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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/10/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7488/2023 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Mariano Gaeta,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco AT;
resistenti in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
non costituta
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , la ed il CP_1 Controparte_3
concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 2 novembre 2023 per l'omesso pagamento di contributi ivs relativi all'anno 2016 già oggetto dell'avviso di addebito n. 37120190013008157000 notificato il 16 ottobre 2019. Deduceva la non debenza della intera somma richiesta atteso il parziale pagamento a mezzo F 24 in atti.
Si costituivano l e il concessionario i quali chiedevano il CP_1
rigetto del ricorso;
non si costituiva la Controparte_3
Innanzitutto il ricorso improcedibile nei confronti della CP_3
verso la quale il ricorrente non dava prova della notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Posto che l'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento a mezzo ruolo esattoriale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, è incontestato tra le parti che l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente il 16 ottobre 2019. E considerato che lo spirare del termine previsto per l'impugnazione rende intangibile l'assetto d'interessi codificato nel titolo, si può aggiungere che varrebbe osservare in contrario che – essendo un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere in executivis – l'opposizione all'esecuzione può essere proposta in ogni tempo (purché utilmente), semprechè mediante l'opposizione siano fatti valere fatti estintivi posteriori alla formazione della normativa, mentre, nella specie, il fatto estintivo addotto dal ricorrente è antecedente alla formazione del titolo.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della CP_3 Rigetta il ricorso nei confronti dell e di CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali al 15%;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal concessionario, che liquida in complessivi euro
1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 23 ottobre 2025
Il Giudice
LA PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice LA PA, all'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7488/2023 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Mariano Gaeta,
ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti;
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco AT;
resistenti in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
non costituta
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , la ed il CP_1 Controparte_3
concessionario, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il 2 novembre 2023 per l'omesso pagamento di contributi ivs relativi all'anno 2016 già oggetto dell'avviso di addebito n. 37120190013008157000 notificato il 16 ottobre 2019. Deduceva la non debenza della intera somma richiesta atteso il parziale pagamento a mezzo F 24 in atti.
Si costituivano l e il concessionario i quali chiedevano il CP_1
rigetto del ricorso;
non si costituiva la Controparte_3
Innanzitutto il ricorso improcedibile nei confronti della CP_3
verso la quale il ricorrente non dava prova della notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Posto che l'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede la possibilità di proporre opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento a mezzo ruolo esattoriale entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, è incontestato tra le parti che l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente il 16 ottobre 2019. E considerato che lo spirare del termine previsto per l'impugnazione rende intangibile l'assetto d'interessi codificato nel titolo, si può aggiungere che varrebbe osservare in contrario che – essendo un'azione di accertamento negativo del diritto a procedere in executivis – l'opposizione all'esecuzione può essere proposta in ogni tempo (purché utilmente), semprechè mediante l'opposizione siano fatti valere fatti estintivi posteriori alla formazione della normativa, mentre, nella specie, il fatto estintivo addotto dal ricorrente è antecedente alla formazione del titolo.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara improcedibile il ricorso nei confronti della CP_3 Rigetta il ricorso nei confronti dell e di CP_1 Controparte_2
;
[...]
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali al 15%;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal concessionario, che liquida in complessivi euro
1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 23 ottobre 2025
Il Giudice
LA PA