione per effetto dell'illegittimo diniego determinata dall'erroneo accertamento della
Commissione medica circa l'assenza di idoneità fisica all'impiego, come da determina del dirigente responsabile del n. 6886/2008 d.d. Controparte_1
05.12.2008 (cfr. doc. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Con riferimento agli accessori va infatti riconosciuta la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali (art. 22, comma 36, l. n. 724/1994).
16. Conformemente alle conclusioni del ricorso in riassunzione la liquidazione del risarcimento del danno va effettuata al lordo delle potenziali trattenute contributive è dunque omnicomprensiva del c.d. danno previdenziale per effetto della ritardata assunzione.
17. La domanda di “riconoscimento dell'anzianità maturata e a maturarsi” deve essere reietta non avendo il prestato nel periodo in questione servizio Pt_1 alcuno.
18. Nulla deve essere detratto a titolo di aliunde perceptum laddove nel caso di specie il non ha in alcun modo posto in discussione Controparte_1
l'allegazione a pag. 19 del ricorso in riassunzione con la quale il ricorrente ribadisce di “essere rimasto del tutto inoccupato fino alla data di assunzione in servizio del 6 dicembre 2010”, deduzione che trova anche riscontro per tabulas
(cfr. doc. 2 allegato ricorso 414 c.p.c.).
10 19. Le spese di lite di tutti i gradi e le fasi seguono la soccombenza con condanna del alla loro refusione a favore di come in Controparte_1 Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 nell'importo fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento per valore della causa
(indeterminato) senza fase istruttoria, in ragione della ripetitività degli atti defensionali.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in parziale accoglimento del ricorso in riassunzione proposto da nonché in parziale Parte_1 accoglimento dell'originario appello avverso la sentenza n. 712/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Verona per la parte ancora devoluta in questa fase di rinvio ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
1) accerta e dichiara il diritto di al risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale subito in conseguenza della ritardata assunzione dall'8 dicembre 2008 al 6 dicembre 2010, da commisurasi alle spettanze retributive corrispondenti all'inquadramento di assunzione – al lordo delle trattenute previdenziali - laddove fosse stato tempestivamente immesso in ruolo;
2) per l'effetto condanna il al predetto pagamento, con la Controparte_1 maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione del credito fino al saldo;
3) condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di giudizio di primo grado, del grado di appello, del primo giudizio di Cassazione, della prima fase di rinvio, dell'ulteriore giudizio di
Cassazione nonché di questa ulteriore fase di rinvio, così quantificate:
a) per il primo grado € 5.000,00;
b) per il precedente grado di appello € 4.000,00;
c) per il primo giudizio di legittimità € 4.000,00
d) per la precedente fase di rinvio € 4.000,00;
e) per l'ulteriore giudizio di legittimità € 4.000,00;
f) per la presente fase di rinvio € 4.000,00;
11 per compensi oltre al 15% spese generali IVA e CPA.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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